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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
RAMPELLO FLAVIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2639/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Individuale Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007019319000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso e nelle successive memorie
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni e successive memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 3/4/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 29/4/2025, il curatore fallimentare della ditta individuale Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2025 00070193 19 000 emessa da Agenzia delle Entrate - SC, notificata al curatore fallimentare il 5/2/2025, con la quale si chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro
32.530,76 per IVA anno 2021;
premesso di aver già interloquito con l'Agenzia delle Entrate mediante istanze di annullamento in autotutela (non accolte), adduceva i seguenti motivi:
1) la cartella di pagamento impugnata è illegittima in quanto emessa erroneamente in seguito al mancato riconoscimento di un credito IVA esposto nella dichiarazione IVA anno 2021 relativa all'anno 2020: il credito in parola non ebbe origine nell'anno 2020 ma maturò mentre la ditta era in bonis e fu riportato di anno in anno nelle varie dichiarazioni IVA successive fino alla dichiarazione, che qui interessa, dell'anno
2021 (il fallimento è stato dichiarato il 21/7/2021);
2) in ogni caso, con la cartella in parola sono avanzate pretese non esigibili nei confronti della procedura ma solo con l'insinuazione al passivo.
Con note depositate il 28/5/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - SC non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Seguivano memorie illustrative di parte ricorrente in data 25/9/2025 e poi, dopo un rinvio per bonario componimento accordato alla udienza dell'8/10/2025, memorie dell'Ufficio in data 16/1/2026 e memorie del ricorrente in data 19/1/2026.
In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella parte conclusiva del ricorso introduttivo, la ricorrente curatela afferma che < parola sono avanzate pretese non esigibili nei confronti della procedura ma solo con l'insinuazione al passivo>>.
In senso contrario depone giurisprudenza ormai consolidata;
si richiama ad esempio Cassazione civile sez. trib., 16/10/2024, n.26901: < fallito, che al curatore fallimentare;
infatti la notifica della cartella eseguita agli organi concorsuali svolge la medesima funzione di un accertamento del tributo e non costituisce atto esecutivo, non incorrendo dunque nella violazione del divieto di procedure esecutive nei confronti del fallimento previsto dall'art. 51
L. Fall.>>. Nel caso in esame la cartella è stata appunto notificata al curatore a mezzo PEC.
Venendo al merito della controversia, si sostiene in ricorso l'illegittimità della cartella essendo stato negato il riconoscimento di un credito IVA esposto nella dichiarazione IVA anno 2021 relativa all'anno
2020; si evidenzia al riguardo, e si documenta, che il credito in parola non ebbe origine nell'anno 2020, ma era maturato mentre la ditta era in bonis e fu riportato di anno in anno nelle varie dichiarazioni IVA successive fino alla dichiarazione dell'anno 2021 (anno in cui fu dichiarato il fallimento).
Ritiene il Collegio che l'Ufficio abbia condivisibilmente respinto le istanze di annullamento in autotutela rimarcando che - come ammesso dalla stessa curatela ricorrente - la dichiarazione per l'anno
2020 era stata depositata tardivamente (oltre i novanta giorni), e quindi va considerata come omessa;
e che la ditta non aveva tenuto alcun registro IVA per l'anno 2020. L'Ufficio ha al riguardo sottolineato che il comportamento tenuto dal contribuente (omessa dichiarazione IVA e detrazione in una successiva dichiarazione del credito IVA non dichiarato) viola il disposto dell'articolo 30 del d.p.r. 633 del 1972, a mente del quale il contribuente ha diritto di operare la detrazione solo se dalla dichiarazione per l'anno precedente risulta un'eccedenza.
Inoltre, rileva l'Ufficio, la validità dell'eccedenza potrebbe essere riconosciuta solo qualora ne venisse riscontrata l'effettività: ma, nel caso in esame, parte ricorrente ammette di non avere prodotto la documentazione contabile afferente all'anno d'imposta 2020 e che i registri IVA per tale annualità non esistono, poiché non erano mai stati istituiti;
dunque, nel caso in esame parte ricorrente non ha dato prova della esistenza del credito relativo all'anno per il quale la dichiarazione è stata omessa, risultando invece non controverse l'omessa dichiarazione IVA e la mancata tenuta della contabilità per l'anno d'imposta 2020.
Nelle sue memorie, la ricorrente curatela ha ribadito che per l'anno 2020 i registri non furono istituiti in quanto la ditta non emise fatture né effettuò acquisti;
l'Agenzia delle Entrate ha opportunamente replicato che l'obbligo di tenere i registri IVA era pur sempre vigente. La tesi dell'Ufficio trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte. Di particolare interesse, per quanto concerne il riparto dell'onere della prova e l'utilizzo dello strumento del controllo automatizzato
(che parte ricorrente ha contestato nelle sue note di replica), è quanto sancito da Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, n.25288 in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame: < omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 d.P.R. n. 633/1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili. Se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna grava, sull'amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova.
Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni>>.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto della peculiare natura della controversia e del pregio delle argomentazioni difensive (pur non condivise dal Collegio), sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il
Presidente Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
RAMPELLO FLAVIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2639/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Individuale Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007019319000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso e nelle successive memorie
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni e successive memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 3/4/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 29/4/2025, il curatore fallimentare della ditta individuale Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2025 00070193 19 000 emessa da Agenzia delle Entrate - SC, notificata al curatore fallimentare il 5/2/2025, con la quale si chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro
32.530,76 per IVA anno 2021;
premesso di aver già interloquito con l'Agenzia delle Entrate mediante istanze di annullamento in autotutela (non accolte), adduceva i seguenti motivi:
1) la cartella di pagamento impugnata è illegittima in quanto emessa erroneamente in seguito al mancato riconoscimento di un credito IVA esposto nella dichiarazione IVA anno 2021 relativa all'anno 2020: il credito in parola non ebbe origine nell'anno 2020 ma maturò mentre la ditta era in bonis e fu riportato di anno in anno nelle varie dichiarazioni IVA successive fino alla dichiarazione, che qui interessa, dell'anno
2021 (il fallimento è stato dichiarato il 21/7/2021);
2) in ogni caso, con la cartella in parola sono avanzate pretese non esigibili nei confronti della procedura ma solo con l'insinuazione al passivo.
Con note depositate il 28/5/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - SC non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Seguivano memorie illustrative di parte ricorrente in data 25/9/2025 e poi, dopo un rinvio per bonario componimento accordato alla udienza dell'8/10/2025, memorie dell'Ufficio in data 16/1/2026 e memorie del ricorrente in data 19/1/2026.
In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella parte conclusiva del ricorso introduttivo, la ricorrente curatela afferma che < parola sono avanzate pretese non esigibili nei confronti della procedura ma solo con l'insinuazione al passivo>>.
In senso contrario depone giurisprudenza ormai consolidata;
si richiama ad esempio Cassazione civile sez. trib., 16/10/2024, n.26901: < fallito, che al curatore fallimentare;
infatti la notifica della cartella eseguita agli organi concorsuali svolge la medesima funzione di un accertamento del tributo e non costituisce atto esecutivo, non incorrendo dunque nella violazione del divieto di procedure esecutive nei confronti del fallimento previsto dall'art. 51
L. Fall.>>. Nel caso in esame la cartella è stata appunto notificata al curatore a mezzo PEC.
Venendo al merito della controversia, si sostiene in ricorso l'illegittimità della cartella essendo stato negato il riconoscimento di un credito IVA esposto nella dichiarazione IVA anno 2021 relativa all'anno
2020; si evidenzia al riguardo, e si documenta, che il credito in parola non ebbe origine nell'anno 2020, ma era maturato mentre la ditta era in bonis e fu riportato di anno in anno nelle varie dichiarazioni IVA successive fino alla dichiarazione dell'anno 2021 (anno in cui fu dichiarato il fallimento).
Ritiene il Collegio che l'Ufficio abbia condivisibilmente respinto le istanze di annullamento in autotutela rimarcando che - come ammesso dalla stessa curatela ricorrente - la dichiarazione per l'anno
2020 era stata depositata tardivamente (oltre i novanta giorni), e quindi va considerata come omessa;
e che la ditta non aveva tenuto alcun registro IVA per l'anno 2020. L'Ufficio ha al riguardo sottolineato che il comportamento tenuto dal contribuente (omessa dichiarazione IVA e detrazione in una successiva dichiarazione del credito IVA non dichiarato) viola il disposto dell'articolo 30 del d.p.r. 633 del 1972, a mente del quale il contribuente ha diritto di operare la detrazione solo se dalla dichiarazione per l'anno precedente risulta un'eccedenza.
Inoltre, rileva l'Ufficio, la validità dell'eccedenza potrebbe essere riconosciuta solo qualora ne venisse riscontrata l'effettività: ma, nel caso in esame, parte ricorrente ammette di non avere prodotto la documentazione contabile afferente all'anno d'imposta 2020 e che i registri IVA per tale annualità non esistono, poiché non erano mai stati istituiti;
dunque, nel caso in esame parte ricorrente non ha dato prova della esistenza del credito relativo all'anno per il quale la dichiarazione è stata omessa, risultando invece non controverse l'omessa dichiarazione IVA e la mancata tenuta della contabilità per l'anno d'imposta 2020.
Nelle sue memorie, la ricorrente curatela ha ribadito che per l'anno 2020 i registri non furono istituiti in quanto la ditta non emise fatture né effettuò acquisti;
l'Agenzia delle Entrate ha opportunamente replicato che l'obbligo di tenere i registri IVA era pur sempre vigente. La tesi dell'Ufficio trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte. Di particolare interesse, per quanto concerne il riparto dell'onere della prova e l'utilizzo dello strumento del controllo automatizzato
(che parte ricorrente ha contestato nelle sue note di replica), è quanto sancito da Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, n.25288 in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame: < omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 d.P.R. n. 633/1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili. Se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna grava, sull'amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova.
Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni>>.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto della peculiare natura della controversia e del pregio delle argomentazioni difensive (pur non condivise dal Collegio), sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il
Presidente Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente)