Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1965, n. 107
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25 marzo 1965
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , e' sostituito dal seguente:
"I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanita', se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.
Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanita'.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e d'urgenza ed indifferibilita' delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari".

Entrata in vigore il 25 marzo 1965