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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Pietro F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, a seguito dell'udienza cartolare del 8.4.25, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2001/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 come in atti dall'AVV. GIOVANNI MANNA;
APPELLANTE
rappresentata e difesa, come in atti, dagli avv. ANNARITA Controparte_1
BILLWILLER ed IVANA CERVONE;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3203/2023 con cui il Tribunale ha rigettato l'impugnativa di licenziamento disciplinare intimato all'odierna appellata ed ha totalmente accolto la domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori e differenze retributive così provvedendo: “ condanna parte resistente al pagamento in favore di
della somma complessiva di euro € 74,673,61 per differenze retributive oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensate le spese di lite della metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà che liquida nella misura di € 2.500, IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari” La ricorrente in primo grado aveva dedotto: di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time in data 20.06.2019, quale addetta alle vendite, 5 livello del CCNL Commercio addetta alla sede di lavoro in Orta di Atella, alla Via Clanio, angolo Via Verdi;
che era già nota alla compagine aziendale, avendo Ella avuto già un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 18.02.2018 e fino al 30.04.2019, sempre in qualità di addetta alle vendite, V livello del citato CCNL, e sempre con orario di lavoro part time al 45% ovvero a 18 ore settimanali;
che di fatto aveva sempre lavorato a tempo pieno secondo il seguente schema orario: dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 21.00, con mezza giornata di riposo, e la domenica dalle 07.30 alle 14.00; che tale surplus orario è stato svolto dalla ricorrente fino al mese di dicembre 2019, poiché, come dedotto al precedente capo, a far data dal mese di gennaio 2020, la ricorrente, complice l'iscrizione alla sigla sindacale, non dava più la disponibilità a lavorare oltre l'orario contrattuale senza ricevere le maggiorazioni previste dalla legge;
che era sempre stata inquadrata nel V livello, pur essendo qualificata, sia nei rispettivi contratti che nelle buste paga “ addetta alle vendite” laddove, l'addetta alla vendite ed alla cassa – mansione svolta sin da sempre dalla ricorrente come evidente anche dalla lettera di contestazione, è riconducibile al profilo professionale di cui al IV livello, e non già del V;
che ebbe a godere di ferie in misura inadeguata, ovvero 7 giorni per ciascun anno, e mai ebbe a godere di riposi, non percependo le relative indennità sostitutive;
che nel periodo dal 01.05.2019 e fino al 30.20.06.2019 ebbe a lavorare senza inquadramento, con le medesime mansioni e con l'osservanza del medesimo orario di lavoro, senza percepire alcuna retribuzione;
che alla risoluzione sia del primo periodo ( formale) di lavoro che del secondo nulla ebbe a ricevere quale tfr, competenze e ratei di fine rapporto;
che sulla scorta di quanto sopra detto aveva diritto a percepire il complessivo importo di € 74.673,61, giusto conteggio analitico allegato al ricorso quale sua parte integrante;
che nelle more tra un contratto e l'altro pur senza regolarizzazione contributiva, ebbe comunque a lavorare, sempre secondo le modalità operative della subordinazione e dipendenza;
che i rapporti di lavoro tra le parti, ebbero a svolgersi, inizialmente, in un clima di massima serenità e di proficua collaborazione e che la lavoratrice ebbe sempre a lavorare con scrupolo, impegno e diligenza ed ebbe sempre ad accettare i diversi trasferimenti che, nel corso del rapporto, la società ebbe a disporre;
che il rapporto si interrompeva in data 16.05.2020, a seguito di licenziamento disciplinare;
che il licenziamento era ritorsivo e che andava annullato in quanto illegittimo. Ha concluso come da ricorso.
Parte convenuta costituitasi ha chiesto dichiararsi la nullità del ricorso e nel merito disporsene il rigetto in quanto infondato. Il primo giudice ha rigettato l'impugnativa di licenziamento e, sulla scorta della prova testimoniale ha ritenuto provato il lavoro svolto nella sua consistenza qualitativa e quantitativa ed ha perciò ritenuto da accogliersi la domanda di “accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario”. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame la società deducendone l'erroneità per aver il primo giudice ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullità del ricorso di primo grado;
per aver acriticamente recepito i conteggi della parte e per aver erroneamente interpretato la prova testimoniale acquisita, sotto ogni profilo. Ne ha chiesto dunque la riforma con rigetto delle domande proposte dalla ricorrente in primo grado. L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame. In questo grado di giudizio è stata espletata consulenza tecnica.
Previo deposito di note di trattazione la controversia è decisa come segue.
In primo luogo, va detto che si è formato il giudicato sulla parte della pronuncia attinente all'impugnativa di licenziamento. Quanto all'odierno gravame la società si duole in primo luogo del fatto che il primo giudice non abbia dichiarato la nullità del ricorso di primo grado.
Questo motivo di gravame è del tutto infondato. La lettura del ricorso – sia analitica che complessiva- evidenzia la completezza di tutti gli elementi rilevanti ai fini del decidere (descrizione delle mansioni, orari, tempi e modi di formalizzazione del rapporto, declaratorie contrattuali). Epurandoli da rilievi non pertinenti (“perplessità ed inopportunità” e simili) gli ulteriori motivi di gravame vanno parzialmente accolti, nei termini a seguire.
Non può esservi dubbio che non possa essere condivisa la totale acquisizione da parte del primo giudice dei conteggi di parte ricorrente, peraltro fondata sulla supposizione che la ricorrente abbia svolto lavoro straordinario. Di contro deve essere condiviso il riconoscimento della durata del rapporto, dell'inquadramento nel IV livello ccnl potendosi chiaramente ritenere acquisito agli atti del processo che la ricorrente abbia disimpegnato le relative mansioni.
In ordine alla durata del rapporto, in sostanza, la contestazione riguarda il solo periodo tra aprile e giugno 2019 ovvero tra la cessazione del rapporto a termine e l'assunzione part time (su cui poi si dirà). Ritiene la Corte che la continuità del rapporto possa ritenersi accertata dalla testimonianza resa dallo , di certo non favorevole alla ricorrente, che ricorda però che la stessa ha Testimone_1 lavorato dal 2018 al 2020 e dalla testimonianza della che ha dichiarato che alla cessazione Tes_2 del suo rapporto ( aprile 2019) la ricorrente era rimasta al lavoro.
Quanto alle mansioni, dalle stesse buste paga della ricorrente risulta che ella era addetta alle vendite e ai servizi di cassa, mentre i testi hanno confermato che la ricorrente era banconista e cassiera, ma anche che effettuava gli ordini, gestiva il punto vendita e impartiva direttive ai dipendenti su indicazioni del direttore del punto vendita (vedi sul punto teste . Ciò ha affermato lo stesso Tes_2 teste , l'unico ad essere ancora dipendente della società ( banconista e cassiera). Tes_1
In definitiva, le stesse ammissioni della società in memoria – ove vi sono contestazioni del tutto generiche sulle mansioni –, la dizione di cui alle buste paga e il contenuto della prova corroborano l'erroneità dell'inquadramento della ricorrente, posto che nel V livello sono inquadrati l'aiuto commesso, e figure ausiliarie del tutto incompatibili con il ruolo anche gestorio della ricorrente. Residua da esaminare il profilo relativo all'orario di lavoro. Ebbene ad avviso della Corte deve essere escluso che la ricorrente abbia lavorato come da contratto, per 18 ore settimanali, ma anche che ella abbia svolto lavoro straordinario;
mentre può ritenersi provato un completamento orario in termini di lavoro supplementare nei limiti delle 40 ore settimanali.
I testi – escluso il solo - che però non è risultato essere presente sul posto- hanno confermato Tes_1
l'osservanza di un orario mattutino ed uno pomeridiano con . Le discrasie, vertenti Per_1 esclusivamente sull'orario specifico, non consentono di ritenere acclarato lo svolgimento di lavoro straordinario, che richiede una prova molto stringente, ma consentono di ritenere sicuramente provato il completamento dell'orario di 40 ore settimanali. Ciò dall'inizio del rapporto al gennaio 2020, quando è la stessa ricorrente ad ammettere in ricorso di essersi rifiutata di osservare un orario diverso da quello contrattuale.
Sulla scorta della durata del rapporto di lavoro e della sua continuità, del IV livello contrattuale applicabile, dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali fino a gennaio 2020 e di quello contrattuale per il prosieguo, la Corte ha chiesto al consulente tecnico di elaborare conteggi conferendo il seguente quesito: “ dica il ctu…A quanto ammonti il trattamento retributivo della ricorrente per il periodo di lavoro fino al gennaio 2020 tenuto conto di un orario di 40 ore settimanali, valutandosi le ore ulteriori a quelle di cui al contratto come ore di lavoro supplementare, e, per il periodo dal gennaio 2020 alla fine del rapporto, per l'orario part time, tenuto conto per l'intero periodo del IV livello del CCNL applicabile, e per le voci retributive di cui ai conteggi;
…• Tenga conto delle buste paga in atti e dia conto di quanto emerge dalle stesse;
• Effettui calcolo separato per eventuale indennità di mancato preavviso;
• Calcoli le differenze eventualmente spettanti al lordo e compari sempre somme lorde con somme lorde;
Calcoli infine il tfr effettuando anche in questo caso duplice conteggio come sopra…”.
All'esito della consulenza tecnica – avverso la quale non vi sono state osservazioni delle parti- alla ricorrente devono essere riconosciuti euro 31827,3 ( per le differenze sulla retribuzione in relazione al livello, lavoro supplementare e le ulteriori voci di cui in ricorso) detratte le somme a titolo di mancato preavviso non spettante stante la decisione, passata in giudicato, sul licenziamento.
Sono altresì dovuti euro 3.145,78 a titolo di TFR. Sulle somme così accertate sono dovuti gli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo. Sulla scorta di quanto sinora detto in parziale accoglimento dell'appello la società va condannata al pagamento in favore di della minor somma sopra indicata. Controparte_1 Le spese di lite di questo grado di giudizio possono essere compensate per metà in ragione della reciproca soccombenza. Il residuo cede a carico della società ed è liquidato come in dispositivo con attribuzione.
Restano ferme le spese del primo grado, perché correttamente quantificate.
Le spese di ctu sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede,
In parziale accoglimento dell'appello condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della minor somma di euro 31827,3 a titolo di differenze retributive, ed euro 3.145,78 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo, nei termini di cui in motivazione;
rigetta ogni altro gravame;
ferme le spese del primo grado di giudizio, compensa per metà le spese di questo grado e condanna l'appellante al pagamento del residuo che liquida in euro 2000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
liquida con separato decreto le spese di consulenza tecnica. Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 8.4.25
Il Consigliere relatore
IL Presidente