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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott. PP ON Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa EL RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3197/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
POMPEO MAGNO N. 94, ROMA presso lo studio dell'avv. LARA SCARCELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
GIA' (C.F. ), elettivamente
[...] Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 15, ROMA presso lo studio dell'avv. BENEDETTO
GARGANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 9 In via principale e nel merito, a parziale riforma del capo 1 della sentenza n. 3058/2023, resa dal
Tribunale di Milano, Sezione XV Specializzata Impresa “B”, R.G. n. 39375/2020, non notificata e comunicata al sottoscritto difensore a mezzo Pec in data 17.04.2023, accogliere l'appello proposto per il motivo dedotto nella narrativa dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, riconoscere in capo al signor il diritto al risarcimento del danno nella misura complessiva di € Parte_1
105.690,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
GIA'
[...] Controparte_2 chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia dichiarare l'inammissibilità o rigettare comunque il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria in quanto infondate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio allegando che: Parte_1 Controparte_2
− in data 8 marzo 2019, l'attore veniva nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della con incarico triennale;
Controparte_2
− nel corso della successiva assemblea del 13 marzo 2019, in merito ai compensi da riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea, nel confermare quanto deliberato precedentemente in data 11 aprile 2018, deliberava quanto segue: “subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio (...), il compenso del presidente del consiglio di amministrazione sarà di Euro
30.000,00 (trentamila) annui per il primo anno di mandato, Euro 40.000,00 (quarantamila) annui per il secondo anno di mandato, ed Euro 50.000,00 (cinquantamila) annui per il terzo anno di mandato (...)”;
− in data 4 giugno 2019, la Banca d'Italia rilasciava a l'autorizzazione Controparte_2 all'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio;
− in data 7 ottobre 2019, a parziale modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale, veniva introdotta la clausola in forza della quale “se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, si intende dimissionario l'intero consiglio di amministrazione (…)”;
pagina 2 di 9 − successivamente, nel corso dell'assemblea del 21 – 23 ottobre 2019, a seguito delle dimissioni già rassegnate da alcuni degli amministratori, e CP_3 Persona_1
in ragione della clausola sopra richiamata inserita nell'art. 15 dello Statuto Controparte_4 sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione diveniva dimissionario e, conseguentemente, stante il mancato rinnovo, l'attore decadeva dalla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
− nel corso della stessa assemblea i suddetti amministratori dimissionari, CP_3
e già facenti parte del precedente consiglio di Persona_1 Controparte_4 amministrazione, venivano nuovamente riconfermati quali membri del Consiglio di amministrazione della CP_2
− in virtù della carica di Presidente ricoperta, nel corso del mandato, Parte_1 riceveva emolumenti per € 14.310,83;
− con mail del 10 dicembre 2019, indirizzata al dott. , A.D. della l'attore Per_2 CP_2 sollecitava il pagamento dei propri compensi residui, già deliberati con assemblea del 13 marzo
2019 e percepiti solo in minima parte, ma nessun pagamento veniva effettuato;
− invero, il dott. rispondeva all'attore affermando che non vi fossero “pagamenti da Per_2 effettuare, specie tenuto conto della avvenuta decadenza del CDA”;
− con lettera di diffida del 26.02.2020, l'attore sollecitava alla l'adempimento degli CP_2 obblighi contrattuali a suo tempo assunti in sede di assemblea, invitandola e diffidandola al pagamento di tutti gli emolumenti allo stesso contrattualmente riconosciuti per la carica di presidente del consiglio di amministrazione ricoperta presso la pari a Controparte_2 complessivi € 120.000,00;
− in data 29.05.2020, la riscontrava la suddetta diffida dichiarando che Controparte_2 nulla era dovuto all'attore.
Nel giudizio di primo grado l'attore ha pertanto dedotto
− che la clausola statutaria simul stabunt, simul cadent introdotta solo in data 9 ottobre 2019 non gli è opponibile perché non vi aveva aderito non essendo presente quando aveva accettato la nomina a componente del Consiglio di amministrazione della spa;
− che la clausola era stata impiegata abusivamente dai tre componenti del CdA che avevano rassegnato le loro dimissioni il 10 e 11 ottobre 2019
Si è costituita la società convenuta, deducendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria attorea. pagina 3 di 9 Sentenza appellata
Con sentenza n. 3058/2023 ha così statuito:
“
1. Accoglie la domanda e condanna la società convenuta a risarcire all'attore la somma di 21.211,66 oltre € 474,33 a titolo di interessi compensativi e oltre interessi legali calcolati sulla somma di €
21.211,66, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. respinge ogni altra domanda;
3. condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 786,00 per anticipazioni non imponibili, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge”.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure, per quanto ancora di interesse in appello, può essere così sintetizzato:
− la società, invece di rispettare il disposto dell'articolo 2383 comma 3 c.c. che prevede che gli amministratori possano essere revocati dall'assemblea in qualunque tempo salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa, ha utilizzato la clausola contenuta nell'articolo 15 dello Statuto per giungere al medesimo risultato della esclusione dell'attore dal CDA, senza tuttavia dover giustificare la revoca, evitando così ogni rischio di dover corrispondere all'amministratore un indennizzo. Tale modus operandi è, però, da considerarsi illegittimo, né la società convenuta può introdurre nel presente giudizio questioni in merito alla presenza di cause giustificanti la revoca, poiché le stesse avrebbero dovuto essere contestate all'amministratore contestualmente alla delibera di revoca dal mandato;
− alla luce, pertanto, della volontà della società di escludere l'amministratore odierno attore applicando in maniera abusiva la clausola “simul stabunt simul cadent”, sussistono i presupposti di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da Parte_1
− tuttavia, la quantificazione del danno deve essere di molto ridimensionata rispetto alla domanda per i motivi che seguono:
− l'attore ha chiesto il risarcimento integrale pari a tutto il periodo di riferimento temporale dell'incarico che il medesimo avrebbe avuto senza la revoca. Tale quantificazione, operata come una sorta di vero e proprio automatismo, non tiene però in considerazione che la quantificazione del danno ex art. 2383 c.c. segue comunque i criteri di cui agli artt. 1223 e seguenti del codice civile;
pagina 4 di 9 − sulla base dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 23557/20081 e
2037/20182, nel caso di revoca senza giusta causa il giudice deve effettuare una valutazione prognostica idonea a considerare il tempo necessario per l'amministratore revocato di trovare una occupazione nello stesso o in altro settore operativo, escludendo ogni automatismo e negando la applicabilità della disciplina prevista nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato;
− conseguentemente, tenuto conto di tutte le circostanze emerse dai documenti in atti, del periodo temporale di riferimento complessivo dell'incarico (tre anni), della repentinità degli accadimenti rispetto all'esclusione dell'attore, deve riconoscersi all'attore un danno pari ad 1 “La Corte d'appello ha, infatti, puntualmente indicato che il danno doveva essere "quantificato con riferimento all'ammontare dei compensi non percepiti nell'arco di tempo ordinariamente occorrente al soggetto revocato di procurarsi una corrispondente adeguata occupazione nello stesso o anche in altro settore operativo" (pg.14). L'affermazione è corretta, dato che nel caso di revoca dell'incarico di amministratore il danno consiste appunto nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca. In riferimento a questa voce di danno non sussisteva, evidentemente, ragione di ricorrere alla liquidazione equitativa, trattandosi anzitutto di accertare il tempo necessario per iniziare a svolgere una differente attività e, in relazione a questa circostanza, non v'è, infatti, traccia nella pronuncia del ricorso al criterio equitativo, mentre la quantificazione del compenso poneva le questioni che di seguito sono precisate, nell'esame del quarto motivo e del terzo motivo del ricorso incidentale. Dunque, è chiaro che non sono pertinenti le deduzioni svolte dal F., ed evocando una inesistente violazione delle norme del codice civile indicate nella rubrica del secondo motivo (pg. 18-22) e la contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente avrebbe potuto ottenere la liquidazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante, ma di tali danni, tranne quanto si precisa nel paragrafo che segue, non v'è traccia, dato che neppure in questa sede egli ha indicato quali essi siano stati. La sentenza impugnata ha commisurato il danno da lucro cessante al tempo ritenuto necessario per reperire una nuova occupazione, in relazione al quale ha liquidato una somma pari all'entità del compenso che sarebbe spettato al ricorrente, se avesse continuato lo svolgimento dell'incarico. Il giudice del merito ha quindi fissato detto tempo in tre mesi, alla luce della competenza acquisita dal ricorrente nel settore farmaceutico, del titolo di studio del quale era in possesso e dell'essere egli iscritto all'albo dei praticanti procuratori. Questa conclusione involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sinteticamente ma sufficientemente motivato dalla Corte d'appello, non rinvenendosi nella motivazione incongruità censurabili in questa sede. Inoltre, la considerazione che lo svolgimento dell'incarico in esame non è omologabile ad un rapporto di lavoro subordinato rende non illogica sia la valutazione con modalità non omologhe a quelle, in tesi, utilizzabili in detta ipotesi, sia la peculiare valorizzazione della competenza specifica acquisita nel settore dal ricorrente. Le doglianze svolte sul punto dal F., in buona sostanza, finisc ono con il risolversi nella inammissibile contrapposizione di un apprezzamento diverso rispetto a quello espresso dalla Corte d'appello, inidonee ad evidenziare un vizio qui rilevante.” (Cass. 23557/2008) 2 “Ribadita, anzitutto, la regola secondo cui anche nelle azioni di responsabilità contrattuale grava sull'attore la prova dell'elemento oggettivo della fattispecie, composto da condotta, danno e nesso causale tra i medesimi, solo l'elemento soggettivo essendo oggetto di inversione dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c. (e plurimis, Cass. 1 marzo 2016, n. 4014, in tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore;
8 gennaio 2016, n. 158, in tema di mobbing), occorre ora operare alcune precisazioni in tema di risarcimento del danno ex art. 2383 c.c.. La revoca anticipata senza giusta causa dell'amministratore dalla carica, mentre comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi (ma anche ciò va delimitato, dovendosi pur sempre applicare le regole di cui agli artt. 1223-1227 c.c.), non necessariamente produce tuttavia altro tipo di danno, neppure alla reputazione. Questa Corte ha già osservato come, nel caso di revoca dell'incarico di amministratore, il danno consiste "nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca", in riferimento a questa voce di danno non sussistendo inoltre ragione di ricorrere alla liquidazione equitativa;
l'amministratore potrebbe, bensì, ottenere la liquidazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante, ma di tali danni deve offrire puntuale allegazione e prova (Cass. 12 settembre 2008, n. 23557)” (Cass. 2037/2018). pagina 5 di 9 ulteriori sei mensilità pari al tempo che si stima possa occorrere per reperire un altro impiego equivalente;
− tenuto conto della variazione dei valori in base all'anno di riferimento come emerge dall'assemblea del 13 marzo 2019, che aveva riconosciuto un compenso fisso di € 30.000,00 per il primo anno e di € 40.000,00 per il secondo anno, il danno va quantificato nella somma complessiva di € 18.333,33 somma che rivalutata risulta pari ad € 21.211,66 oltre € 474,33 a titolo di interessi compensativi. Inoltre, devono essere riconosciuti gli ulteriori interessi, al tasso legale, calcolati sulla somma di € 21.211,66, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello impugnando la sola parte relativa alla Parte_1 quantificazione del risarcimento del danno. In particolare, l'appellante ha dedotto che:
− il Tribunale ha, erroneamente, ritenuto di non poter quantificare il risarcimento del danno riconosciuto al dott. nella misura dell'intero periodo differenziale che va dal Parte_1 momento della revoca senza giusta causa sino alla naturale scadenza del mandato;
− non solo in ragione di quanto previsto dall'art. 2383 c.c. e dalla costante giurisprudenza in materia, il Tribunale nel calcolo per il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa avrebbe dovuto tener conto del periodo differenziale che va dalla revoca fino alla naturale scadenza del mandato, ma, nello specifico caso del dott. anche e soprattutto in Parte_1 virtù della condizione sospensiva concordata tra le parti, al verificarsi della quale era condizionato l'aumento degli emolumenti ad € 120.000 per tutti i tre gli anni di mandato, il
Tribunale, nelle proprie valutazioni, avrebbe dovuto ancor più tenere conto del sinallagma sotteso alla pattuizione intercorsa tra le parti e degli eventi, successivamente verificatisi, che avevano dato luogo all'avverarsi della suddetta condizione;
− va tenuto conto che di fatto all'indomani dell'avvenuta autorizzazione da parte di Banca d'Italia
e, dunque, all'indomani dell'avverarsi della condizione sospensiva per l'aumento dei compensi del dott. quest'ultimo veniva revocato attraverso l'utilizzo abusivo della clausola Parte_1 simul stabunt simul cadent . Pertanto, la decisone del giudice di prime cure di ridurre a sei mesi il periodo differenziale per il calcolo del risarcimento, contrasta, di fatto, con tutto l'iter logico- giuridico precedentemente seguito dal Tribunale per correttamente affermare e riconoscere l'uso abusivo della clausola stessa, giungendo così alla paradossale conseguenza di vanificare, con la pagina 6 di 9 ridotta quantificazione risarcitoria, la portata delle precedenti statuizioni contenute in sentenza, determinando un esito, che si voleva censurare, di gran lunga più favorevole alla CP_2
(l'uscita del dott. dal CdA senza importanti esborsi per la società); Parte_1
− le società di gestione del risparmio, quale è la già sono in numero molto CP_1 CP_2 ridotto in Italia, al di sotto di 200; le stesse, inoltre, avendo ad oggetto la gestione del risparmio di denaro, talvolta anche di grandi gruppi familiari e/o di fondi, inevitabilmente sotto il profilo della gestione, ricomprendono anche aspetti legati a particolari esigenze di riservatezza e/o rapporto fiduciario con i propri clienti che non rendono agevole, all'atto pratico, all'amministratore uscente, ancor più se presidente del CdA, una rapida ricollocazione all'interno del CdA di altra SGR, per di più se a seguito di revoca e pendente giudizio per il risarcimento dei danni. Ciò determina, quindi, al contrario di quanto ritenuto erroneamente dal
Tribunale, una notevole difficoltà di ricollocazione in breve tempo sul mercato Cont dell'amministratore uscente. Ed invero, all'interno della ristretta cerchia delle , un soggetto, che fino a poco tempo prima ricopriva una qualifica apicale nel CdA di una società, non potrebbe ricollocarsi in breve tempo in altra società concorrente in quanto verrebbe indubbiamente visto con sospetto.
Si è costituita (già Controparte_5 Controparte_2
, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello o di rigettarlo.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Giova, innanzitutto, osservare che la Suprema Corte, con sentenza 2037/2018, ha ribadito che la responsabilità ex art. 2383 cod. civ ha natura contrattuale, che per la quantificazione del danno devono applicarsi le regole di cui agli art. 1223-1227 cod. civ., che, come affermato da Cass. n. 23557/2008, nel caso di revoca dell'incarico di amministratore, il danno consiste “nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca” e che in relazione a tale voce di danno non sussistono ragioni di ricorrere a liquidazione equitativa;
Con la sentenza del 12 settembre 2008 n. 23557, richiamata dalla predetta pronuncia, la Corte di
Cassazione ha condivisibilmente osservato che è corretto commisurare “il danno da lucro cessante al tempo ritenuto necessario per reperire una nuova occupazione”.
pagina 7 di 9 Ciò posto, ritiene questa Corte che la decisione del Tribunale sia corretta in quanto, sulla base dei principi vigenti in materia di responsabilità contrattuale, deve ritenersi che nell'onere di provare l'entità del danno subito, gravante sull'attore, rientri anche l'onere di dimostrare il tempo effettivamente necessario e il tempo eventualmente impiegato dall'attore stesso per reperire una nuova attività lavorativa, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento.
Tale prova non è stata, tuttavia, fornita dall'odierno appellante e il mancato assolvimento del predetto onere probatorio risulta ostativo all'accoglimento della domanda dallo stesso formulata. Pertanto, in mancanza di appello incidentale sul punto, ritiene la Corte che non si possa che confermare la sentenza appellata.
Inoltre, le deduzioni svolte dall'appellante circa le peculiarità delle società di gestione del risparmio e la conseguente difficoltà di ricollocarsi rapidamente all'interno del CdA di altra SGR sono da ritenersi irrilevanti atteso che, come condivisibilmente precisato dalla Cassazione, deve tenersi conto del tempo occorrente al soggetto revocato di ricollocarsi nel medesimo o anche in altro settore operativo (cfr.
Cass. 12 settembre 2008 n. 23557, secondo cui è corretto considerare i “compensi non percepiti nell'arco di tempo ordinariamente occorrente al soggetto revocato di procurarsi una corrispondente adeguata occupazione nello stesso o anche in altro settore operativo”).
Le considerazioni svolte impongono, quindi, il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000,00-€ 260.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
- Sezione specializzata in materia di imprese n. 3058/2023, sentenza che per l'effetto conferma;
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_5
(già , delle spese del presente grado, che
[...] Controparte_2
pagina 8 di 9 liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo all' appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL RI PP ON
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott. PP ON Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa EL RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3197/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
POMPEO MAGNO N. 94, ROMA presso lo studio dell'avv. LARA SCARCELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
GIA' (C.F. ), elettivamente
[...] Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 15, ROMA presso lo studio dell'avv. BENEDETTO
GARGANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 9 In via principale e nel merito, a parziale riforma del capo 1 della sentenza n. 3058/2023, resa dal
Tribunale di Milano, Sezione XV Specializzata Impresa “B”, R.G. n. 39375/2020, non notificata e comunicata al sottoscritto difensore a mezzo Pec in data 17.04.2023, accogliere l'appello proposto per il motivo dedotto nella narrativa dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, riconoscere in capo al signor il diritto al risarcimento del danno nella misura complessiva di € Parte_1
105.690,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
GIA'
[...] Controparte_2 chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia dichiarare l'inammissibilità o rigettare comunque il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria in quanto infondate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio allegando che: Parte_1 Controparte_2
− in data 8 marzo 2019, l'attore veniva nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della con incarico triennale;
Controparte_2
− nel corso della successiva assemblea del 13 marzo 2019, in merito ai compensi da riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea, nel confermare quanto deliberato precedentemente in data 11 aprile 2018, deliberava quanto segue: “subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio (...), il compenso del presidente del consiglio di amministrazione sarà di Euro
30.000,00 (trentamila) annui per il primo anno di mandato, Euro 40.000,00 (quarantamila) annui per il secondo anno di mandato, ed Euro 50.000,00 (cinquantamila) annui per il terzo anno di mandato (...)”;
− in data 4 giugno 2019, la Banca d'Italia rilasciava a l'autorizzazione Controparte_2 all'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio;
− in data 7 ottobre 2019, a parziale modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale, veniva introdotta la clausola in forza della quale “se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, si intende dimissionario l'intero consiglio di amministrazione (…)”;
pagina 2 di 9 − successivamente, nel corso dell'assemblea del 21 – 23 ottobre 2019, a seguito delle dimissioni già rassegnate da alcuni degli amministratori, e CP_3 Persona_1
in ragione della clausola sopra richiamata inserita nell'art. 15 dello Statuto Controparte_4 sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione diveniva dimissionario e, conseguentemente, stante il mancato rinnovo, l'attore decadeva dalla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
− nel corso della stessa assemblea i suddetti amministratori dimissionari, CP_3
e già facenti parte del precedente consiglio di Persona_1 Controparte_4 amministrazione, venivano nuovamente riconfermati quali membri del Consiglio di amministrazione della CP_2
− in virtù della carica di Presidente ricoperta, nel corso del mandato, Parte_1 riceveva emolumenti per € 14.310,83;
− con mail del 10 dicembre 2019, indirizzata al dott. , A.D. della l'attore Per_2 CP_2 sollecitava il pagamento dei propri compensi residui, già deliberati con assemblea del 13 marzo
2019 e percepiti solo in minima parte, ma nessun pagamento veniva effettuato;
− invero, il dott. rispondeva all'attore affermando che non vi fossero “pagamenti da Per_2 effettuare, specie tenuto conto della avvenuta decadenza del CDA”;
− con lettera di diffida del 26.02.2020, l'attore sollecitava alla l'adempimento degli CP_2 obblighi contrattuali a suo tempo assunti in sede di assemblea, invitandola e diffidandola al pagamento di tutti gli emolumenti allo stesso contrattualmente riconosciuti per la carica di presidente del consiglio di amministrazione ricoperta presso la pari a Controparte_2 complessivi € 120.000,00;
− in data 29.05.2020, la riscontrava la suddetta diffida dichiarando che Controparte_2 nulla era dovuto all'attore.
Nel giudizio di primo grado l'attore ha pertanto dedotto
− che la clausola statutaria simul stabunt, simul cadent introdotta solo in data 9 ottobre 2019 non gli è opponibile perché non vi aveva aderito non essendo presente quando aveva accettato la nomina a componente del Consiglio di amministrazione della spa;
− che la clausola era stata impiegata abusivamente dai tre componenti del CdA che avevano rassegnato le loro dimissioni il 10 e 11 ottobre 2019
Si è costituita la società convenuta, deducendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria attorea. pagina 3 di 9 Sentenza appellata
Con sentenza n. 3058/2023 ha così statuito:
“
1. Accoglie la domanda e condanna la società convenuta a risarcire all'attore la somma di 21.211,66 oltre € 474,33 a titolo di interessi compensativi e oltre interessi legali calcolati sulla somma di €
21.211,66, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. respinge ogni altra domanda;
3. condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 786,00 per anticipazioni non imponibili, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge”.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure, per quanto ancora di interesse in appello, può essere così sintetizzato:
− la società, invece di rispettare il disposto dell'articolo 2383 comma 3 c.c. che prevede che gli amministratori possano essere revocati dall'assemblea in qualunque tempo salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa, ha utilizzato la clausola contenuta nell'articolo 15 dello Statuto per giungere al medesimo risultato della esclusione dell'attore dal CDA, senza tuttavia dover giustificare la revoca, evitando così ogni rischio di dover corrispondere all'amministratore un indennizzo. Tale modus operandi è, però, da considerarsi illegittimo, né la società convenuta può introdurre nel presente giudizio questioni in merito alla presenza di cause giustificanti la revoca, poiché le stesse avrebbero dovuto essere contestate all'amministratore contestualmente alla delibera di revoca dal mandato;
− alla luce, pertanto, della volontà della società di escludere l'amministratore odierno attore applicando in maniera abusiva la clausola “simul stabunt simul cadent”, sussistono i presupposti di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da Parte_1
− tuttavia, la quantificazione del danno deve essere di molto ridimensionata rispetto alla domanda per i motivi che seguono:
− l'attore ha chiesto il risarcimento integrale pari a tutto il periodo di riferimento temporale dell'incarico che il medesimo avrebbe avuto senza la revoca. Tale quantificazione, operata come una sorta di vero e proprio automatismo, non tiene però in considerazione che la quantificazione del danno ex art. 2383 c.c. segue comunque i criteri di cui agli artt. 1223 e seguenti del codice civile;
pagina 4 di 9 − sulla base dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 23557/20081 e
2037/20182, nel caso di revoca senza giusta causa il giudice deve effettuare una valutazione prognostica idonea a considerare il tempo necessario per l'amministratore revocato di trovare una occupazione nello stesso o in altro settore operativo, escludendo ogni automatismo e negando la applicabilità della disciplina prevista nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato;
− conseguentemente, tenuto conto di tutte le circostanze emerse dai documenti in atti, del periodo temporale di riferimento complessivo dell'incarico (tre anni), della repentinità degli accadimenti rispetto all'esclusione dell'attore, deve riconoscersi all'attore un danno pari ad 1 “La Corte d'appello ha, infatti, puntualmente indicato che il danno doveva essere "quantificato con riferimento all'ammontare dei compensi non percepiti nell'arco di tempo ordinariamente occorrente al soggetto revocato di procurarsi una corrispondente adeguata occupazione nello stesso o anche in altro settore operativo" (pg.14). L'affermazione è corretta, dato che nel caso di revoca dell'incarico di amministratore il danno consiste appunto nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca. In riferimento a questa voce di danno non sussisteva, evidentemente, ragione di ricorrere alla liquidazione equitativa, trattandosi anzitutto di accertare il tempo necessario per iniziare a svolgere una differente attività e, in relazione a questa circostanza, non v'è, infatti, traccia nella pronuncia del ricorso al criterio equitativo, mentre la quantificazione del compenso poneva le questioni che di seguito sono precisate, nell'esame del quarto motivo e del terzo motivo del ricorso incidentale. Dunque, è chiaro che non sono pertinenti le deduzioni svolte dal F., ed evocando una inesistente violazione delle norme del codice civile indicate nella rubrica del secondo motivo (pg. 18-22) e la contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente avrebbe potuto ottenere la liquidazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante, ma di tali danni, tranne quanto si precisa nel paragrafo che segue, non v'è traccia, dato che neppure in questa sede egli ha indicato quali essi siano stati. La sentenza impugnata ha commisurato il danno da lucro cessante al tempo ritenuto necessario per reperire una nuova occupazione, in relazione al quale ha liquidato una somma pari all'entità del compenso che sarebbe spettato al ricorrente, se avesse continuato lo svolgimento dell'incarico. Il giudice del merito ha quindi fissato detto tempo in tre mesi, alla luce della competenza acquisita dal ricorrente nel settore farmaceutico, del titolo di studio del quale era in possesso e dell'essere egli iscritto all'albo dei praticanti procuratori. Questa conclusione involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sinteticamente ma sufficientemente motivato dalla Corte d'appello, non rinvenendosi nella motivazione incongruità censurabili in questa sede. Inoltre, la considerazione che lo svolgimento dell'incarico in esame non è omologabile ad un rapporto di lavoro subordinato rende non illogica sia la valutazione con modalità non omologhe a quelle, in tesi, utilizzabili in detta ipotesi, sia la peculiare valorizzazione della competenza specifica acquisita nel settore dal ricorrente. Le doglianze svolte sul punto dal F., in buona sostanza, finisc ono con il risolversi nella inammissibile contrapposizione di un apprezzamento diverso rispetto a quello espresso dalla Corte d'appello, inidonee ad evidenziare un vizio qui rilevante.” (Cass. 23557/2008) 2 “Ribadita, anzitutto, la regola secondo cui anche nelle azioni di responsabilità contrattuale grava sull'attore la prova dell'elemento oggettivo della fattispecie, composto da condotta, danno e nesso causale tra i medesimi, solo l'elemento soggettivo essendo oggetto di inversione dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c. (e plurimis, Cass. 1 marzo 2016, n. 4014, in tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore;
8 gennaio 2016, n. 158, in tema di mobbing), occorre ora operare alcune precisazioni in tema di risarcimento del danno ex art. 2383 c.c.. La revoca anticipata senza giusta causa dell'amministratore dalla carica, mentre comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi (ma anche ciò va delimitato, dovendosi pur sempre applicare le regole di cui agli artt. 1223-1227 c.c.), non necessariamente produce tuttavia altro tipo di danno, neppure alla reputazione. Questa Corte ha già osservato come, nel caso di revoca dell'incarico di amministratore, il danno consiste "nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca", in riferimento a questa voce di danno non sussistendo inoltre ragione di ricorrere alla liquidazione equitativa;
l'amministratore potrebbe, bensì, ottenere la liquidazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante, ma di tali danni deve offrire puntuale allegazione e prova (Cass. 12 settembre 2008, n. 23557)” (Cass. 2037/2018). pagina 5 di 9 ulteriori sei mensilità pari al tempo che si stima possa occorrere per reperire un altro impiego equivalente;
− tenuto conto della variazione dei valori in base all'anno di riferimento come emerge dall'assemblea del 13 marzo 2019, che aveva riconosciuto un compenso fisso di € 30.000,00 per il primo anno e di € 40.000,00 per il secondo anno, il danno va quantificato nella somma complessiva di € 18.333,33 somma che rivalutata risulta pari ad € 21.211,66 oltre € 474,33 a titolo di interessi compensativi. Inoltre, devono essere riconosciuti gli ulteriori interessi, al tasso legale, calcolati sulla somma di € 21.211,66, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello impugnando la sola parte relativa alla Parte_1 quantificazione del risarcimento del danno. In particolare, l'appellante ha dedotto che:
− il Tribunale ha, erroneamente, ritenuto di non poter quantificare il risarcimento del danno riconosciuto al dott. nella misura dell'intero periodo differenziale che va dal Parte_1 momento della revoca senza giusta causa sino alla naturale scadenza del mandato;
− non solo in ragione di quanto previsto dall'art. 2383 c.c. e dalla costante giurisprudenza in materia, il Tribunale nel calcolo per il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa avrebbe dovuto tener conto del periodo differenziale che va dalla revoca fino alla naturale scadenza del mandato, ma, nello specifico caso del dott. anche e soprattutto in Parte_1 virtù della condizione sospensiva concordata tra le parti, al verificarsi della quale era condizionato l'aumento degli emolumenti ad € 120.000 per tutti i tre gli anni di mandato, il
Tribunale, nelle proprie valutazioni, avrebbe dovuto ancor più tenere conto del sinallagma sotteso alla pattuizione intercorsa tra le parti e degli eventi, successivamente verificatisi, che avevano dato luogo all'avverarsi della suddetta condizione;
− va tenuto conto che di fatto all'indomani dell'avvenuta autorizzazione da parte di Banca d'Italia
e, dunque, all'indomani dell'avverarsi della condizione sospensiva per l'aumento dei compensi del dott. quest'ultimo veniva revocato attraverso l'utilizzo abusivo della clausola Parte_1 simul stabunt simul cadent . Pertanto, la decisone del giudice di prime cure di ridurre a sei mesi il periodo differenziale per il calcolo del risarcimento, contrasta, di fatto, con tutto l'iter logico- giuridico precedentemente seguito dal Tribunale per correttamente affermare e riconoscere l'uso abusivo della clausola stessa, giungendo così alla paradossale conseguenza di vanificare, con la pagina 6 di 9 ridotta quantificazione risarcitoria, la portata delle precedenti statuizioni contenute in sentenza, determinando un esito, che si voleva censurare, di gran lunga più favorevole alla CP_2
(l'uscita del dott. dal CdA senza importanti esborsi per la società); Parte_1
− le società di gestione del risparmio, quale è la già sono in numero molto CP_1 CP_2 ridotto in Italia, al di sotto di 200; le stesse, inoltre, avendo ad oggetto la gestione del risparmio di denaro, talvolta anche di grandi gruppi familiari e/o di fondi, inevitabilmente sotto il profilo della gestione, ricomprendono anche aspetti legati a particolari esigenze di riservatezza e/o rapporto fiduciario con i propri clienti che non rendono agevole, all'atto pratico, all'amministratore uscente, ancor più se presidente del CdA, una rapida ricollocazione all'interno del CdA di altra SGR, per di più se a seguito di revoca e pendente giudizio per il risarcimento dei danni. Ciò determina, quindi, al contrario di quanto ritenuto erroneamente dal
Tribunale, una notevole difficoltà di ricollocazione in breve tempo sul mercato Cont dell'amministratore uscente. Ed invero, all'interno della ristretta cerchia delle , un soggetto, che fino a poco tempo prima ricopriva una qualifica apicale nel CdA di una società, non potrebbe ricollocarsi in breve tempo in altra società concorrente in quanto verrebbe indubbiamente visto con sospetto.
Si è costituita (già Controparte_5 Controparte_2
, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello o di rigettarlo.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Giova, innanzitutto, osservare che la Suprema Corte, con sentenza 2037/2018, ha ribadito che la responsabilità ex art. 2383 cod. civ ha natura contrattuale, che per la quantificazione del danno devono applicarsi le regole di cui agli art. 1223-1227 cod. civ., che, come affermato da Cass. n. 23557/2008, nel caso di revoca dell'incarico di amministratore, il danno consiste “nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca” e che in relazione a tale voce di danno non sussistono ragioni di ricorrere a liquidazione equitativa;
Con la sentenza del 12 settembre 2008 n. 23557, richiamata dalla predetta pronuncia, la Corte di
Cassazione ha condivisibilmente osservato che è corretto commisurare “il danno da lucro cessante al tempo ritenuto necessario per reperire una nuova occupazione”.
pagina 7 di 9 Ciò posto, ritiene questa Corte che la decisione del Tribunale sia corretta in quanto, sulla base dei principi vigenti in materia di responsabilità contrattuale, deve ritenersi che nell'onere di provare l'entità del danno subito, gravante sull'attore, rientri anche l'onere di dimostrare il tempo effettivamente necessario e il tempo eventualmente impiegato dall'attore stesso per reperire una nuova attività lavorativa, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento.
Tale prova non è stata, tuttavia, fornita dall'odierno appellante e il mancato assolvimento del predetto onere probatorio risulta ostativo all'accoglimento della domanda dallo stesso formulata. Pertanto, in mancanza di appello incidentale sul punto, ritiene la Corte che non si possa che confermare la sentenza appellata.
Inoltre, le deduzioni svolte dall'appellante circa le peculiarità delle società di gestione del risparmio e la conseguente difficoltà di ricollocarsi rapidamente all'interno del CdA di altra SGR sono da ritenersi irrilevanti atteso che, come condivisibilmente precisato dalla Cassazione, deve tenersi conto del tempo occorrente al soggetto revocato di ricollocarsi nel medesimo o anche in altro settore operativo (cfr.
Cass. 12 settembre 2008 n. 23557, secondo cui è corretto considerare i “compensi non percepiti nell'arco di tempo ordinariamente occorrente al soggetto revocato di procurarsi una corrispondente adeguata occupazione nello stesso o anche in altro settore operativo”).
Le considerazioni svolte impongono, quindi, il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000,00-€ 260.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
- Sezione specializzata in materia di imprese n. 3058/2023, sentenza che per l'effetto conferma;
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_5
(già , delle spese del presente grado, che
[...] Controparte_2
pagina 8 di 9 liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo all' appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL RI PP ON
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