Articolo 17 della Legge 5 agosto 1981, n. 416
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 agosto 1981
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Versione
10 marzo 1987
Art. 17. (Prezzo dei giornali quotidiani)

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.
((Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1 gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino ai 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non piu' di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non piu' di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.
A partire dal 1 gennaio 1988 il prezzo del giornale e' libero))
Entrata in vigore il 10 marzo 1987