Articolo 49 della Legge 5 agosto 1981, n. 416
Articolo 48Articolo 50
Versione
21 agosto 1981
>
Versione
13 gennaio 1985
Art. 49. (Concentrazioni nella stampa quotidiana) ((Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di societa' o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite societa' controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario.)) Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985