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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 901/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Fiorella Perna Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1841/23 (dr.
Pazienza), promossa
DA
( C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ROTONDI (C.F. ) ed ANGELO QUARTO ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 8, MILANO, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ),) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA MANERBA (C.F. ), CodiceFiscale_3
GIAMBATTISTA MANERBA, SERGIO QUARANTA, ALESSANDRA MARRAS, elettivamente domiciliata in BRESCIA, VIA SOLFERINO 53, presso lo studio dei difensori.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: Voglia quest'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa opportuna declaratoria, per i motivi esposti in narrativa
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, delle domande avversarie, per le ragioni dedotte in narrativa e, di conseguenza, rigettare il ricorso avversario, nonché confermare il decreto ingiuntivo n. 2053/2022, emesso dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, Giudice dott. Lombardi ed iscritto a ruolo sub R.G. n. 8517/2022, e per l'effetto disporre la restituzione delle somme corrisposte dall'odierno appellante a a Controparte_1 seguito della notifica del precetto, pari ad € 15.771,31 (o quella diversa somma che verrà riconosciuta dovuta), in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata:
1 per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse confermare il rigetto del ricorso, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la quantificazione delle spese di giudizio del precedente grado di giudizio, indicata in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, nella misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di alla restituzione delle somme a tale titolo corrisposte oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo” PER L'APPELLATA: “Confermare la Sentenza di primo grado ed agli effetti respingersi
l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto. Parte_2
Spese e competenze del grado rifuse, oltre ad I.V.A. e C.A.P., anche con liquidazione in favore di controparte di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione spiegata da
[...] avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2053/22, di €. 7.378,95, CP_1 emesso in favore di per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, Parte_1 per l'effetto, ha condannato l'opposto alla restituzione delle somme ricevute in forza dell'atto di precetto di pagamento notificato alla società.
In fatto, la decisione ha riferito che - assunto nel 2014 con la qualifica di Parte_1
Quadro- in data 31.3.2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni ed aveva offerto la resa della prestazione sino al termine del periodo di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva
(23.5.2022), senonchè, con comunicazione pec dell'1.4.2022, la parte datoriale aveva rinunciato al preavviso ed aveva troncato il rapporto. Contestualmente, con la medesima nota pec dell'1.4.2022, la società si era impegnata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al CCNL, la quale veniva effettivamente corrisposta con il cedolino del mese di aprile.
Nondimeno, con il cedolino del successivo mese di maggio, ritenuta l'indebita erogazione dell'indennità, la società tratteneva la somma pari a quella già corrisposta nel precedente mese di aprile.
Tanto premesso in fatto, a motivazione del decisum, il giudice dell'opposizione ha assunto che, nella situazione descritta, la parte datoriale, una volta raggiunta dalle dimissioni del lavoratore, doveva ritenersi autorizzata all'interruzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento e, pertanto anche nel corso del periodo di preavviso, escludendosi espressamente che la parte receduta (il datore di lavoro) fosse tenuta all'indennizzo per il preavviso non compiuto.
Il primo giudice ha precisato che in tal senso disponeva l'art. 57 del ccnl applicato al Parte_3 rapporto, il quale, peraltro, aveva superato il vaglio di costituzionalità.
Inoltre, il primo giudice ha assunto che l'asserita ricognizione di debito della società, di cui era formulazione nella lettera di impegno dell'1.4.2022, non costituiva autonoma fonte di obbligazione ma operava esclusivamente sul piano probatorio, avvalorando l'esistenza di un rapporto sottostante il quale, tuttavia, ove risultato invalido, travolgeva l'efficacia della ricognizione.
2 Infine, il primo giudice ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in €. 5.500,00, oltre Iva e Cap.
Con ricorso depositato in data 8.9.2023, ha impugnato la decisione del Parte_1
Tribunale di Milano all'uopo riportando in premessa il testo della lettera dell'1.4.2022 il quale testualmente recita “In riferimento al Modulo Recesso Rapporto di Lavoro da Lei trasmesso (…) in data 31/03/2022 con il quale ha rassegnato le Sue dimissioni dal rapporto di lavoro in essere con la nostra Società, indicando come ultimo giorno di lavoro il 23/05/2022 con la presente confermiamo formalmente la ricezione di tale modulo e prendiamo atto delle Sue dimissioni. Come già anticipato verbalmente Le comunichiamo che il Suo ultimo giorno di lavoro sarà il 01/04/2022
e conseguentemente, come previsto dal CCNL, contestualmente alle competenze di fine rapporto, la
Società Le erogherà l'indennità sostitutiva del preavviso che Lei è esonerato dal prestare”.
In esecuzione di detto impegno la società aveva erogato a titolo di indennità la somma di 7.378, 95.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto l'erronea interpretazione delle norme richiamate dal giudice, in particolare, dell'art. 57 ccnl nonché dell'art. Parte_3
2118 c.c., interpretazione che aveva viziato la ritenuta insussistenza del diritto all'indennità.
L'appellante ha insistito nell'applicazione della regola condivisa dalla S.C. secondo cui “ nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti”.
In applicazione dell'art. 2118 c.c., come asseritamente interpretato dalla S.C., il recesso con effetto immediato della società aveva legittimamente consentito l'altrettanto immediata risoluzione del rapporto, con l'unico obbligo a carico del recedente (la parte datoriale) di corrispondere in favore del receduto l'indennità sostitutiva del preavviso.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto che la disposizione di cui all'art. 57 ccnl, secondo cui “ è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto”, costituiva eccezione al principio generale di cui all'art. 2118 c.c. ed introduceva il diritto di opzione del datore di lavoro di rifiutare l'offerta della prestazione da parte del lavoratore dimissionario che, ove non tempestivamente esercitato, lo obbligava al pagamento dell'indennità. Nel caso di specie, avendo espresso con la nota dell'1.4.22 la volontà di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, la società non aveva inteso avvalersi dell'opzione, da cui era pertanto decaduta, sì che era vincolata alla domandata corresponsione.
Più gravemente, secondo l'appellante, il primo giudice aveva trascurato la peculiarietà del caso concreto e, quindi, la significatività ed incisività ai fini della decisione del chiaro impegno assunto dalla società con la lettera dell'1.4.2022, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità per il
3 recesso immediato;
inoltre, il primo giudice nemmeno aveva valorizzato la condotta relativa all'effettivo pagamento delle somme.
L'appellante ha sostenuto al proposito che la società aveva formulato una chiara ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., con ciò avvalorando l'esistenza del rapporto fondamentale e, conseguentemente, era suo onere provare l'insussistenza dell'obbligazione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il difetto di pronunciamento sull'eccezione relativa all'omessa introduzione di domanda giudiziale di annullamento della ricognizione di debito ex art. 1441 e ss c.c., previa allegazione della prova dell'essenzialità dell'errore.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la misura gravatoria delle spese liquidate in sentenza, siccome non correttamente parametrate al valore della domanda.
Nel giudizio così introdotto si è costituita la società appellata, la quale ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza dell'1.2.2024, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo esteso in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è solo parzialmente fondato e nei limiti che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio muove dalla disamina delle disposizioni regolanti la fattispecie dedotta in giudizio e, segnatamente, dal testo dell'art. 2118 c.c. il quale dispone:
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità”. “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”, nonché dell'art. 57 CCNL Multiservizi, secondo il quale “è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto”.
Le disposizioni citate regolamentano il potenziale momento del rapporto in cui l'una o l'altra parte receda dal contratto di lavoro e, più precisamente, l'art. 2118 c.c. dispone l'obbligo del recedente
(nel caso di specie, il lavoratore) di dare preavviso della risoluzione del rapporto (in tal caso al suo datore di lavoro), stabilendo che l'omissione del preavviso ingenera a favore del receduto l'obbligo della corresponsione dell'indennità.
Specularmente all'obbligo della parte recedente di dare il preavviso, in capo al receduto -nel caso di specie la parte datoriale- sussiste un diritto di credito, ovvero quello a pretendere la prestazione sino alla scadenza del periodo di preavviso, il quale è liberamente rinunciabile.
Orbene, chiarito il significato del principio generale di cui all'art. 2118 c.c., vale rilevare che nell'ottica dell'appellante la rinuncia della parte datoriale a ricevere la prestazione lavorativa nel
4 periodo di preavviso dovrebbe qualificarsi come recesso e generare in capo al lavoratore il diritto all'indennizzo.
L'art. 57 CCNL dispone per il caso in cui, ricevuto il preavviso del lavoratore, la parte Parte_3 datoriale rifiuti la prestazione e decida di troncare il rapporto.
Nella situazione descritta, l'art. 57 CCNL esclude che a carico della parte datoriale che tronchi il rapporto possano insorgere conseguenze economiche.
Detta disposizione, dunque, non si pone in conflitto con il predetto art. 2118 c.c.: con l'art. 57 CCNL liberamente le parti sociali hanno confermato l'insussistenza in capo alla parte datoriale dell'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dimissionario esonerato dalla prestazione per il periodo del preavviso stesso.
Ciò detto quanto alla corretta interpretazione delle norme- la quale è assorbente di ogni lettura di segno differente e contrario-, il vaglio del primo motivo del gravame include la valutazione del significato e dell'efficacia della lettera dell'1.4.2022, sopra testualmente riportata, che l'appellante assume essere ricognitiva della debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il Collegio al proposito rileva che quand'anche la lettera in parola dovesse qualificarsi come atto ricognitivo, dalla stessa non potrebbero derivare le conseguenze pretese dall'appellante. Secondo il reiterato e costante orientamento della S.C., che il Collegio condivide, “ la promessa di pagamento ha carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente e non è fonte autonoma di obbligazione… ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni… l'art. 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), [produce]l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali” (Cass. n. 31296/23).
In applicazione dei principi suddetti deve dunque ritenersi che la ricognizione di debito non possa mai rappresentare una fonte di obbligazione, operando essa solo sul piano probatorio ed introducendo una mera presunzione iuris tantum della sussistenza del rapporto obbligatorio.
La legittimità, la validità e la sussistenza dell'obbligazione fondamentale è condizione dell'operatività ed efficacia della promessa di pagamento, sì che qualora il rapporto fondamentale venga dichiarato invalido o, comunque, venga meno, inevitabilmente anche la promessa di pagamento perde la sua efficacia.
Orbene, nel caso di specie vale rilevare che l'asserito rapporto di debito è insorto con la lettera dell'1.4.22 e, pertanto, ad essa dovrà aversi riguardo al fine di valutare la validità ed efficacia della ricognizione assunta dalla società.
Il Collegio ritiene che al proposito sia dirimente l'inciso “ come previsto dal CCNL, contestualmente alle competenze di fine rapporto, la Società Le erogherà l'indennità sostitutiva del preavviso che Lei è esonerato dal prestare”.
5 La lettera, a motivazione dell'assunzione dell'impegno alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, rinvia ad un obbligo contrattuale ( come previsto dal CCNL) il quale è invece del tutto inesistente posto che il CCNL applicato al rapporto, come sopra detto, non prevede in alcuna sua parte l'obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
L'obbligo alla corresponsione dell'indennità è stato pertanto assunto dalla società sulla scorta di un presupposto -l'esistenza di una specifica previsione contrattuale- il quale era invece inesistente e, quindi, l'assunzione dell'obbligo predetto -di indennizzare il lavoratore per il periodo di preavviso non compiuto -è manifesto frutto di errore determinante, il quale travolge l'obbligazione fondamentale e, in uno, l'efficacia ed operatività della promessa di pagamento che nella predetta obbligazione fondamentale trovava la sua unica ragione.
La stessa S.C. (Cfr. Cass. n. 10890/23) ha avuto modo di affermare i principi qui sopra applicati sostenendo che “ la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente
l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria. Di conseguenza, anche in tale ipotesi, vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art. 1988 del Cc - secondo cui il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa”.
La massima che precede introduce al vaglio del secondo motivo di gravame, al quale è estremamente funzionale l'ulteriore pronunciamento della S.C. (Cass. n. 2091/22) secondo cui la
“ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”.
Posto che la ricognizione di debito costituisce una mera dichiarazione di scienza, priva di contenuto negoziale ( Cfr. Cass. n. 2091/22), l'accertata insussistenza del rapporto fondamentale cui essa accede è sufficiente ad escluderne ogni operatività, senza necessità alcuna dell'esperimento dell'azione di nullità ex art. 1441 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
Il terzo motivo di gravame è invece fondato.
Il primo giudice ha liquidato in €. 5.500,00 le spese di lite a carico di;
la misura del Parte_1 compenso discrezionalmente liquidato si allinea ai valori medi previsti dalla vigente tariffa per le
6 cause comprese nello scaglione tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00 e, pertanto, la liquidazione è da ritenersi astrattamente legittima.
Nondimeno, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di rideterminazione dei compensi giudiziali, il Collegio ritiene che sia maggiormente equo ridurre la misura del compenso all'importo di €. 2.500,00, corrispondente al valore minimo liquidabile previsto per lo scaglione in considerazione.
Difatti, la somma in contestazione, pari ad €. 7.378,95, è solo di poco superiore a quella di €.
5.201,00, prevista quale valore tariffario minimo dello scaglione, mentre è ben distante dai valori tariffari medi e massimi. Inoltre, integra il criterio dell'equità, cui è improntato il potere discrezionale del giudice, la proporzionalità della liquidazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, le quali, ad opinione del
Collegio, non includevano aspetti particolarmente dibattuti e controversi.
Infine, stante l'assenza dei presupposti di malafede o colpa grave richiesti dalla norma di cui all'art. 96 c.p.c. non vi è margine per l'accoglimento della relativa domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è accolto nei limiti della sola rideterminazione delle spese di lite del precedente grado, nella misura di €. 2.500,00, oltre accessori e spese generali, tenuto conto del D.M. n. 55/14 e succ. modifiche, nonchè della complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese del presente grado, atteso l'esito del giudizio e la prevalente soccombenza dell'appellante, sono poste a carico di quest'ultimo nella misura di 2/3 e, giusta il D.M. 55/14 come successivamente modificato, visti il valore e la complessità della causa, si liquidano, già nella quota, in €. 1.400,00, oltre accessori e spese generali, con compensazione del restante terzo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1841/23 del Tribunale di Milano ridetermina le spese del primo grado poste a carico di in €. 2.500,00, oltre accessori e spese generali. Parte_1
Conferma le restanti statuizioni.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nella misura di 2/3 in favore dell'appellata che liquida nella quota in €. 1.400,00, oltre accessori e spese generali, compensando il restante terzo.
Milano, 1.2.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA MONICA VITALI
7
Registro generale Appello Lavoro n. 901/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Fiorella Perna Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1841/23 (dr.
Pazienza), promossa
DA
( C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ROTONDI (C.F. ) ed ANGELO QUARTO ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 8, MILANO, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ),) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA MANERBA (C.F. ), CodiceFiscale_3
GIAMBATTISTA MANERBA, SERGIO QUARANTA, ALESSANDRA MARRAS, elettivamente domiciliata in BRESCIA, VIA SOLFERINO 53, presso lo studio dei difensori.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: Voglia quest'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa opportuna declaratoria, per i motivi esposti in narrativa
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, delle domande avversarie, per le ragioni dedotte in narrativa e, di conseguenza, rigettare il ricorso avversario, nonché confermare il decreto ingiuntivo n. 2053/2022, emesso dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, Giudice dott. Lombardi ed iscritto a ruolo sub R.G. n. 8517/2022, e per l'effetto disporre la restituzione delle somme corrisposte dall'odierno appellante a a Controparte_1 seguito della notifica del precetto, pari ad € 15.771,31 (o quella diversa somma che verrà riconosciuta dovuta), in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata:
1 per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse confermare il rigetto del ricorso, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la quantificazione delle spese di giudizio del precedente grado di giudizio, indicata in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, nella misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di alla restituzione delle somme a tale titolo corrisposte oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo” PER L'APPELLATA: “Confermare la Sentenza di primo grado ed agli effetti respingersi
l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto. Parte_2
Spese e competenze del grado rifuse, oltre ad I.V.A. e C.A.P., anche con liquidazione in favore di controparte di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione spiegata da
[...] avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2053/22, di €. 7.378,95, CP_1 emesso in favore di per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, Parte_1 per l'effetto, ha condannato l'opposto alla restituzione delle somme ricevute in forza dell'atto di precetto di pagamento notificato alla società.
In fatto, la decisione ha riferito che - assunto nel 2014 con la qualifica di Parte_1
Quadro- in data 31.3.2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni ed aveva offerto la resa della prestazione sino al termine del periodo di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva
(23.5.2022), senonchè, con comunicazione pec dell'1.4.2022, la parte datoriale aveva rinunciato al preavviso ed aveva troncato il rapporto. Contestualmente, con la medesima nota pec dell'1.4.2022, la società si era impegnata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al CCNL, la quale veniva effettivamente corrisposta con il cedolino del mese di aprile.
Nondimeno, con il cedolino del successivo mese di maggio, ritenuta l'indebita erogazione dell'indennità, la società tratteneva la somma pari a quella già corrisposta nel precedente mese di aprile.
Tanto premesso in fatto, a motivazione del decisum, il giudice dell'opposizione ha assunto che, nella situazione descritta, la parte datoriale, una volta raggiunta dalle dimissioni del lavoratore, doveva ritenersi autorizzata all'interruzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento e, pertanto anche nel corso del periodo di preavviso, escludendosi espressamente che la parte receduta (il datore di lavoro) fosse tenuta all'indennizzo per il preavviso non compiuto.
Il primo giudice ha precisato che in tal senso disponeva l'art. 57 del ccnl applicato al Parte_3 rapporto, il quale, peraltro, aveva superato il vaglio di costituzionalità.
Inoltre, il primo giudice ha assunto che l'asserita ricognizione di debito della società, di cui era formulazione nella lettera di impegno dell'1.4.2022, non costituiva autonoma fonte di obbligazione ma operava esclusivamente sul piano probatorio, avvalorando l'esistenza di un rapporto sottostante il quale, tuttavia, ove risultato invalido, travolgeva l'efficacia della ricognizione.
2 Infine, il primo giudice ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in €. 5.500,00, oltre Iva e Cap.
Con ricorso depositato in data 8.9.2023, ha impugnato la decisione del Parte_1
Tribunale di Milano all'uopo riportando in premessa il testo della lettera dell'1.4.2022 il quale testualmente recita “In riferimento al Modulo Recesso Rapporto di Lavoro da Lei trasmesso (…) in data 31/03/2022 con il quale ha rassegnato le Sue dimissioni dal rapporto di lavoro in essere con la nostra Società, indicando come ultimo giorno di lavoro il 23/05/2022 con la presente confermiamo formalmente la ricezione di tale modulo e prendiamo atto delle Sue dimissioni. Come già anticipato verbalmente Le comunichiamo che il Suo ultimo giorno di lavoro sarà il 01/04/2022
e conseguentemente, come previsto dal CCNL, contestualmente alle competenze di fine rapporto, la
Società Le erogherà l'indennità sostitutiva del preavviso che Lei è esonerato dal prestare”.
In esecuzione di detto impegno la società aveva erogato a titolo di indennità la somma di 7.378, 95.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto l'erronea interpretazione delle norme richiamate dal giudice, in particolare, dell'art. 57 ccnl nonché dell'art. Parte_3
2118 c.c., interpretazione che aveva viziato la ritenuta insussistenza del diritto all'indennità.
L'appellante ha insistito nell'applicazione della regola condivisa dalla S.C. secondo cui “ nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti”.
In applicazione dell'art. 2118 c.c., come asseritamente interpretato dalla S.C., il recesso con effetto immediato della società aveva legittimamente consentito l'altrettanto immediata risoluzione del rapporto, con l'unico obbligo a carico del recedente (la parte datoriale) di corrispondere in favore del receduto l'indennità sostitutiva del preavviso.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto che la disposizione di cui all'art. 57 ccnl, secondo cui “ è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto”, costituiva eccezione al principio generale di cui all'art. 2118 c.c. ed introduceva il diritto di opzione del datore di lavoro di rifiutare l'offerta della prestazione da parte del lavoratore dimissionario che, ove non tempestivamente esercitato, lo obbligava al pagamento dell'indennità. Nel caso di specie, avendo espresso con la nota dell'1.4.22 la volontà di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, la società non aveva inteso avvalersi dell'opzione, da cui era pertanto decaduta, sì che era vincolata alla domandata corresponsione.
Più gravemente, secondo l'appellante, il primo giudice aveva trascurato la peculiarietà del caso concreto e, quindi, la significatività ed incisività ai fini della decisione del chiaro impegno assunto dalla società con la lettera dell'1.4.2022, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità per il
3 recesso immediato;
inoltre, il primo giudice nemmeno aveva valorizzato la condotta relativa all'effettivo pagamento delle somme.
L'appellante ha sostenuto al proposito che la società aveva formulato una chiara ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., con ciò avvalorando l'esistenza del rapporto fondamentale e, conseguentemente, era suo onere provare l'insussistenza dell'obbligazione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il difetto di pronunciamento sull'eccezione relativa all'omessa introduzione di domanda giudiziale di annullamento della ricognizione di debito ex art. 1441 e ss c.c., previa allegazione della prova dell'essenzialità dell'errore.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la misura gravatoria delle spese liquidate in sentenza, siccome non correttamente parametrate al valore della domanda.
Nel giudizio così introdotto si è costituita la società appellata, la quale ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza dell'1.2.2024, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo esteso in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è solo parzialmente fondato e nei limiti che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio muove dalla disamina delle disposizioni regolanti la fattispecie dedotta in giudizio e, segnatamente, dal testo dell'art. 2118 c.c. il quale dispone:
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità”. “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”, nonché dell'art. 57 CCNL Multiservizi, secondo il quale “è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto”.
Le disposizioni citate regolamentano il potenziale momento del rapporto in cui l'una o l'altra parte receda dal contratto di lavoro e, più precisamente, l'art. 2118 c.c. dispone l'obbligo del recedente
(nel caso di specie, il lavoratore) di dare preavviso della risoluzione del rapporto (in tal caso al suo datore di lavoro), stabilendo che l'omissione del preavviso ingenera a favore del receduto l'obbligo della corresponsione dell'indennità.
Specularmente all'obbligo della parte recedente di dare il preavviso, in capo al receduto -nel caso di specie la parte datoriale- sussiste un diritto di credito, ovvero quello a pretendere la prestazione sino alla scadenza del periodo di preavviso, il quale è liberamente rinunciabile.
Orbene, chiarito il significato del principio generale di cui all'art. 2118 c.c., vale rilevare che nell'ottica dell'appellante la rinuncia della parte datoriale a ricevere la prestazione lavorativa nel
4 periodo di preavviso dovrebbe qualificarsi come recesso e generare in capo al lavoratore il diritto all'indennizzo.
L'art. 57 CCNL dispone per il caso in cui, ricevuto il preavviso del lavoratore, la parte Parte_3 datoriale rifiuti la prestazione e decida di troncare il rapporto.
Nella situazione descritta, l'art. 57 CCNL esclude che a carico della parte datoriale che tronchi il rapporto possano insorgere conseguenze economiche.
Detta disposizione, dunque, non si pone in conflitto con il predetto art. 2118 c.c.: con l'art. 57 CCNL liberamente le parti sociali hanno confermato l'insussistenza in capo alla parte datoriale dell'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dimissionario esonerato dalla prestazione per il periodo del preavviso stesso.
Ciò detto quanto alla corretta interpretazione delle norme- la quale è assorbente di ogni lettura di segno differente e contrario-, il vaglio del primo motivo del gravame include la valutazione del significato e dell'efficacia della lettera dell'1.4.2022, sopra testualmente riportata, che l'appellante assume essere ricognitiva della debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il Collegio al proposito rileva che quand'anche la lettera in parola dovesse qualificarsi come atto ricognitivo, dalla stessa non potrebbero derivare le conseguenze pretese dall'appellante. Secondo il reiterato e costante orientamento della S.C., che il Collegio condivide, “ la promessa di pagamento ha carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente e non è fonte autonoma di obbligazione… ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni… l'art. 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), [produce]l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali” (Cass. n. 31296/23).
In applicazione dei principi suddetti deve dunque ritenersi che la ricognizione di debito non possa mai rappresentare una fonte di obbligazione, operando essa solo sul piano probatorio ed introducendo una mera presunzione iuris tantum della sussistenza del rapporto obbligatorio.
La legittimità, la validità e la sussistenza dell'obbligazione fondamentale è condizione dell'operatività ed efficacia della promessa di pagamento, sì che qualora il rapporto fondamentale venga dichiarato invalido o, comunque, venga meno, inevitabilmente anche la promessa di pagamento perde la sua efficacia.
Orbene, nel caso di specie vale rilevare che l'asserito rapporto di debito è insorto con la lettera dell'1.4.22 e, pertanto, ad essa dovrà aversi riguardo al fine di valutare la validità ed efficacia della ricognizione assunta dalla società.
Il Collegio ritiene che al proposito sia dirimente l'inciso “ come previsto dal CCNL, contestualmente alle competenze di fine rapporto, la Società Le erogherà l'indennità sostitutiva del preavviso che Lei è esonerato dal prestare”.
5 La lettera, a motivazione dell'assunzione dell'impegno alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, rinvia ad un obbligo contrattuale ( come previsto dal CCNL) il quale è invece del tutto inesistente posto che il CCNL applicato al rapporto, come sopra detto, non prevede in alcuna sua parte l'obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
L'obbligo alla corresponsione dell'indennità è stato pertanto assunto dalla società sulla scorta di un presupposto -l'esistenza di una specifica previsione contrattuale- il quale era invece inesistente e, quindi, l'assunzione dell'obbligo predetto -di indennizzare il lavoratore per il periodo di preavviso non compiuto -è manifesto frutto di errore determinante, il quale travolge l'obbligazione fondamentale e, in uno, l'efficacia ed operatività della promessa di pagamento che nella predetta obbligazione fondamentale trovava la sua unica ragione.
La stessa S.C. (Cfr. Cass. n. 10890/23) ha avuto modo di affermare i principi qui sopra applicati sostenendo che “ la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente
l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria. Di conseguenza, anche in tale ipotesi, vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art. 1988 del Cc - secondo cui il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa”.
La massima che precede introduce al vaglio del secondo motivo di gravame, al quale è estremamente funzionale l'ulteriore pronunciamento della S.C. (Cass. n. 2091/22) secondo cui la
“ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”.
Posto che la ricognizione di debito costituisce una mera dichiarazione di scienza, priva di contenuto negoziale ( Cfr. Cass. n. 2091/22), l'accertata insussistenza del rapporto fondamentale cui essa accede è sufficiente ad escluderne ogni operatività, senza necessità alcuna dell'esperimento dell'azione di nullità ex art. 1441 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
Il terzo motivo di gravame è invece fondato.
Il primo giudice ha liquidato in €. 5.500,00 le spese di lite a carico di;
la misura del Parte_1 compenso discrezionalmente liquidato si allinea ai valori medi previsti dalla vigente tariffa per le
6 cause comprese nello scaglione tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00 e, pertanto, la liquidazione è da ritenersi astrattamente legittima.
Nondimeno, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di rideterminazione dei compensi giudiziali, il Collegio ritiene che sia maggiormente equo ridurre la misura del compenso all'importo di €. 2.500,00, corrispondente al valore minimo liquidabile previsto per lo scaglione in considerazione.
Difatti, la somma in contestazione, pari ad €. 7.378,95, è solo di poco superiore a quella di €.
5.201,00, prevista quale valore tariffario minimo dello scaglione, mentre è ben distante dai valori tariffari medi e massimi. Inoltre, integra il criterio dell'equità, cui è improntato il potere discrezionale del giudice, la proporzionalità della liquidazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, le quali, ad opinione del
Collegio, non includevano aspetti particolarmente dibattuti e controversi.
Infine, stante l'assenza dei presupposti di malafede o colpa grave richiesti dalla norma di cui all'art. 96 c.p.c. non vi è margine per l'accoglimento della relativa domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è accolto nei limiti della sola rideterminazione delle spese di lite del precedente grado, nella misura di €. 2.500,00, oltre accessori e spese generali, tenuto conto del D.M. n. 55/14 e succ. modifiche, nonchè della complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese del presente grado, atteso l'esito del giudizio e la prevalente soccombenza dell'appellante, sono poste a carico di quest'ultimo nella misura di 2/3 e, giusta il D.M. 55/14 come successivamente modificato, visti il valore e la complessità della causa, si liquidano, già nella quota, in €. 1.400,00, oltre accessori e spese generali, con compensazione del restante terzo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1841/23 del Tribunale di Milano ridetermina le spese del primo grado poste a carico di in €. 2.500,00, oltre accessori e spese generali. Parte_1
Conferma le restanti statuizioni.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nella misura di 2/3 in favore dell'appellata che liquida nella quota in €. 1.400,00, oltre accessori e spese generali, compensando il restante terzo.
Milano, 1.2.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA MONICA VITALI
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