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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 978/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25105034257 REGISTRO 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1060/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono definirsi con sentenza semplificata con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
ricorrente 1 impugna l'avviso di liquidazione n. 25105034257 riguardante imposta registro ed ipocatastali su atto compravendita del 07/07/2025 Rep. 41441/27142, registrato a Latina il 9 luglio 2025 al n. 10318 stipulato dallo stesso ricorrente 1, avviso notificato il 05/09/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Latina.
Rappresentava che il 7 luglio 2025 lo stesso Notaio ricorrente aveva stipulato atto compravendita Rep. n.
41441/27142 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina al n. 10318 il 9 luglio 2025 con cui la
“Fondazione Apostolica – Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica”, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, acquistava un immobile dichiarando contestualmente di volerlo utilizzare per le finalità sociali del proprio ramo Onlus/Ets e richiedendo pertanto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82, comma 4, D. Lvo 117/2017 ovvero le imposte di registro, ipotecarie a catastale in misura fissa.
In tale atto, reso oggetto di separata istanza di autotutela, venivano espressamente richieste tali agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 104 D. Lvo 117/2017 che regola il regime transitorio e venivano rese tutte le dichiarazioni previste dalla legge, compresa quella di destinazione dell'immobile alle finalità dell'ente.
L'Agenzia delle Entrate di Latina ha disconosciuto le agevolazioni fiscali in termini di imposta di registro ed ipocatastali per mancanza del requisito soggettivo essenziale quale l'iscrizione al Registro Unico del terzo Settore (RUNTS) o la trasmigrazione dell'ente al suddetto Registro dall'Anagrafe delle Onlus.
L'Agenzia disconosce quindi, l'applicazione del regime transitorio alla Fondazione Apostolica ritenendo che, non essendosi ancora iscritta al RUNTS, né essendo ancora trasmigrata dal Registro ONLUS a quello RUNTS, non potesse godere delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del Codice del Terzo
Settore.
Il ricorrente insiste quindi nel ribadire che la Fondazione Apostolica oltre a essere Onlus di diritto in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ha (ai fini tributari) adottato un regolamento Onlus/Ets e risulta, ad oggi, ancora regolarmente iscritta nella Anagrafe delle Onlus, in attesa di trasmigrare nel
RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026 così come prorogato dal più volte citato art. 8 del D.L.
84/2025.
Chiede quindi, previa sospensione dell'atto, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'ufficio resistente alle spese di lite nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per danni da superficialità dell'azione amministrativa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Latina insistendo sulla legittimità dell'avviso e sul disconoscimento del regime Onlus agevolato atteso che nell'atto notarile in nessun momento la Fondazione Apostolica dichiara di essere Ente appartenente al Terzo settore ma si limita ad affermare di essere “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”; circostanza che, lungi dall'essere ritenuta meramente formale non fa “scattare” la presenza del requisito che è condizione essenziale per l'applicazione di una norma che comporta l'applicazione di un regime agevolato.
L'Ufficio afferma quindi di aver legittimamente emesso l'avviso di liquidazione per il recupero delle imposte in quanto la parte, in atto e precisamente all'art. 9, ha richiesto le agevolazioni di cui il dl.
117/2017 art. 82 c. 4, pur non avendo il requisito essenziale per poter accedere a tale agevolazione.
Chiede, quindi, l'ufficio, il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso. Tuttavia, a seguito di registrazione di atto successivo, l'Ufficio ha emesso provvedimento di autoutela, annullando l'atto e determinando la cessazione della materia del contendere. In ragione della successione degli eventi che hanno portato all'annullamento, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 978/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25105034257 REGISTRO 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1060/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono definirsi con sentenza semplificata con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
ricorrente 1 impugna l'avviso di liquidazione n. 25105034257 riguardante imposta registro ed ipocatastali su atto compravendita del 07/07/2025 Rep. 41441/27142, registrato a Latina il 9 luglio 2025 al n. 10318 stipulato dallo stesso ricorrente 1, avviso notificato il 05/09/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Latina.
Rappresentava che il 7 luglio 2025 lo stesso Notaio ricorrente aveva stipulato atto compravendita Rep. n.
41441/27142 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina al n. 10318 il 9 luglio 2025 con cui la
“Fondazione Apostolica – Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica”, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, acquistava un immobile dichiarando contestualmente di volerlo utilizzare per le finalità sociali del proprio ramo Onlus/Ets e richiedendo pertanto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82, comma 4, D. Lvo 117/2017 ovvero le imposte di registro, ipotecarie a catastale in misura fissa.
In tale atto, reso oggetto di separata istanza di autotutela, venivano espressamente richieste tali agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 104 D. Lvo 117/2017 che regola il regime transitorio e venivano rese tutte le dichiarazioni previste dalla legge, compresa quella di destinazione dell'immobile alle finalità dell'ente.
L'Agenzia delle Entrate di Latina ha disconosciuto le agevolazioni fiscali in termini di imposta di registro ed ipocatastali per mancanza del requisito soggettivo essenziale quale l'iscrizione al Registro Unico del terzo Settore (RUNTS) o la trasmigrazione dell'ente al suddetto Registro dall'Anagrafe delle Onlus.
L'Agenzia disconosce quindi, l'applicazione del regime transitorio alla Fondazione Apostolica ritenendo che, non essendosi ancora iscritta al RUNTS, né essendo ancora trasmigrata dal Registro ONLUS a quello RUNTS, non potesse godere delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del Codice del Terzo
Settore.
Il ricorrente insiste quindi nel ribadire che la Fondazione Apostolica oltre a essere Onlus di diritto in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ha (ai fini tributari) adottato un regolamento Onlus/Ets e risulta, ad oggi, ancora regolarmente iscritta nella Anagrafe delle Onlus, in attesa di trasmigrare nel
RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026 così come prorogato dal più volte citato art. 8 del D.L.
84/2025.
Chiede quindi, previa sospensione dell'atto, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'ufficio resistente alle spese di lite nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per danni da superficialità dell'azione amministrativa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Latina insistendo sulla legittimità dell'avviso e sul disconoscimento del regime Onlus agevolato atteso che nell'atto notarile in nessun momento la Fondazione Apostolica dichiara di essere Ente appartenente al Terzo settore ma si limita ad affermare di essere “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”; circostanza che, lungi dall'essere ritenuta meramente formale non fa “scattare” la presenza del requisito che è condizione essenziale per l'applicazione di una norma che comporta l'applicazione di un regime agevolato.
L'Ufficio afferma quindi di aver legittimamente emesso l'avviso di liquidazione per il recupero delle imposte in quanto la parte, in atto e precisamente all'art. 9, ha richiesto le agevolazioni di cui il dl.
117/2017 art. 82 c. 4, pur non avendo il requisito essenziale per poter accedere a tale agevolazione.
Chiede, quindi, l'ufficio, il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso. Tuttavia, a seguito di registrazione di atto successivo, l'Ufficio ha emesso provvedimento di autoutela, annullando l'atto e determinando la cessazione della materia del contendere. In ragione della successione degli eventi che hanno portato all'annullamento, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.