TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE DI SE, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: contratti bancari
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PE AM
parte opponente
nei confronti di
(C.F. –P. IVA , già a Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
seguito cambio di denominazione, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2
e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco P.IVA_3 P.IVA_2
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e
dichiarare per i motivi di cui in atti: - In via preliminare, dovevasi esperire il tentativo di risoluzione della
presente controversia stragiudizialmente mediante l'Istituto della Mediazione, obbligatoria per i contenziosi
relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche;
- Sempre in via preliminare,
dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire della;
- Nel merito dichiarare nullo Controparte_1
e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte
della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del Pt_2
saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da
1 R.G. n. 278/2024
erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme
versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
- Ed in particolare: in via principale ACCERTARE E
DICHIARARE la sussistenza degli illeciti evidenziati nella premessa nel rapporto contrattuale in forza del
contratto di apertura di credito dei conti correnti di cui è causa;
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità
parziale del contratto bancario di cui in premessa ed oggetto del rapporto tra la parte attrice e la con Pt_2
particolare riferimento alle clausole di determinazione e/o di applicazione degli interessi ultralegali, della
determinazione e/o di applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolato
successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità
previste dalla medesima delibera;
all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione
degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
-
ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente ai contratti di conto corrente di cui in premessa, la
difformità tra tasso contrattuale tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse
ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione
dell'anatocismo; - ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto DARE/AVERE tra le parti in base
ai risultati del ricalcolo sulla base della perizia di parte o che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile
sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente al contratto di apertura di credito;
-
DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
Con vittoria di spese, competenze
ed onorari, e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”;
per parte opposta: “conclude affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza – accolga,
nessuna esclusa o abbandonata, domande ed eccezioni già formulate in comparsa di costituzione e risposta e
nelle successive memorie integrative, in via principale, subordinata, gradata ed istruttoria e, in particolare,
rinnova la richiesta di rigetto dell'opposizione avversaria con conseguente condanna della parte debitrice
opponente al pagamento della somme dovute, e di ogni richiesta avanzata dallo stesso opponente. Con
consequenziale condanna al pagamento delle spese e competenze professionali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
tardiva al decreto ingiuntivo n. 375/2023 (R.G. n. 537/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo in data
24 marzo 2023 su ricorso di con il quale è stato ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di € 8.614,88, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di debito residuo del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 919/11563,03 (doc. 3
fascicolo monitorio) originariamente stipulato con Controparte_3
2
[...] R.G. n. 278/2024
L'attore ha proposto opposizione evidenziando che è pendente innanzi al Tribunale di Arezzo la procedura esecutiva n. R.G.E. 1240/2023 e che il Giudice dell'Esecuzione ha concesso termine di giorni 40 per proporre opposizione in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo non era stato oggetto di opposizione e mancava di espressa motivazione in ordine all'insussistenza di clausole abusive nel contratto posto alla base del ricorso monitorio, sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023.
A fondamento dell'opposizione qualificandosi come consumatore, ha Parte_1
articolato i seguenti motivi:
i) omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
ii) difetto di legittimazione attiva della banca ricorrente;
iii) illegittima applicazione di interessi probabilmente usurari e anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di “interessi occulti” per i c.d. giorni valuta, spese e commissione di massimo scoperto non pattuite e/o illegittime.
Sulla base delle suddette allegazioni, parte opponente ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2. Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
chiedendo in via preliminare di respingere richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva
[...]
del titolo in quanto priva dei requisiti tipici sottesi alla relativa domanda cautelare, e di concedere alle parti dei termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5
D. Lgs. n. 28/2010.
Nel merito parte opposta ha evidenziato che:
i) le censure avversarie relative al quantum del credito azionato in sede monitoria per la presunta illegittima pattuizione degli interessi, spese e commissione di massimo scoperto, non si fondano sull'allegazione della presenza di clausole vessatorie e abusive nel contratto in esame e sull'incidenza di tali clausole ai fini del riconoscimento del credito azionato in via monitoria,
pertanto, sono inammissibili poiché il rapporto non è stato azionato in sede monitoria, né
l'opponente nella presente sede ha fornito prova dell'asserita vessatorietà;
ii) controparte non ha contestato di aver sottoscritto il contratto di apertura di credito, né di aver utilizzato tutte le somme messe a disposizione dalla banca finanziatrice, e nemmeno di non avere corrisposto le somme richieste in sede monitoria né in favore di né in Controparte_1
3 R.G. n. 278/2024
favore delle precedenti titolari del credito, circostanze da ritenere provate ai sensi dell'art. 115
c.p.c.;
iv) la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e nel presente giudizio è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i.;
v) l'eventuale e, in ogni caso, non provata modifica dei tassi di interesse in senso sfavorevole al cliente in violazione dell'art. 118 TUB, comporta il diritto all'applicazione delle convenzioni contrattuali per come originariamente pattuite;
vi) sono infondate le contestazioni in punto di interessi anatocistici e usurari, delle commissioni,
spese e delle regolamentazioni delle valute e della pattuizione di massimo scoperto, attesa la genericità delle eccezioni di controparte, prive di valido riscontro probatorio, specificando, in ogni caso, che dalla lettura del contratto (doc. 3 fascicolo monitorio) si evince come tutte le condizioni economiche applicate siano state concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente.
Sulla base di tali deduzioni, la banca ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza dell'8 novembre 2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato alla parte opposta il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione. Il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
4. La causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 19 novembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
****
6. Nell'ambito del presente giudizio, introdotto con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, in presenza di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, al giudice rimane riservata la cognizione riguardante i profili di abusività delle clausole negoziali in ambito consumeristico.
Infatti, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al
consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un
4 R.G. n. 278/2024
professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex
art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del
contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di
dette clausole” (Cass. S.U. n. 9479/2023).
In forza dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, dunque, l'opposizione tardiva ex
art. 650 c.p.c. è rimedio esperibile dal consumatore laddove il giudice del monitorio non abbia svolto il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione. Esula, quindi, dall'oggetto del giudizio di opposizione tardiva qualsivoglia domanda estranea alla tutela consumeristica.
Sul punto, va rammentato che l'art. 33 del codice del consumo prevede che è abusiva la clausola che, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Oggetto di sindacato è dunque l'equilibrio normativo (dei diritti e degli obblighi) e non anche quello economico. In base all'art. 34 co. 2, cod. cons., infatti, la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile.
La ratio della norma risiede nella constatazione che il deficit normativo del consumatore riguarda normalmente gli aspetti normativi del contratto, non quelli economici. Il prezzo è fissato dal mercato e il consumatore è in grado di conoscerlo, purché chiaramente determinato. Il rischio è che dietro quel prezzo si celi un regolamento contrattuale caratterizzato dalla previsione di diritti e obblighi che risulti particolarmente vessatorio per il consumatore ed è su questo aspetto che si appunta il sindacato di abusività. La trattativa individuale mette la clausola al riparo dalla invalidità, implicando parità dell'informazione su quanto si sta trattando.
7. Tanto premesso, l'opposizione è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
CP
8. Il motivo con il quale viene dedotta la carenza di prova della titolarità del credito in capo ad non evidenzia un profilo di vessatorietà, ma integra una censura che la parte interessata avrebbe dovuto sollevare in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., nella specie non proposta.
Fermo quanto precede, si tratta di censura che risulta smentita dalla documentazione in atti.
CP Ed invero, ha allegato di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria in forza di contratto di cessione stipulato con il 28 dicembre 2018 Controparte_3
(doc. 4 fascicolo monitorio), come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17 gennaio 2019
5 R.G. n. 278/2024
(doc. 4 fascicolo opposta), cessione che è stata notificata anche al debitore ex art. 1264 c.c. (docc. 5-6
fascicolo monitorio). Nel suddetto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta che sono stati oggetto della cessione i crediti che “- derivano da Contratti di Credito che sono denominati in Euro;
-
derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
- per i quali, al 30 novembre 2018, sia stata
comunicata dalla Cedente ai Debitori Ceduti la risoluzione o recesso del relativo contratto di credito e/o
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento.”
Nel caso in esame, il credito di € 8.614,88 azionato in sede monitoria trae origine dal contratto di apertura di credito su conto corrente n. 919/11563,03 stipulato con la cedente
[...]
la quale ha provveduto a comunicare dal debitore la revoca degli Controparte_3
affidamenti e la risoluzione del contratto con il passaggio in sofferenza del credito con lettera racc.
CP a/r ricevuta in data 26 settembre 2017 (doc. 2 all. memoria 171 ter n. 2 c.p.c. ).
Non vi è dubbio, quindi, che il credito derivante dal contratto oggetto di causa rientri nel
CP perimetro della cessione evocata da e che, di conseguenza, quest'ultima sia titolare del credito azionato in sede monitoria nei confronti di Parte_1
9. Devono essere disattese anche le censure relative all'illegittima applicazione di interessi e commissioni non dovute.
In disparte i profili di genericità delle censure sollevate, le stesse non appaiono trovare conferma nei documenti in atti, se si considera che il contratto di apertura di credito reca l'indicazione dei tassi d'interesse e le condizioni applicate, dalle quali non emerge un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dell'odierno debitore.
Né trova conferma la tesi secondo cui la banca avrebbe applicato interessi usurari, in quanto tutti i tassi d'interesse stabiliti in contratto risultano ampiamente inferiori al tasso soglia usura rilevato per il II trimestre del 2012, come desumibile dal decreto ministeriale allegato dallo stesso opponente (all.
2 - mem. 1 ex art. 171 ter c.p.c. opponente).
10. Né possono essere invocate, in senso contrario, le risultanze della consulenza di parte in atti,
trattandosi di elaborato estremamente generico, nel quale sono essenzialmente riportati i diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo in tema di anatocismo, usura e cms e orientamenti giurisprudenziali, senza che risultino puntualmente illustrate le ragioni per le quali gli stessi troverebbero applicazione nel contratto di apertura di credito su conto corrente oggetto del presente giudizio.
6 R.G. n. 278/2024
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione tardiva proposta da Parte_1
deve essere respinta.
[...]
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55 del 2014,
come modificato dal d.m. 147 del 2022, sulla base dei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto della effettiva complessità
delle questioni affrontate e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 375/2023 (R.G. 537/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e per essa la mandataria che si liquidano in € Controparte_1 Controparte_2
3.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 28 novembre 2025
Il giudice
LE DI SE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE DI SE, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: contratti bancari
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PE AM
parte opponente
nei confronti di
(C.F. –P. IVA , già a Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
seguito cambio di denominazione, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2
e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco P.IVA_3 P.IVA_2
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e
dichiarare per i motivi di cui in atti: - In via preliminare, dovevasi esperire il tentativo di risoluzione della
presente controversia stragiudizialmente mediante l'Istituto della Mediazione, obbligatoria per i contenziosi
relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche;
- Sempre in via preliminare,
dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire della;
- Nel merito dichiarare nullo Controparte_1
e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte
della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del Pt_2
saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da
1 R.G. n. 278/2024
erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme
versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
- Ed in particolare: in via principale ACCERTARE E
DICHIARARE la sussistenza degli illeciti evidenziati nella premessa nel rapporto contrattuale in forza del
contratto di apertura di credito dei conti correnti di cui è causa;
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità
parziale del contratto bancario di cui in premessa ed oggetto del rapporto tra la parte attrice e la con Pt_2
particolare riferimento alle clausole di determinazione e/o di applicazione degli interessi ultralegali, della
determinazione e/o di applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolato
successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità
previste dalla medesima delibera;
all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione
degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
-
ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente ai contratti di conto corrente di cui in premessa, la
difformità tra tasso contrattuale tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse
ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione
dell'anatocismo; - ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto DARE/AVERE tra le parti in base
ai risultati del ricalcolo sulla base della perizia di parte o che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile
sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente al contratto di apertura di credito;
-
DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
Con vittoria di spese, competenze
ed onorari, e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”;
per parte opposta: “conclude affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza – accolga,
nessuna esclusa o abbandonata, domande ed eccezioni già formulate in comparsa di costituzione e risposta e
nelle successive memorie integrative, in via principale, subordinata, gradata ed istruttoria e, in particolare,
rinnova la richiesta di rigetto dell'opposizione avversaria con conseguente condanna della parte debitrice
opponente al pagamento della somme dovute, e di ogni richiesta avanzata dallo stesso opponente. Con
consequenziale condanna al pagamento delle spese e competenze professionali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
tardiva al decreto ingiuntivo n. 375/2023 (R.G. n. 537/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo in data
24 marzo 2023 su ricorso di con il quale è stato ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di € 8.614,88, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di debito residuo del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 919/11563,03 (doc. 3
fascicolo monitorio) originariamente stipulato con Controparte_3
2
[...] R.G. n. 278/2024
L'attore ha proposto opposizione evidenziando che è pendente innanzi al Tribunale di Arezzo la procedura esecutiva n. R.G.E. 1240/2023 e che il Giudice dell'Esecuzione ha concesso termine di giorni 40 per proporre opposizione in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo non era stato oggetto di opposizione e mancava di espressa motivazione in ordine all'insussistenza di clausole abusive nel contratto posto alla base del ricorso monitorio, sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023.
A fondamento dell'opposizione qualificandosi come consumatore, ha Parte_1
articolato i seguenti motivi:
i) omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
ii) difetto di legittimazione attiva della banca ricorrente;
iii) illegittima applicazione di interessi probabilmente usurari e anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di “interessi occulti” per i c.d. giorni valuta, spese e commissione di massimo scoperto non pattuite e/o illegittime.
Sulla base delle suddette allegazioni, parte opponente ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2. Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
chiedendo in via preliminare di respingere richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva
[...]
del titolo in quanto priva dei requisiti tipici sottesi alla relativa domanda cautelare, e di concedere alle parti dei termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5
D. Lgs. n. 28/2010.
Nel merito parte opposta ha evidenziato che:
i) le censure avversarie relative al quantum del credito azionato in sede monitoria per la presunta illegittima pattuizione degli interessi, spese e commissione di massimo scoperto, non si fondano sull'allegazione della presenza di clausole vessatorie e abusive nel contratto in esame e sull'incidenza di tali clausole ai fini del riconoscimento del credito azionato in via monitoria,
pertanto, sono inammissibili poiché il rapporto non è stato azionato in sede monitoria, né
l'opponente nella presente sede ha fornito prova dell'asserita vessatorietà;
ii) controparte non ha contestato di aver sottoscritto il contratto di apertura di credito, né di aver utilizzato tutte le somme messe a disposizione dalla banca finanziatrice, e nemmeno di non avere corrisposto le somme richieste in sede monitoria né in favore di né in Controparte_1
3 R.G. n. 278/2024
favore delle precedenti titolari del credito, circostanze da ritenere provate ai sensi dell'art. 115
c.p.c.;
iv) la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e nel presente giudizio è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i.;
v) l'eventuale e, in ogni caso, non provata modifica dei tassi di interesse in senso sfavorevole al cliente in violazione dell'art. 118 TUB, comporta il diritto all'applicazione delle convenzioni contrattuali per come originariamente pattuite;
vi) sono infondate le contestazioni in punto di interessi anatocistici e usurari, delle commissioni,
spese e delle regolamentazioni delle valute e della pattuizione di massimo scoperto, attesa la genericità delle eccezioni di controparte, prive di valido riscontro probatorio, specificando, in ogni caso, che dalla lettura del contratto (doc. 3 fascicolo monitorio) si evince come tutte le condizioni economiche applicate siano state concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente.
Sulla base di tali deduzioni, la banca ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza dell'8 novembre 2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato alla parte opposta il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione. Il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
4. La causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 19 novembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
****
6. Nell'ambito del presente giudizio, introdotto con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, in presenza di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, al giudice rimane riservata la cognizione riguardante i profili di abusività delle clausole negoziali in ambito consumeristico.
Infatti, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al
consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un
4 R.G. n. 278/2024
professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex
art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del
contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di
dette clausole” (Cass. S.U. n. 9479/2023).
In forza dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, dunque, l'opposizione tardiva ex
art. 650 c.p.c. è rimedio esperibile dal consumatore laddove il giudice del monitorio non abbia svolto il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione. Esula, quindi, dall'oggetto del giudizio di opposizione tardiva qualsivoglia domanda estranea alla tutela consumeristica.
Sul punto, va rammentato che l'art. 33 del codice del consumo prevede che è abusiva la clausola che, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Oggetto di sindacato è dunque l'equilibrio normativo (dei diritti e degli obblighi) e non anche quello economico. In base all'art. 34 co. 2, cod. cons., infatti, la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile.
La ratio della norma risiede nella constatazione che il deficit normativo del consumatore riguarda normalmente gli aspetti normativi del contratto, non quelli economici. Il prezzo è fissato dal mercato e il consumatore è in grado di conoscerlo, purché chiaramente determinato. Il rischio è che dietro quel prezzo si celi un regolamento contrattuale caratterizzato dalla previsione di diritti e obblighi che risulti particolarmente vessatorio per il consumatore ed è su questo aspetto che si appunta il sindacato di abusività. La trattativa individuale mette la clausola al riparo dalla invalidità, implicando parità dell'informazione su quanto si sta trattando.
7. Tanto premesso, l'opposizione è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
CP
8. Il motivo con il quale viene dedotta la carenza di prova della titolarità del credito in capo ad non evidenzia un profilo di vessatorietà, ma integra una censura che la parte interessata avrebbe dovuto sollevare in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., nella specie non proposta.
Fermo quanto precede, si tratta di censura che risulta smentita dalla documentazione in atti.
CP Ed invero, ha allegato di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria in forza di contratto di cessione stipulato con il 28 dicembre 2018 Controparte_3
(doc. 4 fascicolo monitorio), come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17 gennaio 2019
5 R.G. n. 278/2024
(doc. 4 fascicolo opposta), cessione che è stata notificata anche al debitore ex art. 1264 c.c. (docc. 5-6
fascicolo monitorio). Nel suddetto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta che sono stati oggetto della cessione i crediti che “- derivano da Contratti di Credito che sono denominati in Euro;
-
derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
- per i quali, al 30 novembre 2018, sia stata
comunicata dalla Cedente ai Debitori Ceduti la risoluzione o recesso del relativo contratto di credito e/o
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento.”
Nel caso in esame, il credito di € 8.614,88 azionato in sede monitoria trae origine dal contratto di apertura di credito su conto corrente n. 919/11563,03 stipulato con la cedente
[...]
la quale ha provveduto a comunicare dal debitore la revoca degli Controparte_3
affidamenti e la risoluzione del contratto con il passaggio in sofferenza del credito con lettera racc.
CP a/r ricevuta in data 26 settembre 2017 (doc. 2 all. memoria 171 ter n. 2 c.p.c. ).
Non vi è dubbio, quindi, che il credito derivante dal contratto oggetto di causa rientri nel
CP perimetro della cessione evocata da e che, di conseguenza, quest'ultima sia titolare del credito azionato in sede monitoria nei confronti di Parte_1
9. Devono essere disattese anche le censure relative all'illegittima applicazione di interessi e commissioni non dovute.
In disparte i profili di genericità delle censure sollevate, le stesse non appaiono trovare conferma nei documenti in atti, se si considera che il contratto di apertura di credito reca l'indicazione dei tassi d'interesse e le condizioni applicate, dalle quali non emerge un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dell'odierno debitore.
Né trova conferma la tesi secondo cui la banca avrebbe applicato interessi usurari, in quanto tutti i tassi d'interesse stabiliti in contratto risultano ampiamente inferiori al tasso soglia usura rilevato per il II trimestre del 2012, come desumibile dal decreto ministeriale allegato dallo stesso opponente (all.
2 - mem. 1 ex art. 171 ter c.p.c. opponente).
10. Né possono essere invocate, in senso contrario, le risultanze della consulenza di parte in atti,
trattandosi di elaborato estremamente generico, nel quale sono essenzialmente riportati i diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo in tema di anatocismo, usura e cms e orientamenti giurisprudenziali, senza che risultino puntualmente illustrate le ragioni per le quali gli stessi troverebbero applicazione nel contratto di apertura di credito su conto corrente oggetto del presente giudizio.
6 R.G. n. 278/2024
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione tardiva proposta da Parte_1
deve essere respinta.
[...]
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55 del 2014,
come modificato dal d.m. 147 del 2022, sulla base dei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto della effettiva complessità
delle questioni affrontate e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 375/2023 (R.G. 537/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e per essa la mandataria che si liquidano in € Controparte_1 Controparte_2
3.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 28 novembre 2025
Il giudice
LE DI SE
7