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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 920/2024 R.G., avverso decreto n. 489/2024 emesso dal
Tribunale di Massa in data 8.03.2024 e pubblicato in data 9.04.24 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Veschi per mandato Parte_1 in atti APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Bogazzi per Controparte_1 mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello avverso il decreto del Tribunale di Massa n. 489/2024:
preliminarmente dichiarare la nullità del procedimento di primo grado stante la nullità
della notifica dell'atto introduttivo e/o rimettere in termini il sig.
[...]
Parte_1 sempre preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in relazione alla richiesta di alimenti per la figlia Controparte_1
; Persona_1
nel merito, riformare l'impugnato provvedimento e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve il sig. alla sig.ra e la figlia Parte_1 Controparte_1
; Persona_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
PER L'APPELLATA: “Respingere l'appello e confermare integralmente il provvedimento impugnato. Vinte le spese”.
FATTO
Il Tribunale col provvedimento oggetto di impugnazione in parziale accoglimento del ricorso di , volto ad ottenere la modifica Controparte_1 delle condizioni patrimoniali del divorzio, giudicando in contumacia del convenuto, non costituito in giudizio, ha posto a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 250,00 come assegno divorzile e la somma mensile di euro 250,00 come contributo per il mantenimento della figlia , e così la somma complessiva di euro Per_1
500,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale. A giudizio del Tribunale le circostanze sopravvenute, che giustificavano la modifica delle condizioni divorzili, erano costituite dal fatto che la ex moglie dopo la pronuncia della sentenza di divorzio era stata riconosciuta portatrice di una invalidità civile pari al 67% che diminuiva notevolmente la sua capacità lavorativa: infatti, era disoccupata, risultando titolare del solo reddito di cittadinanza, ammontante ad euro 10.800,00 annui, col quale doveva provvedere anche al sostentamento della figlia , secolei residente, portatrice anch'essa di una inabilità Per_1 lavorativa permanente, riconosciuta – anche questa – in data successiva alla sentenza di divorzio.
Il proponeva appello contro il decreto del Tribunale, col quale contestava Pt_1 la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, che gli era stato notificato irritualmente al suo indirizzo PEC professionale, che pacificamente non poteva essere utilizzato per la notifica di atti estranei e comunque non riferibili direttamente alla sua attività commerciale. Eccepiva pertanto la nullità degli atti del procedimento e del decreto, che aveva deciso il ricorso.
Di seguito, eccepiva il difetto di legittimazione della a chiedere il CP_1 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne, Per_1 economicamente autosufficiente, legittimata, quindi, iure proprio, a chiedere l'assegno al padre.
Nel merito, contestava al Tribunale il difetto di valutazione della documentazione processuale, per avere ritenuto erroneamente che la casa, nella quale conviveva con la sua compagna, fosse ancora di sua proprietà, senza considerare che la aveva alienata alla stessa signora Persona_2 per pagare i debiti nei confronti della ex moglie;
per avere sopravvalutato la sua condizione economica e reddituale, senza considerare che la sua attività di macelleria artigianale aveva subito una notevole contrazione dei redditi negli ultimi esercizi.
L'appellata resisteva in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e la Corte la ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'eccezione pregiudiziale di nullità della notifica non è accoglibile. La Corte di
Cassazione ha affermato, in tema di domicilio digitale, che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., 06.05.2024, n. 12134).
Nella fattispecie, l'appellante non nega che l'atto gli sia stato regolarmente consegnato nella sua casella di posta elettronica certificata: pertanto, la mancata conoscenza non è imputabile a ragioni oggettive, ma soltanto a negligenza del titolare dell'indirizzo di posta elettronica, la quale non può essere considerata una esimente. L'eccezione relativa al difetto di legittimazione della a chiedere il CP_1 contributo economico per la figlia maggiorenne è parimenti infondata. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito con orientamento costante che l'obbligo del genitore di mantenere il figlio non cessa col raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia ancora dipendente dai genitori. In tal caso, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, col quale il figlio coabita, che si occupa materialmente del suo mantenimento, è legittimato, iure proprio, a chiedere all'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale
(Cass., 31.12.2020, n.29977).
Nel merito l'appello del è meritevole di parziale accoglimento. Pt_1
L'appellante afferma di attraversare un periodo di grave difficoltà economica.
Non possiede beni immobili e la sua unica fonte di reddito è costituita dal negozio di macelleria ubicato in Comune di Massa, che risente della crisi del settore e dell'aumento dei costi di gestione, con una significativa flessione degli utili, come risulta dalle ultime dichiarazioni dei redditi. Oltretutto, ha una forte esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, come risulta da cartella esattoriale prodotta in giudizio, che rende più gravosa la sua condizione economica, rendendogli impossibile od estremamente difficoltoso adempiere alle obbligazioni statuite nel provvedimento del Tribunale. Pertanto appare necessario ridurre l'assegno a favore della moglie ad euro 100,00 mensili e quello a favore della figlia ad euro 200,00 mensili. Non pare possibile invece ritenere la totale incapacità patrimoniale dell'appellante e revocare interamente gli assegni a favore della moglie e della figlia, dovendo pur sempre muoversi dalla considerazione del fatto che nel giudizio di divorzio il ha Pt_1 dichiarato di percepire un reddito mensile di circa 1.500/1.800 euro: non pare credibile pertanto che ad oggi il suo reddito sia totalmente azzerato.
Stante la reciproca soccombenza ed il parziale accoglimento dell'appello, compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento dell'appello, riformando il decreto del Tribunale, riduce ad euro 100,00 mensili l'assegno divorzile a favore di CP_1 e riduce ad euro 200,00 mensili il contributo a favore della figlia
[...]
. Persona_1
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Genova, 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 920/2024 R.G., avverso decreto n. 489/2024 emesso dal
Tribunale di Massa in data 8.03.2024 e pubblicato in data 9.04.24 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Veschi per mandato Parte_1 in atti APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Bogazzi per Controparte_1 mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello avverso il decreto del Tribunale di Massa n. 489/2024:
preliminarmente dichiarare la nullità del procedimento di primo grado stante la nullità
della notifica dell'atto introduttivo e/o rimettere in termini il sig.
[...]
Parte_1 sempre preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in relazione alla richiesta di alimenti per la figlia Controparte_1
; Persona_1
nel merito, riformare l'impugnato provvedimento e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve il sig. alla sig.ra e la figlia Parte_1 Controparte_1
; Persona_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
PER L'APPELLATA: “Respingere l'appello e confermare integralmente il provvedimento impugnato. Vinte le spese”.
FATTO
Il Tribunale col provvedimento oggetto di impugnazione in parziale accoglimento del ricorso di , volto ad ottenere la modifica Controparte_1 delle condizioni patrimoniali del divorzio, giudicando in contumacia del convenuto, non costituito in giudizio, ha posto a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 250,00 come assegno divorzile e la somma mensile di euro 250,00 come contributo per il mantenimento della figlia , e così la somma complessiva di euro Per_1
500,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale. A giudizio del Tribunale le circostanze sopravvenute, che giustificavano la modifica delle condizioni divorzili, erano costituite dal fatto che la ex moglie dopo la pronuncia della sentenza di divorzio era stata riconosciuta portatrice di una invalidità civile pari al 67% che diminuiva notevolmente la sua capacità lavorativa: infatti, era disoccupata, risultando titolare del solo reddito di cittadinanza, ammontante ad euro 10.800,00 annui, col quale doveva provvedere anche al sostentamento della figlia , secolei residente, portatrice anch'essa di una inabilità Per_1 lavorativa permanente, riconosciuta – anche questa – in data successiva alla sentenza di divorzio.
Il proponeva appello contro il decreto del Tribunale, col quale contestava Pt_1 la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, che gli era stato notificato irritualmente al suo indirizzo PEC professionale, che pacificamente non poteva essere utilizzato per la notifica di atti estranei e comunque non riferibili direttamente alla sua attività commerciale. Eccepiva pertanto la nullità degli atti del procedimento e del decreto, che aveva deciso il ricorso.
Di seguito, eccepiva il difetto di legittimazione della a chiedere il CP_1 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne, Per_1 economicamente autosufficiente, legittimata, quindi, iure proprio, a chiedere l'assegno al padre.
Nel merito, contestava al Tribunale il difetto di valutazione della documentazione processuale, per avere ritenuto erroneamente che la casa, nella quale conviveva con la sua compagna, fosse ancora di sua proprietà, senza considerare che la aveva alienata alla stessa signora Persona_2 per pagare i debiti nei confronti della ex moglie;
per avere sopravvalutato la sua condizione economica e reddituale, senza considerare che la sua attività di macelleria artigianale aveva subito una notevole contrazione dei redditi negli ultimi esercizi.
L'appellata resisteva in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e la Corte la ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'eccezione pregiudiziale di nullità della notifica non è accoglibile. La Corte di
Cassazione ha affermato, in tema di domicilio digitale, che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., 06.05.2024, n. 12134).
Nella fattispecie, l'appellante non nega che l'atto gli sia stato regolarmente consegnato nella sua casella di posta elettronica certificata: pertanto, la mancata conoscenza non è imputabile a ragioni oggettive, ma soltanto a negligenza del titolare dell'indirizzo di posta elettronica, la quale non può essere considerata una esimente. L'eccezione relativa al difetto di legittimazione della a chiedere il CP_1 contributo economico per la figlia maggiorenne è parimenti infondata. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito con orientamento costante che l'obbligo del genitore di mantenere il figlio non cessa col raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia ancora dipendente dai genitori. In tal caso, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, col quale il figlio coabita, che si occupa materialmente del suo mantenimento, è legittimato, iure proprio, a chiedere all'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale
(Cass., 31.12.2020, n.29977).
Nel merito l'appello del è meritevole di parziale accoglimento. Pt_1
L'appellante afferma di attraversare un periodo di grave difficoltà economica.
Non possiede beni immobili e la sua unica fonte di reddito è costituita dal negozio di macelleria ubicato in Comune di Massa, che risente della crisi del settore e dell'aumento dei costi di gestione, con una significativa flessione degli utili, come risulta dalle ultime dichiarazioni dei redditi. Oltretutto, ha una forte esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, come risulta da cartella esattoriale prodotta in giudizio, che rende più gravosa la sua condizione economica, rendendogli impossibile od estremamente difficoltoso adempiere alle obbligazioni statuite nel provvedimento del Tribunale. Pertanto appare necessario ridurre l'assegno a favore della moglie ad euro 100,00 mensili e quello a favore della figlia ad euro 200,00 mensili. Non pare possibile invece ritenere la totale incapacità patrimoniale dell'appellante e revocare interamente gli assegni a favore della moglie e della figlia, dovendo pur sempre muoversi dalla considerazione del fatto che nel giudizio di divorzio il ha Pt_1 dichiarato di percepire un reddito mensile di circa 1.500/1.800 euro: non pare credibile pertanto che ad oggi il suo reddito sia totalmente azzerato.
Stante la reciproca soccombenza ed il parziale accoglimento dell'appello, compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento dell'appello, riformando il decreto del Tribunale, riduce ad euro 100,00 mensili l'assegno divorzile a favore di CP_1 e riduce ad euro 200,00 mensili il contributo a favore della figlia
[...]
. Persona_1
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Genova, 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE