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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2444/2023 promossa da
(P. IVA rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Irene Pini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiorano
Modenese (MO), Piazza Tosi, 8
ATTRICE OPPONENTE contro
(ora ) ( P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 CP_2 P.IVA_2 dagli Avv.ti Stefano Cipolli e Giovanna Pederzini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, via Nardi, 5
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 718/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 27.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio (già al fine di Parte_1 CP_2 CP_1 sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 718/2023 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 9.193,00=, oltre spese ed interessi, a titolo di penale per inadempimento contrattuale, eccependo l'inesistenza giuridica e fattuale della presunta proposta d'ordine azionata illegittimamente da parte avversa e discoscendo le sottoscrizioni apposte sul documento in oggetto.
Si costituiva in giudizio (ora ), la quale chiedeva il CP_1 CP_2 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta opposta non ha assolto all'onere probatorio, su di essa incombente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di dimostrare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ. n. 12765/2007).
, infatti, dinanzi al disconoscimento della sottoscrizione dell'ordine CP_1
n. DOC0149784 del 21.07.2021 per cui è causa (doc. n. 2 fascicolo monitorio), ha inteso avvalersi di tale documento, avanzando istanza di verificazione, nonostante mai l'opponente abbia confermato la sottoscrizione di tale ordine;
difatti nella mail del 10.03.2022 (doc. n. 3 atto di citazione), contrariamente a quanto riportato da parte convenuta, viene testualmente scritto “…come ben sai è stato scritto un ordine mai confermato”, e non
“sottoscritto”.
E comunque la CTU grafologica, così, concludeva: “le due firme siglali apposte in calce alla commissione d'ordine relativa alla Stagione
Commerciale 'Primavera/Estate 2022' rappresentate dagli ordini DOC
0149784 del 21.7.2021 – Linea 80 BluGirl RTW (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) non sono riconducibili alla funzionalità grafica del Signor
[...]
pertanto sono apocrife”. Pt_2
Né assume rilievo, nel caso in esame, l'invocato legittimo affidamento alla luce del principio dell'apparenza, in mancanza dei presupposti per applicarlo e per non emergere alcun comportamento dell'opponente idoneo a generare un affidamento incolpevole della convenuta, la quale avrebbe dovuto prestare una
Pag. 2 di 3 maggiore diligenza, atteso che , sin da subito, abbia eccepito Parte_1 fermamente di non avere mai sottoscritto alcun ordine.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta opposta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2444/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- in accoglimento della domanda attorea, revoca il decreto ingiuntivo n.
718/2023;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_2 Parte_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.800,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta opposta.
Modena, 29 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2444/2023 promossa da
(P. IVA rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Irene Pini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiorano
Modenese (MO), Piazza Tosi, 8
ATTRICE OPPONENTE contro
(ora ) ( P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 CP_2 P.IVA_2 dagli Avv.ti Stefano Cipolli e Giovanna Pederzini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, via Nardi, 5
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 718/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 27.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio (già al fine di Parte_1 CP_2 CP_1 sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 718/2023 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 9.193,00=, oltre spese ed interessi, a titolo di penale per inadempimento contrattuale, eccependo l'inesistenza giuridica e fattuale della presunta proposta d'ordine azionata illegittimamente da parte avversa e discoscendo le sottoscrizioni apposte sul documento in oggetto.
Si costituiva in giudizio (ora ), la quale chiedeva il CP_1 CP_2 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta opposta non ha assolto all'onere probatorio, su di essa incombente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di dimostrare il fatto costitutivo del credito e, quindi, gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ. n. 12765/2007).
, infatti, dinanzi al disconoscimento della sottoscrizione dell'ordine CP_1
n. DOC0149784 del 21.07.2021 per cui è causa (doc. n. 2 fascicolo monitorio), ha inteso avvalersi di tale documento, avanzando istanza di verificazione, nonostante mai l'opponente abbia confermato la sottoscrizione di tale ordine;
difatti nella mail del 10.03.2022 (doc. n. 3 atto di citazione), contrariamente a quanto riportato da parte convenuta, viene testualmente scritto “…come ben sai è stato scritto un ordine mai confermato”, e non
“sottoscritto”.
E comunque la CTU grafologica, così, concludeva: “le due firme siglali apposte in calce alla commissione d'ordine relativa alla Stagione
Commerciale 'Primavera/Estate 2022' rappresentate dagli ordini DOC
0149784 del 21.7.2021 – Linea 80 BluGirl RTW (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) non sono riconducibili alla funzionalità grafica del Signor
[...]
pertanto sono apocrife”. Pt_2
Né assume rilievo, nel caso in esame, l'invocato legittimo affidamento alla luce del principio dell'apparenza, in mancanza dei presupposti per applicarlo e per non emergere alcun comportamento dell'opponente idoneo a generare un affidamento incolpevole della convenuta, la quale avrebbe dovuto prestare una
Pag. 2 di 3 maggiore diligenza, atteso che , sin da subito, abbia eccepito Parte_1 fermamente di non avere mai sottoscritto alcun ordine.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta opposta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2444/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- in accoglimento della domanda attorea, revoca il decreto ingiuntivo n.
718/2023;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_2 Parte_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.800,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta opposta.
Modena, 29 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3