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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025, nella causa iscritta al n. 2974 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, in persona del Procuratore della Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Salvator Rosa n.4, presso lo Controparte_1
Studio dell'avv. Sergio Marchitto, , da cui è rappresentata e difesa giusta mandato in calce al ricorso;
OPPOSTO
E
nata a [...] il [...], quale procuratore di sé stesso, CP_2 domiciliato presso il proprio studio in Ponte (BN) alla via Ripagallo 21,
OPPONENTE
, in persona del Presidente pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo , giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
TERZO PIGNORATO
Motivi della decisione
Con ricorso presso il Tribunale di Benevento- Sezione Esecuzioni Parte_2 proponeva opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificato dall' Controparte_1 in data 21 maggio 2019, con ordine all' , di pagare in suo favore le somme
[...] CP_3 dovute , fino alla concorrenza di euro 44.417,93, assumendo che la stessa risultava debitrice di detta somma in virtù di atti di intimazione, tutti notificati in data 08 maggio 2019 .
L' eccepiva, in primo luogo, l'impignorabilità delle somme sottoposte ad esecuzione in CP_2 quanto aventi natura assistenziale.
Chiedeva ,inoltre, la cancellazione ope legis delle cartelle di importo fino a € 1.000 in virtù del disposto del decreto legge n.119/ 2018.
Eccepiva ,infine, la prescrizione maturata tra la notifica delle carelle esattoriali e le successive intimazioni di pagamento.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 14.6.2023 sospendeva il giudizio assegnando il termine di gg 90 per promuovere il giudizio di merito .
Pertanto con ricorso depositato il 25.7.2023 l' riassumeva il Controparte_4 giudizio innanzi al Tribunale di Benevento-Sezione Lavoro in relazione alle cartelle n.017-2013-
0000283927-000 e n .017-2014-0007728152-000 AR chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con memoria depositata il 1.2.2024 si costituiva l'avv.to chiedendo l'accoglimento CP_2 dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.4.2025 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell' in quanto litisconsorte necessario. CP_ Con memoria depositata il 9.7.2025 si costituiva l' chiedendo di rigettare ogni e qualsiasi eventuale istanza nei confronti dello stesso.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
*
In primo luogo parte ricorrente ha contestato l'impignorabilità delle somme sul presupposto che le stesse avrebbero natura assistenziale.
L'eccezione è infondata. Ai sensi dell'art.545, 2 comma, c.p.c. “Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza “.
Nella specie la parte, come dalla stessa ammesso, percepisce una pensione di reversibilità per la madre defunta.
È evidente dalla lettura della norma sopra citata che la pensione di reversibilità non rientra nell'elenco dei crediti non pignorabili indicati dall'articolo 545 del Codice di Procedura Civile
(crediti alimentari, sussidi di maternità e malattia).
*
L'opposizione è limitata alle cartelle pagamento n.01720130000283927000 e n.01720140007728152000 emesse per il recupero dei contributi previdenziali della
[...]
Controparte_5
Preliminarmente si osserva che tali cartelle non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legge n.119/ 2018 in quanto il debito risultante da ciascuna cartella è superiore a € 1.000,00.
Quanto all'eccezione di prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, l'eccezione deve essere rigettata.
L' ha, infatti, notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: Controparte_1 intimazione di pagamento n.01720179002850948/00 in relazione alla cartella n.017-2013-
0000283927-000 in data 05/09/2017 (cfr. ricevuta di consegna alla PEC
); Email_1 intimazione di pagamento n. 017 2018 90017436 25/000 in data 10/07/2018 ( cfr. ricevuta di consegna alla PEC;
Email_1
intimazione di pagamento n. 017 2019 90014095 15/000 in data 08/05/2019(cfr. ricevuta di consegna alla PEC ); Email_1 intimazione di pagamento n.01720209000556019/000 in relazione alla carella 017-2014-
0007728152-000 in data 07/02/2020 (cfr. ricevuta di consegna alla PEC
Email_1
Tanto premesso deve essere rigettata l'opposizione proposta dall'avv.to avverso CP_2
l'atto di pignoramento presso terzi n.01720183300000056000
*
Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate in favore dell' CP_2 [...]
nella misura indicata in dispositivo. Controparte_4 CP_ Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese nei confronti dell evocato in giudizio in quanto litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1.rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso terzi CP_2
n.01720183300000056000;
2.condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_2 Controparte_1
he si liquidano in € 3397,00 oltre spese generali Iva e cpa.
[...] CP_
3.compensa le spese nei confronti dell'
Benevento, 27.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025, nella causa iscritta al n. 2974 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, in persona del Procuratore della Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Salvator Rosa n.4, presso lo Controparte_1
Studio dell'avv. Sergio Marchitto, , da cui è rappresentata e difesa giusta mandato in calce al ricorso;
OPPOSTO
E
nata a [...] il [...], quale procuratore di sé stesso, CP_2 domiciliato presso il proprio studio in Ponte (BN) alla via Ripagallo 21,
OPPONENTE
, in persona del Presidente pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo , giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
TERZO PIGNORATO
Motivi della decisione
Con ricorso presso il Tribunale di Benevento- Sezione Esecuzioni Parte_2 proponeva opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificato dall' Controparte_1 in data 21 maggio 2019, con ordine all' , di pagare in suo favore le somme
[...] CP_3 dovute , fino alla concorrenza di euro 44.417,93, assumendo che la stessa risultava debitrice di detta somma in virtù di atti di intimazione, tutti notificati in data 08 maggio 2019 .
L' eccepiva, in primo luogo, l'impignorabilità delle somme sottoposte ad esecuzione in CP_2 quanto aventi natura assistenziale.
Chiedeva ,inoltre, la cancellazione ope legis delle cartelle di importo fino a € 1.000 in virtù del disposto del decreto legge n.119/ 2018.
Eccepiva ,infine, la prescrizione maturata tra la notifica delle carelle esattoriali e le successive intimazioni di pagamento.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 14.6.2023 sospendeva il giudizio assegnando il termine di gg 90 per promuovere il giudizio di merito .
Pertanto con ricorso depositato il 25.7.2023 l' riassumeva il Controparte_4 giudizio innanzi al Tribunale di Benevento-Sezione Lavoro in relazione alle cartelle n.017-2013-
0000283927-000 e n .017-2014-0007728152-000 AR chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con memoria depositata il 1.2.2024 si costituiva l'avv.to chiedendo l'accoglimento CP_2 dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.4.2025 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell' in quanto litisconsorte necessario. CP_ Con memoria depositata il 9.7.2025 si costituiva l' chiedendo di rigettare ogni e qualsiasi eventuale istanza nei confronti dello stesso.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
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In primo luogo parte ricorrente ha contestato l'impignorabilità delle somme sul presupposto che le stesse avrebbero natura assistenziale.
L'eccezione è infondata. Ai sensi dell'art.545, 2 comma, c.p.c. “Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza “.
Nella specie la parte, come dalla stessa ammesso, percepisce una pensione di reversibilità per la madre defunta.
È evidente dalla lettura della norma sopra citata che la pensione di reversibilità non rientra nell'elenco dei crediti non pignorabili indicati dall'articolo 545 del Codice di Procedura Civile
(crediti alimentari, sussidi di maternità e malattia).
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L'opposizione è limitata alle cartelle pagamento n.01720130000283927000 e n.01720140007728152000 emesse per il recupero dei contributi previdenziali della
[...]
Controparte_5
Preliminarmente si osserva che tali cartelle non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legge n.119/ 2018 in quanto il debito risultante da ciascuna cartella è superiore a € 1.000,00.
Quanto all'eccezione di prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, l'eccezione deve essere rigettata.
L' ha, infatti, notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: Controparte_1 intimazione di pagamento n.01720179002850948/00 in relazione alla cartella n.017-2013-
0000283927-000 in data 05/09/2017 (cfr. ricevuta di consegna alla PEC
); Email_1 intimazione di pagamento n. 017 2018 90017436 25/000 in data 10/07/2018 ( cfr. ricevuta di consegna alla PEC;
Email_1
intimazione di pagamento n. 017 2019 90014095 15/000 in data 08/05/2019(cfr. ricevuta di consegna alla PEC ); Email_1 intimazione di pagamento n.01720209000556019/000 in relazione alla carella 017-2014-
0007728152-000 in data 07/02/2020 (cfr. ricevuta di consegna alla PEC
Email_1
Tanto premesso deve essere rigettata l'opposizione proposta dall'avv.to avverso CP_2
l'atto di pignoramento presso terzi n.01720183300000056000
*
Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate in favore dell' CP_2 [...]
nella misura indicata in dispositivo. Controparte_4 CP_ Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese nei confronti dell evocato in giudizio in quanto litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1.rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso terzi CP_2
n.01720183300000056000;
2.condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_2 Controparte_1
he si liquidano in € 3397,00 oltre spese generali Iva e cpa.
[...] CP_
3.compensa le spese nei confronti dell'
Benevento, 27.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari