Sentenza 15 novembre 2013
Massime • 2
Le due contravvenzioni previste dagli art. 20, comma primo e 20 bis, comma secondo, della legge n. 110 del 1975, entrambe funzionali a prevenire la commissione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica, sono in rapporto di specialità fra loro, la prima ponendo il dovere generalizzato di diligenza a tutti i possessori delle armi di impedire a chiunque di impossessarsene, la seconda, invece, imponendo l'obbligo di evitare che possano con esse venire in contatto una categoria di persone (in particolare, minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti), per le quali il maneggio delle armi medesime è di per sé considerato maggiormente pericoloso.
La Corte di Cassazione può accedere alla riqualificazione giuridica del fatto, se sia stato presentato un motivo nuovo dell'imputato sul punto, pur non enunciato in appello, purché entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta, avanzata per la prima volta dal Procuratore Generale di udienza, di derubricazione del reato di cui all'art. 20 bis, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, in quello di cui all'art. 20 comma primo L. cit., in quanto il giudice del merito aveva argomentato in relazione al solo reato di cui all'art. 20 bis l. cit., non dando spazio ad una diversa interpretazione del medesimo fatto).
Commentario • 1
- 1. Masturbazione di fronte a terzi non consenzienti è .. tentata violenza sessuale (Cass. 37942/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
Ai fini della configurabilità del tentativo di violenza sessuale, non è necessario che gli atti si siano estrinsecati in un contatto corporeo, potendo l'idoneità a porre in essere un abuso prescindere da tale requisito. Elemento fattuale suscettibile di valorizzazione è costituito dalla oggettiva destinazione degli atti a compromettere il bene della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, dalla programmazione della situazione abusante, dalla condotta repentina o subdola e dall'abuso di autorità. Corte di cassazione sez. III penale, ud. 21 ottobre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37942 Presidente Di Nicola - Relatore Galanti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2013, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 15/11/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1610
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 7633/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ET AZ n. il 28 gennaio 1959;
avverso la sentenza 30 ottobre 2009 - Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. GALLI Massimo, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenuto qualificarsi il reato come L. n. 110 del 1975, art. 20, comma 1, perché il reato è estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 30 ottobre 2009, depositata in cancelleria l'11 gennaio 2010, il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, dichiarava TO ET AZ colpevole del reato a lui ascritto (L. n. 110 del 1975, art. 20 bis) e lo condannava alla pena di Euro 500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata TO ET AZ, da un accertamento eseguito, risultava aver conservato nel proprio immobile di cui aveva la disponibilità, un fucile da caccia doppietta cal. 12, senza osservare le dovute cautele (in particolare in un armadio non dotato di alcun congegno di sicurezza).
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, il TO chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la non configurabilità nell'occorso del reato contestato, posto che alcuna delle persone indicate nel precetto normativo, vale a dire minori degli anni diciotto ovvero persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone impedite, potevano venire a contatto con l'arma in questione, dal momento che l'immobile è di uso esclusivo dell'imputato e di sua moglie;
oltretutto il fucile si trovava all'interno di un armadio, nascosto da vestiti e coperte, all'interno della camera da letto dell'imputato;
b) con la seconda censura veniva avanzate doglianze in merito al trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 - La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 bis, comma 2 (introdotto dalla L. 12 luglio 1991, n. 203) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato le cautele che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma 1 del citato art. sia giunta o meno a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. Nè per effetto di tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione "de qua" sia un'inutile ripetizione di quella di cui all'art. 20, comma 1, della citata legge, che prescrive che "la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza". Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso "scopo" (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'art. 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i "possessori" delle armi, diretto a impedire che "chiunque" possa impossessarsene;
la disposizione di cui all'art. 20 bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di "cautele necessarie", ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Ed è appena il caso di ribadire che la L. n. 110 del 1975, artt. 20 e 20 bis non costituiscono norme di richiamo all'art. 702 c.p. ma riguardano l'ipotesi concernente l'omissione delle cautele necessarie ad impedire che un'arma possa in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque all'insaputa o comunque al di fuori del controllo dell'autorità di pubblica sicurezza competente frustrando così quel particolare rigore che il legislatore ha emanato allo scopo di prevenire una diffusione incontrollata delle armi ritenuta estremamente pericolosa" (Cass., Sez. 1, 17 marzo 1983 n. 2068). Ne deriva, secondo i principi generali, che, ai fini della configurabilità del reato in parola, non è sufficiente il solo possesso dell'arma - al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza - ma è necessario (tenuto anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di cautele specificamente necessarie (ed è per questo che si parla di uso incauto) per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di chiunque, ma da parte di una persona appartenente a una delle categorie indicate dall'art. 20 bis, comma 1 (così Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2007, n. 45964, rv. 238497, Misuraca;
Sez. 1, 12 maggio 2004, n. 31555) vale a dire i minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero le persone anche parzialmente incapaci, i tossicodipendenti o le persone impedite nei maneggio delle armi stesse (intendendosi per "impediti" quei soggetti che, per la loro condizione o qualità esperenziale, potrebbero avere con l'arma un contatto rischioso e pertanto da evitarsi attraverso, appunto, l'interdizione normativa).
La rado dell'incriminazione va ricercata, del resto, nell'intenzione del legislatore di evitare che persone poco esperte nell'uso delle armi e non completamente in grado di gestire le proprie facoltà mentali, possano maneggiarle mettendo così in pericolo la propria e altrui incolumità. Nella fattispecie, il giudice ha evidenziato che il TO aveva concretamente lasciato un'arma all'interno di un armadio non chiarendo tuttavia se tra le persone "impedite" all'uso di armi fosse da annoverarsi anche la moglie, nulla essendo stato evidenziato sul punto, ne' se la casa fosse frequentata da soggetti minorenni. È rimasto pertanto per tabulas non dimostrato che il prevenuto non abbia adottate le cautele necessarie, impostegli dalla detenzione dell'arma, in relazione a una certa tipologia di soggetti, la cui presenza è stata data dal giudice solo per presupposta e affatto dimostrata.
È appena il caso di osservare, in relazione alla richiesta del Procuratore Generale di udienza di derubricazione del reato contestato in quello di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, comma 1 (con richiesta conseguente di declaratoria di inammissibilità per intervenuta prescrizione) che in tanto è possibile accedere a una diversa qualificazione del fatto in quanto vi sia stata ad hoc la presentazione di un motivo nuovo dell'imputato sul punto, non enunciato in appello, purché nei limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (Cass., Sez. 6, 25 gennaio 2013, n. 6578, rv. 254543, Piacentini). Nella fattispecie, tuttavia, il giudice del merito, come si evince dalla lettura della sentenza gravata, ha ampiamente argomentato in relazione al solo reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis non dando spazio a una diversa interpretazione del medesimo fatto.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. come da dispositivo dovendosi ritenere non sussistente il reato contestato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014