Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, senza provvedere, restituisca gli atti al pubblico ministero che aveva proposto richiesta di applicazione della misura dell'esecuzione nel domicilio della pena detentiva inferiore all'anno, rilevando erroneamente la necessità dell'immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena per omessa presentazione dell'istanza dell'interessato in ordine ad una misura alternativa e la non ulteriore sospendibilità dell'esecuzione
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18 dicembre 2012 Una nuova pronuncia della Cassazione in materia di doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai fini della legge n. 199/2010 (c.d. 'svuota carceri' ) Cass, pen., I sez., 27 novembre 2012 (dep. 13 dicembre 2012), n. 48425, Pres. Bardovagni, Rel. Caiazzo, Ric. p.m. c. Baretto (nei confronti del condannato al quale sia stata sospesa l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale e che non abbia presentato, nei trenta giorni dalla notifica del decreto di sospensione, alcuna domanda di misura alternativa alla detenzione in carcere, non è ammessa una ulteriore sospensione a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 26 …
Leggi di più… - 2. La Cassazione interviene in materia di doppia sospensione dell'ordineAngela Della Bella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Una sentenza della Cassazione depositata lo scorso 10 dicembre, qui pubblicata in allegato (clicca sotto su download documento per scaricarla), ci consente di tornare, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del discusso provvedimento della Procura di Milano nel caso Sallusti, sulla questione della doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva non superiore a diciotto mesi (clicca qui per accedere al provvedimento relativo al caso Sallusti, e qui per accedere alla circolare successivamente diramata dalla Procura di Milano), sul quale abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro parere in un precedente intervento a commento della vicenda (cfr. Della Bella, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2012, n. 25039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25039 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 55
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 29794/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CATANZARO;
nei confronti di:
ZO ZI, n. il 21/11/1961;
avverso l'ordinanza n. 1509/2011 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di CATANZARO del 03/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 24 gennaio 2011 il Pubblico Ministero di Catanzaro ha emesso ordine di esecuzione nei confronti di NZ AN, condannato con sentenza del 24 giugno 2010 del Tribunale di Catanzaro alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 646 e 635 cod. pen., e contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art.656 cod. proc. pen.,, comma 5, sulla base della ravvisata ricorrenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative alla detenzione.
In mancanza della richiesta del condannato, lo stesso Pubblico Ministero, effettuati gli accertamenti previsti dalla L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, comma 3, ha trasmesso il 17 aprile 2011 gli atti al Magistrato di sorveglianza perché disponesse l'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio del condannato.
2. Con ordinanza del 3 giugno 2011 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero istante, rilevando che, poiché la fattispecie criminosa contestata consentiva la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen.,, comma 5, non doveva essere attivata la procedura di cui alla L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 3. 3. Con nota del 6 giugno 2011 il Pubblico Ministero ha insistito nella richiesta del beneficio richiesto e ha espresso parere favorevole al suo accoglimento.
In data 14 giugno 2011 il Magistrato di sorveglianza, nel restituire gli atti rinviati, ha rappresentato che la immediata revoca da parte del Pubblico Ministero del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione era consequenziale alla omessa proposizione da parte del condannato di tempestiva istanza di misura alternativa ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., comma 6. 4. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero di Catanzaro, che, con unico motivo, denuncia l'abnormità della decisione di precludere - nei confronti del condannato - la valutazione circa la possibilità di fruire del beneficio della esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a dodici mesi, ai sensi della L. n. 199 del 2010, in caso di omessa domanda circa la fruizione dei benefici alternativi al carcere.
Secondo il ricorrente, l'atto del Magistrato di sorveglianza, che ha richiesto a esso ricorrente, competente per l'esecuzione penale, l'emanazione dell'ordine di carcerazione nei confronti di NZ TA, rientra nella categoria dell'atto abnorme, come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per essere, sul piano strutturale, al di fuori della previsione di legge, e per avere, su quello funzionale, determinato indebita stasi del procedimento inerente l'esecuzione penale.
La nuova normativa, ad avviso del ricorrente, deve essere, infatti, coordinata con le previsioni contenute nell'art. 656 cod. proc. pen., commi 1, 5, 7 e 8, ricorrendo a una interpretazione sistematica che non vanifichi la ratio del nuovo istituto della esecuzione della pena presso il domicilio: in forza di tale coordinamento, il Pubblico Ministero, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 5, deve preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione per consentire at condannato di proporre l'istanza per la fruizione della più favorevole misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, mentre, nell'ipotesi in cui il condannato sia rimasto Inerte, o la sua istanza sia stata respinta, e ricorrano i presupposti per l'applicazione della L. n. 199 del 2010, può sospendere l'esecuzione e, previo esperimento delle verifiche richieste, trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché quest'ultimo possa statuire per l'espiazione della pena presso il domicilio, senza che, nel silenzio della legge, operi il limite fissato dall'art. 656 cod. proc. pen., comma 7. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato per la fondatezza del motivi di ricorso, sul rilievo che la L. n. 199 de 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., attribuendo al Pubblico Ministero, quando la pena non sia superiore a dodici mesi, ricorrano i presupposti di legge e il condannato sia inerte o la sua istanza sia rigettata, l'iniziativa di sospendere l'esecuzione della pena, trasmettendo gli atti al magistrato di sorveglianza affinché statuisca in ordine all'applicazione della pena presso il domicilio, salva l'ipotesi in cui, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 5, il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione della pena per consentire al condannato di richiedere la misura alternativa più favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, essendo abnorme il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.
2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell'intero sistema organico della legge processuale, del sistema (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221; Sez. U, r,. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, dep. 13/12/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, dep. 08/02/2001, P.M. in proc. Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, dep. 17/06/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240).
In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite. Si è al riguardo precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell'organo che l'ha prodotto, determina una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un'indebita regressione a una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (tra le tante, oltre alle suindicate pronunce delle Sezioni Unite, Sez. 1, n. 12568 del 05/03/2002, dep. 29/03/2002, P.M. in proc. De Tata, Rv. 221081; Sez. 2, n. 31430 del 28/04/2003, dep. 24/07/2003, Calcopietro, Rv. 226446; Sez. 5, n. 41366 del 20/09/2004, dep. 25/10/2004, P.M. in proc. Personale PP.TT. Avigliano, Rv. 230007;
Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, dep. 22/02/2008, P.M. in proc. Mocavero, Rv. 239278; Sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, dep. 12/05/2010, P.G. in proc. Mazzola, Rv. 247137; Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, dep. 05/07/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, dep. 07/06/2011, P.M. in proc. Bianchini e altri, Rv. 250494).
2.1. Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero si è, in particolare, precisato che l'ipotesi di abnormità strutturale va limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori del casi consentiti, perché di là da ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, o comunque una stasi non superabile del procedimento.
Solo in dette ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo o che la stasi dello stesso non è altrimenti superabile;
negli altri casi egli è tenuto a osservare I provvedimenti emessi dal giudice (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590, e, tra le sezioni semplici, Sez. 6, n. 49525 del 29/09/2009, dep. 23/12/2009, P.M. in proc. Rigon, Rv. 245647; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, dep. 15/04/2010, P.M. in proc. Gulino e altro, Rv. 247030).
3. Il provvedimento, impugnato con l'osservanza delle forme e dei termini ordinari prescrì tti dalla legge processuale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221, citata), può farsi rientrare nella categoria dell'atto abnorme, poiché, pur non potendosi considerare un provvedimento avulso dal sistema normativo, ha pregiudicato lo sviluppo procedimentale, determinandone una stasi non superabile.
La ritrasmissione degli atti al Pubblico Ministero da parte del Magistrato di sorveglianza - adito con richieste del 7 aprile 2011 e del 6 giugno 2011 dello stesso Pubblico Ministero in relazione all'applicazione della misura della esecuzione della pena detentiva inferiore a un anno presso il domicilio, ai sensi della L. n. 199 del 2010, nei confronti del condannato NZ TA - sul presupposto della necessaria immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., comma 8, in dipendenza della omessa tempestiva istanza di misura alternativa (ex art. 656 cod. proc. pen., comma 6) da parte del condannato, beneficiario della stessa sospensione (ex art. 656 cod. proc. pen., comma 6,), e sul rilievo della non ulteriore sospendibilità della esecuzione a norma dell'art. 656 cod. proc. pen., comma 7, si è, infatti, tradotta in una astensione dalla decisione da parte dello stesso Magistrato di sorveglianza, non incompetente ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. e della L. n. 199 del 2010, art. 1 ne' dichiaratosi tale, in ordine alla possibilità
per il condannato a pena detentiva non superiore a dodici mesi di accedere al beneficio della esecuzione presso il domicilio, introdotto dalla detta legge, e nella mancata risposta alla richiesta del Pubblico Ministero, che aveva attivato la relativa procedura, rimasta senza sviluppo ulteriore.
4. La L. n. 199 del 2010, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, ha introdotto "una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost.", e "finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere", in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane". L'art. 1, comma 3, della detta legge. In particolare, dispone che, nel caso di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 1, quando la pena detentiva da esegui, e non è superiore a dodici mesi, il Pubblico Ministero, sospesa l'esecuzione e accertata l'idoneità dei domicilio, è tenuto a investire "senza ritardo" il Magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena sia eseguita presso il domicilio. Detta norma, nell'attribuire al Pubblico Ministero l'iniziativa per l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi se il condannato è libero (diversamente disponendo il successivo quarto comma se il condannato è già detenuto), fa salva l'ipotesi che debba essere emesso da parte del Pubblico Ministero il decreto di sospensione della esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 5, che comporta che, sospesa l'esecuzione della pena e presentata dal condannato l'istanza volta a ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione (di cui agli artt. 47, 47 ter, e 50, comma 1, Ord. Pen. e di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94), ovvero la sospensione della esecuzione della pena (di cui all'art. 90 del citato decreto), il Tribunale di sorveglianza potrà verificare la sussistenza del presupposti per l'accoglimento della istanza. Dal necessario coordinamento di dette disposizioni normative e dai rilievo che la L. n. 199 del 2010 non prevede la richiesta del condannato volta alla esecuzione della pena nel domicilio e che le misure concedibili - ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., comma 5, - su istanza dei condannato, comprendono anche la più favorevole misura dell'affidamento ai servizi sociali, discende, in coerenza con la lettera e la ratio delle rispettive previsioni, che, quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 5, il Pubblico Ministero "sospende l'esecuzione" per consentire al condannato di presentare la sua istanza di misure alternative o di sospensione speciale, e che, quando il condannato rimane inerte e non chiede alcuna misura o la sua richiesta è respinta e ricorrono i presupposti di cui alla L. n. 199 del 2010 (assenza delle condizioni ostative e del concreto pericolo di fuga o di commissione di altri delitti, e sussistenza della idoneità e della effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, a norma dell'art. 1, comma 2), il Pubblico Ministero sospende ugualmente l'esecuzione e, svolte le verifiche richieste, trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla eventuale esecuzione domiciliare della pena detentiva.
5. Alla stregua delle svolte considerazioni in diritto, diffusamente esposte dal ricorrente e dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il Magistrato di sorveglianza, a fronte della richiesta del Pubblico Ministero di statuire ai sensi della L. n. 199 del 2010, non poteva legittimamente ne' opporre la mancata richiesta da parte del condannato della concessione di misure alternative, non preclusiva dell'esercizio da parte del Pubblico Ministero del potere di iniziativa, spettantegli in base alla detta legge, di chiedere, sussistendone i presupposti, l'esecuzione della pena nel domicilio, nè opporre la preclusione di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 7, (a norma del quale "la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza in ordine a diversa misura alternativa"), riferita alla sola ipotesi di sospensione finalizzata a consentire la proposizione di istanza di misure alternative da parte del condannato, e non alla ipotesi di sospensione, prevista dalla richiamata L. n. 199 del 2010, che il Pubblico Ministero dispone nuovamente, nella inerzia del condannato, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza, finalizzata alla esecuzione della pena residua non superiore a un anno, presso il domicilio del condannato.
6. Poiché l'emissione dell'ordine di carcerazione a carico del condannato da parte del Pubblico Ministero può conseguire solo alla pronuncia (di rigetto o di accoglimento) del Magistrato di sorveglianza sulla richiesta avanzata dallo stesso Pubblico Ministero nei termini previsti dalla L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 5, il provvedimento impugnato, funzionalmente abnorme per aver determinato un'indebita stasi del procedimento per la mancata risposta alle richieste volte al suo svolgimento, deve essere annullato e gli atti vanno rinviati al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012