Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/01/2026, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del d.m. 9 settembre 2022 di rigetto della richiesta di cittadinanza per residenza sul territorio nazionale (K10/-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa ON CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 12 luglio 2018.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con DM 9 settembre 2022 l’Amministrazione ha, previa comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, respinto la domanda dell’interessato, visto che nel corso dell’istruttoria è emersa la seguente situazione penale:
- 28/01/2021 notizia di reato segnalata all’Autorità Giudiziaria dalla stazione dei Carabinieri di Bondeno (FE) per violazione dell’art 640 c.p.
III. - Avverso detto provvedimento è insorto l’interessato chiedendone l’annullamento, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:
difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione/motivazione errata , visto il riferimento ad una segnalazione penale, di cui non sono stati verificati i successivi esiti processuali o procedimentali e la riferibilità della stessa all’istante, visto che non risulta dai certificati penali.
IV. - L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. - All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Ad avviso del Collegio, le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio con cui si contesta la correttezza dell’operato della p.a. - suscettibili di essere trattate congiuntamente, attesa la stretta intercorrelazione - devono essere disattese.
Il Collegio ritiene il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente i fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Dalla lettura del provvedimento si evince infatti chiaramente che la p.a. ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente, in ragione della seguente ragione ostativa:
- 28/01/2021 notizia di reato segnalata all’Autorità Giudiziaria dalla stazione dei Carabinieri di Bondeno (FE) per violazione dell’art. 640 ( truffa ) c.p.
III. – Il ricorrente, asseritamente ben integrato nel tessuto sociale italiano, di contro, deduce il difetto di istruttoria e di motivazione, atteso il riferimento ad una segnalazione penale, di cui non sono stati verificati gli esiti processuali o procedimentali né la riferibilità al ricorrente odierno, il cui certificato dei carichi pendenti risulta essere nullo.
IV. – Il Collegio rileva innanzitutto, con riferimento alla significatività della condotta ascritta all’odierno ricorrente, che riguarda il reato di truffa ex art. 640 c.p., che, in quanto punito con la pena edittale che nel massimo supera il limite di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, rientra pertanto nel novero dei reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana “di diritto” da parte del coniuge di connazionale (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022), che non è irragionevole che nelle ipotesi di cittadinanza per concessione assumano rilevanza anche in mancanza di una sentenza di condanna o dell’instaurazione di un procedimento penale (specie quando riguardino comportamenti cronologicamente prossimi o addirittura, come nel caso di specie, coevi all’attività svolta dall’autorità procedente ai fini di una valutazione puntuale dell’aspirante cittadino, acquisito - e ponderato - ogni elemento utile, positivo e negativo, sul conto di quest’ultimo).
In questa prospettiva, si finisce per disattendere gli argomenti di parte ricorrente sulla inconsistenza dell’addebito e sull’irrilevanza dello stesso in relazione alla formulazione del giudizio di idoneità all’acquisizione dello status , ciò anche se non risultano verificatesi conseguenze pregiudizievoli sul piano processuale penale. A questo proposito, in particolare, nel provvedimento viene evidenziato che “ per quanto riguarda la valutazione delle notizie di reato, è da sottolineare, come indicato nella sentenza del Tar sez II quater n.5565 del 2013, che l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ”.
Peraltro, quanto all’instaurazione di un procedimento penale, si osserva che, nel caso che ci occupa, tenuto conto della prossimità temporale del fatto all’adozione del decreto di diniego, non è escluso del tutto che possa successivamente sopraggiungere.
È pacifico in giurisprudenza che il quando della condotta rispetto al momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta e rispetto allo stadio in cui si trova il procedimento ammnistrativo concessorio sia tra i profili che incidono sul livello di discrezionalità dell'amministrazione, per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
V. – E, a quest’ultimo riguardo, si rammenta che la notizia di reato, relativo al delitto di truffa ex art. 640 c.p., è del 28 gennaio 2021, collocandosi quindi nelle more del procedimento concessorio, avviato con la presentazione della domanda di cittadinanza in data 12 settembre 2018 e sfociato nell’impugnato d.m. 9 settembre 2022. Orbene, è ragionevole che una simile circostanza abbia finito per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente, destinatario di un decreto penale di condanna.
Del resto dalla lettura del decreto impugnato emerge con chiarezza che, ai fini della valutazione della significatività del comportamento addebitato al richiedente ha inciso anche l’elemento del tempus commissi delicti , in quanto ricadente nel c.d. “periodo di osservazione” - che coincide con il decennio antecedente la presentazione dell’istanza e a fortiori con quello successivo rappresentato dal frangente temporale in cui si dipana il procedimento amministrativo fino eventualmente alla concessione dello status e al giuramento – nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”); valore sintomatico che, in effetti, è tanto maggiore quanto più il fatto pregiudizievole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza, oltre che all’adozione del provvedimento. Sul punto, le premesse motivazionali dell’impugnato provvedimento correttamente sottolineano che “ la notizia di reato relativa alla violazione dell’art. 640 del c.p. è avvenuta successivamente alla presentazione dell’istanza e … l’Amministrazione valuta ai fini della concessione sia il comportamento tenuto nei dieci anni di residenza antecedenti alla domanda sia ciò che avviene anche successivamente, in maniera da trarre elementi per un giudizio prognostico circa la personalità del richiedente e la sua inclinazione al rispetto delle regole poste dell’ordinamento ”.
D’altronde nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, sussistendo forte incertezza sul possesso del requisito di una condotta irreprensibile.
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, le condotte comunque addossate all’istante rilevano per il particolare valore sintomatico che possono assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
VI. – Quanto esposto vale, pertanto, a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
VII. - Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VIII. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
IX. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR ZZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
ON CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON CE | OR ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.