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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 43 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018 e vertente tra
(p.iva Parte_1
), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
AC (CZ) alla via Cassiodoro n. 4, presso lo studio dell'avv. Pietro Notaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura e in forza di delibera n. 89 del
15.3.2018, in atti;
- parte appellante -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
AM ME (CZ), via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto
Aiello, come in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1298/2017 emessa dal Giudice di Pace
di AM ME il 3.11.2027, depositata il successivo 13.11.2017 e notificata il
5.12.2017.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 23.10.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e
127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, CP_1
innanzi al Giudice di Pace di AM ME, l' Parte_1
, in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati
[...] all'autovettura di sua proprietà, Alfa Romeo tg. CA670ME; detti danni erano stati cagionati dal sinistro avvenuto il 9.9.2015, alle ore 08.00, circa, quando, percorrendo
1 la S.P. 93, al KM 12,700 (Comune di MA Lombardo), a causa del manto stradale scivoloso, ella perdeva il controllo dell'auto, terminando la corsa nella scarpata posta a destra rispetto al proprio senso di marcia, essendo il tratto di strada privo di guard-rail; precisava che, sul luogo del sinistro, erano intervenuti i
Carabinieri di MA Lombardo, come da apposito verbale.
Chiedeva, dunque, al Giudice adito che venisse accertato e dichiarato che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell' Parte_1
ex art. 2051 c.c., o, in via gradata, ex art. 2043 c.c., con condanna della
[...]
P.A. convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti all'autovettura, della somma di € 4.500,00 - equivalente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro - oltre ai costi amministrativi per l'eventuale demolizione e immatricolazione di un nuovo veicolo, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in Parte_1 via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per la mancata avvio della procedura di negoziazione assistita e chiedendo, nel merito, il rigetto la domanda,
infondata in fatto e diritto, e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa per imprudenza e disattenzione dell'attrice nella causazione dell'evento; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esperita, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita, all'esito dell'attività istruttoria, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1298/2017, accoglieva la domanda e condannava l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 4.822,33 in favore della parte attrice, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 1.931,48, oltre accessori.
1.1 Avverso detta pronuncia, l' , in Parte_1
p.l.r.p.t., spiegava appello all'odierno scrutinio, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché l'esorbitanza del risarcimento liquidato in favore dell'attrice, superiore al valore economico del mezzo al momento dell'evento, e chiedendo la revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, nonché
di “accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che la sentenza è
erronea in punto di fatto e di diritto e conseguentemente accertare e dichiarare la
responsabilità esclusiva e/o concorrente della Sig.ra nella CP_1
2 causazione del sinistro, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi l'Ecc.mo Tribunale adito”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; inoltre,
l'appellata si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame, del quale chiedeva, quindi, il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 5.12.2022, il magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “rinuncia alla domanda svolta in primo grado;
spese legali e di c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio compensate”; detta proposta trovava il favore della parte appellante, mentre la parte appellata non esprimeva alcuna volontà in merito.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
2. Deve, preliminarmente, essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. CP_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della
3 sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte appellata.
2.1 Sempre preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata sempre dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i
motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa
valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.2 Nel merito l'appello è in parte fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
4 Al fine di affrontare il merito della vicenda, gioverà fare il punto sui principi di diritto di interesse per la decisione della presente controversia.
Come noto, è ormai stata definitivamente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A., legata all'individuazione della responsabilità nel solo caso della teorica dell'insidia-trabocchetto, riferita alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., essendo invece ora disciplinata la materia con il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c..
È, questo, un mutamento giurisprudenziale del tutto condiviso dalle Corti di merito e ormai divenuto ius receptum, come anche dimostrato dalle numerose sentenze di primo grado edite in argomento.
La giurisprudenza ritiene, ormai, concettualmente e astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Si
è, infatti, preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
L'orientamento precedente che applicava l'art. 2043 c.c., è stato addirittura espressamente definito dalla Cassazione “obsoleto” (Cass. n. 1691/2009) e
“superato” (Cass. n. 21328/2010).
A tale ultimo insegnamento, nettamente maggioritario e oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale intende dare continuità.
Infatti, quale proprietaria delle strade pubbliche ex art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All.
F, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 D.Lgs. n. 285/1992, cd. Codice della Strada;
per le strade e autostrade statali, art. 2 D.Lgs. n. 143/1994; per le strade urbane ed extraurbane,
D.M. n. 223/1992; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 753/1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n.
2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. n. 9527/2010).
5 Assodata, dunque, l'applicabilità della responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c., occorre precisare che essa, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa,
sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Ciò chiarito, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore), e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 20943/2022; Cass. nn. 2477- 2483/2018); a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Da tanto discende che l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza del suddetto nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, di contro, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dimostrare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno
(compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. n. 4279/2008; Cass. n. 1106/2011).
In particolare, in tema di responsabilità del proprietario della strada, la Suprema
Corte, con sentenza n. 14856/2013, ha precisato che è costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni dalla strada cagionati, tanto per la sua intrinseca natura,
6 quanto per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può esser rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. n. 15375/2011).
2.3 Nel caso concreto, con riferimento all'eventus damni, ha provato, CP_1
durante il giudizio di prime cure, che il sinistro de quo è avvenuto sulla S.P. 93, nel
Comune di MA Lombardo, ove - per come è emerso dall'istruttoria - l'attrice,
il giorno 9.9.2015, alle ore 8.30 circa, alla guida della propria autovettura Alfa
Romeo 147, mentre pioveva, in un tratto di strada in “curva senza visuale libera”
(vds. verbale Carabinieri), perdeva il controllo dell'auto, andando a finire in una scarpata sita sul margine destro della strada non dotata di guard-rail.
Dette circostanze trovano riscontro nel verbale redatto dai Carabinieri di MA
Lombardo, intervenuti sul luogo del sinistro, nonché in quanto riferito dai testi escussi (verb ud. del 20.4.2017, in atti).
In particolare, il teste ha dichiarato che la carreggiata, lungo il Testimone_1
margine destro, era priva di barriere guard-rail, e precisato che la barriera di protezione era stata posta solo successivamente al sinistro;
ha poi aggiunto che sul manto stradale, al momento dell'uscita di strada della macchina, era presente
“fanghiglia”. Il testimone nel confermare l'assenza di barriera Testimone_2 protettiva e che il manto stradale era ricoperto di “fanghiglia”, ha riferito anche che al momento del sinistro stava piovendo copiosamente, che il tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro era in curva a visibilità chiusa, e che non vi era alcuna segnaletica di pericolo.
Anche il teste di parte convenuta, , ha ricordato come fosse assente Testimone_3 il guard-rail sul tratto di strada interessato dal sinistro, aggiungendo che sullo stesso tratto – privo di buche e di fango - non erano presenti “segnali di cantiere”; il manto stradale era però bagnato a causa della pioggia.
Ebbene, in un caso analogo, la Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n.
882/2025 del 14.1.2025, ha precisato che “In tema di responsabilità del gestore autostradale per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il potere di controllo si
estende non solo alla carreggiata ma anche agli elementi accessori e pertinenze,
incluse le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione. L'obbligo di
vigilanza e controllo, nonché di adozione di misure idonee a rendere innocua la
7 cosa, trova fondamento sia nel generale principio del neminem laedere che nella
responsabilità aggravata per custodia, costituendo espressione di maggior tutela per
il danneggiato in presenza di situazioni di rischio unilaterale. La colpa del gestore
può configurarsi sia come violazione di norme prescrittive (colpa specifica) che
come violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica), e il formale
rispetto delle prime non esclude la possibilità di una colpa generica. Anche in
assenza di specifici obblighi regolamentari di installazione di barriere protettive
previsti dal D.M. 223/1992 per le strade preesistenti, il gestore è comunque tenuto,
ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada, a valutare in concreto se un determinato tratto
stradale possa costituire rischio per la sicurezza degli utenti e ad adottare le
necessarie misure precauzionali. L'interruzione di una barriera protettiva in
corrispondenza di una scarpata pericolosa, in assenza di oggettive ragioni tecniche,
integra una violazione dell'obbligo di garantire la sicurezza stradale, non rilevando
che il D.M. 223/1992 imponesse o meno specificamente l'installazione di barriere
nel luogo del sinistro. La responsabilità del custode può essere esclusa solo dal caso
fortuito, inteso come fatto imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale tra
la res e l'evento dannoso, degradando la condizione della cosa a mera occasione dell'evento” (cfr. anche Cass. n. 260/2017).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve dunque ritenersi
dimostrata la responsabilità in capo all' , Parte_1 che sorge solo per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi
pregiudizio per i terzi.
L'Amministrazione convenuta avrebbe dovuto - in quanto custode del tratto stradale in questione - esercitare un'effettiva attività di vigilanza e di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze, e avrebbe dovuto apporre l'apposita barriera di sicurezza nel tratto di strada in questione (essendo in curva con visuale chiusa e costeggiata da un pendio scosceso) o, quantomeno, segnalare la situazione di pericolo esistente, dovuta proprio all'assenza di guard-rail sulla curva posta in prossimità di una scarpata.
2.4 Vi è, tuttavia, da rilevare che la condotta di non risulta essere CP_1 stata conforme ai normali precetti della prudenza.
Difatti, l'istruttoria svolta induce ad escludere la presenza di buche o altre anomalie della sede stradale, o che comunque la strada presentasse condizioni di pericolosità
8 intrinseche tali da determinare, essa sola, la perdita di controllo di una autovettura sino a provocarne la fuoriuscita dalla carreggiata.
È invece probabile che il sinistro, per come descritto dalla parte attrice, sia stato provocato dal concorso tra più fattori causali: l'assenza di guardrail è causa non sufficiente a determinare l'uscita dalla sede stradale del veicolo, e altrettanto deve dirsi per quanto riguarda l'accertata mancanza di segnaletica di curva pericolosa.
Detti fattori avrebbero potuto determinare l'evento solo unitamente a condizioni
estrinseche, legate alle avverse condizioni meteo al momento del sinistro (pioggia in corso) e nell'immissione in curva del veicolo danneggiato ad una velocità - se non già eccessiva in sé (non vi è prova che l'attrice non abbia rispettato i limiti di velocità) - verosimilmente non consona rispetto alle descritte condizioni di tempo e luogo.
Ed invero, che al momento del sinistro stesse piovendo e l'asfalto fosse, di conseguenza, bagnato, è emerso chiaramente dall'escussione testimoniale, di cui si
è riferito, e dal verbale redatto dai Carabinieri di MA Lombardo, in cui, nell'apposita sezione “condizioni atmosferiche”, presente alla pag. 3 “localizzazione incidente”, risulta l'indicazione di “pioggia in atto”; il verbale poi - pur dando conto della circostanza che la visibilità era sufficiente - nulla attesta circa la presenza,
diversamente rilevante, di fango o detriti sull'asfalto.
Vi è da precisare, comunque, che anche qualora sulla carreggiata fosse stata presente la “fanghiglia” descritta dai testi di parte attrice (e negata, di contro, dal teste di parte convenuta), essendo in corso una forte pioggia, la stessa ben poteva essere prevista
(stante la presenza, sui luoghi di causa, di vegetazione adiacente alla carreggiata – v.
documentazione fotografica in atti); né l'Amministrazione avrebbe potuto provvedere alla relativa pulizia della strada, essendo la pioggia ancora in corso.
Del resto, è stata la stessa ad aver affermato - nelle dichiarazioni CP_1 spontanee rese ai carabinieri di MA Lombardo - di aver perso il controllo del veicolo “a causa delle forti piogge e del manto stradale scivoloso” (v. verbale in atti).
A parere di questo Tribunale, dunque, se l'odierna appellata avesse adottato una condotta di guida ordinariamente cauta, riducendo la velocità sino ad una adeguata alle condizioni stradali, avrebbe potuto evitare di uscire al di fuori della carreggiata.
Di conseguenza, ha concorso, con la sua condotta di guida CP_1
imprudente, alla causazione del sinistro.
9 Deve ritenersi allora applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227,
co. 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n.
1002/2010, Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Nel caso di specie, a parere del Giudicante, il concorso di colpa è paritario tra le parti e, dunque, la colpa dovrà determinarsi nella misura del 50% per ciascuna parte.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'appello proposto va in parte accolto e, per l'effetto, va accertata la responsabilità concorsuale dell'
[...]
e di - nella misura del 50% ciascuna parte Parte_1 CP_1
- nella causazione del sinistro verificatosi in data 9.9.2015 in MA Lombardo.
2.5 Con riferimento al quantum dei danni lamentati, il Giudice di prime cure ha liquidato, in favore dell'attrice, la somma corrispondente all'importo necessario alla
riparazione del mezzo (€ 8.883,69), dimezzandola, in via equitativa (€ 4.441,74), nonché € 360,00 liquidati equitativamente per 12 giorni di fermo tecnico, oltre interessi;
l'appellante ha lamentato la violazione del “principio di ingiusta locupletazione”, avendo la liquidazione di € 4.441,74 superato il valore del mezzo al momento del verificarsi del sinistro, valutato dal c.t.u. in € 3.500,00.
Proprio in tema di differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo delle riparazioni necessarie, è intervenuta una recente pronuncia della
Cassazione che afferma che non si può negare il diritto di far riparare un'auto danneggiata in un incidente solo perché il costo delle riparazioni supera il valore del veicolo prima del sinistro (ordinanza n. 10686/2023); detta ordinanza ha chiarito che non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma è necessaria una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante
sinistro.
Nel caso in esame, si è rilevata una sproporzione notevole tra il valore del veicolo (€
3.500,00) e la somma necessaria alla riparazione (€ 8.883,69); per tale ragione, il giudice di primo grado ha ritenuto equo decurtare (del 50%) l'ammontare del risarcimento dovuto.
Ebbene, a parere di questo Tribunale, è corretta la liquidazione effettuata dal Giudice di Pace, che ha limitato la sproporzione esistente tra il valore del veicolo e il risarcimento dei danni. Così facendo, si è tenuto conto tanto dei diritti del soggetto
10 leso al ripristino della situazione ante sinistro, nel rispetto del più generale principio espresso dall'art. 2043 c.c., quanto dell'art. 2058 c.c. (rubricato “Risarcimento in forma specifica”), che, al comma 2, espressamente prevede “Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Va precisato, infine, che nessuna contestazione è stata mossa dall'appellante in relazione alla somma di € 360,00, liquidata equitativamente per i 12 giorni di fermo
tecnico e, neppure, in merito al calcolo degli interessi effettuato nella sentenza impugnata.
In definitiva, quindi, in favore di va liquidata la somma di € 2.411,17 CP_1
(somma così ottenuta dimezzando, per effetto del riconosciuto concorso paritario di responsabilità, la liquidazione effettuata in primo grado - € 4.822,33), oltre interessi per come stabilito dalla stessa sentenza impugnata.
3. Da ultimo, occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. , n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito complessivo del giudizio, con riconoscimento della responsabilità concorsuale in misura paritaria tra i litiganti, costituisce ragione per disporre l'integrale compensazione di spese di lite e di c.t.u. tra le parti in causa.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti in causa, considerato l'accoglimento solo parziale del gravame.
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere
11 integralmente reintegrato nella situazione precedente.
La giurisprudenza di legittimità è, però, costante nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639/2016, Cass. n. 12387/2016, Cass.
n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n.
8829/2007).
Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata
o cassata ” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non comporta - di per sé - una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo, Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda è stata espressamente introdotta dall'appellante; pertanto, questo Tribunale condanna a CP_1 restituire all' le somme, eventualmente Parte_1 corrisposte in virtù del titolo impugnato e oggi riformato, eccedenti la liquidazione effettuata nella presente sentenza, oltre interessi legali dall'incasso al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM ME, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.;
2) accoglie solo in parte l'appello proposto dall' Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1298/2017,
[...] emessa dal Giudice di Pace di AM ME il 3.11.2027, depositata il successivo 13.11.2017 (notificata il 5.12.2017):
12 - condanna l' a risarcire Parte_1
del danno materiale da ella subito per effetto del CP_1
sinistro de quo nella misura di € 2.411,17 (pari al 50% del danno),
oltre interessi legali come previsti nella medesima sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di c.t.u.
relative al giudizio di primo grado;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio del presente giudizio di impugnazione;
4) condanna la parte appellata, a restituire CP_1 all' le somme eventualmente Parte_1
ricevute, in virtù della sentenza n. 1298/2017 del Giudice di Pace di AM
ME, in eccedenza rispetto alle somme indicate al punto 2, oltre interessi legali dall'incasso e sino all'effettivo soddisfo.
AM ME, 8.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 43 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018 e vertente tra
(p.iva Parte_1
), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
AC (CZ) alla via Cassiodoro n. 4, presso lo studio dell'avv. Pietro Notaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura e in forza di delibera n. 89 del
15.3.2018, in atti;
- parte appellante -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
AM ME (CZ), via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto
Aiello, come in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1298/2017 emessa dal Giudice di Pace
di AM ME il 3.11.2027, depositata il successivo 13.11.2017 e notificata il
5.12.2017.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 23.10.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e
127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, CP_1
innanzi al Giudice di Pace di AM ME, l' Parte_1
, in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati
[...] all'autovettura di sua proprietà, Alfa Romeo tg. CA670ME; detti danni erano stati cagionati dal sinistro avvenuto il 9.9.2015, alle ore 08.00, circa, quando, percorrendo
1 la S.P. 93, al KM 12,700 (Comune di MA Lombardo), a causa del manto stradale scivoloso, ella perdeva il controllo dell'auto, terminando la corsa nella scarpata posta a destra rispetto al proprio senso di marcia, essendo il tratto di strada privo di guard-rail; precisava che, sul luogo del sinistro, erano intervenuti i
Carabinieri di MA Lombardo, come da apposito verbale.
Chiedeva, dunque, al Giudice adito che venisse accertato e dichiarato che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell' Parte_1
ex art. 2051 c.c., o, in via gradata, ex art. 2043 c.c., con condanna della
[...]
P.A. convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti all'autovettura, della somma di € 4.500,00 - equivalente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro - oltre ai costi amministrativi per l'eventuale demolizione e immatricolazione di un nuovo veicolo, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in Parte_1 via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per la mancata avvio della procedura di negoziazione assistita e chiedendo, nel merito, il rigetto la domanda,
infondata in fatto e diritto, e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa per imprudenza e disattenzione dell'attrice nella causazione dell'evento; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esperita, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita, all'esito dell'attività istruttoria, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1298/2017, accoglieva la domanda e condannava l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 4.822,33 in favore della parte attrice, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 1.931,48, oltre accessori.
1.1 Avverso detta pronuncia, l' , in Parte_1
p.l.r.p.t., spiegava appello all'odierno scrutinio, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché l'esorbitanza del risarcimento liquidato in favore dell'attrice, superiore al valore economico del mezzo al momento dell'evento, e chiedendo la revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, nonché
di “accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che la sentenza è
erronea in punto di fatto e di diritto e conseguentemente accertare e dichiarare la
responsabilità esclusiva e/o concorrente della Sig.ra nella CP_1
2 causazione del sinistro, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi l'Ecc.mo Tribunale adito”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; inoltre,
l'appellata si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame, del quale chiedeva, quindi, il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 5.12.2022, il magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “rinuncia alla domanda svolta in primo grado;
spese legali e di c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio compensate”; detta proposta trovava il favore della parte appellante, mentre la parte appellata non esprimeva alcuna volontà in merito.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
2. Deve, preliminarmente, essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. CP_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della
3 sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte appellata.
2.1 Sempre preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata sempre dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i
motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa
valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.2 Nel merito l'appello è in parte fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
4 Al fine di affrontare il merito della vicenda, gioverà fare il punto sui principi di diritto di interesse per la decisione della presente controversia.
Come noto, è ormai stata definitivamente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A., legata all'individuazione della responsabilità nel solo caso della teorica dell'insidia-trabocchetto, riferita alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., essendo invece ora disciplinata la materia con il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c..
È, questo, un mutamento giurisprudenziale del tutto condiviso dalle Corti di merito e ormai divenuto ius receptum, come anche dimostrato dalle numerose sentenze di primo grado edite in argomento.
La giurisprudenza ritiene, ormai, concettualmente e astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Si
è, infatti, preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
L'orientamento precedente che applicava l'art. 2043 c.c., è stato addirittura espressamente definito dalla Cassazione “obsoleto” (Cass. n. 1691/2009) e
“superato” (Cass. n. 21328/2010).
A tale ultimo insegnamento, nettamente maggioritario e oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale intende dare continuità.
Infatti, quale proprietaria delle strade pubbliche ex art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All.
F, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 D.Lgs. n. 285/1992, cd. Codice della Strada;
per le strade e autostrade statali, art. 2 D.Lgs. n. 143/1994; per le strade urbane ed extraurbane,
D.M. n. 223/1992; per le strade ferrate, art. 8 DPR n. 753/1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n.
2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. n. 9527/2010).
5 Assodata, dunque, l'applicabilità della responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c., occorre precisare che essa, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa,
sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Ciò chiarito, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore), e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 20943/2022; Cass. nn. 2477- 2483/2018); a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Da tanto discende che l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza del suddetto nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, di contro, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dimostrare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno
(compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. n. 4279/2008; Cass. n. 1106/2011).
In particolare, in tema di responsabilità del proprietario della strada, la Suprema
Corte, con sentenza n. 14856/2013, ha precisato che è costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni dalla strada cagionati, tanto per la sua intrinseca natura,
6 quanto per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può esser rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. n. 15375/2011).
2.3 Nel caso concreto, con riferimento all'eventus damni, ha provato, CP_1
durante il giudizio di prime cure, che il sinistro de quo è avvenuto sulla S.P. 93, nel
Comune di MA Lombardo, ove - per come è emerso dall'istruttoria - l'attrice,
il giorno 9.9.2015, alle ore 8.30 circa, alla guida della propria autovettura Alfa
Romeo 147, mentre pioveva, in un tratto di strada in “curva senza visuale libera”
(vds. verbale Carabinieri), perdeva il controllo dell'auto, andando a finire in una scarpata sita sul margine destro della strada non dotata di guard-rail.
Dette circostanze trovano riscontro nel verbale redatto dai Carabinieri di MA
Lombardo, intervenuti sul luogo del sinistro, nonché in quanto riferito dai testi escussi (verb ud. del 20.4.2017, in atti).
In particolare, il teste ha dichiarato che la carreggiata, lungo il Testimone_1
margine destro, era priva di barriere guard-rail, e precisato che la barriera di protezione era stata posta solo successivamente al sinistro;
ha poi aggiunto che sul manto stradale, al momento dell'uscita di strada della macchina, era presente
“fanghiglia”. Il testimone nel confermare l'assenza di barriera Testimone_2 protettiva e che il manto stradale era ricoperto di “fanghiglia”, ha riferito anche che al momento del sinistro stava piovendo copiosamente, che il tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro era in curva a visibilità chiusa, e che non vi era alcuna segnaletica di pericolo.
Anche il teste di parte convenuta, , ha ricordato come fosse assente Testimone_3 il guard-rail sul tratto di strada interessato dal sinistro, aggiungendo che sullo stesso tratto – privo di buche e di fango - non erano presenti “segnali di cantiere”; il manto stradale era però bagnato a causa della pioggia.
Ebbene, in un caso analogo, la Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n.
882/2025 del 14.1.2025, ha precisato che “In tema di responsabilità del gestore autostradale per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il potere di controllo si
estende non solo alla carreggiata ma anche agli elementi accessori e pertinenze,
incluse le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione. L'obbligo di
vigilanza e controllo, nonché di adozione di misure idonee a rendere innocua la
7 cosa, trova fondamento sia nel generale principio del neminem laedere che nella
responsabilità aggravata per custodia, costituendo espressione di maggior tutela per
il danneggiato in presenza di situazioni di rischio unilaterale. La colpa del gestore
può configurarsi sia come violazione di norme prescrittive (colpa specifica) che
come violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica), e il formale
rispetto delle prime non esclude la possibilità di una colpa generica. Anche in
assenza di specifici obblighi regolamentari di installazione di barriere protettive
previsti dal D.M. 223/1992 per le strade preesistenti, il gestore è comunque tenuto,
ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada, a valutare in concreto se un determinato tratto
stradale possa costituire rischio per la sicurezza degli utenti e ad adottare le
necessarie misure precauzionali. L'interruzione di una barriera protettiva in
corrispondenza di una scarpata pericolosa, in assenza di oggettive ragioni tecniche,
integra una violazione dell'obbligo di garantire la sicurezza stradale, non rilevando
che il D.M. 223/1992 imponesse o meno specificamente l'installazione di barriere
nel luogo del sinistro. La responsabilità del custode può essere esclusa solo dal caso
fortuito, inteso come fatto imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale tra
la res e l'evento dannoso, degradando la condizione della cosa a mera occasione dell'evento” (cfr. anche Cass. n. 260/2017).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve dunque ritenersi
dimostrata la responsabilità in capo all' , Parte_1 che sorge solo per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi
pregiudizio per i terzi.
L'Amministrazione convenuta avrebbe dovuto - in quanto custode del tratto stradale in questione - esercitare un'effettiva attività di vigilanza e di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze, e avrebbe dovuto apporre l'apposita barriera di sicurezza nel tratto di strada in questione (essendo in curva con visuale chiusa e costeggiata da un pendio scosceso) o, quantomeno, segnalare la situazione di pericolo esistente, dovuta proprio all'assenza di guard-rail sulla curva posta in prossimità di una scarpata.
2.4 Vi è, tuttavia, da rilevare che la condotta di non risulta essere CP_1 stata conforme ai normali precetti della prudenza.
Difatti, l'istruttoria svolta induce ad escludere la presenza di buche o altre anomalie della sede stradale, o che comunque la strada presentasse condizioni di pericolosità
8 intrinseche tali da determinare, essa sola, la perdita di controllo di una autovettura sino a provocarne la fuoriuscita dalla carreggiata.
È invece probabile che il sinistro, per come descritto dalla parte attrice, sia stato provocato dal concorso tra più fattori causali: l'assenza di guardrail è causa non sufficiente a determinare l'uscita dalla sede stradale del veicolo, e altrettanto deve dirsi per quanto riguarda l'accertata mancanza di segnaletica di curva pericolosa.
Detti fattori avrebbero potuto determinare l'evento solo unitamente a condizioni
estrinseche, legate alle avverse condizioni meteo al momento del sinistro (pioggia in corso) e nell'immissione in curva del veicolo danneggiato ad una velocità - se non già eccessiva in sé (non vi è prova che l'attrice non abbia rispettato i limiti di velocità) - verosimilmente non consona rispetto alle descritte condizioni di tempo e luogo.
Ed invero, che al momento del sinistro stesse piovendo e l'asfalto fosse, di conseguenza, bagnato, è emerso chiaramente dall'escussione testimoniale, di cui si
è riferito, e dal verbale redatto dai Carabinieri di MA Lombardo, in cui, nell'apposita sezione “condizioni atmosferiche”, presente alla pag. 3 “localizzazione incidente”, risulta l'indicazione di “pioggia in atto”; il verbale poi - pur dando conto della circostanza che la visibilità era sufficiente - nulla attesta circa la presenza,
diversamente rilevante, di fango o detriti sull'asfalto.
Vi è da precisare, comunque, che anche qualora sulla carreggiata fosse stata presente la “fanghiglia” descritta dai testi di parte attrice (e negata, di contro, dal teste di parte convenuta), essendo in corso una forte pioggia, la stessa ben poteva essere prevista
(stante la presenza, sui luoghi di causa, di vegetazione adiacente alla carreggiata – v.
documentazione fotografica in atti); né l'Amministrazione avrebbe potuto provvedere alla relativa pulizia della strada, essendo la pioggia ancora in corso.
Del resto, è stata la stessa ad aver affermato - nelle dichiarazioni CP_1 spontanee rese ai carabinieri di MA Lombardo - di aver perso il controllo del veicolo “a causa delle forti piogge e del manto stradale scivoloso” (v. verbale in atti).
A parere di questo Tribunale, dunque, se l'odierna appellata avesse adottato una condotta di guida ordinariamente cauta, riducendo la velocità sino ad una adeguata alle condizioni stradali, avrebbe potuto evitare di uscire al di fuori della carreggiata.
Di conseguenza, ha concorso, con la sua condotta di guida CP_1
imprudente, alla causazione del sinistro.
9 Deve ritenersi allora applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227,
co. 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n.
1002/2010, Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Nel caso di specie, a parere del Giudicante, il concorso di colpa è paritario tra le parti e, dunque, la colpa dovrà determinarsi nella misura del 50% per ciascuna parte.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'appello proposto va in parte accolto e, per l'effetto, va accertata la responsabilità concorsuale dell'
[...]
e di - nella misura del 50% ciascuna parte Parte_1 CP_1
- nella causazione del sinistro verificatosi in data 9.9.2015 in MA Lombardo.
2.5 Con riferimento al quantum dei danni lamentati, il Giudice di prime cure ha liquidato, in favore dell'attrice, la somma corrispondente all'importo necessario alla
riparazione del mezzo (€ 8.883,69), dimezzandola, in via equitativa (€ 4.441,74), nonché € 360,00 liquidati equitativamente per 12 giorni di fermo tecnico, oltre interessi;
l'appellante ha lamentato la violazione del “principio di ingiusta locupletazione”, avendo la liquidazione di € 4.441,74 superato il valore del mezzo al momento del verificarsi del sinistro, valutato dal c.t.u. in € 3.500,00.
Proprio in tema di differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo delle riparazioni necessarie, è intervenuta una recente pronuncia della
Cassazione che afferma che non si può negare il diritto di far riparare un'auto danneggiata in un incidente solo perché il costo delle riparazioni supera il valore del veicolo prima del sinistro (ordinanza n. 10686/2023); detta ordinanza ha chiarito che non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma è necessaria una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante
sinistro.
Nel caso in esame, si è rilevata una sproporzione notevole tra il valore del veicolo (€
3.500,00) e la somma necessaria alla riparazione (€ 8.883,69); per tale ragione, il giudice di primo grado ha ritenuto equo decurtare (del 50%) l'ammontare del risarcimento dovuto.
Ebbene, a parere di questo Tribunale, è corretta la liquidazione effettuata dal Giudice di Pace, che ha limitato la sproporzione esistente tra il valore del veicolo e il risarcimento dei danni. Così facendo, si è tenuto conto tanto dei diritti del soggetto
10 leso al ripristino della situazione ante sinistro, nel rispetto del più generale principio espresso dall'art. 2043 c.c., quanto dell'art. 2058 c.c. (rubricato “Risarcimento in forma specifica”), che, al comma 2, espressamente prevede “Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Va precisato, infine, che nessuna contestazione è stata mossa dall'appellante in relazione alla somma di € 360,00, liquidata equitativamente per i 12 giorni di fermo
tecnico e, neppure, in merito al calcolo degli interessi effettuato nella sentenza impugnata.
In definitiva, quindi, in favore di va liquidata la somma di € 2.411,17 CP_1
(somma così ottenuta dimezzando, per effetto del riconosciuto concorso paritario di responsabilità, la liquidazione effettuata in primo grado - € 4.822,33), oltre interessi per come stabilito dalla stessa sentenza impugnata.
3. Da ultimo, occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. , n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito complessivo del giudizio, con riconoscimento della responsabilità concorsuale in misura paritaria tra i litiganti, costituisce ragione per disporre l'integrale compensazione di spese di lite e di c.t.u. tra le parti in causa.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti in causa, considerato l'accoglimento solo parziale del gravame.
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere
11 integralmente reintegrato nella situazione precedente.
La giurisprudenza di legittimità è, però, costante nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639/2016, Cass. n. 12387/2016, Cass.
n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n.
8829/2007).
Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata
o cassata ” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non comporta - di per sé - una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo, Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda è stata espressamente introdotta dall'appellante; pertanto, questo Tribunale condanna a CP_1 restituire all' le somme, eventualmente Parte_1 corrisposte in virtù del titolo impugnato e oggi riformato, eccedenti la liquidazione effettuata nella presente sentenza, oltre interessi legali dall'incasso al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM ME, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c.;
2) accoglie solo in parte l'appello proposto dall' Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1298/2017,
[...] emessa dal Giudice di Pace di AM ME il 3.11.2027, depositata il successivo 13.11.2017 (notificata il 5.12.2017):
12 - condanna l' a risarcire Parte_1
del danno materiale da ella subito per effetto del CP_1
sinistro de quo nella misura di € 2.411,17 (pari al 50% del danno),
oltre interessi legali come previsti nella medesima sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di c.t.u.
relative al giudizio di primo grado;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio del presente giudizio di impugnazione;
4) condanna la parte appellata, a restituire CP_1 all' le somme eventualmente Parte_1
ricevute, in virtù della sentenza n. 1298/2017 del Giudice di Pace di AM
ME, in eccedenza rispetto alle somme indicate al punto 2, oltre interessi legali dall'incasso e sino all'effettivo soddisfo.
AM ME, 8.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
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