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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3019/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3019/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
con sede in Frigento (AV), CAP 83040, in via Tre Masserie nr. 7, rappresentata e
[...] difesa in forza di mandato in calce all'Atto di citazione, dall'Avv. Rocco Barrasso (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grottaminarda C.F._1 (AV), alla via Baronia n. 3; Attore – convenuto in riconvenzionale E
(P.IVA ) in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ti, con sede legale in Portici (NA) alla Via Bagnara n°6, elettivamente domiciliata alla Via G. Imbroda n°69 in Nola presso lo studio degli Avv.ti Antonio Parisi (c.f.
) e ND LO, dai quali è rappresentata e difesa, anche C.F._2 disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
- Convenuto – attore in riconvenzionale
Conclusioni: per “è presente l'Avv. Rocco Barrasso, nonchè ai fini della pratica Parte_1 forense la Dott.ssa , il quale si riporta al proprio atto introduttivo del Controparte_3 giudizio, nonché a tutti i propri scritti difensivi. L'Avv. Barrasso precisa che il proprio CTP Ing. a inviato le proprie osservazioni alla Bozza redatta dal CTU Dott. , Per_1 Persona_2 che, in parte, sono state disattese con grave danno per la propria assistita. Ci si riporta, pertanto, alle contestazioni sollevate avverso la Consulenza tecnica d'Ufficio, così come formulate dal proprio Consulente di parte e si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: Accertare e dichiarare l'inadempimento grave di parte convenuta e per l'effetto dichiarare la legittimità della Controparte_2 risoluzione contrattuale operata da così come meglio specificato al punto 5 Parte_1 della premessa;
Condannare parte convenuta alla restituzione, in favore di Parte_1 degli acconti corrisposti in favore di pari alla complessiva Controparte_2 somma di € 8.784,00; Condannare, altresì, parte convenuta ad un risarcimento dei danni subiti da pari alla somma di € 12.612,00 € + IVA o di quella somma maggiore o Parte_1 minore che riterrà equa in sua giustizia. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi.”. Per “è figurativamente presente l'avv. Antonio Parisi il Controparte_2 quale si riporta a tutte le precedenti difese rassegnate e conclude per il rigetto integrale dell'avversa domanda attrice, nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale come proposta dalla parte convenuta ( ovvero pagamento delle fatture versate in atti per importo lordo di euro 20.740 e/o netto di euro 17.000,00 oltre IVA, quale importo validato anche dalla CTU),
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oltre interessi moratori, ex d.lgs. 231/2002, il tutto come richiesti già in comparsa di costituzione e risposta e fino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguenziale provvedimento di condanna, anche alle spese di lite, ai danni della società attrice. Il fondamento giustificativo a sostegno della proposta domanda riconvenzionale, risiede nel contenuto della CTU che, in uno alla mole di tutti i documenti versati in atti, sconfessa ab imis ogni avversa domanda e/o eccezione della controparte e, per converso, avalla le reclamate ragioni di credito della parte convenuta. Sempre la CTU, inoltre contribuisce a disvelare – al contempo - la denunciata strumentalità di ogni avversa eccezione di inadempimento o preteso e colpevole ritardo assurdamente ascritto alla società convenuta. Si chiede, pertanto, anche ex art. 281 sexies cpc, salvo diversa opzione processuale, la decisione della controversia.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...]
esponendo, in sintesi: di occuparsi di lavori di applicazione del Controparte_2 silicone RTV su isolatori elettrici ed attività di automazione industriale e di lavorazioni metalliche;
che, in data 19.10.2020, la convenuta PMTC formulava l'offerta nr. 1851/2020 per la “progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) girello” e l'offerta nr. 1852/2020 per la “progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) maschere”; che, con mail del 21.10.2020, si stabiliva, per ogni singola maschera e per ogni singolo girello, in € 1.800,00 la progettazione e disegnazione ed in € 1.500,000 per ogni fascicolo tecnico;
che, in data 26.10.2020, il proprio Ufficio acquisti inviava alla convenuta l'ordine per le maschere di saldatura e per i girelli, con annesso allegato tecnico, la fatturazione sarebbe dovuta avvenire dopo la consegna degli elaborati accettati dalla convenuta e approvati, il pagamento sarebbe stato effettuato a 60 giorni data fattura fine mese, l'allegato tecnico all'ordine del 26.10.2020 richiedeva alla PMTC la consegna della documentazione indicata e conteneva l'elenco di una serie di adempimenti che la PMTC avrebbe dovuto rendere per la corretta esecuzione delle attività; che, il 27.10.2020, essa comunicava alla convenuta che le maschere da progettare erano pari a tre e, dunque, come da accordi, la convenuta doveva progettare solo la maschera SX02 e la maschera SX03 e la maschera del completamento pianale posteriore;
che la convenuta disegnava la maschera della pedana del pianale a compensazione delle attività non rese per le due maschere della fiancata laterale sinistra;
che la convenuta emetteva la fattura nr. 106/2020 del 30.11.2020 e la fattura nr. 115/2020 del 29.12.2020 ancor prima di concludere le attività affidate;
che, con comunicazioni email del 13.05.2021, la convenuta pretendeva il saldo delle fatture emesse, pena la sospensione di qualsiasi attività; che essa, ai fini del prosieguo delle attività, con email del 20.05.2021 inviava copia della contabile relativa al pagamento, senza mai accettare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni da parte della convenuta;
che contestava alla convenuta un errore riguardo alla progettazione della maschera relativa al completamento pianale, indicato come nella fattura PMTC 115/2020; che la convenuta, con email Parte_2 del 23.05.2021, negava l'esistenza di errori, impegnandosi, tuttavia, per tramite di videochiamata del 26.05.2021, a supportarla nella modifica della maschera, ma non rispettava Pa l'impegno; che essa ritirava la maschera dalla cliente ed interveniva strutturalmente per eliminare gli errori progettuali;
che, in data 01.06.2021, la convenuta inviava le fatture nr. 62 e 64, relative alla progettazione di una pedana facente parte del completamento pianale, contestate a mezzo e-mail il 09.06.2021, per non conformità delle prestazioni agli accordi stipulati, per cui veniva comunicata la risoluzione per inadempimento;
che, a causa degli inadempimenti della convenuta, essa consegnava con grave ritardo i lavori commissionati dalla Pa
. In diritto, parte attrice deduceva che l'ordine del 26/10/2020 non fosse stato ultimato e consegnato e che la mancata consegna della documentazione esecutiva dei prodotti commissionati aveva prodotto notevoli danni e lamentava l'approssimazione con cui la
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convenuta si era approcciata all'esecuzione dei contratti, evidenziando che gli errori progettuali e il mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti avevano rappresentato un inadempimento grave da legittimare la declaratoria di risoluzione dell'ordine del 26/10/2020 e che il grave inadempimento aveva determinato un danno di rilevante entità precisamente stimato come in atti. Parte attrice concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: Accertare e dichiarare l'inadempimento grave di parte convenuta
[...]
e per l'effetto dichiarare la legittimità della risoluzione contrattuale operata da Controparte_2
così come meglio specificato al punto 5 della premessa;
Condannare parte Parte_1 convenuta alla restituzione, in favore di degli acconti corrisposti in favore di Parte_1
pari alla complessiva somma di € 8.784,00; Condannare, Controparte_2 altresì, parte convenuta ad un risarcimento dei danni subiti da pari alla somma Parte_1 di € 12.612,00 € + IVA o di quella somma maggiore o minore che riterrà equa in sua giustizia. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi”. In data 10/11/2021 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e istanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., la parte convenuta deducendo ed eccependo, in sintesi: “1) Controparte_2
e/o Controparte_4 Parte_4
, contestando che non fosse ravvisabile alcun ritardo poiché alcun termine era stato
[...] concordato;
“2) INADEMPIMENTO CONTRATTUALE di PARTE ATTRICE. PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE RESA (Domanda Riconvenzionale)”, deducendo di Parte avere consegnato alla i progetti indicati e riportati nelle fatture n. 106/2020 del 30.11.2020 scadenza 28/02/2021, pagata il 20/05/2021, n. 115/2020, del 29.12.2020 scadenza 31/03/2021, pagata il 20/05/2021 e le fatture n. 62/2021, 63/2021 e 64/2021, rimaste insolute;
che tutte le fatturazioni fossero state emesse solo dopo la consegna dei lavori di progettazione, che non esistesse in atti alcuna nota di contestazione e/o la mancata accettazione degli stessi ed anzi con il pagamento delle fatture 106 e 115 del 20.05.2021 si dimostrava la sostanziale accettazione Parte da parte di della prestazione resa;
che, avendo già ricevuto l'importo di euro 8.784,00, essa era creditrice del credito complessivo di euro 20.740,00 corrispondente alla fattura N.62/2021 di importo totale euro 6.588,00, alla fattura N.63/2021 di importo totale euro 3.172,00, alla fattura N.64/2021 di importo totale euro 10.980,00, cui aggiungersi l'aggravio degli interessi di mora ex dlgs 231/2002; “3) PRESUNTO ERRORE PROGETTUALE DELL'ING. PICCIRILLO”, contestando che l'attrice non avesse denunciato il presunto errore progettuale relativo alle attrezzature c.d. , piuttosto, con comunicazione Parte_2 email del 23.05.2021, la stessa chiedeva delle modifiche ed evidenziando che le progettazioni delle maschere erano state consegnate circa sei mesi prima dell'email del 23.05.2021 e che, in data 20.05.2021, dopo circa sei mesi dalla ricezione dei progetti e dalla concreta realizzazione delle attrezzature, l'attrice aveva pagato quanto dovuto senza sollevare alcuna riserva;
la denuncia dell'errore progettuale doveva ritenersi tardiva, oltre che eccessivamente generica;
“4) INAMMISSIBILITA' e/o MANCATA PROVA DEL DANNO di PARTE ATTRICE”, in via subordinata deducendo che l'attrice non aveva offerto alcuna prova a supporto dell'assunto risarcitorio relativo alle spese sostenute e/o agli asseriti danni;
“5) AZIONE di ADEMPIMENTO CONTRATTUALE a favore di PARTE CONVENUTA. An e Quantum;
”, precisando che andava riconosciuto e liquidato il valore della prestazione contrattuale resa alla parte attrice e non onorata, il tutto commisurato al valore del mancato incasso delle fatturazioni;
con riferimento al quantum, evidenziando che le prestazioni di cui alla fattura n°63 (progettazione di macchina da caffè e stampa prototipo in 3D) non fossero state giammai Parte contestate, che esse erano state consegnate alla senza riserve in data 11.05.2021, non rilevando, affatto, il successivo rifiuto della fatturazione;
che andava riconosciuto in proprio favore il credito, fosse anche sotto forma di risarcimento del danno per l'invocato
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inadempimento della controparte, non solo per le lavorazioni di progetto effettivamente consegnate, ma anche quelle connaturali e/o dipendenti e/o correlate e comunque indispensabili e/o di complemento, ai fini della sicurezza, alle attività progettuali ovvero il fascicolo tecnico ed i calcoli FEM;
evidenziando che la mancata consegna definitiva dei calcoli strutturale e Parte quelli FEM fosse imputabile solo alla responsabilità di . Parte convenuta così concludeva: “1) In via preliminare e nel rito, alla luce delle difese e dei documenti in atto, si chiede in accoglimento della istanza di ingiunzione ex art. 186 ter, che l'On. Giudicante voglia ordinare alla parte attrice il pagamento dell'importo di euro 20.740,00, allegando - a tal fine - la copia (PDF e EML) delle fatture elettroniche insolute. 2) Sempre in via preliminare, e nel merito, accertata e dichiarata inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea, disporre il rigetto della stessa alla luce di tutte e le eccezioni e deduzioni di cui sopra. 3) Sempre in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della parte attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, condannare la al pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di euro 20.740,00 o diverso importo che risulterà provato in corso di causa, e giustificato dalle fatture e dalle causali sopra meglio indicate, oltre interessi legali moratori, ex d.lgs. 231/2002, come sopra meglio richiesti ed imputati, e fino all'effettivo soddisfo il tutto a favore della società 4) Condannare in ogni Controparte_5 caso la società attrice a corrispondere un congruo risarcimento del danno a favore della parte convenuta in applicazione dell'art. 96. c.p.c. 5) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio oltre accessori di legge”. Il Tribunale rigettava la richiesta di emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186- ter c.p.c., non ammetteva le prove orali e disponeva l'espletamento di CTU. Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, ed in sintesi, nel presente giudizio, la parte attrice Parte_1 ha domandato la risoluzione del contratto intercorso con la convenuta per inadempimento di quest'ultima, con richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di acconto pari a € 8.784,00, nonché di condanna al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 12.612,00, ha lamentato l'emissione delle fatture 106/2020 e 115/2021 da parte della convenuta ancor prima che le attività affidate fossero concluse, la presenza di errori progettuali, tollerati sotto l'impegno di controparte ad apportare le dovute modifiche e il mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti. La parte convenuta di contro, ha sostenuto di avere Controparte_2 correttamente adempiuto gli impegni presi e, nello spiegare domanda riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €20.740,00, quale corrispettivo, non versato, per le seguenti prestazioni “Maschera di Assemblaggio Pedana”, documentazione consegnata il 18/12/2020 , ft.62/2021, del 31/05/2021, insoluta, – Parte_5
Rev.01”, documentazione consegnata il 23/03/2021 ft.62/2021 del 31/05/2021, insoluta;
– Rev.06”, documentazione consegnata il 07/05/2021 (all.12), Parte_5 ft.62/2021, del 31/05/2021, insoluta;
“Macchina da Caffè”, compresa stampa 3D in plastica dei frontalini anteriori e posteriore documentazione consegnata a mezzo mail 11/05/2021, ft.63/2021, del 31/05/2021, insoluta;
“Calcoli strutturali per le seguenti attrezzature” (ft.64/2021,insoluta): a. “Maschera di Assemblaggio S2”, anticipo documentazione consegnato il 25/11/2020 (all.14) b. “Girello Manuale”, anticipo documentazione consegnato il 27/02/2021 (all.15) c. “Maschera di Assemblaggio D3”, anticipo documentazione consegnato il 11/05/2021 (all.16) d. “Mascherone di Assemblaggio Pianale Posteriore”, anticipo documentazione consegnato il 20/04/2021 (all.17) e. “ – Rev.06”, anticipo documentazione Parte_5 consegnato il 27/02/2021 (all.15) f. “Capriata Mascherone”, anticipo documentazione consegnato il 20/04/2021; ha precisato che tutte le fatturazioni fossero state emesse solo dopo
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la consegna dei lavori di progettazione e che non vi fosse alcuna nota di contestazione o la mancata accettazione degli stessi ed anzi che il pagamento delle fatture 106 e 115 del 20.05.2021 dimostrava la sostanziale accettazione della prestazione resa. Pertanto, può subito dirsi che non sia contestato l'intercorrere tra le parti di un rapporto di fornitura di prestazioni tecniche specialistiche finalizzate alla progettazione meccanica con software. Ciò posto, nell'odierno giudizio, entrambe le parti hanno mosso reciproche contestazioni di inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e del pagamento di somme, a titolo di correspettivi dovuti o di restituzione e a titolo di risarcimento danni. In punto di diritto e in termini generali è ben noto che la giurisprudenza si sia espressa nel senso che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento» (Cass. sez. Un., n. 13533 del 2001; ex plurimis, Cass. n. 18202 del 2020; Cass. n. 18200 del 2020). Peraltro, tale principio comporta altresì che, nell'ipotesi di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, ciascuna parte per paralizzare la domanda dell'altra deve dimostrare il proprio adempimento, fermo restando che nel caso in cui nessuna abbia assolto tale onere, il giudice è chiamato a valutare i rispettivi inadempimenti comparativamente, per poi stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto (ex plurimis Cass. n. 14314 del 2018; Cass. n. 6675 del 2018)” (cfr. Cass. Sez. II n. 20320 del 16/7/2021); e che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, n. 3587 dell'11/2/2021). In merito alla valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce altresì principio più volte affermato quello per cui “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 22346 del 22710/2014).
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Ciò posto, le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo alla Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Il C.t.u. incaricato anzitutto premetteva che “La società (di seguito Controparte_6 Parte denominata anche ) che si occupa principalmente di attività di automazione industriale e di lavorazioni metalliche, in data 19/10/2020 ha ricevuto dalla società
[...] (di seguito indicata anche PMTC), che agisce nel settore dell'ingegneria e Controparte_2 della consulenza sulla progettazione meccanica 3D, due offerte: n° 1851/2020 per la
“progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) girello” e n°1852/2020 per la “progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) maschere”. A seguito di negoziazioni intercorse tra le due società, in data 21/10/2020, sono stati definiti i prezzi per ogni singola maschera di saldatura e per ogni singolo girello pari ad € 1.800,00 per la progettazione e disegnazione ed a € 1.500,00 per ogni Parte fascicolo tecnico. In data 26/10/2020 l'ufficio acquisti della ha inviato alla Pt_6 l'ordine delle maschere di assemblaggio e dei girelli con annesso allegato tecnico. In data Parte 27/10/2020 l'ufficio acquisti della ha mandato comunicazione che diviene parte integrante della lettera di incarico del 26/10/2020 affermando che nella prima fase, la PMTC deve progettare n° 3 maschere e n° 1 girello. Inoltre, ha specificato che le quantità non sono state esplicitate nell'ordine in quanto lo stesso è da ritenersi valido anche per le future progettazioni. Si tratta pertanto di un ordine aperto. A seguito della formalizzazione dell'ordine, la PMTC ha consegnato, in base alla documentazione allegata agli atti da entrambe le parti, le seguenti progettazioni:
1- Girello manuale, consegnato il 20/11/2020 file 3D in formato STP con distinta base, n° 5 file in formato DWG ed un file pdf;
2- Maschera di assemblaggio S2 (D2), consegnato il 23/11/2020 file 3D in formato STP con distinta base;
3- Maschera di assemblaggio D3 (S3), consegnato il 14/12/2020 file 2D in formato dwg ed in formato pdf;
4- Maschera di assemblaggio pianale posteriore, consegnato il 17/12/2020 file 3D in formato STP con distinta base;
5- Bozza Maschera di assemblaggio pedana, consegnato il 18/12/2020 file 3D in formato STP con distinta base;
6- Girello Rototraslante rev.01, consegnato il 23/03/2021 file 3D in formato STP con distinta base;
7- Girello Rototraslante rev.06, consegnato il 07/05/2021 file 3D in formato STP con distinta base, file step – dwg e pdf del fissaggio a terra;
8- Macchina da caffè, consegnato il 11/05/2021 file 3D in formato STP con distinta base, file dwg e pdf;
Inoltre, la PMTC ha provveduto a trasmettere le analisi parziali FEM (metodo agli elementi finiti) dei punti sopra menzionati 1-2-3-4-7 e della capriata mascherone principalmente sotto forma di screenshot. La società PMTC ha emesso la fattura n° 106/2020 del 30/11/2020 (progettazione del girello manuale e della maschera di saldatura S2(D2)) e la fattura n° 115/2020 del 29/12/2020 (progettazione della maschera di assemblaggio D3(S3) e del mascherone pianale posteriore). L'importo di ogni fattura è pari a
€ 4.392,00 per un totale di € 8.784,00 compreso iva. In data 12/05/2021 la PMTC ha inviato Parte email a con resoconto di tutte le attività svolte (11_05_2022) relative sia ad ordini OCE1
/OCE2 non oggetto di causa che a tutte le ore, anche a quelle relative ad attività svolte e non ordinate, del personale tecnico coinvolto. Infine, ha rendicontato le relazioni di calcolo FEM pronte ad essere consegnate dei seguenti elementi: Costo prototipo macchina caffè LI LC FEM Mask D2 LC FEM Mask D3 LC FEM PIANALE-01 LC FEM GIRELLO motor LC FEM GIRELLO manuale LC FEM PEDANA Seguiva email del Parte 13/05/2021 della che ha contestato il resoconto ricevuto. Lo stesso giorno, la PMTC rispondeva alla mail ricevuta sollecitando il pagamento delle fatture n° 106/2020 (scaduta il Parte 31/01/2021) e n° 115/2020 (scaduta il 28/02/2021). Il 14/05/2021 la comunicava per mail di corrispondere il saldo delle due fatture entro la settimana successiva ma allo stesso tempo anche di chiarire tutte le partite sospese e quelle afferenti alle stesse fatture. Il 16/05/2021 la
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Parte PMTC, tramite email, contestava il contenuto della comunicazione ricevuta da nella mail del 14/05/2021, affermando, fino ad ora, di non aver mai ricevuto contestazioni di ritardo relative alle attività se non dopo la presentazione del resoconto del15/05/2021, né tantomeno
Parte gli ordini contenevano clausole su ritardi e/o penali. La società in data 20/05/2022 ha
Parte provveduto a saldare le due fatture a mezzo di bonifico bancario. In data 23/05/2022 l' contestava un errore progettuale sul mascherone di assemblaggio pianale posteriore e ne chiedeva tutte le istruzioni tecniche relative alle modifiche strutturali con rivalsa dei costi che sarebbero stati sostenuti. La PMTC in data 25/05/2022 si rendeva disponibile a soddisfare la richiesta solo a fronte di un nuovo ordine in quanto non si riteneva responsabile di nessun errore progettuale. Il giorno 26/05/2022 l'ing. , amministratore della PMCT, Persona_3
Parte chiedeva tramite email inviata all'ufficio tecnico della , la lista congelata delle modifiche
Parte da attuare alla maschera del pianale posteriore. L'Ing. , dipendente della , Persona_4 rispondeva tramite email del 27/12/2022 alla PMCT, richiedendo la presenza dell'ing.
Parte
in sede alla per poter discutere di alcune modifiche che aveva chiesto il cliente Per_3 Pa
per lavorare meglio e di altre modifiche da effettuare per irrigidire la struttura. In data Parte 27/05/2022 la PMCT inviava all'Ing. amministratore della , un resoconto delle CP_1 attività svolte e da svolgere (accordi_pmtc.pdf). Seguiva il giorno successivo, 28/05/2022, Parte risposta della con revisione tecnica-contabile degli accordi presi. La società ha Pt_6 emesso la fattura n° 62/2021 del 31/05/2021 (progettazione di una maschera pedana, di un girello rototraslante rev.01 e di un girello rototraslante rev.06), la fattura n° 63/2021 del 31/05/2021 (progettazione di macchina per il caffè e realizzazione prototipi tramite stampa 3d) e la fattura n° 64/2021 del 31/05/2021 (calcolo FEM Maschera S2(D2), Girello manuale, Maschera D3, Maschera pianale post., Girello rototraslante e capriata supermascherone). L'importo di ogni fattura è pari rispettivamente a € 6.588,00 (fattura n° 62/2021) , a € 3.172,00 (fattura n° 63/2021) e a € 10.980,00 (fattura n° 64/2021) per un totale di € 20.740,00 compreso Parte iva. In data 09/06/2021, la contestava, a mezzo mail, le fatture innanzi indicate e comunicava la risoluzione del contratto intercorso con la PMTC. Successivamente, in data Parte 18/06/2021, la provvedeva, a mezzo mail, alla restituzione delle fatture n° 62/2021 e n° 64/2021 del 31/05/2021. Infine, la società ricorreva in Tribunale e si Parte_1 costituiva in giudizio la società . Controparte_2
Tanto doverosamente premesso ai fini di una migliore comprensione delle complesse vicende intercorse tra le parti, il Ctu, quindi rappresentava, circa le doglianze elencate nell'atto di citazione e delle eccezioni proposte che “La società nell'atto di citazione Parte_1 del 12/07/2021, reclama di aver subito un danno da parte della società Controparte_2
per i seguenti motivi:
1- Inadempienza da parte di PMTC nel consegnare i
[...] fascicoli tecnici 2- Errori progettuali della maschera di assemblaggio pianale posteriore 3- Parte Inadempienza da parte di nel consegnare i calcoli FEM Al punto 1, la reclama di Pt_6 aver dovuto impiegare circa 25 ore di attività da parte di un proprio dipendente per redigere ogni fascicolo tecnico in quanto la PMTC è stata inadempiente nel consegnare la documentazione. I fascicoli tecnici da fornire, sarebbero stati quattro, uno per la coppia di girelli e tre per le maschere realizzate. I costi sostenuti sarebbero stati pari a [4 x (25 h x 19,00 Parte
€/h)] = € 1.900,00 Al punto 2, la reclama di aver dovuto ritirare la maschera dallo Parte stabilimento IIA alla sede e procedere alle modifiche per un costo sostenuto pari a € Parte 4.712,00 + iva. Il tutto dovuto ad un errore progettuale della PMCT. Infine, al punto 3, la reclama di dover affidare la realizzazione di n°4 fascicoli di calcolo ad un nuovo tecnico qualificato in quanto la PMTC è stata inadempiente nel consegnare la documentazione, per un importo complessivo di € 6.000,00 + iva. Come meglio specificato nei punti successivi, la PMCT è pur vero che non ha consegnato i fascicoli tecnici con calcoli FEM ma solo (a suo dire) per scopi cautelativi a seguito delle insolvenze delle fatture emesse da tempo. In riferimento al punto 2, per poter analizzare l'esistenza dei vizi lamentati, il sottoscritto avrebbe bisogno dell'analisi FEM effettuata da PMCT e poter in questo modo valutare le deformazioni
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della struttura in base alle sollecitazioni e vedere se esse ricadono nel range delle tolleranze richieste dal cliente. È pur vero però che tra progettazione e realizzazione posso esserci delle differenze dovute a difetti di forma. Bisogna valutare la qualità delle materie prime (planarità della lamiera, rettilineità e planarità dei tubolari, ecc), il ritiro e tensioni residue della saldatura, il corretto posizionamento nella dima di saldatura, la movimentazione per il trasporto. Pertanto, per valutare la natura del difetto contestato (se progettuale o dovuto alla realizzazione della maschera) è indispensabile l'analisi strutturale della maschera del pianale posteriore.”. Quanto alla attività commissionata da parte attrice, il Ctu esponeva che “In data 26/10/2020 la società ha inviato tramite mail la lettera di conferimento di Parte_1 incarico con relativo allegato tecnico (come da atti allegati dalle parti) alla società
[...] riguardante le offerte n° 1851/2020 e n° 1852/2020 del Controparte_2 19/10/2020. Dagli atti, non risulta controfirmata per accettazione dalla società PMTC. Analizzando il contenuto, vengono definiti principalmente i prezzi per le progettazioni così come riportato: progettazione di maschere e girelli completi di documentazione come da Allegato tecnico del cliente €/cad 1.800,00 a corpo;
Fascicolo tecnico Parte_1 completo di analisi FEM €/cad 1.500,00 a corpo;
Il periodo di svolgimento previsto per le attività viene riportato al punto 2.3 delle offerte n° 1851/2020 e n° 1852/2020 del 19/10/2020 che recita: “La durata prevista sarà funzione della completezza della documentazione tecnica di specifica oltre al Vs. supporto nella definizione del progetto”. Quindi per gli ordini effettuati non risulta nessuna scadenza definita in termini temporali. In data 27/10/2020 l'ufficio acquisti Parte della ha mandato comunicazione che diviene parte integrante della lettera di incarico del 26/10/2020 affermando che nella prima fase, la PMTC deve progettare n° 3 maschere e n° 1 girello. Inoltre, ha specificato che le quantità non sono state esplicitate nell'ordine in quanto lo stesso è da ritenersi valido anche per le future progettazioni. Si tratta pertanto di un ordine aperto, dove principalmente sono stati definiti i prezzi per le progettazioni e per i fascicoli tecnici completi di analisi FEM (riferiti sempre a tipologie di maschere di Parte saldatura/assemblaggio e a girelli). Fornitura commissionata da con lettera di incarico del 26/10/2020 1- Girello manuale 2- Maschera di assemblaggio S2 (D2) 3- Maschera di assemblaggio D3 (S3) 4- Maschera di assemblaggio pianale posteriore Risultano ulteriori forniture delle quali il sottoscritto non ha trovato riscontro formale (comunicazioni, ordini, ecc) e che pertanto desume che o siano state commissionate tramite accordo verbale avvenuto nelle varie riunioni o in documenti che le parti non hanno allegato agli atti.
5- Maschera di assemblaggio pedana 6- Girello Rototraslante rev.01 7- Girello Rototraslante rev.06 8- Macchina da caffè”. Quanto alla conformità delle opere realizzate all'ordine, ai progetti ed alla rispondenza alle regole dell'arte, il Ctu rappresentava di poter verificare “solo se le forniture sono conformi all'allegato tecnico del 26/10/2022 (che ne determina anche la regola dell'arte) ma non ai progetti in quanto non sono presenti negli atti stessi le specifiche tecniche” e quindi che “La documentazione presentata in parte risulta non conforme a quanto richiesto nell'allegato tecnico del 26/10/2020.”. Quanto all'epoca di consegna delle forniture ed il rispetto delle consegne nei termini concordati, il Ctu rispondeva che “Dai documenti allegati agli atti, il sottoscritto non ha trovato nessun riferimento sui tempi di fornitura concordati. Resta valido quanto riportato al punto 2.3 delle offerte n° 1851/2020 e n° 1852/2020 del 19/10/2020 che recita: “La durata prevista sarà funzione della completezza della documentazione tecnica di specifica oltre al Vs. supporto nella definizione del progetto” (…)
“Si desume, che gli accordi sui tempi di consegna siano stati definiti verbalmente nelle riunioni o per call.”. Quanto agli aspetti relativi al completamento della fornitura ed ai motivi dell'eventuale mancato completamento, il Ctu esponeva “Valutando il contenuto degli atti Parte allegati e le email scambiate tra la e la PMCT, si può affermare che la PMCT ha provveduto a consegnare tutte le progettazioni in essere ed oggetto di causa. Come meglio specificato al punto 3.3 (quesito 3), alcune progettazioni risultano in parte non conformi a quanto richiesto nell'allegato tecnico del 26/10/2020. Per quanto riguarda i fascicoli tecnici
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con annesse le analisi FEM, la PMCT ha provveduto ad inviare alcune immagini (screenshot) delle simulazioni effettuate sul programma di calcolo che sicuramente dimostrano il lavoro svolto per analizzare gli effetti delle sollecitazioni sulle strutture ma che comunque non rappresentano la progettazione esecutiva. Il fascicolo tecnico va relazionato con tutte le informazioni necessarie ed integrato con le analisi FEM firmate da tecnico abilitato. La società PMCT non ha provveduto alla consegna dei fascicoli tecnici con analisi FEM in quanto la Parte
non aveva saldato le fatture (inerenti le solo progettazioni del girello e delle maschere) n° 106 del 30.11.2020 (scadenza 28.02.2021) e n° 115 del 29.12.2022 (scadenza 31.03.2021). Il pagamento delle fatture è avvenuto in data 20.05.2021, dopo sollecito da parte di PMCT.”. Quanto alla sussistenza dei vizi prospettati di progettazione, l'epoca d'insorgenza degli stessi;
la eventuale riconoscibilità o meno dei vizi medesimi, il Ctu rappresentava che “In data Parte 14/05/2021 la società Industria Italiana Autobus S.p.A. (cliente della ) effettuava un report dimensionale della maschera di assemblaggio pianale posteriore. Dall'analisi di tale report si evincono delle deformazioni, in particolare sui longheroni della struttura. Per poter analizzare l'esistenza dei vizi lamentati, il sottoscritto avrebbe bisogno dell'analisi FEM effettuata da PMCT e poter in questo modo valutare le deformazioni della struttura in base alle sollecitazioni e vedere se esse ricadono nel range delle tolleranze richieste dal cliente. È pur vero però che tra progettazione e realizzazione posso esserci delle differenze dovute a difetti di forma. Bisogna valutare la qualità delle materie prime (planarità della lamiera, rettilineità e planarità dei tubolari, ecc), il ritiro e tensioni residue della saldatura, il corretto posizionamento nella dima di saldatura, la movimentazione per il trasporto. Pertanto, per valutare la natura del difetto contestato (se progettuale o dovuto alla realizzazione della maschera) è indispensabile l'analisi strutturale della maschera del pianale posteriore.”. Quanto all'esistenza di contestazioni alle forniture effettuate, il Ctu rilevava “L'unica contestazione formalizzata negli atti riguarda la maschera di assemblaggio pianale posteriore. La PMCT ha provveduto a Parte consegnare la progettazione in data 17/12/2020. In data 20/05/2020 ha provveduto a saldare la fattura n°115/2020 del 29/12/2020 riguardante la progettazione della maschera di Parte assemblaggio pianale posteriore. In data 23/05/2022 l' contestava un errore progettuale sul mascherone di assemblaggio pianale posteriore e ne chiedeva tutte le istruzioni tecniche relative alle modifiche strutturali con rivalsa dei costi che sarebbero stati sostenuti. Per tutte le altre progettazioni presentate, anche se come riscontrato al punto 3.3 non risultano complete, non ci sono state contestazioni da parte della società . Quanto Parte_1 agli interventi già eseguiti per l'eliminazione dei vizi o per modifiche concordate, il Ctu rilevava Parte
“Nell'atto di citazione, l' dichiara di aver effettuato modifiche alla maschera di assemblaggio pianale posteriore. L'unico dato certo che si rileva dall'email del 21/05/2022 Parte (inviata dall'Ing. della all'azienda ) è che in data 25/05/2022 è Persona_4 CP_7 stato programmato il ritiro del mascherone del pianale posteriore. Negli atti di parte ricorrente non c'è evidenza delle lavorazioni effettuate né tantomeno il sottoscritto ha avuto risposta dall' , a seguito della comunicazione inviata tramite PEC, per accedere in azienda a CP_7 Pa visionare il mascherone del pianale. Gli interventi richiesti da parte della riguardavano modifiche per lavorare meglio nella fase di assemblaggio e di saldatura e rinforzi per limitare le deformazioni.”. Quindi ulteriormente, quanto alle lavorazioni anche di completamento eventualmente effettuate dalla attrice, il Ctu ribadiva “Come già esplicato al punto 3.8, negli atti di parte ricorrente non c'è evidenza delle lavorazioni effettuate né tantomeno il sottoscritto ha avuto risposta dall' , a seguito della comunicazione inviata tramite PEC, per CP_7 accedere in azienda a visionare il mascherone del pianale.”.
Pervenendo al punto relativo ai rapporti dare/avere, il Ctu quindi concludeva
“ricapitolando, la situazione è la seguente: PROGETTAZIONI: Somme versate € 7.200,00 + iva Somme da versare € 8.000,00 + iva FASCICOLI TECNICI CON CALCOLO FEM: Somme versate € 0,00 Somme da versare € 9.000,00 + iva La PMCT ha dichiarato che i fascicoli tecnici con calcoli FEM sono pronti e saranno consegnati a seguito del saldo delle fatture emesse. Il
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totale delle forniture è pari a € 24.200,00 + iva. Le somme da versare sono pari a € 17.000,00
+ iva.”. Quanto ai danni lamentati dall'attrice, il Ctu rilevava che “L'unico eventuale danno Parte patito da potrebbe essere dovuto alla contestazione della progettazione della maschera di assemblaggio pianale posteriore. Per poter analizzare l'esistenza dei vizi lamentati, il sottoscritto avrebbe bisogno dell'analisi FEM effettuata da PMCT e poter in questo modo valutare le deformazioni della struttura in base alle sollecitazioni e vedere se esse ricadono nel range delle tolleranze richieste dal cliente. È pur vero però che tra progettazione e realizzazione posso esserci delle differenze dovute a difetti di forma. Bisogna valutare la qualità delle materie prime (planarità della lamiera, rettilineità e planarità dei tubolari, ecc), il ritiro e tensioni residue della saldatura, il corretto posizionamento nella dima di saldatura, la movimentazione per il trasporto. Pertanto, per valutare la natura del difetto contestato (se progettuale o dovuto alla realizzazione della maschera) e quantificarne il danno è indispensabile l'analisi strutturale della maschera del pianale posteriore.”.
Per quanto ulteriormente utile ai fini della delibazione della vicenda il Ctu aggiungeva che “Dall'analisi dei documenti presentati dalle parti, si evince come spesso il rapporto tra le Parte due società, e PMCT, sia basato su accordi verbali avvenuti nelle diverse riunioni. La lettera di incarico, inizialmente riferente alle progettazioni di tre maschere di assemblaggio e ad un girello, è diventata un ordine aperto. Dalla lettura delle mail scambiate tra le due società si nota una certa sinergia e collaborazione. Fin prima della lettera di contestazione del Contr 23/05/2021, la ha dimostrato un certo compiacimento dei risultati ottenuti (così come riportato dai messaggi whastapp allegati agli atti di causa). Non ci sono state contestazioni sulle progettazioni consegnate né tantomeno sui tempi di consegna.”.
Quindi il Ctu concludeva “La società in data 19/10/2020 ha ricevuto Controparte_6 dalla società , due offerte: n° 1851/2020 per la Controparte_2
“progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) girello” e n°1852/2020 per la “progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) maschere”. In data 21/10/2020, sono stati definiti i prezzi per ogni singola maschera di saldatura e per ogni singolo girello pari ad € 1.800,00 per la progettazione e disegnazione ed a € 1.500,00 per ogni fascicolo tecnico. In data 26/10/2020 l'ufficio acquisti Parte della ha inviato alla l'ordine delle maschere di assemblaggio e dei girelli con Pt_6 Parte annesso allegato tecnico. In data 27/10/2020 l'ufficio acquisti della ha mandato comunicazione che diviene parte integrante della lettera di incarico del 26/10/2020 affermando che nella prima fase, la PMTC deve progettare n° 3 maschere e n° 1 girello. Inoltre, ha specificato che le quantità non sono state esplicitate nell'ordine in quanto lo stesso è da ritenersi valido anche per le future progettazioni. Si tratta pertanto di un ordine aperto. Al punto 2.3 delle offerte n° 1851/2020 e n° 1852/2020 del 19/10/2020 veniva definita la durata delle prestazioni: “La durata prevista sarà funzione della completezza della documentazione tecnica di specifica oltre al Vs. supporto nella definizione del progetto”. Quindi non vengono definiti i tempi di consegna con termini temporali. A seguito della consegna delle progettazioni effettuate, in parte non conforme a quanto richiesto nell'allegato tecnico del 26/10/2020, la PMTC ha emesso la fattura n° 106/2020 del 30/11/2020 (progettazione del girello manuale e della maschera di saldatura S2(D2)) e la fattura n° 115/2020 del 29/12/2020 (progettazione Parte della maschera di assemblaggio D3(S3) e del mascherone pianale posteriore). La dopo aver ricevuto le progettazioni e le relative fatture, non ha mai contestato né i ritardi né il suo Parte contenuto. La società in data 20/05/2022 ha provveduto a saldare le due fatture a mezzo di bonifico bancario. In data 31/05/2021 la società PMTC ha emesso la fattura n° 62/2021 (progettazione di una maschera pedana, di un girello rototraslante rev.01 e di un girello rototraslante rev.06), la fattura n° 63/2021 del 31/05/2021 (progettazione di macchina per il caffè e realizzazione prototipi tramite stampa 3d) e la fattura n° 64/2021 del 31/05/2021 (calcolo FEM Maschera S2(D2), Girello manuale, Maschera D3, Maschera pianale post., Girello rototraslante e capriata supermascherone). L'importo di ogni fattura è pari
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rispettivamente a € 6.588,00 (fattura n° 62/2021) , a € 3.172,00 (fattura n° 63/2021) e a € 10.980,00 (fattura n° 64/2021) per un totale di € 20.740,00 compreso iva. Pertanto, ricapitolando, la situazione è la seguente: PROGETTAZIONI: Somme versate € 7.200,00 + iva Somme da versare € 8.000,00 + iva FASCICOLI TECNICI CON CALCOLO FEM: Somme versate € 0,00 Somme da versare € 9.000,00 + iva Il totale delle forniture è pari a € 24.200,00
+ iva. Le somme da versare sono pari a € 17.000,00 + iva. La PMCT ha dichiarato che i fascicoli tecnici con calcoli FEM sono pronti e saranno consegnati a seguito del saldo delle Parte fatture emesse. Infine, per quanto riguarda la contestazione da parte di nei confronti della PMCT dell'errore progettuale della maschera di assemblaggio del pianale posteriore, dagli atti risulta quanto segue: - La PMCT ha provveduto a consegnare la progettazione in Parte data 17/12/2020. - In data 20/05/2020 ha provveduto a saldare la fattura n°115/2020 del 29/12/2020 riguardante la progettazione della maschera di assemblaggio pianale posteriore. - Parte In data 23/05/2022 l' contestava un errore progettuale sul mascherone di assemblaggio pianale posteriore e ne chiedeva tutte le istruzioni tecniche relative alle modifiche strutturali con rivalsa dei costi che sarebbero stati sostenuti. Negli atti di parte ricorrente non c'è evidenza delle lavorazioni effettuate né tantomeno il sottoscritto ha avuto risposta dall' , a seguito CP_7 della comunicazione inviata tramite PEC, per accedere in azienda a visionare il mascherone Pa del pianale. - Gli interventi richiesti da parte della riguardavano modifiche per lavorare meglio nella fase di assemblaggio e di saldatura e rinforzi per limitare le deformazioni.” (v. Relazione tecnica d'ufficio depositata nel fascicolo telematico in data 20/05/2023). Alle argomentazioni e conclusioni espresse dal Ctu questo Giudice ritiene di doversi uniformare, tenuto conto della completezza dell'elaborato redatto ed essendo le stesse supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, della cui attendibilità tecnica non v'è motivo per dubitare ed avendo pure il Ctu, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attrice, replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse (v. pag. 23 e ss. Relazione Ctu, cit.), poi nuovamente riproposte dal difensore di parte attrice negli scritti difensivi conclusivi. Sul punto, rimandando integralmente alla parte dell'elaborato dedicata dal Ctu alle valutazioni delle Osservazioni di Parte, stima il Tribunale che di particolare rilievo, tra i vari, siano i passaggi in cui il Ctu, nel replicare alle notazioni del Ctp di parte attrice, chiariva che “Si ribadisce che oggetto di causa è la progettazione della maschera e non la sua realizzazione. Dall'analisi FEM non risultano errori progettuali. Cosa diversa potrebbe essere la sua esecuzione, dove ci sono diversi parametri, quali la qualità della materia prima, il ritiro e le tensioni residue della saldatura, il corretto posizionamento nella dima di saldatura, la movimentazione per il trasporto, che ne possono compromettere il risultato finale.”, e che “La PMCT ha provveduto a trasmettere le progettazioni, anche se, come ribadito a pag 11 della Parte relazione, in parte non conformi a quanto richiesto nell'allegato tecnico. La ha ricevuto per email le progettazioni ed in seguito le fatture. A seguito della ricezione delle progettazioni, Parte anche se in parte non conformi all'allegato tecnico, e delle fatture, la non ha mai contestato né i ritardi né i contenuti.”. Ritiene, dunque, il Tribunale che non sussistono ragioni tali per ritenere non condivisibili o viziate le valutazioni, disamine e conclusioni del Consulente dell'Ufficio, essendo all'uopo sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.” (cfr Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007).
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Devono, quindi, trarsi le seguenti conclusioni. Gli approfondimenti tecnici non consentono di valutare come fondata la domanda attorea. Difatti, con riguardo alla contestazione di mancato rispetto dei termini di consegna Parte contrattualmente stabiliti, è emerso con chiarezza che l'ordine di fosse “aperto” e che per gli ordini effettuati non fossero stati stabiliti termini di consegna e scadenze definite in termini temporali. La contestazione di non avere la completato gli ordini Controparte_2 è poi risultata infondata, avendo il Ctu chiarito che “la PMCT ha provveduto a consegnare tutte le progettazioni in essere ed oggetto di causa.”, parimenti è a dirsi per la doglianza di avere PMTC emesso le fatture prima di terminare gli ordini, essendosi ricostruito piuttosto che questa avesse consegnato: Girello manuale, consegnato il 20/11/2020 e Maschera di assemblaggio S2 (D2), consegnato il 23/11/2020 ed emesso quindi la fattura n° 106/2020 del 30/11/2020, relativa a progettazione del girello manuale e della maschera di saldatura S2(D2)); nonché consegnato: “Maschera di assemblaggio D3 (S3)” consegnato il 14/12/2020 e
“Maschera di assemblaggio pianale posteriore” consegnato il 17/12/2020 e quindi emesso la fattura n° 115/2020 del 29/12/2020, relativa a progettazione della maschera di assemblaggio D3(S3) e del mascherone pianale posteriore. Del resto, tutto quanto sopra trova supporto nella documentazione versata in atti (v. alleg. 8 e ss. prod. parte convenuta), vieppiù avendo la difesa convenuta anche efficacemente fatto notare che nell'allegata mail proveniente dal legale rappr.te della Parte_1 CP_1
datata 28.05.2021, la parte avesse riconosciuto di aver ricevuto i progetti
[...] commissionati, senza muovere contestazioni attinenti a ritardi o difformità tecniche (v. doc. 35 prod. convenuta). Il pagamento delle fatture n° 106/2020, scaduta il 31/01/2021 e n° 115/2020, scaduta il 28/02/2021, avveniva, tuttavia, da parte della committente solo in data 21/05/2021, senza, come detto, che fosse intervenuta alcuna previa contestazione relativa a presunti vizi o difformità. Difatti, è documentato che solo nella successiva data del 23/05/2021 la contestava Parte_1 un errore progettuale sul mascherone di assemblaggio pianale posteriore. Tale ritardato pagamento determinava, quindi, il rifiuto da parte di CP_2
di consegnare i “fascicoli tecnici”, secondo il principio “inademplenti non est
[...] adimplendum”. Quanto ai lamentati “errori progettuali”, vi è, anzitutto, da ribadire come non risultino in atti formali contestazioni mosse da salvo che con riguardo alla “maschera di Parte_1 assemblaggio pianale posteriore”, rispetto alla quale vi è, tuttavia, nuovamente da rilevare come essa fosse intervenuta solo in data 23/05/2021, a fronte della consegna avvenuta da parte di PMCT in data 17/12/2020. Inoltre, trattasi di contestazione la cui fondatezza non è stata accertata dal Ctu, avendo questi chiarito che “oggetto di causa è la progettazione della maschera e non la sua realizzazione. Dall'analisi FEM non risultano errori progettuali…” (v. in ultimo pag. 29 Relazione cit.). Peraltro, ed in ogni caso, non può sottacersi che sia la fattura n. 106, che la 115 del 2020 fossero state saldate dalla senza previ rilievi, né quanto ai contenuti delle Parte_1 progettazioni, né quanto ai tempi di consegna. In conclusione, è da escludere, a parere del Tribunale, la ricorrenza dei presupposti per potersi invocare da parte di la risoluzione del contratto per grave inadempimento Parte_1 imputabile alla convenuta Controparte_2 In aggiunta a quanto sopra, è da escludere, anche e comunque, la sussistenza di danni risarcibili, in quanto non adeguatamente comprovati dalla parte attrice per via documentale. In proposito, in punto di diritto, è utile rammentare, quanto alla prova del danno, che “In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, per il sorgere del diritto al risarcimento del danno non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve essere provato il
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pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato” (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 23753 del 23/8/2025). Le domande di parte attrice vanno, pertanto, integralmente rigettate. Parte_1 E' invece fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta
[...]
tesa ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite e non saldate dalla Controparte_2 committente. In proposito è sufficiente notare che, a fronte della richiesta di pagamento degli importi portati dalle fatture n° 62/2021 del 31/05/2021 (progettazione di una maschera pedana, di un girello rototraslante rev.01 e di un girello rototraslante rev.06), n° 63/2021 del 31/05/2021 (progettazione di macchina per il caffè e realizzazione prototipi tramite stampa 3d) e n° 64/2021 del 31/05/2021 (calcolo FEM Maschera S2(D2), Girello manuale, Maschera D3, Maschera pianale post., Girello rototraslante e capriata supermascherone), la si fosse Parte_1 limitata a contestazioni generiche di non conformità agli accordi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo (v. doc. 22 prod. parte attrice), contestazioni non meglio chiarite nel presente giudizio e tanto meno comprovate. Consegue, quindi, che deve disporsi la condanna di in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo pari a €17.000,00 + iva, come quantificato dal Ctu, oltre interessi legali moratori, ex d.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze al soddisfo. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della parte attrice
[...] e queste si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata Parte_1 dalla difesa, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto, delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisionale. Va disattesa la richiesta di condanna ex art. 96, atteso che le difese proposte da parte attrice non risultano essere state di carattere pretestuoso e, in quanto tale, valutabili alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010 (Rv. 613721 - 01) “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.”). Sulle spese della CTU espletata in corso di causa e già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole a carico della parte attrice in virtù dei principi di causalità e soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice Parte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
condanna in persona del legale rappr.te p.t., al Controparte_2 Parte_1 pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore di Controparte_2
dell'importo di €17.000,00 oltre Iva, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002,
[...] dalle singole scadenze al soddisfo.
3. Condanna in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in Parte_1 favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in €237,00 per
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esborsi e in €3.768,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
4. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza Parte_1 tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 25/05/2023. Così deciso in data 22 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3019/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
con sede in Frigento (AV), CAP 83040, in via Tre Masserie nr. 7, rappresentata e
[...] difesa in forza di mandato in calce all'Atto di citazione, dall'Avv. Rocco Barrasso (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grottaminarda C.F._1 (AV), alla via Baronia n. 3; Attore – convenuto in riconvenzionale E
(P.IVA ) in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ti, con sede legale in Portici (NA) alla Via Bagnara n°6, elettivamente domiciliata alla Via G. Imbroda n°69 in Nola presso lo studio degli Avv.ti Antonio Parisi (c.f.
) e ND LO, dai quali è rappresentata e difesa, anche C.F._2 disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
- Convenuto – attore in riconvenzionale
Conclusioni: per “è presente l'Avv. Rocco Barrasso, nonchè ai fini della pratica Parte_1 forense la Dott.ssa , il quale si riporta al proprio atto introduttivo del Controparte_3 giudizio, nonché a tutti i propri scritti difensivi. L'Avv. Barrasso precisa che il proprio CTP Ing. a inviato le proprie osservazioni alla Bozza redatta dal CTU Dott. , Per_1 Persona_2 che, in parte, sono state disattese con grave danno per la propria assistita. Ci si riporta, pertanto, alle contestazioni sollevate avverso la Consulenza tecnica d'Ufficio, così come formulate dal proprio Consulente di parte e si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: Accertare e dichiarare l'inadempimento grave di parte convenuta e per l'effetto dichiarare la legittimità della Controparte_2 risoluzione contrattuale operata da così come meglio specificato al punto 5 Parte_1 della premessa;
Condannare parte convenuta alla restituzione, in favore di Parte_1 degli acconti corrisposti in favore di pari alla complessiva Controparte_2 somma di € 8.784,00; Condannare, altresì, parte convenuta ad un risarcimento dei danni subiti da pari alla somma di € 12.612,00 € + IVA o di quella somma maggiore o Parte_1 minore che riterrà equa in sua giustizia. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi.”. Per “è figurativamente presente l'avv. Antonio Parisi il Controparte_2 quale si riporta a tutte le precedenti difese rassegnate e conclude per il rigetto integrale dell'avversa domanda attrice, nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale come proposta dalla parte convenuta ( ovvero pagamento delle fatture versate in atti per importo lordo di euro 20.740 e/o netto di euro 17.000,00 oltre IVA, quale importo validato anche dalla CTU),
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oltre interessi moratori, ex d.lgs. 231/2002, il tutto come richiesti già in comparsa di costituzione e risposta e fino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguenziale provvedimento di condanna, anche alle spese di lite, ai danni della società attrice. Il fondamento giustificativo a sostegno della proposta domanda riconvenzionale, risiede nel contenuto della CTU che, in uno alla mole di tutti i documenti versati in atti, sconfessa ab imis ogni avversa domanda e/o eccezione della controparte e, per converso, avalla le reclamate ragioni di credito della parte convenuta. Sempre la CTU, inoltre contribuisce a disvelare – al contempo - la denunciata strumentalità di ogni avversa eccezione di inadempimento o preteso e colpevole ritardo assurdamente ascritto alla società convenuta. Si chiede, pertanto, anche ex art. 281 sexies cpc, salvo diversa opzione processuale, la decisione della controversia.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...]
esponendo, in sintesi: di occuparsi di lavori di applicazione del Controparte_2 silicone RTV su isolatori elettrici ed attività di automazione industriale e di lavorazioni metalliche;
che, in data 19.10.2020, la convenuta PMTC formulava l'offerta nr. 1851/2020 per la “progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) girello” e l'offerta nr. 1852/2020 per la “progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) maschere”; che, con mail del 21.10.2020, si stabiliva, per ogni singola maschera e per ogni singolo girello, in € 1.800,00 la progettazione e disegnazione ed in € 1.500,000 per ogni fascicolo tecnico;
che, in data 26.10.2020, il proprio Ufficio acquisti inviava alla convenuta l'ordine per le maschere di saldatura e per i girelli, con annesso allegato tecnico, la fatturazione sarebbe dovuta avvenire dopo la consegna degli elaborati accettati dalla convenuta e approvati, il pagamento sarebbe stato effettuato a 60 giorni data fattura fine mese, l'allegato tecnico all'ordine del 26.10.2020 richiedeva alla PMTC la consegna della documentazione indicata e conteneva l'elenco di una serie di adempimenti che la PMTC avrebbe dovuto rendere per la corretta esecuzione delle attività; che, il 27.10.2020, essa comunicava alla convenuta che le maschere da progettare erano pari a tre e, dunque, come da accordi, la convenuta doveva progettare solo la maschera SX02 e la maschera SX03 e la maschera del completamento pianale posteriore;
che la convenuta disegnava la maschera della pedana del pianale a compensazione delle attività non rese per le due maschere della fiancata laterale sinistra;
che la convenuta emetteva la fattura nr. 106/2020 del 30.11.2020 e la fattura nr. 115/2020 del 29.12.2020 ancor prima di concludere le attività affidate;
che, con comunicazioni email del 13.05.2021, la convenuta pretendeva il saldo delle fatture emesse, pena la sospensione di qualsiasi attività; che essa, ai fini del prosieguo delle attività, con email del 20.05.2021 inviava copia della contabile relativa al pagamento, senza mai accettare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni da parte della convenuta;
che contestava alla convenuta un errore riguardo alla progettazione della maschera relativa al completamento pianale, indicato come nella fattura PMTC 115/2020; che la convenuta, con email Parte_2 del 23.05.2021, negava l'esistenza di errori, impegnandosi, tuttavia, per tramite di videochiamata del 26.05.2021, a supportarla nella modifica della maschera, ma non rispettava Pa l'impegno; che essa ritirava la maschera dalla cliente ed interveniva strutturalmente per eliminare gli errori progettuali;
che, in data 01.06.2021, la convenuta inviava le fatture nr. 62 e 64, relative alla progettazione di una pedana facente parte del completamento pianale, contestate a mezzo e-mail il 09.06.2021, per non conformità delle prestazioni agli accordi stipulati, per cui veniva comunicata la risoluzione per inadempimento;
che, a causa degli inadempimenti della convenuta, essa consegnava con grave ritardo i lavori commissionati dalla Pa
. In diritto, parte attrice deduceva che l'ordine del 26/10/2020 non fosse stato ultimato e consegnato e che la mancata consegna della documentazione esecutiva dei prodotti commissionati aveva prodotto notevoli danni e lamentava l'approssimazione con cui la
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convenuta si era approcciata all'esecuzione dei contratti, evidenziando che gli errori progettuali e il mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti avevano rappresentato un inadempimento grave da legittimare la declaratoria di risoluzione dell'ordine del 26/10/2020 e che il grave inadempimento aveva determinato un danno di rilevante entità precisamente stimato come in atti. Parte attrice concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: Accertare e dichiarare l'inadempimento grave di parte convenuta
[...]
e per l'effetto dichiarare la legittimità della risoluzione contrattuale operata da Controparte_2
così come meglio specificato al punto 5 della premessa;
Condannare parte Parte_1 convenuta alla restituzione, in favore di degli acconti corrisposti in favore di Parte_1
pari alla complessiva somma di € 8.784,00; Condannare, Controparte_2 altresì, parte convenuta ad un risarcimento dei danni subiti da pari alla somma Parte_1 di € 12.612,00 € + IVA o di quella somma maggiore o minore che riterrà equa in sua giustizia. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi”. In data 10/11/2021 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e istanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., la parte convenuta deducendo ed eccependo, in sintesi: “1) Controparte_2
e/o Controparte_4 Parte_4
, contestando che non fosse ravvisabile alcun ritardo poiché alcun termine era stato
[...] concordato;
“2) INADEMPIMENTO CONTRATTUALE di PARTE ATTRICE. PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE RESA (Domanda Riconvenzionale)”, deducendo di Parte avere consegnato alla i progetti indicati e riportati nelle fatture n. 106/2020 del 30.11.2020 scadenza 28/02/2021, pagata il 20/05/2021, n. 115/2020, del 29.12.2020 scadenza 31/03/2021, pagata il 20/05/2021 e le fatture n. 62/2021, 63/2021 e 64/2021, rimaste insolute;
che tutte le fatturazioni fossero state emesse solo dopo la consegna dei lavori di progettazione, che non esistesse in atti alcuna nota di contestazione e/o la mancata accettazione degli stessi ed anzi con il pagamento delle fatture 106 e 115 del 20.05.2021 si dimostrava la sostanziale accettazione Parte da parte di della prestazione resa;
che, avendo già ricevuto l'importo di euro 8.784,00, essa era creditrice del credito complessivo di euro 20.740,00 corrispondente alla fattura N.62/2021 di importo totale euro 6.588,00, alla fattura N.63/2021 di importo totale euro 3.172,00, alla fattura N.64/2021 di importo totale euro 10.980,00, cui aggiungersi l'aggravio degli interessi di mora ex dlgs 231/2002; “3) PRESUNTO ERRORE PROGETTUALE DELL'ING. PICCIRILLO”, contestando che l'attrice non avesse denunciato il presunto errore progettuale relativo alle attrezzature c.d. , piuttosto, con comunicazione Parte_2 email del 23.05.2021, la stessa chiedeva delle modifiche ed evidenziando che le progettazioni delle maschere erano state consegnate circa sei mesi prima dell'email del 23.05.2021 e che, in data 20.05.2021, dopo circa sei mesi dalla ricezione dei progetti e dalla concreta realizzazione delle attrezzature, l'attrice aveva pagato quanto dovuto senza sollevare alcuna riserva;
la denuncia dell'errore progettuale doveva ritenersi tardiva, oltre che eccessivamente generica;
“4) INAMMISSIBILITA' e/o MANCATA PROVA DEL DANNO di PARTE ATTRICE”, in via subordinata deducendo che l'attrice non aveva offerto alcuna prova a supporto dell'assunto risarcitorio relativo alle spese sostenute e/o agli asseriti danni;
“5) AZIONE di ADEMPIMENTO CONTRATTUALE a favore di PARTE CONVENUTA. An e Quantum;
”, precisando che andava riconosciuto e liquidato il valore della prestazione contrattuale resa alla parte attrice e non onorata, il tutto commisurato al valore del mancato incasso delle fatturazioni;
con riferimento al quantum, evidenziando che le prestazioni di cui alla fattura n°63 (progettazione di macchina da caffè e stampa prototipo in 3D) non fossero state giammai Parte contestate, che esse erano state consegnate alla senza riserve in data 11.05.2021, non rilevando, affatto, il successivo rifiuto della fatturazione;
che andava riconosciuto in proprio favore il credito, fosse anche sotto forma di risarcimento del danno per l'invocato
3 R.G. n. 3019/2021
inadempimento della controparte, non solo per le lavorazioni di progetto effettivamente consegnate, ma anche quelle connaturali e/o dipendenti e/o correlate e comunque indispensabili e/o di complemento, ai fini della sicurezza, alle attività progettuali ovvero il fascicolo tecnico ed i calcoli FEM;
evidenziando che la mancata consegna definitiva dei calcoli strutturale e Parte quelli FEM fosse imputabile solo alla responsabilità di . Parte convenuta così concludeva: “1) In via preliminare e nel rito, alla luce delle difese e dei documenti in atto, si chiede in accoglimento della istanza di ingiunzione ex art. 186 ter, che l'On. Giudicante voglia ordinare alla parte attrice il pagamento dell'importo di euro 20.740,00, allegando - a tal fine - la copia (PDF e EML) delle fatture elettroniche insolute. 2) Sempre in via preliminare, e nel merito, accertata e dichiarata inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea, disporre il rigetto della stessa alla luce di tutte e le eccezioni e deduzioni di cui sopra. 3) Sempre in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della parte attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, condannare la al pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di euro 20.740,00 o diverso importo che risulterà provato in corso di causa, e giustificato dalle fatture e dalle causali sopra meglio indicate, oltre interessi legali moratori, ex d.lgs. 231/2002, come sopra meglio richiesti ed imputati, e fino all'effettivo soddisfo il tutto a favore della società 4) Condannare in ogni Controparte_5 caso la società attrice a corrispondere un congruo risarcimento del danno a favore della parte convenuta in applicazione dell'art. 96. c.p.c. 5) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio oltre accessori di legge”. Il Tribunale rigettava la richiesta di emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186- ter c.p.c., non ammetteva le prove orali e disponeva l'espletamento di CTU. Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, ed in sintesi, nel presente giudizio, la parte attrice Parte_1 ha domandato la risoluzione del contratto intercorso con la convenuta per inadempimento di quest'ultima, con richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di acconto pari a € 8.784,00, nonché di condanna al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 12.612,00, ha lamentato l'emissione delle fatture 106/2020 e 115/2021 da parte della convenuta ancor prima che le attività affidate fossero concluse, la presenza di errori progettuali, tollerati sotto l'impegno di controparte ad apportare le dovute modifiche e il mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti. La parte convenuta di contro, ha sostenuto di avere Controparte_2 correttamente adempiuto gli impegni presi e, nello spiegare domanda riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €20.740,00, quale corrispettivo, non versato, per le seguenti prestazioni “Maschera di Assemblaggio Pedana”, documentazione consegnata il 18/12/2020 , ft.62/2021, del 31/05/2021, insoluta, – Parte_5
Rev.01”, documentazione consegnata il 23/03/2021 ft.62/2021 del 31/05/2021, insoluta;
– Rev.06”, documentazione consegnata il 07/05/2021 (all.12), Parte_5 ft.62/2021, del 31/05/2021, insoluta;
“Macchina da Caffè”, compresa stampa 3D in plastica dei frontalini anteriori e posteriore documentazione consegnata a mezzo mail 11/05/2021, ft.63/2021, del 31/05/2021, insoluta;
“Calcoli strutturali per le seguenti attrezzature” (ft.64/2021,insoluta): a. “Maschera di Assemblaggio S2”, anticipo documentazione consegnato il 25/11/2020 (all.14) b. “Girello Manuale”, anticipo documentazione consegnato il 27/02/2021 (all.15) c. “Maschera di Assemblaggio D3”, anticipo documentazione consegnato il 11/05/2021 (all.16) d. “Mascherone di Assemblaggio Pianale Posteriore”, anticipo documentazione consegnato il 20/04/2021 (all.17) e. “ – Rev.06”, anticipo documentazione Parte_5 consegnato il 27/02/2021 (all.15) f. “Capriata Mascherone”, anticipo documentazione consegnato il 20/04/2021; ha precisato che tutte le fatturazioni fossero state emesse solo dopo
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la consegna dei lavori di progettazione e che non vi fosse alcuna nota di contestazione o la mancata accettazione degli stessi ed anzi che il pagamento delle fatture 106 e 115 del 20.05.2021 dimostrava la sostanziale accettazione della prestazione resa. Pertanto, può subito dirsi che non sia contestato l'intercorrere tra le parti di un rapporto di fornitura di prestazioni tecniche specialistiche finalizzate alla progettazione meccanica con software. Ciò posto, nell'odierno giudizio, entrambe le parti hanno mosso reciproche contestazioni di inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e del pagamento di somme, a titolo di correspettivi dovuti o di restituzione e a titolo di risarcimento danni. In punto di diritto e in termini generali è ben noto che la giurisprudenza si sia espressa nel senso che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento» (Cass. sez. Un., n. 13533 del 2001; ex plurimis, Cass. n. 18202 del 2020; Cass. n. 18200 del 2020). Peraltro, tale principio comporta altresì che, nell'ipotesi di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, ciascuna parte per paralizzare la domanda dell'altra deve dimostrare il proprio adempimento, fermo restando che nel caso in cui nessuna abbia assolto tale onere, il giudice è chiamato a valutare i rispettivi inadempimenti comparativamente, per poi stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto (ex plurimis Cass. n. 14314 del 2018; Cass. n. 6675 del 2018)” (cfr. Cass. Sez. II n. 20320 del 16/7/2021); e che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, n. 3587 dell'11/2/2021). In merito alla valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce altresì principio più volte affermato quello per cui “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 22346 del 22710/2014).
5 R.G. n. 3019/2021
Ciò posto, le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo alla Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Il C.t.u. incaricato anzitutto premetteva che “La società (di seguito Controparte_6 Parte denominata anche ) che si occupa principalmente di attività di automazione industriale e di lavorazioni metalliche, in data 19/10/2020 ha ricevuto dalla società
[...] (di seguito indicata anche PMTC), che agisce nel settore dell'ingegneria e Controparte_2 della consulenza sulla progettazione meccanica 3D, due offerte: n° 1851/2020 per la
“progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) girello” e n°1852/2020 per la “progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) maschere”. A seguito di negoziazioni intercorse tra le due società, in data 21/10/2020, sono stati definiti i prezzi per ogni singola maschera di saldatura e per ogni singolo girello pari ad € 1.800,00 per la progettazione e disegnazione ed a € 1.500,00 per ogni Parte fascicolo tecnico. In data 26/10/2020 l'ufficio acquisti della ha inviato alla Pt_6 l'ordine delle maschere di assemblaggio e dei girelli con annesso allegato tecnico. In data Parte 27/10/2020 l'ufficio acquisti della ha mandato comunicazione che diviene parte integrante della lettera di incarico del 26/10/2020 affermando che nella prima fase, la PMTC deve progettare n° 3 maschere e n° 1 girello. Inoltre, ha specificato che le quantità non sono state esplicitate nell'ordine in quanto lo stesso è da ritenersi valido anche per le future progettazioni. Si tratta pertanto di un ordine aperto. A seguito della formalizzazione dell'ordine, la PMTC ha consegnato, in base alla documentazione allegata agli atti da entrambe le parti, le seguenti progettazioni:
1- Girello manuale, consegnato il 20/11/2020 file 3D in formato STP con distinta base, n° 5 file in formato DWG ed un file pdf;
2- Maschera di assemblaggio S2 (D2), consegnato il 23/11/2020 file 3D in formato STP con distinta base;
3- Maschera di assemblaggio D3 (S3), consegnato il 14/12/2020 file 2D in formato dwg ed in formato pdf;
4- Maschera di assemblaggio pianale posteriore, consegnato il 17/12/2020 file 3D in formato STP con distinta base;
5- Bozza Maschera di assemblaggio pedana, consegnato il 18/12/2020 file 3D in formato STP con distinta base;
6- Girello Rototraslante rev.01, consegnato il 23/03/2021 file 3D in formato STP con distinta base;
7- Girello Rototraslante rev.06, consegnato il 07/05/2021 file 3D in formato STP con distinta base, file step – dwg e pdf del fissaggio a terra;
8- Macchina da caffè, consegnato il 11/05/2021 file 3D in formato STP con distinta base, file dwg e pdf;
Inoltre, la PMTC ha provveduto a trasmettere le analisi parziali FEM (metodo agli elementi finiti) dei punti sopra menzionati 1-2-3-4-7 e della capriata mascherone principalmente sotto forma di screenshot. La società PMTC ha emesso la fattura n° 106/2020 del 30/11/2020 (progettazione del girello manuale e della maschera di saldatura S2(D2)) e la fattura n° 115/2020 del 29/12/2020 (progettazione della maschera di assemblaggio D3(S3) e del mascherone pianale posteriore). L'importo di ogni fattura è pari a
€ 4.392,00 per un totale di € 8.784,00 compreso iva. In data 12/05/2021 la PMTC ha inviato Parte email a con resoconto di tutte le attività svolte (11_05_2022) relative sia ad ordini OCE1
/OCE2 non oggetto di causa che a tutte le ore, anche a quelle relative ad attività svolte e non ordinate, del personale tecnico coinvolto. Infine, ha rendicontato le relazioni di calcolo FEM pronte ad essere consegnate dei seguenti elementi: Costo prototipo macchina caffè LI LC FEM Mask D2 LC FEM Mask D3 LC FEM PIANALE-01 LC FEM GIRELLO motor LC FEM GIRELLO manuale LC FEM PEDANA Seguiva email del Parte 13/05/2021 della che ha contestato il resoconto ricevuto. Lo stesso giorno, la PMTC rispondeva alla mail ricevuta sollecitando il pagamento delle fatture n° 106/2020 (scaduta il Parte 31/01/2021) e n° 115/2020 (scaduta il 28/02/2021). Il 14/05/2021 la comunicava per mail di corrispondere il saldo delle due fatture entro la settimana successiva ma allo stesso tempo anche di chiarire tutte le partite sospese e quelle afferenti alle stesse fatture. Il 16/05/2021 la
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Parte PMTC, tramite email, contestava il contenuto della comunicazione ricevuta da nella mail del 14/05/2021, affermando, fino ad ora, di non aver mai ricevuto contestazioni di ritardo relative alle attività se non dopo la presentazione del resoconto del15/05/2021, né tantomeno
Parte gli ordini contenevano clausole su ritardi e/o penali. La società in data 20/05/2022 ha
Parte provveduto a saldare le due fatture a mezzo di bonifico bancario. In data 23/05/2022 l' contestava un errore progettuale sul mascherone di assemblaggio pianale posteriore e ne chiedeva tutte le istruzioni tecniche relative alle modifiche strutturali con rivalsa dei costi che sarebbero stati sostenuti. La PMTC in data 25/05/2022 si rendeva disponibile a soddisfare la richiesta solo a fronte di un nuovo ordine in quanto non si riteneva responsabile di nessun errore progettuale. Il giorno 26/05/2022 l'ing. , amministratore della PMCT, Persona_3
Parte chiedeva tramite email inviata all'ufficio tecnico della , la lista congelata delle modifiche
Parte da attuare alla maschera del pianale posteriore. L'Ing. , dipendente della , Persona_4 rispondeva tramite email del 27/12/2022 alla PMCT, richiedendo la presenza dell'ing.
Parte
in sede alla per poter discutere di alcune modifiche che aveva chiesto il cliente Per_3 Pa
per lavorare meglio e di altre modifiche da effettuare per irrigidire la struttura. In data Parte 27/05/2022 la PMCT inviava all'Ing. amministratore della , un resoconto delle CP_1 attività svolte e da svolgere (accordi_pmtc.pdf). Seguiva il giorno successivo, 28/05/2022, Parte risposta della con revisione tecnica-contabile degli accordi presi. La società ha Pt_6 emesso la fattura n° 62/2021 del 31/05/2021 (progettazione di una maschera pedana, di un girello rototraslante rev.01 e di un girello rototraslante rev.06), la fattura n° 63/2021 del 31/05/2021 (progettazione di macchina per il caffè e realizzazione prototipi tramite stampa 3d) e la fattura n° 64/2021 del 31/05/2021 (calcolo FEM Maschera S2(D2), Girello manuale, Maschera D3, Maschera pianale post., Girello rototraslante e capriata supermascherone). L'importo di ogni fattura è pari rispettivamente a € 6.588,00 (fattura n° 62/2021) , a € 3.172,00 (fattura n° 63/2021) e a € 10.980,00 (fattura n° 64/2021) per un totale di € 20.740,00 compreso Parte iva. In data 09/06/2021, la contestava, a mezzo mail, le fatture innanzi indicate e comunicava la risoluzione del contratto intercorso con la PMTC. Successivamente, in data Parte 18/06/2021, la provvedeva, a mezzo mail, alla restituzione delle fatture n° 62/2021 e n° 64/2021 del 31/05/2021. Infine, la società ricorreva in Tribunale e si Parte_1 costituiva in giudizio la società . Controparte_2
Tanto doverosamente premesso ai fini di una migliore comprensione delle complesse vicende intercorse tra le parti, il Ctu, quindi rappresentava, circa le doglianze elencate nell'atto di citazione e delle eccezioni proposte che “La società nell'atto di citazione Parte_1 del 12/07/2021, reclama di aver subito un danno da parte della società Controparte_2
per i seguenti motivi:
1- Inadempienza da parte di PMTC nel consegnare i
[...] fascicoli tecnici 2- Errori progettuali della maschera di assemblaggio pianale posteriore 3- Parte Inadempienza da parte di nel consegnare i calcoli FEM Al punto 1, la reclama di Pt_6 aver dovuto impiegare circa 25 ore di attività da parte di un proprio dipendente per redigere ogni fascicolo tecnico in quanto la PMTC è stata inadempiente nel consegnare la documentazione. I fascicoli tecnici da fornire, sarebbero stati quattro, uno per la coppia di girelli e tre per le maschere realizzate. I costi sostenuti sarebbero stati pari a [4 x (25 h x 19,00 Parte
€/h)] = € 1.900,00 Al punto 2, la reclama di aver dovuto ritirare la maschera dallo Parte stabilimento IIA alla sede e procedere alle modifiche per un costo sostenuto pari a € Parte 4.712,00 + iva. Il tutto dovuto ad un errore progettuale della PMCT. Infine, al punto 3, la reclama di dover affidare la realizzazione di n°4 fascicoli di calcolo ad un nuovo tecnico qualificato in quanto la PMTC è stata inadempiente nel consegnare la documentazione, per un importo complessivo di € 6.000,00 + iva. Come meglio specificato nei punti successivi, la PMCT è pur vero che non ha consegnato i fascicoli tecnici con calcoli FEM ma solo (a suo dire) per scopi cautelativi a seguito delle insolvenze delle fatture emesse da tempo. In riferimento al punto 2, per poter analizzare l'esistenza dei vizi lamentati, il sottoscritto avrebbe bisogno dell'analisi FEM effettuata da PMCT e poter in questo modo valutare le deformazioni
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della struttura in base alle sollecitazioni e vedere se esse ricadono nel range delle tolleranze richieste dal cliente. È pur vero però che tra progettazione e realizzazione posso esserci delle differenze dovute a difetti di forma. Bisogna valutare la qualità delle materie prime (planarità della lamiera, rettilineità e planarità dei tubolari, ecc), il ritiro e tensioni residue della saldatura, il corretto posizionamento nella dima di saldatura, la movimentazione per il trasporto. Pertanto, per valutare la natura del difetto contestato (se progettuale o dovuto alla realizzazione della maschera) è indispensabile l'analisi strutturale della maschera del pianale posteriore.”. Quanto alla attività commissionata da parte attrice, il Ctu esponeva che “In data 26/10/2020 la società ha inviato tramite mail la lettera di conferimento di Parte_1 incarico con relativo allegato tecnico (come da atti allegati dalle parti) alla società
[...] riguardante le offerte n° 1851/2020 e n° 1852/2020 del Controparte_2 19/10/2020. Dagli atti, non risulta controfirmata per accettazione dalla società PMTC. Analizzando il contenuto, vengono definiti principalmente i prezzi per le progettazioni così come riportato: progettazione di maschere e girelli completi di documentazione come da Allegato tecnico del cliente €/cad 1.800,00 a corpo;
Fascicolo tecnico Parte_1 completo di analisi FEM €/cad 1.500,00 a corpo;
Il periodo di svolgimento previsto per le attività viene riportato al punto 2.3 delle offerte n° 1851/2020 e n° 1852/2020 del 19/10/2020 che recita: “La durata prevista sarà funzione della completezza della documentazione tecnica di specifica oltre al Vs. supporto nella definizione del progetto”. Quindi per gli ordini effettuati non risulta nessuna scadenza definita in termini temporali. In data 27/10/2020 l'ufficio acquisti Parte della ha mandato comunicazione che diviene parte integrante della lettera di incarico del 26/10/2020 affermando che nella prima fase, la PMTC deve progettare n° 3 maschere e n° 1 girello. Inoltre, ha specificato che le quantità non sono state esplicitate nell'ordine in quanto lo stesso è da ritenersi valido anche per le future progettazioni. Si tratta pertanto di un ordine aperto, dove principalmente sono stati definiti i prezzi per le progettazioni e per i fascicoli tecnici completi di analisi FEM (riferiti sempre a tipologie di maschere di Parte saldatura/assemblaggio e a girelli). Fornitura commissionata da con lettera di incarico del 26/10/2020 1- Girello manuale 2- Maschera di assemblaggio S2 (D2) 3- Maschera di assemblaggio D3 (S3) 4- Maschera di assemblaggio pianale posteriore Risultano ulteriori forniture delle quali il sottoscritto non ha trovato riscontro formale (comunicazioni, ordini, ecc) e che pertanto desume che o siano state commissionate tramite accordo verbale avvenuto nelle varie riunioni o in documenti che le parti non hanno allegato agli atti.
5- Maschera di assemblaggio pedana 6- Girello Rototraslante rev.01 7- Girello Rototraslante rev.06 8- Macchina da caffè”. Quanto alla conformità delle opere realizzate all'ordine, ai progetti ed alla rispondenza alle regole dell'arte, il Ctu rappresentava di poter verificare “solo se le forniture sono conformi all'allegato tecnico del 26/10/2022 (che ne determina anche la regola dell'arte) ma non ai progetti in quanto non sono presenti negli atti stessi le specifiche tecniche” e quindi che “La documentazione presentata in parte risulta non conforme a quanto richiesto nell'allegato tecnico del 26/10/2020.”. Quanto all'epoca di consegna delle forniture ed il rispetto delle consegne nei termini concordati, il Ctu rispondeva che “Dai documenti allegati agli atti, il sottoscritto non ha trovato nessun riferimento sui tempi di fornitura concordati. Resta valido quanto riportato al punto 2.3 delle offerte n° 1851/2020 e n° 1852/2020 del 19/10/2020 che recita: “La durata prevista sarà funzione della completezza della documentazione tecnica di specifica oltre al Vs. supporto nella definizione del progetto” (…)
“Si desume, che gli accordi sui tempi di consegna siano stati definiti verbalmente nelle riunioni o per call.”. Quanto agli aspetti relativi al completamento della fornitura ed ai motivi dell'eventuale mancato completamento, il Ctu esponeva “Valutando il contenuto degli atti Parte allegati e le email scambiate tra la e la PMCT, si può affermare che la PMCT ha provveduto a consegnare tutte le progettazioni in essere ed oggetto di causa. Come meglio specificato al punto 3.3 (quesito 3), alcune progettazioni risultano in parte non conformi a quanto richiesto nell'allegato tecnico del 26/10/2020. Per quanto riguarda i fascicoli tecnici
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con annesse le analisi FEM, la PMCT ha provveduto ad inviare alcune immagini (screenshot) delle simulazioni effettuate sul programma di calcolo che sicuramente dimostrano il lavoro svolto per analizzare gli effetti delle sollecitazioni sulle strutture ma che comunque non rappresentano la progettazione esecutiva. Il fascicolo tecnico va relazionato con tutte le informazioni necessarie ed integrato con le analisi FEM firmate da tecnico abilitato. La società PMCT non ha provveduto alla consegna dei fascicoli tecnici con analisi FEM in quanto la Parte
non aveva saldato le fatture (inerenti le solo progettazioni del girello e delle maschere) n° 106 del 30.11.2020 (scadenza 28.02.2021) e n° 115 del 29.12.2022 (scadenza 31.03.2021). Il pagamento delle fatture è avvenuto in data 20.05.2021, dopo sollecito da parte di PMCT.”. Quanto alla sussistenza dei vizi prospettati di progettazione, l'epoca d'insorgenza degli stessi;
la eventuale riconoscibilità o meno dei vizi medesimi, il Ctu rappresentava che “In data Parte 14/05/2021 la società Industria Italiana Autobus S.p.A. (cliente della ) effettuava un report dimensionale della maschera di assemblaggio pianale posteriore. Dall'analisi di tale report si evincono delle deformazioni, in particolare sui longheroni della struttura. Per poter analizzare l'esistenza dei vizi lamentati, il sottoscritto avrebbe bisogno dell'analisi FEM effettuata da PMCT e poter in questo modo valutare le deformazioni della struttura in base alle sollecitazioni e vedere se esse ricadono nel range delle tolleranze richieste dal cliente. È pur vero però che tra progettazione e realizzazione posso esserci delle differenze dovute a difetti di forma. Bisogna valutare la qualità delle materie prime (planarità della lamiera, rettilineità e planarità dei tubolari, ecc), il ritiro e tensioni residue della saldatura, il corretto posizionamento nella dima di saldatura, la movimentazione per il trasporto. Pertanto, per valutare la natura del difetto contestato (se progettuale o dovuto alla realizzazione della maschera) è indispensabile l'analisi strutturale della maschera del pianale posteriore.”. Quanto all'esistenza di contestazioni alle forniture effettuate, il Ctu rilevava “L'unica contestazione formalizzata negli atti riguarda la maschera di assemblaggio pianale posteriore. La PMCT ha provveduto a Parte consegnare la progettazione in data 17/12/2020. In data 20/05/2020 ha provveduto a saldare la fattura n°115/2020 del 29/12/2020 riguardante la progettazione della maschera di Parte assemblaggio pianale posteriore. In data 23/05/2022 l' contestava un errore progettuale sul mascherone di assemblaggio pianale posteriore e ne chiedeva tutte le istruzioni tecniche relative alle modifiche strutturali con rivalsa dei costi che sarebbero stati sostenuti. Per tutte le altre progettazioni presentate, anche se come riscontrato al punto 3.3 non risultano complete, non ci sono state contestazioni da parte della società . Quanto Parte_1 agli interventi già eseguiti per l'eliminazione dei vizi o per modifiche concordate, il Ctu rilevava Parte
“Nell'atto di citazione, l' dichiara di aver effettuato modifiche alla maschera di assemblaggio pianale posteriore. L'unico dato certo che si rileva dall'email del 21/05/2022 Parte (inviata dall'Ing. della all'azienda ) è che in data 25/05/2022 è Persona_4 CP_7 stato programmato il ritiro del mascherone del pianale posteriore. Negli atti di parte ricorrente non c'è evidenza delle lavorazioni effettuate né tantomeno il sottoscritto ha avuto risposta dall' , a seguito della comunicazione inviata tramite PEC, per accedere in azienda a CP_7 Pa visionare il mascherone del pianale. Gli interventi richiesti da parte della riguardavano modifiche per lavorare meglio nella fase di assemblaggio e di saldatura e rinforzi per limitare le deformazioni.”. Quindi ulteriormente, quanto alle lavorazioni anche di completamento eventualmente effettuate dalla attrice, il Ctu ribadiva “Come già esplicato al punto 3.8, negli atti di parte ricorrente non c'è evidenza delle lavorazioni effettuate né tantomeno il sottoscritto ha avuto risposta dall' , a seguito della comunicazione inviata tramite PEC, per CP_7 accedere in azienda a visionare il mascherone del pianale.”.
Pervenendo al punto relativo ai rapporti dare/avere, il Ctu quindi concludeva
“ricapitolando, la situazione è la seguente: PROGETTAZIONI: Somme versate € 7.200,00 + iva Somme da versare € 8.000,00 + iva FASCICOLI TECNICI CON CALCOLO FEM: Somme versate € 0,00 Somme da versare € 9.000,00 + iva La PMCT ha dichiarato che i fascicoli tecnici con calcoli FEM sono pronti e saranno consegnati a seguito del saldo delle fatture emesse. Il
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totale delle forniture è pari a € 24.200,00 + iva. Le somme da versare sono pari a € 17.000,00
+ iva.”. Quanto ai danni lamentati dall'attrice, il Ctu rilevava che “L'unico eventuale danno Parte patito da potrebbe essere dovuto alla contestazione della progettazione della maschera di assemblaggio pianale posteriore. Per poter analizzare l'esistenza dei vizi lamentati, il sottoscritto avrebbe bisogno dell'analisi FEM effettuata da PMCT e poter in questo modo valutare le deformazioni della struttura in base alle sollecitazioni e vedere se esse ricadono nel range delle tolleranze richieste dal cliente. È pur vero però che tra progettazione e realizzazione posso esserci delle differenze dovute a difetti di forma. Bisogna valutare la qualità delle materie prime (planarità della lamiera, rettilineità e planarità dei tubolari, ecc), il ritiro e tensioni residue della saldatura, il corretto posizionamento nella dima di saldatura, la movimentazione per il trasporto. Pertanto, per valutare la natura del difetto contestato (se progettuale o dovuto alla realizzazione della maschera) e quantificarne il danno è indispensabile l'analisi strutturale della maschera del pianale posteriore.”.
Per quanto ulteriormente utile ai fini della delibazione della vicenda il Ctu aggiungeva che “Dall'analisi dei documenti presentati dalle parti, si evince come spesso il rapporto tra le Parte due società, e PMCT, sia basato su accordi verbali avvenuti nelle diverse riunioni. La lettera di incarico, inizialmente riferente alle progettazioni di tre maschere di assemblaggio e ad un girello, è diventata un ordine aperto. Dalla lettura delle mail scambiate tra le due società si nota una certa sinergia e collaborazione. Fin prima della lettera di contestazione del Contr 23/05/2021, la ha dimostrato un certo compiacimento dei risultati ottenuti (così come riportato dai messaggi whastapp allegati agli atti di causa). Non ci sono state contestazioni sulle progettazioni consegnate né tantomeno sui tempi di consegna.”.
Quindi il Ctu concludeva “La società in data 19/10/2020 ha ricevuto Controparte_6 dalla società , due offerte: n° 1851/2020 per la Controparte_2
“progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) girello” e n°1852/2020 per la “progettazione meccanica con realizzazione del fascicolo tecnico (incluso calcolo FEM) maschere”. In data 21/10/2020, sono stati definiti i prezzi per ogni singola maschera di saldatura e per ogni singolo girello pari ad € 1.800,00 per la progettazione e disegnazione ed a € 1.500,00 per ogni fascicolo tecnico. In data 26/10/2020 l'ufficio acquisti Parte della ha inviato alla l'ordine delle maschere di assemblaggio e dei girelli con Pt_6 Parte annesso allegato tecnico. In data 27/10/2020 l'ufficio acquisti della ha mandato comunicazione che diviene parte integrante della lettera di incarico del 26/10/2020 affermando che nella prima fase, la PMTC deve progettare n° 3 maschere e n° 1 girello. Inoltre, ha specificato che le quantità non sono state esplicitate nell'ordine in quanto lo stesso è da ritenersi valido anche per le future progettazioni. Si tratta pertanto di un ordine aperto. Al punto 2.3 delle offerte n° 1851/2020 e n° 1852/2020 del 19/10/2020 veniva definita la durata delle prestazioni: “La durata prevista sarà funzione della completezza della documentazione tecnica di specifica oltre al Vs. supporto nella definizione del progetto”. Quindi non vengono definiti i tempi di consegna con termini temporali. A seguito della consegna delle progettazioni effettuate, in parte non conforme a quanto richiesto nell'allegato tecnico del 26/10/2020, la PMTC ha emesso la fattura n° 106/2020 del 30/11/2020 (progettazione del girello manuale e della maschera di saldatura S2(D2)) e la fattura n° 115/2020 del 29/12/2020 (progettazione Parte della maschera di assemblaggio D3(S3) e del mascherone pianale posteriore). La dopo aver ricevuto le progettazioni e le relative fatture, non ha mai contestato né i ritardi né il suo Parte contenuto. La società in data 20/05/2022 ha provveduto a saldare le due fatture a mezzo di bonifico bancario. In data 31/05/2021 la società PMTC ha emesso la fattura n° 62/2021 (progettazione di una maschera pedana, di un girello rototraslante rev.01 e di un girello rototraslante rev.06), la fattura n° 63/2021 del 31/05/2021 (progettazione di macchina per il caffè e realizzazione prototipi tramite stampa 3d) e la fattura n° 64/2021 del 31/05/2021 (calcolo FEM Maschera S2(D2), Girello manuale, Maschera D3, Maschera pianale post., Girello rototraslante e capriata supermascherone). L'importo di ogni fattura è pari
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rispettivamente a € 6.588,00 (fattura n° 62/2021) , a € 3.172,00 (fattura n° 63/2021) e a € 10.980,00 (fattura n° 64/2021) per un totale di € 20.740,00 compreso iva. Pertanto, ricapitolando, la situazione è la seguente: PROGETTAZIONI: Somme versate € 7.200,00 + iva Somme da versare € 8.000,00 + iva FASCICOLI TECNICI CON CALCOLO FEM: Somme versate € 0,00 Somme da versare € 9.000,00 + iva Il totale delle forniture è pari a € 24.200,00
+ iva. Le somme da versare sono pari a € 17.000,00 + iva. La PMCT ha dichiarato che i fascicoli tecnici con calcoli FEM sono pronti e saranno consegnati a seguito del saldo delle Parte fatture emesse. Infine, per quanto riguarda la contestazione da parte di nei confronti della PMCT dell'errore progettuale della maschera di assemblaggio del pianale posteriore, dagli atti risulta quanto segue: - La PMCT ha provveduto a consegnare la progettazione in Parte data 17/12/2020. - In data 20/05/2020 ha provveduto a saldare la fattura n°115/2020 del 29/12/2020 riguardante la progettazione della maschera di assemblaggio pianale posteriore. - Parte In data 23/05/2022 l' contestava un errore progettuale sul mascherone di assemblaggio pianale posteriore e ne chiedeva tutte le istruzioni tecniche relative alle modifiche strutturali con rivalsa dei costi che sarebbero stati sostenuti. Negli atti di parte ricorrente non c'è evidenza delle lavorazioni effettuate né tantomeno il sottoscritto ha avuto risposta dall' , a seguito CP_7 della comunicazione inviata tramite PEC, per accedere in azienda a visionare il mascherone Pa del pianale. - Gli interventi richiesti da parte della riguardavano modifiche per lavorare meglio nella fase di assemblaggio e di saldatura e rinforzi per limitare le deformazioni.” (v. Relazione tecnica d'ufficio depositata nel fascicolo telematico in data 20/05/2023). Alle argomentazioni e conclusioni espresse dal Ctu questo Giudice ritiene di doversi uniformare, tenuto conto della completezza dell'elaborato redatto ed essendo le stesse supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, della cui attendibilità tecnica non v'è motivo per dubitare ed avendo pure il Ctu, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attrice, replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse (v. pag. 23 e ss. Relazione Ctu, cit.), poi nuovamente riproposte dal difensore di parte attrice negli scritti difensivi conclusivi. Sul punto, rimandando integralmente alla parte dell'elaborato dedicata dal Ctu alle valutazioni delle Osservazioni di Parte, stima il Tribunale che di particolare rilievo, tra i vari, siano i passaggi in cui il Ctu, nel replicare alle notazioni del Ctp di parte attrice, chiariva che “Si ribadisce che oggetto di causa è la progettazione della maschera e non la sua realizzazione. Dall'analisi FEM non risultano errori progettuali. Cosa diversa potrebbe essere la sua esecuzione, dove ci sono diversi parametri, quali la qualità della materia prima, il ritiro e le tensioni residue della saldatura, il corretto posizionamento nella dima di saldatura, la movimentazione per il trasporto, che ne possono compromettere il risultato finale.”, e che “La PMCT ha provveduto a trasmettere le progettazioni, anche se, come ribadito a pag 11 della Parte relazione, in parte non conformi a quanto richiesto nell'allegato tecnico. La ha ricevuto per email le progettazioni ed in seguito le fatture. A seguito della ricezione delle progettazioni, Parte anche se in parte non conformi all'allegato tecnico, e delle fatture, la non ha mai contestato né i ritardi né i contenuti.”. Ritiene, dunque, il Tribunale che non sussistono ragioni tali per ritenere non condivisibili o viziate le valutazioni, disamine e conclusioni del Consulente dell'Ufficio, essendo all'uopo sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.” (cfr Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007).
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Devono, quindi, trarsi le seguenti conclusioni. Gli approfondimenti tecnici non consentono di valutare come fondata la domanda attorea. Difatti, con riguardo alla contestazione di mancato rispetto dei termini di consegna Parte contrattualmente stabiliti, è emerso con chiarezza che l'ordine di fosse “aperto” e che per gli ordini effettuati non fossero stati stabiliti termini di consegna e scadenze definite in termini temporali. La contestazione di non avere la completato gli ordini Controparte_2 è poi risultata infondata, avendo il Ctu chiarito che “la PMCT ha provveduto a consegnare tutte le progettazioni in essere ed oggetto di causa.”, parimenti è a dirsi per la doglianza di avere PMTC emesso le fatture prima di terminare gli ordini, essendosi ricostruito piuttosto che questa avesse consegnato: Girello manuale, consegnato il 20/11/2020 e Maschera di assemblaggio S2 (D2), consegnato il 23/11/2020 ed emesso quindi la fattura n° 106/2020 del 30/11/2020, relativa a progettazione del girello manuale e della maschera di saldatura S2(D2)); nonché consegnato: “Maschera di assemblaggio D3 (S3)” consegnato il 14/12/2020 e
“Maschera di assemblaggio pianale posteriore” consegnato il 17/12/2020 e quindi emesso la fattura n° 115/2020 del 29/12/2020, relativa a progettazione della maschera di assemblaggio D3(S3) e del mascherone pianale posteriore. Del resto, tutto quanto sopra trova supporto nella documentazione versata in atti (v. alleg. 8 e ss. prod. parte convenuta), vieppiù avendo la difesa convenuta anche efficacemente fatto notare che nell'allegata mail proveniente dal legale rappr.te della Parte_1 CP_1
datata 28.05.2021, la parte avesse riconosciuto di aver ricevuto i progetti
[...] commissionati, senza muovere contestazioni attinenti a ritardi o difformità tecniche (v. doc. 35 prod. convenuta). Il pagamento delle fatture n° 106/2020, scaduta il 31/01/2021 e n° 115/2020, scaduta il 28/02/2021, avveniva, tuttavia, da parte della committente solo in data 21/05/2021, senza, come detto, che fosse intervenuta alcuna previa contestazione relativa a presunti vizi o difformità. Difatti, è documentato che solo nella successiva data del 23/05/2021 la contestava Parte_1 un errore progettuale sul mascherone di assemblaggio pianale posteriore. Tale ritardato pagamento determinava, quindi, il rifiuto da parte di CP_2
di consegnare i “fascicoli tecnici”, secondo il principio “inademplenti non est
[...] adimplendum”. Quanto ai lamentati “errori progettuali”, vi è, anzitutto, da ribadire come non risultino in atti formali contestazioni mosse da salvo che con riguardo alla “maschera di Parte_1 assemblaggio pianale posteriore”, rispetto alla quale vi è, tuttavia, nuovamente da rilevare come essa fosse intervenuta solo in data 23/05/2021, a fronte della consegna avvenuta da parte di PMCT in data 17/12/2020. Inoltre, trattasi di contestazione la cui fondatezza non è stata accertata dal Ctu, avendo questi chiarito che “oggetto di causa è la progettazione della maschera e non la sua realizzazione. Dall'analisi FEM non risultano errori progettuali…” (v. in ultimo pag. 29 Relazione cit.). Peraltro, ed in ogni caso, non può sottacersi che sia la fattura n. 106, che la 115 del 2020 fossero state saldate dalla senza previ rilievi, né quanto ai contenuti delle Parte_1 progettazioni, né quanto ai tempi di consegna. In conclusione, è da escludere, a parere del Tribunale, la ricorrenza dei presupposti per potersi invocare da parte di la risoluzione del contratto per grave inadempimento Parte_1 imputabile alla convenuta Controparte_2 In aggiunta a quanto sopra, è da escludere, anche e comunque, la sussistenza di danni risarcibili, in quanto non adeguatamente comprovati dalla parte attrice per via documentale. In proposito, in punto di diritto, è utile rammentare, quanto alla prova del danno, che “In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, per il sorgere del diritto al risarcimento del danno non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve essere provato il
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pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato” (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 23753 del 23/8/2025). Le domande di parte attrice vanno, pertanto, integralmente rigettate. Parte_1 E' invece fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta
[...]
tesa ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite e non saldate dalla Controparte_2 committente. In proposito è sufficiente notare che, a fronte della richiesta di pagamento degli importi portati dalle fatture n° 62/2021 del 31/05/2021 (progettazione di una maschera pedana, di un girello rototraslante rev.01 e di un girello rototraslante rev.06), n° 63/2021 del 31/05/2021 (progettazione di macchina per il caffè e realizzazione prototipi tramite stampa 3d) e n° 64/2021 del 31/05/2021 (calcolo FEM Maschera S2(D2), Girello manuale, Maschera D3, Maschera pianale post., Girello rototraslante e capriata supermascherone), la si fosse Parte_1 limitata a contestazioni generiche di non conformità agli accordi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo (v. doc. 22 prod. parte attrice), contestazioni non meglio chiarite nel presente giudizio e tanto meno comprovate. Consegue, quindi, che deve disporsi la condanna di in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo pari a €17.000,00 + iva, come quantificato dal Ctu, oltre interessi legali moratori, ex d.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze al soddisfo. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della parte attrice
[...] e queste si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata Parte_1 dalla difesa, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto, delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisionale. Va disattesa la richiesta di condanna ex art. 96, atteso che le difese proposte da parte attrice non risultano essere state di carattere pretestuoso e, in quanto tale, valutabili alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010 (Rv. 613721 - 01) “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.”). Sulle spese della CTU espletata in corso di causa e già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole a carico della parte attrice in virtù dei principi di causalità e soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice Parte_1
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
condanna in persona del legale rappr.te p.t., al Controparte_2 Parte_1 pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore di Controparte_2
dell'importo di €17.000,00 oltre Iva, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002,
[...] dalle singole scadenze al soddisfo.
3. Condanna in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in Parte_1 favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in €237,00 per
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esborsi e in €3.768,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
4. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza Parte_1 tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 25/05/2023. Così deciso in data 22 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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