Articolo 3 della Legge 4 agosto 1984, n. 467
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 settembre 1984
Art. 3.
Alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge possono accedere le imprese esercenti attivita' di autotrasporto che risultano iscritte in via definitiva nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, titolari da almeno due anni di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi e che non sono in grado di offrire idonee garanzie oltre quelle iscrivibili sui beni acquistati con i finanziamenti garantiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
Per ciascun operatore l'esposizione complessiva del Fondo non puo' superare l'importo di lire 200 milioni.
L' articolo 10 della legge 27 novembre 1980, n. 815 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Entrata in vigore il 2 settembre 1984