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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3645/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. RANDAZZO ANTONIO
contro rappresentato e difeso dall'AVV. COLUCCINO LUIGI Controparte_1 P.IVA_1
Avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15/01/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto avverso quale titolare dell'utenza di Controparte_1 Parte_1
energia elettrica sita a Siracusa, in Via Dell'Albatro n. 8, decreto d'ingiunzione con cui a quest'ultima è
stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 6.753,24, a titolo di consumi elettrici rilevati e non saldati, oltre interessi e spese della procedura.
pagina 1 di 8 ha opposto il decreto eccependo sia l'inesistenza della prova del credito, in quanto i Parte_1
documenti prodotti a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo erano inidonei a fornire la prova del credito, sia l'intervenuta prescrizione del credito relativamente ai periodi anteriori al biennio e al quinquennio oggetto della domanda, contestando, altresì, l'ammontare del dovuto ritenuto privo di idoneo supporto probatorio.
Si è costituita in giudizio la contestando in fatto e diritto le avverse pretese ed Controparte_1
instando per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto opposto esponendo che l'estratto conto delle scritture contabili autenticato dal notaio, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, era idoneo all'emissione del provvedimento giudiziale di ingiunzione in conformità a quanto prescritto dall'art. 634 c.p.c.; che la prova del credito in relazione sia all'an che al quantum debeatur era evincibile sia dall'estratto conto delle scritture contabili autenticato dal notaio allegato nel giudizio monitorio sia dal contratto di somministrazione sia dalla fattura insoluta, allegati nel presente giudizio a cognizione piena;
che non aveva mai contestato la mancata ricezione della fattura in Parte_1
questione; che la fattura insoluta oggetto del giudizio era stata emessa sulla base delle indicazioni fornite dal distributore E-Distribuzione s.p.a. a seguito di verifiche, effettuate in data 29.09.2017, sul contatore installato presso l'utenza di che durante operazioni di verifica, avvenute Parte_1
in presenza di figlio di che aveva sottoscritto il relativo verbale, i Persona_1 Parte_1
tecnici del distributore avevano riscontrato un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica;
che conseguentemente a tale accertamento la E-Distribuzione s.p.a. aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi per il periodo durante il quale si era verificato il prelievo irregolare ovvero, per quanto riguardava il rapporto contrattuale tra e dal 7.12.2012 al Controparte_1 Parte_1
31.03.2016; che la E-Distribuzione s.p.a., per la ricostruzione dei consumi, aveva utilizzato il metodo della potenza tecnicamente prelevabile, in conformità alle previsioni di settore;
che l'eccezione della prescrizione era infondata posto che era stata interrotta sia con l'invio della fattura sia con l'invio della pagina 2 di 8 lettera di messa in mora del 18.03.2020 sia con la notifica del decreto ingiuntivo avvenuto in data
9.07.2022.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti di causa ed esperita attività istruttoria consistita nell'escussione del teste di parte opponente, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del primo dicembre 2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Parte_1
sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
[...]
Deve preliminarmente rilevarsi che l'allaccio diretto alla rete elettrica da parte di è Parte_1
una circostanza certamente comprovata dalla documentazione prodotta dalla convenuta CP_1
e, in particolare, dal verbale di verifica n. 682/2017 redatto in data 29.09.2017 (vedasi doc. 6
[...]
allegato alla comparsa di costituzione), ove questi accertavano: “…riscontrato sul posto allaccio diretto abusivo non autorizzato alla rete all'interno della proprietà. Eseguito rilievo fotografico…”. CP_1
Gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle attività di verifica sulla rete elettrica, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano: “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati CP_1
dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni pagina 3 di 8 esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e
358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020).
Di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Deve rilevarsi altresì che figlio di e presente alle operazioni di Persona_1 Parte_1
verifica, sentito quale teste ha sostanzialmente confermato che i tecnici della società di distribuzione avevano rilevato un prelievo irregolare con allaccio diretto alla rete elettrica.
Fatte tali premesse, non v'è dubbio, allora, della pubblica fede dell'allaccio diretto alla rete di E-
distribuzione s.p.a. a vantaggio dell'immobile di Parte_1
La società distributrice E-Distribuzione s.p.a., dopo avere accertato l'allaccio diretto alla rete, ha proceduto, in applicazione della normativa di settore alla ricostruzione dei consumi in via presuntiva applicando il criterio della massima potenza prelevabile, ovvero dell'energia prelevabile in relazione alla taglia di potenza prevista a contratto, il tutto dal 07/12/2012, data che secondo il distributore era emerso che il prelievo irregolare aveva avuto inizio, fino al 31/03/2016, ovvero nell'intervallo di tempo in cui il punto di prelievo era stato associato al contratto tra ed il Parte_1 Controparte_1
tutto con applicazione della prescrizione quinquennale. Al contempo il distributore aveva comunicato tali dati alla odierna opposta quale titolare della fornitura che a sua volta aveva provveduto a fatturare i consumi a Parte_1
pagina 4 di 8 L'opponente ha riferito che la contestata manomissione dell'impianto era da collocare a monte del contatore, nel tratto sulla pubblica via o in prossimità della proprietà di ella, e non già a valle dello stesso e che, comunque, era riferibile alla condotta illecita di terzi soggetti non autorizzati.
Ciò posto, in punto di diritto, in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass.
Civ., ordinanza n. 15771 del 17/05/2022; cfr. anche Cass. civ., ordinanza n. 13605 del 21/05/2019).
Inoltre, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. Civ., sentenza n. 20175 del 08/10/2015).
In ipotesi di allaccio abusivo, invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è
chiaramente inapplicabile il principio per cui “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (cfr Cass., ord. 24 giugno 2021, n.
18195; Cass., ord. 19 luglio 2018, n. 19154), applicandosi l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria” grava sul somministrato.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita;
né le istanze istruttorie della opponente si rivelano dirimenti a tali fini, risultando i capitoli di prova, per come articolati nella richiesta di ammissione di prova testi, comunque inidonei a palesare la suddetta manifesta sproporzione.
pagina 5 di 8 Né la opponente ha puntualmente contestato il criterio adottato dall'opposta per la fatturazione dei consumi, ossia quello della potenza tecnicamente prelevabile;
l'opponente si è infatti limitata alla contestazione di infondatezza del credito per avere corrisposto tutti i pagamenti riferiti alla sua fornitura di energia elettrica, senza tuttavia fornire prova dell'avvenuto pagamento della fattura azionata con ricorso monitorio e oggetto del presente giudizio di opposizione.
Non ha invece contestato con sufficiente precisione la scelta del criterio presuntivo, che non può che essere tale, stante l'idoneità dell'allaccio abusivo a impedire la rilevazione dei consumi effettivi-
adottata dall'opposta, né ha fornito elementi di prova a sostegno delle proprie generiche asserzioni.
Passando alla eccezione attorea di intervenuta prescrizione delle pretese creditorie avversarie relativamente ai periodi anteriori al biennio o al quinquennio oggetto della domanda, deve rilevarsi che non può inoltre trovare applicazione nel caso di specie la prescrizione biennale prevista dall'art. 1,
comma quarto, della legge 27.12.2017, n. 205 in quanto detta norma opera esclusivamente con riferimento alle fatture emesse a far data dal 1.3.2018. Nella specie, la fattura in oggetto è del
22.12.2017, quindi, precedente alla entrata in vigore della predetta normativa che riduce il periodo prescrizionale, di conseguenza, correttamente è stato quantificato il consumo in relazione al periodo quinquennale pregresso all'accertamento della verifica effettuata il 29.09.2017.
Quanto alla prescrizione quinquennale ha negato di avere ricevuto sia la fattura del Parte_1
22.12.2017, oggetto del decreto ingiuntivo, che la lettera di sollecito di pagamento inviata il
18.03.2020.
Ora, i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas, e in genere, i crediti riguardanti
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto previsto dall'articolo 2948, quarto comma, codice civile.
Ed infatti il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, che ne pagina 6 di 8 costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale. Come confermato dal condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, “il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito” (Cass. Civ., SS.UU. n. 6458 del 18/12/1985; cfr. Cass. Civ.,
sent. n. 1902 del 2014).
Dunque, nel caso in esame, si applica senz'altro l'ordinario termine quinquennale di prescrizione.
In merito alla decorrenza di detto termine, stante il prelievo fraudolento di energia elettrica mediante un accorgimento atto ad eludere la integrale registrazione dei consumi, si ravvisa la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., a mente del quale la prescrizione è sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”, ciò che
è avvenuto in occasione della verifica dei tecnici di E-distribuzione s.p.a. in data 29.09.2017, dies a quo per il computo a ritroso del termine di prescrizione. Pertanto, la diffida stragiudiziale inviata dalla società opposta in data 18.03.2020, e la cui notifica si è perfezionata nei confronti di Parte_1
per compiuta giacenza, e la successiva notifica del decreto ingiuntivo hanno certamente avuto tempestiva valenza interruttiva della prescrizione.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto stante la sussistenza del credito azionato in via monitoria dalla società convenuta: le spese di lite seguono la soccombenza e vanno posta a carico dell'attrice opponente nella misura di cui al dispositivo. Parte_1
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
2. Condanna al pagamento, in favore della , delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in Euro 2.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 16 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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