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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia D'Elia ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANGARI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA A.
SPANÒ, 23 89032 BIANCO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) RESISTENTE CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso gli uffici in , via Freguglia 1 CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 22.12.2023, Parte_1
chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida e la
[...]
restituzione del relativo titolo, adottato dalla Prefettura di ai sensi dell'articolo CP_2
120 co 2 C.d.S in data 4.02.1995 e notificato in data 15.03.1995, a seguito di sottoposizione del destinatario a misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni.
Parte ricorrente deduceva che:
-in data 4.06.2023 aveva presentato istanza in autotutela alla e alla casa CP_2
circondariale di Opera, chiedendo copia del provvedimento di revoca della patente, la richiesta di annullamento e la restituzione della patente;
- in data 06.06.2023 riceveva riscontro dalla casa circondariale di Opera che il provvedimento di revoca era in possesso della casa circondariale di Bollate;
- che in data 06.06.2023 la casa circondariale di Bollate non dava alcun riscontro alla richiesta;
-in data 23.06.2023 la Prefettura di rispondeva all'istanza in autotutela CP_2
confermando che la revoca della patente era stata emessa ai sensi dell'art. 120 co. 2 CdS
a seguito di sottoposizione del destinatario a misura di prevenzione, in data 4.02.1995 notificata in data 15.03.1995; il ricorrente allegava che il provvedimento era stato emesso sulla base della sola constatazione dell'essere il ricorrente destinatario della suddetta misura di prevenzione;
-che nelle more la Corte Costituzionale con la n. 24/2020 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 CdS nella parte in cui dispone che il Prefetto
“provvede” anziché “può provvedere” alla revoca del titolo in caso di applicazione di misura di prevenzione;
- che il Prefetto non aveva svolto alcuna valutazione sulla sussistenza di specifiche circostanze deponenti per la pericolosità del soggetto. né aveva argomentato sull'attualità della pericolosità al momento dell'adozione del procedimento.
pagina 2 di 4 In data 03.05.2024 si costituiva in giudizio La chiedendo il rigetto CP_3 CP_2
del ricorso ed allegando che il provvedimento di revoca era stato notificato in data
15.03.1995, ovvero prima dell'intervento della Corte Costituzionale, che il rapporto si era pertanto esaurito e che era spirato il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. per l'esercizio del diritto.
Con decreto di fissazione udienza questo giudice concedeva termine al ricorrente per gli adempimenti di notifica alle controparti e per la costituzione dei convenuti;
dichiarata all'udienza del 23.05.2024 la contumacia del , la causa veniva Controparte_1
discussa all'udienza del 23.09.2024 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'accertamento dell'attuale esistenza del diritto del ricorrente a disporre della patente, pronuncia da ritenersi ricompresa nella domanda proposta.
Orbene, tale azione, rientrando nella materia delle azioni di accertamento, non è prescrittibile (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. 3, ord. 21 ottobre 2019 n. 26800, Cass. civ., sez. 3, 19 marzo 2012 n. 4366).
Inoltre, occorre considerare che la situazione giuridica sottesa all'accertamento in questione attiene alle modalità di esercizio di una libertà fondamentale, costituzionalmente tutelata, quale la circolazione (cfr. Cass. sez. un., ord.14 marzo 2022
n. 8188).
Neppure è possibile ritenere che si sia in presenza di un “rapporto esaurito” prima della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente, atteso che non risulta che tale rapporto possa considerarsi consolidato sulla base dei criteri enunciati dalla S.C. per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale pagina 3 di 4 previsto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10958 del 06/05/2010 (Rv. 612694 -
01).
Nel merito, il provvedimento di revoca di cui si discute è stato emesso nel 1995, ovvero prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120 co. 2 CdS, e si fonda esclusivamente sulla constatazione dell'applicazione nei confronti del destinatario della misura della sorveglianza speciale.
Se quindi al momento dell'emissione del provvedimento, la revoca doveva considerarsi atto vincolato, e dunque, in presenza effettiva dell'ostativo legittimo, tuttavia in questa sede, a fronte dell'azione svolta dal ricorrente, il provvedimento in esame non consente di ritenere soddisfatti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dal Giudice delle leggi.
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e della disponibilità della patente di guida e quindi del diritto alla restituzione della patente revocata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del fatto che si verte in materia di illegittimità sopravvenuta del provvedimento prefettizio e considerato il lungo tempo decorso dalla data di emissione del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto da accerta il diritto Parte_1
attuale del ricorrente al mantenimento della titolarità e della disponibilità della patente di guida e per l'effetto ordina alla di la restituzione al ricorrente. CP_2 CP_2
2) spese di lite interamente compensate.
Milano, 17.01.2025
Il Giudice dott.ssa Letizia D'Elia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia D'Elia ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANGARI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA A.
SPANÒ, 23 89032 BIANCO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) RESISTENTE CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso gli uffici in , via Freguglia 1 CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 22.12.2023, Parte_1
chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida e la
[...]
restituzione del relativo titolo, adottato dalla Prefettura di ai sensi dell'articolo CP_2
120 co 2 C.d.S in data 4.02.1995 e notificato in data 15.03.1995, a seguito di sottoposizione del destinatario a misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni.
Parte ricorrente deduceva che:
-in data 4.06.2023 aveva presentato istanza in autotutela alla e alla casa CP_2
circondariale di Opera, chiedendo copia del provvedimento di revoca della patente, la richiesta di annullamento e la restituzione della patente;
- in data 06.06.2023 riceveva riscontro dalla casa circondariale di Opera che il provvedimento di revoca era in possesso della casa circondariale di Bollate;
- che in data 06.06.2023 la casa circondariale di Bollate non dava alcun riscontro alla richiesta;
-in data 23.06.2023 la Prefettura di rispondeva all'istanza in autotutela CP_2
confermando che la revoca della patente era stata emessa ai sensi dell'art. 120 co. 2 CdS
a seguito di sottoposizione del destinatario a misura di prevenzione, in data 4.02.1995 notificata in data 15.03.1995; il ricorrente allegava che il provvedimento era stato emesso sulla base della sola constatazione dell'essere il ricorrente destinatario della suddetta misura di prevenzione;
-che nelle more la Corte Costituzionale con la n. 24/2020 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 CdS nella parte in cui dispone che il Prefetto
“provvede” anziché “può provvedere” alla revoca del titolo in caso di applicazione di misura di prevenzione;
- che il Prefetto non aveva svolto alcuna valutazione sulla sussistenza di specifiche circostanze deponenti per la pericolosità del soggetto. né aveva argomentato sull'attualità della pericolosità al momento dell'adozione del procedimento.
pagina 2 di 4 In data 03.05.2024 si costituiva in giudizio La chiedendo il rigetto CP_3 CP_2
del ricorso ed allegando che il provvedimento di revoca era stato notificato in data
15.03.1995, ovvero prima dell'intervento della Corte Costituzionale, che il rapporto si era pertanto esaurito e che era spirato il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. per l'esercizio del diritto.
Con decreto di fissazione udienza questo giudice concedeva termine al ricorrente per gli adempimenti di notifica alle controparti e per la costituzione dei convenuti;
dichiarata all'udienza del 23.05.2024 la contumacia del , la causa veniva Controparte_1
discussa all'udienza del 23.09.2024 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'accertamento dell'attuale esistenza del diritto del ricorrente a disporre della patente, pronuncia da ritenersi ricompresa nella domanda proposta.
Orbene, tale azione, rientrando nella materia delle azioni di accertamento, non è prescrittibile (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. 3, ord. 21 ottobre 2019 n. 26800, Cass. civ., sez. 3, 19 marzo 2012 n. 4366).
Inoltre, occorre considerare che la situazione giuridica sottesa all'accertamento in questione attiene alle modalità di esercizio di una libertà fondamentale, costituzionalmente tutelata, quale la circolazione (cfr. Cass. sez. un., ord.14 marzo 2022
n. 8188).
Neppure è possibile ritenere che si sia in presenza di un “rapporto esaurito” prima della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente, atteso che non risulta che tale rapporto possa considerarsi consolidato sulla base dei criteri enunciati dalla S.C. per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale pagina 3 di 4 previsto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10958 del 06/05/2010 (Rv. 612694 -
01).
Nel merito, il provvedimento di revoca di cui si discute è stato emesso nel 1995, ovvero prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120 co. 2 CdS, e si fonda esclusivamente sulla constatazione dell'applicazione nei confronti del destinatario della misura della sorveglianza speciale.
Se quindi al momento dell'emissione del provvedimento, la revoca doveva considerarsi atto vincolato, e dunque, in presenza effettiva dell'ostativo legittimo, tuttavia in questa sede, a fronte dell'azione svolta dal ricorrente, il provvedimento in esame non consente di ritenere soddisfatti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dal Giudice delle leggi.
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità e della disponibilità della patente di guida e quindi del diritto alla restituzione della patente revocata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del fatto che si verte in materia di illegittimità sopravvenuta del provvedimento prefettizio e considerato il lungo tempo decorso dalla data di emissione del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto da accerta il diritto Parte_1
attuale del ricorrente al mantenimento della titolarità e della disponibilità della patente di guida e per l'effetto ordina alla di la restituzione al ricorrente. CP_2 CP_2
2) spese di lite interamente compensate.
Milano, 17.01.2025
Il Giudice dott.ssa Letizia D'Elia
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