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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/09/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1724/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia al Viale G. Matteotti presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Voci Pietro e Gilormo Giacomo (PEC: Email_1
, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_2
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale Email_3 alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: pensione anticipata di vecchiaia Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la pensione anticipata di vecchiaia. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare che la Sig.ra è da considerarsi invalida in misura pari o Parte_1 superiore all' 80% e con diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia in anticipo rispetto a quanto previsto normalmente (D. L.vo 503/1992), sin dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (18/12/2023) o, comunque, con la decorrenza di legge;
- Conseguentemente, condannare l in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
1 corrispondere, in favore della ricorrente, tutti i ratei della pensione di vecchiaia richiesta maturati dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18/12/2023 o, con la decorrenza di legge, e maturandi oltre interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare, in ogni caso, l come legalmente rappresentato, alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde;
- Condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
C.T.U. eventualmente disposta”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. A norma dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Il CTU, sulla base della visita medica effettuata, nonché dell'esame della documentazione sanitaria prodotta, ha concluso la sua relazione escludendo che le malattie da cui è afflitta la ricorrente abbiano incidenza tale, per natura, decorso, entità ed effetti prodotti, da determinare il raggiungimento della soglia invalidante in misura almeno pari all'80%, necessaria per evitare l'innalzamento dell'età pensionabile e conseguire la pensione anticipata di vecchiaia. Invero il c.t.u. ha concluso la sua relazione affermando che: " …dalla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatemi posso concludere che la signora
presenta: diabete mellito tipo 1 in LADA (diabete autoimmune latente dell'adulto) Pt_1 tiroidite cronica autoimmune in eutiroidismo, disturbo dell'umore e disturbo grave di ansia con emicrania. Pertanto vista la certificazione medica presente in fascicolo, valutando i codici per patologia a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo e della terapia farmacologica che assume la signora posso considerare la stessa: COD 9309, COD 2207, ICD 9 224 Pt_1
- Non invalida civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80% con diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia in anticipo (DL 503/1992). Nella misura del 58%.” Tale stato invalidante è da far risalire alla data della mia visita medico legale 24/06/2025".
3. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., contestate sotto il profilo sanitario dalla ricorrente la quale ha provveduto al deposito di osservazioni difensive - adeguatamente valutate e chiarite dal perito incaricato - non hanno evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale e vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza, in atti).
4. Alla stregua, pertanto, del giudizio del consulente – che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti – deve concludersi che, per le malattie diagnosticate, la capacità di lavoro della ricorrente non si è ridotta in misura almeno pari all'80%.
2 5. Ne segue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 4.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia al Viale G. Matteotti presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Voci Pietro e Gilormo Giacomo (PEC: Email_1
, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_2
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale Email_3 alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: pensione anticipata di vecchiaia Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la pensione anticipata di vecchiaia. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare che la Sig.ra è da considerarsi invalida in misura pari o Parte_1 superiore all' 80% e con diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia in anticipo rispetto a quanto previsto normalmente (D. L.vo 503/1992), sin dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (18/12/2023) o, comunque, con la decorrenza di legge;
- Conseguentemente, condannare l in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
1 corrispondere, in favore della ricorrente, tutti i ratei della pensione di vecchiaia richiesta maturati dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18/12/2023 o, con la decorrenza di legge, e maturandi oltre interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare, in ogni caso, l come legalmente rappresentato, alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde;
- Condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
C.T.U. eventualmente disposta”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. A norma dell'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Il CTU, sulla base della visita medica effettuata, nonché dell'esame della documentazione sanitaria prodotta, ha concluso la sua relazione escludendo che le malattie da cui è afflitta la ricorrente abbiano incidenza tale, per natura, decorso, entità ed effetti prodotti, da determinare il raggiungimento della soglia invalidante in misura almeno pari all'80%, necessaria per evitare l'innalzamento dell'età pensionabile e conseguire la pensione anticipata di vecchiaia. Invero il c.t.u. ha concluso la sua relazione affermando che: " …dalla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatemi posso concludere che la signora
presenta: diabete mellito tipo 1 in LADA (diabete autoimmune latente dell'adulto) Pt_1 tiroidite cronica autoimmune in eutiroidismo, disturbo dell'umore e disturbo grave di ansia con emicrania. Pertanto vista la certificazione medica presente in fascicolo, valutando i codici per patologia a fronte dell'anamnesi raccolta dell'esame obiettivo e della terapia farmacologica che assume la signora posso considerare la stessa: COD 9309, COD 2207, ICD 9 224 Pt_1
- Non invalida civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80% con diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia in anticipo (DL 503/1992). Nella misura del 58%.” Tale stato invalidante è da far risalire alla data della mia visita medico legale 24/06/2025".
3. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., contestate sotto il profilo sanitario dalla ricorrente la quale ha provveduto al deposito di osservazioni difensive - adeguatamente valutate e chiarite dal perito incaricato - non hanno evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale e vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza, in atti).
4. Alla stregua, pertanto, del giudizio del consulente – che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti – deve concludersi che, per le malattie diagnosticate, la capacità di lavoro della ricorrente non si è ridotta in misura almeno pari all'80%.
2 5. Ne segue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 4.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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