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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di BRINDISI, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N°1527/2021 pendente
tra:
(C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UI D'RS ed elettivamente domiciliato in Villa Castelli (Br) alla Via San Carlo Borromeo n.
11
attore
contro
(P.IVA ) in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rosato (ed elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA) alla Via Calabria 17/a convenuta
Nonché
(C.F. Controparte_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
convenuti
1 (contumaci)
Oggetto: Risarcimento danni in materia di circolazione stradale;
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza cartolare del 12.6.2025;
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio , in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 Controparte_4 [...]
e quest'ultimi rispettivamente proprietaria e conducente CP_3 Controparte_2
l'autovettura Citroen C3 tg. CE 043 XH assicurata per la r.c.a. con la predetta compagnia, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la somma complessivamente determinata di € 520.000.00 patito in conseguenza del sinistro occorsogli il giorno 22.10.2019, h. 08.00 circa, nell'abitato di Villa Castelli, previo accertamento e declaratoria della esclusiva responsabilità degli stessi convenuti nella verificazione del sinistro.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato in punto di fatto che nelle anzidette circostanze di luogo e di tempo era stato “vittima di un investimento pedonale da parte dell'autovettura Citroen C3 tg. CE043XH”, allorquando, trovandosi a camminare “dalla sua abitazione sita in Villa Castelli alla Via Europa n. 23 presso il noto negozio di Ferramenta “Ciracì” di Ciracì
Vito” sito alla Via San Francesco, proprio nel momento in cui si approssimava “all'area a parcheggio, adiacente la statua in bronzo di che poi sbocca sulla Via San Francesco” veniva “inavvertitamente e Per_1 improvvisamente investito dall'autovettura Citroen C3 targata CE043XH”, condotta da CP_2
“che, nel mentre effettuava una manovra di retromarcia, … non si avvedeva della presenza del ”
[...] Pt_1
“all'ingresso dell'area a parcheggio e nei pressi di un albero di ulivo posto al centro di codesta area [….] .e nei pressi di un tombino di ferro presente sull'area in questione” (v. pag.1 – atto di citazione).
L'attore ha sostenuto che a causa dell'impatto contro la detta vettura rovinava “per terra, subiva lo schiacciamento degli arti inferiori, che venivano ancora gravemente danneggiati da una manovra in avanzamento eseguita dal sig. (v. pag.1 – atto di citazione), il quale, avvedutosi successivamente CP_2 dell'occorso, prestava soccorso al trasportandolo all'interno della vettura Citroen C3 Pt_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CA NA.
Ha altresì dedotto che il sinistro fu causato dal comportamento imprudente, negligente ed imperito del conducente . CP_2
La compagnia si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 15.07.2021, Controparte_4 contestando la domanda e, in particolare, la storicità del sinistro, evidenziando l'insussistenza del
2 nesso causale tra le lesioni e la dinamica del sinistro descritta dall'attore e da ultimo eccependo l'incompatibilità delle lesioni lamentate in relazione alle modalità di accadimento del sinistro descritte dall'attore.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
I convenuti e non si sono costituiti e se n'è dichiarata la Controparte_3 Controparte_2 contumacia.
Istruita con prova documentale, prova orale, consulenza tecnica d'ufficio e fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa all'udienza del 12.6.25 è stata riservata per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Dal compendio probatorio formatosi all'esito dell'istruttoria ed in particolare dalle testimonianze espletate nel corso del giudizio, non è emersa una precisa e univoca rappresentazione della dinamica del sinistro. In altri termini, l'attore non ha assolto l'onere della prova su di esso gravante quanto alla dimostrazione della dinamica del sinistro e della responsabilità del conducente del veicolo Citroen C3 come narrata nell'atto di citazione, nella parte in cui si afferma che fu investito in fase di retromarcia di detto mezzo.
Va invero rimarcato come le testimonianze acquisite nel corso del giudizio (v. verbale udienza del
16.6.2022) non offrano alcun contributo essendosi rivelate insufficienti, contraddittorie ed illogiche. Innanzitutto, dalle dette deposizioni testimoniali emerge che nessuno dei testi vide il contatto tra l'autovettura Citroen ed il nel mentre quest'ultimo camminava a Parte_1 piedi, venendo meno, dunque, la prova dell'evidenza dell'investimento quale presupposto assunto dall'attore e da cui avrebbero avuto seguito le lesioni personali lamentate.
In particolare, il teste ha affermato di non aver visto l'impatto, avendo Testimone_1 dichiarato di essere “arrivato dopo”, mentre le dichiarazioni del testimone risultano Tes_2 contraddittorie, illogiche e come tali scarsamente credibili.
Questi ha di fatti riferito, in un primo momento, di aver notato “un signore in piedi e nello stesso tempo una vettura che faceva retromarcia” e di aver “ visto l'auto investire il signore mentre era in retromarcia”, salvo poi non essere in grado di indicare “su quale lato del corpo venisse urtato l'attore” ed affermare in maniera del tutto contraddittoria: “devo precisare che dalla mia posizione non ho visto l'impatto tra l'auto ed il poiché non ci ho fatto caso ed anche perché c'era un muretto che mi inibiva la visuale”. (v. verbale Pt_1 udienza del 16.6.2022).
3 In ogni caso, le dichiarazioni del teste debbono ritenersi inattendibili e irrilevanti proprio Tes_2 sulla base del raffronto tra le eloquenti risultanze documentali e la posizione in cui lo stesso teste ha affermato di trovarsi nei luoghi teatro del sinistro.
Infatti, tenuto conto della posizione che il ha riconosciuto essere quella in cui si trovava al Tes_2 momento dell'impatto (v. fotografia n. 3 del fascicolo di parte attrice), emerge in maniera chiara che dal suo punto di osservazione il teste non poteva plausibilmente aver sufficiente percezione del luogo in cui l'attore ha assunto trovarsi al momento dell'investimento da parte dell'auto antagonista, e ciò a causa sia della presenza di un muro di recinzione (menzionato dallo stesso e pure evincibile dalle riproduzioni fotografiche agli atti), che ne ostacolava la visuale, e sia in Tes_2 considerazione della notevole distanza rispetto alla stessa area dell'investimento.
Ugualmente le dichiarazioni rese dal teste debbono considerarsi inattendibili ed Tes_3 irrilevanti, considerata la notevole contraddittorietà delle sue affermazioni.
Va anche tenuto conto che il teste ha offerto una ricostruzione del tutto differente e Tes_3 comunque inconciliabile rispetto alla prospettazione fattuale dell'attore. E, infatti, detto teste ha ripetutamente dichiarato di aver “visto un'auto che investiva qualcosa”, ritenendo “fosse un sacco di cemento”, precisando peraltro di aver “visto persone caricare qualcosa in auto” ed invero riferendo di una cosa inanimata e statica, salvo poi contraddirsi e dichiarare che “al momento del soccorso” si è “reso conto che era una persona”. (v. verbale udienza del 16.6.2022)
Parimenti insignificanti e, per il vero, non genuine debbono ritenersi le dichiarazioni rese in giudizio dal conducente del mezzo, odierno convenuto che appaiono Controparte_2 smentite dal loro raffronto con le altre evidenze processuali.
Non è un dato trascurabile che a distanza di considerevole tempo il con precisione sia CP_2 stato in grado di riferire nel corso dell'interrogatorio che nella mattina del giorno del sinistro vi fosse la nebbia, mentre l'attore nei suoi scritti non ha mai prospettato l'esistenza di tale condizione atmosferica;
tuttavia, lo stesso ha dichiarato: “Ad un tratto ho sentito una botta e pure un CP_2 grido. Avendo sentito l'urlo muovevo l'auto in avanti con la conseguenza che passavo la seconda volta sul corpo del pedone ..mi sono reso conto di aver colpito la gamba dell'attore solo dopo averlo visto per terra, una volta sceso dall'auto...”. (v. verbale udienza del 24.3.2022)
Senonché, è dirimente osservare che l'esposizione dei fatti da parte del appare del tutto CP_2 insostenibile e connotata finanche di assurdità, avuto riguardo proprio alla mancanza di una logica che giustifichi siffatto comportamento da parte del conducente dell'auto Citroen nell'occorso.
4 Senonchè è agevole rilevare con riguardo a quanto riferito proprio dallo stesso che il CP_2 suo comportamento risulta senza dubbio anomale, poiché tale agire risulta in totale antitesi alla normale, prevedibile e prudente condotta che ci si attenderebbe in analoghe evenienze da una persona di buon senso. Il infatti, uditi il tonfo provocato dall'urto della vettura contro CP_2 un ostacolo ( a suo dire imprevisto) e le susseguenti grida umane, non ha repentinamente arrestato l'autovettura e non è fuoriuscito prontamente al fine di scongiurare eventuali ed ulteriori danni, oltre che per sincerarsi dell'accaduto; al contrario, attraverso una condotta totalmente assurda il
[...]
assume di aver innestato la marcia dopo aver udito il detto tonfo e di essere avanzato, CP_2 finendo col transitare sullo stesso ostacolo, che da poco aveva attinto e che non aveva compreso essere un pedone, se non dopo essere disceso dalla vettura.
Per gli stessi rilievi sopra svolti le dichiarazioni dei testi anzidetti e dello stesso convenuto debbono considerarsi non credibili, avuto anche riguardo alle improbabili manovre di primo soccorso attuate a favore del secondo quanto riferito dagli stessi soggetti intervenuti nel sinistro. Pt_1
La particolarità del soccorso messo in atto dagli astanti non pare abbia avuto alla base alcuna spiegazione razionale, poiché è seriamente dubitabile che in siffatte condizione sussistesse la concreta ed effettiva possibilità di sollevare e collocare il malcapitato (persona anziana, Pt_1 plurifratturata, svenuta e riversa sulla sede stradale) sul sedile anteriore, lato conducente, della vettura utilitaria Citroen C3 e con essa trasportarlo per diversi chilometri da Villa Castelli sino a
CA NA, senza, peraltro, alcuna preoccupazione di innescare conseguenze ben peggiori
E' innegabile che in siffatto scenario sarebbe stato certamente più prudente, opportuno, e naturalmente quasi ovvio da parte dei presenti allertare il personale medico del servizio 118 od altra autorità, al fine di approntare un adeguato soccorso sanitario e scongiurare esiti peggiori a discapito della persona investita.
Quanto alle deposizioni rese dai parenti del , non presenti al momento del sinistro, le stesse Pt_1 risultano irrilevanti nella misura in cui riconducono l'insorgere delle lesioni per cui è causa al sinistro cui non hanno dichiarato di non aver assistito.
Dunque, le fin qui menzionate prove orali debbono ritenersi inattendibili, anche sulla base delle altre emergenze istruttorie, quali le evidenze documentali e le risultanze della CTU collegiale, che hanno stabilito la incompatibilità delle lesioni lamentate dall'attore rispetto alla dinamica del sinistro per come descritta dallo stesso.
5 Preliminarmente, sul punto va rimarcato che nel corso del giudizio è emersa la necessità di valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa e più nello specifico le risultanze dei mezzi di prova espletati su richiesta delle parti, posto che sussistevano molteplici dubbi sulla dinamica del sinistro e, in particolare, sulla compatibilità o meno dei danni lamentati dall'attore in relazione alla prospettazione dallo stesso fornita circa le modalità di svolgimento dell'investimento pedonale.
Ed, infatti, giova rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio “ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c.” ( civ., sez. III, 27/06/2023, n. 18307).
Ebbene, tenuto conto delle conclusioni e delle valutazioni tecniche emerse offerte dal segmento peritale della CTU collegiale, espletata nel corso del presente giudizio ai fini di una verifica di compatibilità di tipo ergonomico tra i danni lamentati dall'attore e la prospettazione offerta circa la dinamica del sinistro, può definitivamente affermarsi che non è stata raggiunta la prova della responsabilità del conducente dell'auto Citroen C3 per il sinistro che qui occupa.
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione
“percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. civ., 22 gennaio 2015, 1190) con la precisazione che “il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. civ., 6/12/2019, n.2564).
Ebbene la CTU espletata congiuntamente dal medico-legale e dall'ingegnere specializzato in infortunistica stradale - le cui conclusioni sono condivise da questo giudicante in quanto basate su un completo ed analitico esame tecnico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta;
valutata con criteri specialistici che si reputano corretti - ha escluso la
“compatibilità tra la tipologia dei danni fisici lamentati dal sig. e le modalità dell'incidente Parte_1 stradale come rappresentate nell'Atto di Citazione” .
Va dato atto che gli ausiliari hanno operato una ricostruzione fondata su un accurato esame della documentazione medica e su diverse simulazioni della possibile dinamica del sinistro, all'esito delle
6 quali sono giunti alla conclusione della mancanza di un nesso di causa/ effetto tra le lesioni fisiche lamentate ed il sinistro.
In particolare essi hanno evidenziato: “dai rilievi documentali, emerge un referto di P.S. del P.O. di
CA NA di pari data (22.10.2019 ore 10,14), con descrizione di un quadro lesivo politraumatico:
“Trauma cranico non commotivo, trauma spalla sx gomito sx, trauma lombare, ginocchio dx, trauma arti inferiori dx e sn, caviglia dx e sin…Fratture multiple dell'arto inferiore bilateralmente in trauma da schiacciamento della strada…”. La consulenza ortopedica ospedaliera appare solo parzialmente leggibile “Politrauma della strada con frattura piatto tibiale a sin Frattura femore sin, Frattura calcagno sin…illeggibile Doccia a sinistra x arto inferiore sn. Stivaletto…illeggibile”. Dalla Cartella si evince l'esame obiettivo CP_5 all'ingresso: “Arto inferiore sinistro addotto, accorciato, extraruotato con dolore in regione trocanterica, mobilità preternaturale ed impotenza per artralgia. Dolore pressorio su calcagno sx. Ginocchio destro tumefatto ed edematoso, diffusamente dolente con mobilità preternaturale ed impotenza funzionale artralgia. Cute integra, no esposizioni.. I rilievi strumentali Rx condotti presso il P.O. di CA NA descrivono: - Frattura scomposta di piatto tibiale a destra. - Frattura della testa del perone a destra. - Esito di frattura di malleolo tibiale interno stabilizzata con vite. Frattura calcagno a sinistra. - Frattura scomposta pertrocanterica sinistra con distacco osseo del piccolo trocantere ( folio 29 e 30 della relazione).”
Ebbene muovendo da queste risultanze si è in primo luogo rimarcato che “appare difficile un riferito traumatismo da arrotamento del piede sinistro con singola frattura del calcagno omolaterale, senza lesioni a carico dell'avampiede e della porzione anatomica soprastante (caviglia e terzo distale di gamba).. Il meccanismo lesionale è generalmente indiretto per caduta dall'alto sui talloni, mentre estremamente raro è il meccanismo di avulsione dell'apofisi posterosuperiore, in pazienti anziani, per trazione del tendine di Achille. In seguito ad una caduta sul tallone, il calcagno viene a trovarsi tra due forze dirette ed opposte: il suolo e l'astragalo. Tale contrasto determina la frattura calcaneare”.
Si è poi ulteriormente evidenziato “L'assenza di lesioni cutanee esterne, anche nelle ulteriori lesività ossee documentate, rappresenta un elemento importante della nostra interpretazione medico-legale, peraltro corroborata da una cinematica non favorevole ed ostativa al riconoscimento di una verosimile compatibilità. Tipologia, sede e cronologia delle lesioni non appaiono coerenti con la dinamica dell'investimento riferita. Pur ragionando in termini verosimiglianza o “del più probabile che non”, si esprimono notevoli perplessità sulla compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro riferita.”
Tantomeno, si giunge ad opposta conclusione avuto riguardo alle obiezioni sollevate dall'attore nei confronti dell'elaborato della CTU espletata nel corso del presente giudizio.
7 Ebbene, il rilievo dell'attore che invoca a sostegno della sua tesi la descrizione dell'esame obiettivo dell'Ospedale (ndr. trauma da schiacciamento) non coglie nel segno, poiché è il caso di rilevare Per_2 innanzitutto che quanto espresso dai medici è ciò che è stato loro riferito dal paziente all'atto della prima e sommaria accettazione di soccorso e che dette dichiarazioni contenute nel referto non sono assistite da fede privilegiata.
In ogni caso, le contestazioni attoree alla CTU risultano del tutto improprie, dal momento che è dirimente osservare che attraverso la simulazione messa in atto dai CCTTUU, che ha riguardato la fase pre e post arrotamento del piede sx del (v. Allegato nn° 1A-1B della CTU), “è stata Pt_1 eseguita una modellazione grafica in 3D dell'evento sinistro – così come rappresentato nell'Atto di
Citazione -, per quanto attiene in particolare la fase dell'arrotamento (e/o schiacciamento) del piede sx dell'attore (Allegato nn° 2-3-4 modellazione grafica 3D – v. CTU)”.
Nel corso delle operazioni peritali espletate, infatti, il collegio dei consulenti tecnici d'ufficio, utilizzando la tecnica della modellazione grafica in 3D, ha attribuito all'arto inferiore dx del Pt_1 tre possibili posture e ciò evidentemente ai fini di una ricostruzione “più probabile che non” della fase di arrotamento del piede sx del (v. Allegato nn 1A-1B- 2-3-4 della CTU). Pt_1
Senonché, alla luce di tali ulteriori approfondimenti, il Tribunale ritiene del tutto condivisibile il giudizio espresso dai CCTTUU, secondo il quale negli ipotetici scenari realizzati (v. lett. C, D, E,
F pagg. 39 e 40 della CTU) in particolare gli effetti di tipo traumatico diagnosticati a carico dell'arto inferiore sx del RI DO: 1) “ non possano integrare un'azione di tipo lesivo da arrotamento, in assenza di specifici riscontri di tipo medico-legali in tal senso (Video nn°-2-3-4)”; 2)- “ cadendo al più avrebbe potuto esporre ad arrotamento il solo piede sx. Il piede dx non riesce ad infilarsi al di sotto dell'autovettura”; 3) “ove mai la ruota posteriore sx avesse “schiacciato” il piede sx, sul dorso avremmo dovuto riscontrare delle lesioni, oltreché gravissimi traumi da schiacciamento alle dita del piede sx, al più traumi all'interno dell'anca dx”; 4) “nessun moto in avanti dell'autovettura si sia concretizzato a fronte di una postura praticamente in posizione di quiete del pedone. Tant'è che mancano i segni di arrotamento sia sul collo del piede sx;
così come a carico dell'anca dx che si assume essere stata arrotata per ben due volte. La postura che vede il con l'anca Pt_1 dx al di sotto dell'autovettura è irraggiungibile”; 5) “ la fase in cui l'arto inferiore dx del va ad adagiarsi al Pt_1 di sotto del settore posteriore dell'autovettura, senza sortire f.l.c. e fratture né a livello peroneale nè tibiale”.
Ne discende che vanno escluse le condizioni di compatibilità tra la tipologia dei danni fisici lamentati da e le modalità dell'incidente stradale come da lui stesso Parte_1 rappresentate .
8 L'attore ha svolto critiche ulteriore nei confronti delle conclusioni cui è pervenuta la CTU del presente giudizio, adducendo a sostegno della sua tesi gli esiti della relazione medico-legale avutasi in altro giudizio per l'ATP (ndr. nrg. 1563/2021 del Tribunale di Brindisi), che lo stesso attore aveva promosso nei confronti di sulla base di una polizza assicurativa per la CP_6 liquidazione del danno da infortunio “per lo stesso evento sinistro del 22 ottobre 2019”.
Ed, in particolare, l'attore ha richiamato le conclusioni dell'indagine peritale svolta dal CTU, dr.
nel detto giudizio di ATP secondo cui “ La natura e la causa delle lesioni riportate Persona_3 dal sig. , sono compatibili con la dinamica dell'incidente stradale avvenuto il giorno 22/12/2019 alle ore Pt_1
9.50 circa, nel centro abitato di Villa Castelli, allorquando veniva investito da un'autovettura in manovra di retromarcia e subiva un trauma da schiacciamento degli arti inferiori, complicato dalla successiva manovra inversa di avanzamento…”
Sul punto, va innanzitutto tenuto conto che le stesse risultanze peritali del giudizio di ATP, cui l'attore si riferisce invocando la loro rilevanza nel presente giudizio, non sono state raggiunte nel contraddittorio con le parti del presente giudizio e con Controparte_4
In secondo luogo, è dirimente evidenziare che le conclusioni della CTU resa nel detto procedimento per l'ATP vanno debitamente valorizzate nella stretta misura in cui le medesime possono solo ritenersi prova atipica nel presente giudizio, ovvero un argomento di prova che “è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo" (Cass. 1593/2017; da ultimo: Cassazione Ord. n. 2438/24)
Tenuto conto di quanto appena evidenziato, va ancora considerato che il giudizio per l'ATP promosso dall'attore non riguardò l'accertamento della responsabilità civile da fatto illecito Pt_1 come nella fattispecie che qui occupa, in cui si è reso necessario accertare l'an della domanda
(responsabilità, compatibilità, ecc), ma invece ebbe ad oggetto un'indagine dal campo più limitato finalizzato alla liquidazione dei danni sulla base di una polizza infortuni ed invero sul presupposto della sola esistenza e quantificazione del danno per l'avveramento del rischio secondo le pattuizioni di polizza.
Ciò detto, è pur vero che le risultanze della CTU collegiale del presente giudizio, effettuata questa in contraddittorio tra le odierne parti, hanno avuto origine dall'esame delle stesse lesioni lamentate dall'attore, tuttavia è anche vero che le stesse conclusioni della CTU collegiale sono scaturite da un indagine svolta da due specialisti ( medico legale ed ingegnere esperto in infortunistica), da un
9 analisi più ampia e maggiormente particolareggiata, ma, diversamente dal giudizio per l'ATP,
l'indagine è stata finalizzata a verificare se dall'illecito aquiliano, come descritto, fossero derivate lesioni personali all'attore e se fosse sussistente o meno la compatibilità delle lesioni eventualmente riscontrate con il sinistro, ovvero con la particolare prospettazione fattuale dell'attore.
Ne consegue che le risultanze della CTU collegiale debbono ritenersi dotate di maggiore solidità ed attendibilità scientifica, non solo perché rese da due specialisti all'esito di diverse simulazioni sulla dinamica del sinistro, ma per aver offerto un contributo tecnico utile sulle complessive evidenze processuali nel contraddittorio delle parti ed all'esito di un raffronto con possibili ulteriori descrizioni della causa dei lamentati danni, che in definitiva hanno evidenziato le criticità dell'impianto probatorio.
In conclusione, per le considerazioni sopra svolte non essendo stata fornita la prova della veridicità storica del sinistro e delle sue modalità di verificazione ed in ogni caso del nesso di casualità tra l'evento occorso ed i danni lamentati dall'attore, la domanda va rigettata.
L'esito della lite comporta la condanna di alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 favore di ( unica parte convenuta costituita), che si liquidano come in Controparte_4 dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 previsti per lo scaglione di riferimento per il valore della domanda, ridotti della metà attesa la particolare semplicità delle questioni in fatto e diritto risolte.
Per le stesse ragioni vanno poste a carico dell'attore le spese della c.t.u. nella misura già liquidata in corso di causa con decreto del 5.07.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Giovanna Manca, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_7 [...]
e ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così CP_3 Controparte_2 provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di Parte_1 [...]
, che si liquidano in €.11.229,00 per compensi, oltre al 15% per rimb. forf. nonché CAP CP_7
e IVA, se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Rosato, dichiaratosi anticipatario.
10 3) pone le spese della c.t.u. nella misura liquidata in corso di causa a carico dell'attore.
Brindisi, lì 29.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
11
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di BRINDISI, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N°1527/2021 pendente
tra:
(C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UI D'RS ed elettivamente domiciliato in Villa Castelli (Br) alla Via San Carlo Borromeo n.
11
attore
contro
(P.IVA ) in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rosato (ed elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA) alla Via Calabria 17/a convenuta
Nonché
(C.F. Controparte_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
convenuti
1 (contumaci)
Oggetto: Risarcimento danni in materia di circolazione stradale;
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza cartolare del 12.6.2025;
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio , in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 Controparte_4 [...]
e quest'ultimi rispettivamente proprietaria e conducente CP_3 Controparte_2
l'autovettura Citroen C3 tg. CE 043 XH assicurata per la r.c.a. con la predetta compagnia, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la somma complessivamente determinata di € 520.000.00 patito in conseguenza del sinistro occorsogli il giorno 22.10.2019, h. 08.00 circa, nell'abitato di Villa Castelli, previo accertamento e declaratoria della esclusiva responsabilità degli stessi convenuti nella verificazione del sinistro.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato in punto di fatto che nelle anzidette circostanze di luogo e di tempo era stato “vittima di un investimento pedonale da parte dell'autovettura Citroen C3 tg. CE043XH”, allorquando, trovandosi a camminare “dalla sua abitazione sita in Villa Castelli alla Via Europa n. 23 presso il noto negozio di Ferramenta “Ciracì” di Ciracì
Vito” sito alla Via San Francesco, proprio nel momento in cui si approssimava “all'area a parcheggio, adiacente la statua in bronzo di che poi sbocca sulla Via San Francesco” veniva “inavvertitamente e Per_1 improvvisamente investito dall'autovettura Citroen C3 targata CE043XH”, condotta da CP_2
“che, nel mentre effettuava una manovra di retromarcia, … non si avvedeva della presenza del ”
[...] Pt_1
“all'ingresso dell'area a parcheggio e nei pressi di un albero di ulivo posto al centro di codesta area [….] .e nei pressi di un tombino di ferro presente sull'area in questione” (v. pag.1 – atto di citazione).
L'attore ha sostenuto che a causa dell'impatto contro la detta vettura rovinava “per terra, subiva lo schiacciamento degli arti inferiori, che venivano ancora gravemente danneggiati da una manovra in avanzamento eseguita dal sig. (v. pag.1 – atto di citazione), il quale, avvedutosi successivamente CP_2 dell'occorso, prestava soccorso al trasportandolo all'interno della vettura Citroen C3 Pt_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CA NA.
Ha altresì dedotto che il sinistro fu causato dal comportamento imprudente, negligente ed imperito del conducente . CP_2
La compagnia si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 15.07.2021, Controparte_4 contestando la domanda e, in particolare, la storicità del sinistro, evidenziando l'insussistenza del
2 nesso causale tra le lesioni e la dinamica del sinistro descritta dall'attore e da ultimo eccependo l'incompatibilità delle lesioni lamentate in relazione alle modalità di accadimento del sinistro descritte dall'attore.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
I convenuti e non si sono costituiti e se n'è dichiarata la Controparte_3 Controparte_2 contumacia.
Istruita con prova documentale, prova orale, consulenza tecnica d'ufficio e fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa all'udienza del 12.6.25 è stata riservata per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Dal compendio probatorio formatosi all'esito dell'istruttoria ed in particolare dalle testimonianze espletate nel corso del giudizio, non è emersa una precisa e univoca rappresentazione della dinamica del sinistro. In altri termini, l'attore non ha assolto l'onere della prova su di esso gravante quanto alla dimostrazione della dinamica del sinistro e della responsabilità del conducente del veicolo Citroen C3 come narrata nell'atto di citazione, nella parte in cui si afferma che fu investito in fase di retromarcia di detto mezzo.
Va invero rimarcato come le testimonianze acquisite nel corso del giudizio (v. verbale udienza del
16.6.2022) non offrano alcun contributo essendosi rivelate insufficienti, contraddittorie ed illogiche. Innanzitutto, dalle dette deposizioni testimoniali emerge che nessuno dei testi vide il contatto tra l'autovettura Citroen ed il nel mentre quest'ultimo camminava a Parte_1 piedi, venendo meno, dunque, la prova dell'evidenza dell'investimento quale presupposto assunto dall'attore e da cui avrebbero avuto seguito le lesioni personali lamentate.
In particolare, il teste ha affermato di non aver visto l'impatto, avendo Testimone_1 dichiarato di essere “arrivato dopo”, mentre le dichiarazioni del testimone risultano Tes_2 contraddittorie, illogiche e come tali scarsamente credibili.
Questi ha di fatti riferito, in un primo momento, di aver notato “un signore in piedi e nello stesso tempo una vettura che faceva retromarcia” e di aver “ visto l'auto investire il signore mentre era in retromarcia”, salvo poi non essere in grado di indicare “su quale lato del corpo venisse urtato l'attore” ed affermare in maniera del tutto contraddittoria: “devo precisare che dalla mia posizione non ho visto l'impatto tra l'auto ed il poiché non ci ho fatto caso ed anche perché c'era un muretto che mi inibiva la visuale”. (v. verbale Pt_1 udienza del 16.6.2022).
3 In ogni caso, le dichiarazioni del teste debbono ritenersi inattendibili e irrilevanti proprio Tes_2 sulla base del raffronto tra le eloquenti risultanze documentali e la posizione in cui lo stesso teste ha affermato di trovarsi nei luoghi teatro del sinistro.
Infatti, tenuto conto della posizione che il ha riconosciuto essere quella in cui si trovava al Tes_2 momento dell'impatto (v. fotografia n. 3 del fascicolo di parte attrice), emerge in maniera chiara che dal suo punto di osservazione il teste non poteva plausibilmente aver sufficiente percezione del luogo in cui l'attore ha assunto trovarsi al momento dell'investimento da parte dell'auto antagonista, e ciò a causa sia della presenza di un muro di recinzione (menzionato dallo stesso e pure evincibile dalle riproduzioni fotografiche agli atti), che ne ostacolava la visuale, e sia in Tes_2 considerazione della notevole distanza rispetto alla stessa area dell'investimento.
Ugualmente le dichiarazioni rese dal teste debbono considerarsi inattendibili ed Tes_3 irrilevanti, considerata la notevole contraddittorietà delle sue affermazioni.
Va anche tenuto conto che il teste ha offerto una ricostruzione del tutto differente e Tes_3 comunque inconciliabile rispetto alla prospettazione fattuale dell'attore. E, infatti, detto teste ha ripetutamente dichiarato di aver “visto un'auto che investiva qualcosa”, ritenendo “fosse un sacco di cemento”, precisando peraltro di aver “visto persone caricare qualcosa in auto” ed invero riferendo di una cosa inanimata e statica, salvo poi contraddirsi e dichiarare che “al momento del soccorso” si è “reso conto che era una persona”. (v. verbale udienza del 16.6.2022)
Parimenti insignificanti e, per il vero, non genuine debbono ritenersi le dichiarazioni rese in giudizio dal conducente del mezzo, odierno convenuto che appaiono Controparte_2 smentite dal loro raffronto con le altre evidenze processuali.
Non è un dato trascurabile che a distanza di considerevole tempo il con precisione sia CP_2 stato in grado di riferire nel corso dell'interrogatorio che nella mattina del giorno del sinistro vi fosse la nebbia, mentre l'attore nei suoi scritti non ha mai prospettato l'esistenza di tale condizione atmosferica;
tuttavia, lo stesso ha dichiarato: “Ad un tratto ho sentito una botta e pure un CP_2 grido. Avendo sentito l'urlo muovevo l'auto in avanti con la conseguenza che passavo la seconda volta sul corpo del pedone ..mi sono reso conto di aver colpito la gamba dell'attore solo dopo averlo visto per terra, una volta sceso dall'auto...”. (v. verbale udienza del 24.3.2022)
Senonché, è dirimente osservare che l'esposizione dei fatti da parte del appare del tutto CP_2 insostenibile e connotata finanche di assurdità, avuto riguardo proprio alla mancanza di una logica che giustifichi siffatto comportamento da parte del conducente dell'auto Citroen nell'occorso.
4 Senonchè è agevole rilevare con riguardo a quanto riferito proprio dallo stesso che il CP_2 suo comportamento risulta senza dubbio anomale, poiché tale agire risulta in totale antitesi alla normale, prevedibile e prudente condotta che ci si attenderebbe in analoghe evenienze da una persona di buon senso. Il infatti, uditi il tonfo provocato dall'urto della vettura contro CP_2 un ostacolo ( a suo dire imprevisto) e le susseguenti grida umane, non ha repentinamente arrestato l'autovettura e non è fuoriuscito prontamente al fine di scongiurare eventuali ed ulteriori danni, oltre che per sincerarsi dell'accaduto; al contrario, attraverso una condotta totalmente assurda il
[...]
assume di aver innestato la marcia dopo aver udito il detto tonfo e di essere avanzato, CP_2 finendo col transitare sullo stesso ostacolo, che da poco aveva attinto e che non aveva compreso essere un pedone, se non dopo essere disceso dalla vettura.
Per gli stessi rilievi sopra svolti le dichiarazioni dei testi anzidetti e dello stesso convenuto debbono considerarsi non credibili, avuto anche riguardo alle improbabili manovre di primo soccorso attuate a favore del secondo quanto riferito dagli stessi soggetti intervenuti nel sinistro. Pt_1
La particolarità del soccorso messo in atto dagli astanti non pare abbia avuto alla base alcuna spiegazione razionale, poiché è seriamente dubitabile che in siffatte condizione sussistesse la concreta ed effettiva possibilità di sollevare e collocare il malcapitato (persona anziana, Pt_1 plurifratturata, svenuta e riversa sulla sede stradale) sul sedile anteriore, lato conducente, della vettura utilitaria Citroen C3 e con essa trasportarlo per diversi chilometri da Villa Castelli sino a
CA NA, senza, peraltro, alcuna preoccupazione di innescare conseguenze ben peggiori
E' innegabile che in siffatto scenario sarebbe stato certamente più prudente, opportuno, e naturalmente quasi ovvio da parte dei presenti allertare il personale medico del servizio 118 od altra autorità, al fine di approntare un adeguato soccorso sanitario e scongiurare esiti peggiori a discapito della persona investita.
Quanto alle deposizioni rese dai parenti del , non presenti al momento del sinistro, le stesse Pt_1 risultano irrilevanti nella misura in cui riconducono l'insorgere delle lesioni per cui è causa al sinistro cui non hanno dichiarato di non aver assistito.
Dunque, le fin qui menzionate prove orali debbono ritenersi inattendibili, anche sulla base delle altre emergenze istruttorie, quali le evidenze documentali e le risultanze della CTU collegiale, che hanno stabilito la incompatibilità delle lesioni lamentate dall'attore rispetto alla dinamica del sinistro per come descritta dallo stesso.
5 Preliminarmente, sul punto va rimarcato che nel corso del giudizio è emersa la necessità di valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa e più nello specifico le risultanze dei mezzi di prova espletati su richiesta delle parti, posto che sussistevano molteplici dubbi sulla dinamica del sinistro e, in particolare, sulla compatibilità o meno dei danni lamentati dall'attore in relazione alla prospettazione dallo stesso fornita circa le modalità di svolgimento dell'investimento pedonale.
Ed, infatti, giova rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio “ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c.” ( civ., sez. III, 27/06/2023, n. 18307).
Ebbene, tenuto conto delle conclusioni e delle valutazioni tecniche emerse offerte dal segmento peritale della CTU collegiale, espletata nel corso del presente giudizio ai fini di una verifica di compatibilità di tipo ergonomico tra i danni lamentati dall'attore e la prospettazione offerta circa la dinamica del sinistro, può definitivamente affermarsi che non è stata raggiunta la prova della responsabilità del conducente dell'auto Citroen C3 per il sinistro che qui occupa.
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione
“percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. civ., 22 gennaio 2015, 1190) con la precisazione che “il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. civ., 6/12/2019, n.2564).
Ebbene la CTU espletata congiuntamente dal medico-legale e dall'ingegnere specializzato in infortunistica stradale - le cui conclusioni sono condivise da questo giudicante in quanto basate su un completo ed analitico esame tecnico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta;
valutata con criteri specialistici che si reputano corretti - ha escluso la
“compatibilità tra la tipologia dei danni fisici lamentati dal sig. e le modalità dell'incidente Parte_1 stradale come rappresentate nell'Atto di Citazione” .
Va dato atto che gli ausiliari hanno operato una ricostruzione fondata su un accurato esame della documentazione medica e su diverse simulazioni della possibile dinamica del sinistro, all'esito delle
6 quali sono giunti alla conclusione della mancanza di un nesso di causa/ effetto tra le lesioni fisiche lamentate ed il sinistro.
In particolare essi hanno evidenziato: “dai rilievi documentali, emerge un referto di P.S. del P.O. di
CA NA di pari data (22.10.2019 ore 10,14), con descrizione di un quadro lesivo politraumatico:
“Trauma cranico non commotivo, trauma spalla sx gomito sx, trauma lombare, ginocchio dx, trauma arti inferiori dx e sn, caviglia dx e sin…Fratture multiple dell'arto inferiore bilateralmente in trauma da schiacciamento della strada…”. La consulenza ortopedica ospedaliera appare solo parzialmente leggibile “Politrauma della strada con frattura piatto tibiale a sin Frattura femore sin, Frattura calcagno sin…illeggibile Doccia a sinistra x arto inferiore sn. Stivaletto…illeggibile”. Dalla Cartella si evince l'esame obiettivo CP_5 all'ingresso: “Arto inferiore sinistro addotto, accorciato, extraruotato con dolore in regione trocanterica, mobilità preternaturale ed impotenza per artralgia. Dolore pressorio su calcagno sx. Ginocchio destro tumefatto ed edematoso, diffusamente dolente con mobilità preternaturale ed impotenza funzionale artralgia. Cute integra, no esposizioni.. I rilievi strumentali Rx condotti presso il P.O. di CA NA descrivono: - Frattura scomposta di piatto tibiale a destra. - Frattura della testa del perone a destra. - Esito di frattura di malleolo tibiale interno stabilizzata con vite. Frattura calcagno a sinistra. - Frattura scomposta pertrocanterica sinistra con distacco osseo del piccolo trocantere ( folio 29 e 30 della relazione).”
Ebbene muovendo da queste risultanze si è in primo luogo rimarcato che “appare difficile un riferito traumatismo da arrotamento del piede sinistro con singola frattura del calcagno omolaterale, senza lesioni a carico dell'avampiede e della porzione anatomica soprastante (caviglia e terzo distale di gamba).. Il meccanismo lesionale è generalmente indiretto per caduta dall'alto sui talloni, mentre estremamente raro è il meccanismo di avulsione dell'apofisi posterosuperiore, in pazienti anziani, per trazione del tendine di Achille. In seguito ad una caduta sul tallone, il calcagno viene a trovarsi tra due forze dirette ed opposte: il suolo e l'astragalo. Tale contrasto determina la frattura calcaneare”.
Si è poi ulteriormente evidenziato “L'assenza di lesioni cutanee esterne, anche nelle ulteriori lesività ossee documentate, rappresenta un elemento importante della nostra interpretazione medico-legale, peraltro corroborata da una cinematica non favorevole ed ostativa al riconoscimento di una verosimile compatibilità. Tipologia, sede e cronologia delle lesioni non appaiono coerenti con la dinamica dell'investimento riferita. Pur ragionando in termini verosimiglianza o “del più probabile che non”, si esprimono notevoli perplessità sulla compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro riferita.”
Tantomeno, si giunge ad opposta conclusione avuto riguardo alle obiezioni sollevate dall'attore nei confronti dell'elaborato della CTU espletata nel corso del presente giudizio.
7 Ebbene, il rilievo dell'attore che invoca a sostegno della sua tesi la descrizione dell'esame obiettivo dell'Ospedale (ndr. trauma da schiacciamento) non coglie nel segno, poiché è il caso di rilevare Per_2 innanzitutto che quanto espresso dai medici è ciò che è stato loro riferito dal paziente all'atto della prima e sommaria accettazione di soccorso e che dette dichiarazioni contenute nel referto non sono assistite da fede privilegiata.
In ogni caso, le contestazioni attoree alla CTU risultano del tutto improprie, dal momento che è dirimente osservare che attraverso la simulazione messa in atto dai CCTTUU, che ha riguardato la fase pre e post arrotamento del piede sx del (v. Allegato nn° 1A-1B della CTU), “è stata Pt_1 eseguita una modellazione grafica in 3D dell'evento sinistro – così come rappresentato nell'Atto di
Citazione -, per quanto attiene in particolare la fase dell'arrotamento (e/o schiacciamento) del piede sx dell'attore (Allegato nn° 2-3-4 modellazione grafica 3D – v. CTU)”.
Nel corso delle operazioni peritali espletate, infatti, il collegio dei consulenti tecnici d'ufficio, utilizzando la tecnica della modellazione grafica in 3D, ha attribuito all'arto inferiore dx del Pt_1 tre possibili posture e ciò evidentemente ai fini di una ricostruzione “più probabile che non” della fase di arrotamento del piede sx del (v. Allegato nn 1A-1B- 2-3-4 della CTU). Pt_1
Senonché, alla luce di tali ulteriori approfondimenti, il Tribunale ritiene del tutto condivisibile il giudizio espresso dai CCTTUU, secondo il quale negli ipotetici scenari realizzati (v. lett. C, D, E,
F pagg. 39 e 40 della CTU) in particolare gli effetti di tipo traumatico diagnosticati a carico dell'arto inferiore sx del RI DO: 1) “ non possano integrare un'azione di tipo lesivo da arrotamento, in assenza di specifici riscontri di tipo medico-legali in tal senso (Video nn°-2-3-4)”; 2)- “ cadendo al più avrebbe potuto esporre ad arrotamento il solo piede sx. Il piede dx non riesce ad infilarsi al di sotto dell'autovettura”; 3) “ove mai la ruota posteriore sx avesse “schiacciato” il piede sx, sul dorso avremmo dovuto riscontrare delle lesioni, oltreché gravissimi traumi da schiacciamento alle dita del piede sx, al più traumi all'interno dell'anca dx”; 4) “nessun moto in avanti dell'autovettura si sia concretizzato a fronte di una postura praticamente in posizione di quiete del pedone. Tant'è che mancano i segni di arrotamento sia sul collo del piede sx;
così come a carico dell'anca dx che si assume essere stata arrotata per ben due volte. La postura che vede il con l'anca Pt_1 dx al di sotto dell'autovettura è irraggiungibile”; 5) “ la fase in cui l'arto inferiore dx del va ad adagiarsi al Pt_1 di sotto del settore posteriore dell'autovettura, senza sortire f.l.c. e fratture né a livello peroneale nè tibiale”.
Ne discende che vanno escluse le condizioni di compatibilità tra la tipologia dei danni fisici lamentati da e le modalità dell'incidente stradale come da lui stesso Parte_1 rappresentate .
8 L'attore ha svolto critiche ulteriore nei confronti delle conclusioni cui è pervenuta la CTU del presente giudizio, adducendo a sostegno della sua tesi gli esiti della relazione medico-legale avutasi in altro giudizio per l'ATP (ndr. nrg. 1563/2021 del Tribunale di Brindisi), che lo stesso attore aveva promosso nei confronti di sulla base di una polizza assicurativa per la CP_6 liquidazione del danno da infortunio “per lo stesso evento sinistro del 22 ottobre 2019”.
Ed, in particolare, l'attore ha richiamato le conclusioni dell'indagine peritale svolta dal CTU, dr.
nel detto giudizio di ATP secondo cui “ La natura e la causa delle lesioni riportate Persona_3 dal sig. , sono compatibili con la dinamica dell'incidente stradale avvenuto il giorno 22/12/2019 alle ore Pt_1
9.50 circa, nel centro abitato di Villa Castelli, allorquando veniva investito da un'autovettura in manovra di retromarcia e subiva un trauma da schiacciamento degli arti inferiori, complicato dalla successiva manovra inversa di avanzamento…”
Sul punto, va innanzitutto tenuto conto che le stesse risultanze peritali del giudizio di ATP, cui l'attore si riferisce invocando la loro rilevanza nel presente giudizio, non sono state raggiunte nel contraddittorio con le parti del presente giudizio e con Controparte_4
In secondo luogo, è dirimente evidenziare che le conclusioni della CTU resa nel detto procedimento per l'ATP vanno debitamente valorizzate nella stretta misura in cui le medesime possono solo ritenersi prova atipica nel presente giudizio, ovvero un argomento di prova che “è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo" (Cass. 1593/2017; da ultimo: Cassazione Ord. n. 2438/24)
Tenuto conto di quanto appena evidenziato, va ancora considerato che il giudizio per l'ATP promosso dall'attore non riguardò l'accertamento della responsabilità civile da fatto illecito Pt_1 come nella fattispecie che qui occupa, in cui si è reso necessario accertare l'an della domanda
(responsabilità, compatibilità, ecc), ma invece ebbe ad oggetto un'indagine dal campo più limitato finalizzato alla liquidazione dei danni sulla base di una polizza infortuni ed invero sul presupposto della sola esistenza e quantificazione del danno per l'avveramento del rischio secondo le pattuizioni di polizza.
Ciò detto, è pur vero che le risultanze della CTU collegiale del presente giudizio, effettuata questa in contraddittorio tra le odierne parti, hanno avuto origine dall'esame delle stesse lesioni lamentate dall'attore, tuttavia è anche vero che le stesse conclusioni della CTU collegiale sono scaturite da un indagine svolta da due specialisti ( medico legale ed ingegnere esperto in infortunistica), da un
9 analisi più ampia e maggiormente particolareggiata, ma, diversamente dal giudizio per l'ATP,
l'indagine è stata finalizzata a verificare se dall'illecito aquiliano, come descritto, fossero derivate lesioni personali all'attore e se fosse sussistente o meno la compatibilità delle lesioni eventualmente riscontrate con il sinistro, ovvero con la particolare prospettazione fattuale dell'attore.
Ne consegue che le risultanze della CTU collegiale debbono ritenersi dotate di maggiore solidità ed attendibilità scientifica, non solo perché rese da due specialisti all'esito di diverse simulazioni sulla dinamica del sinistro, ma per aver offerto un contributo tecnico utile sulle complessive evidenze processuali nel contraddittorio delle parti ed all'esito di un raffronto con possibili ulteriori descrizioni della causa dei lamentati danni, che in definitiva hanno evidenziato le criticità dell'impianto probatorio.
In conclusione, per le considerazioni sopra svolte non essendo stata fornita la prova della veridicità storica del sinistro e delle sue modalità di verificazione ed in ogni caso del nesso di casualità tra l'evento occorso ed i danni lamentati dall'attore, la domanda va rigettata.
L'esito della lite comporta la condanna di alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 favore di ( unica parte convenuta costituita), che si liquidano come in Controparte_4 dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 previsti per lo scaglione di riferimento per il valore della domanda, ridotti della metà attesa la particolare semplicità delle questioni in fatto e diritto risolte.
Per le stesse ragioni vanno poste a carico dell'attore le spese della c.t.u. nella misura già liquidata in corso di causa con decreto del 5.07.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Giovanna Manca, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_7 [...]
e ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così CP_3 Controparte_2 provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di Parte_1 [...]
, che si liquidano in €.11.229,00 per compensi, oltre al 15% per rimb. forf. nonché CAP CP_7
e IVA, se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Rosato, dichiaratosi anticipatario.
10 3) pone le spese della c.t.u. nella misura liquidata in corso di causa a carico dell'attore.
Brindisi, lì 29.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
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