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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di EN
Causa R.G. 1998 /2023 Oggi 14 gennaio 2025 alle ore 9,10 spontaneamente ed in anticipo rispetto all'orario fissato innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, sono comparsi l'Avv. Valeria Contorni, per la parte attrice, e l'Avv. Michele Butini, in sostituzione dell'Avv. Saracini, per la parte convenuta, i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Contorni precisa che il danno nella specie è stato particolarmente grave anche in considerazione del fatto che l'attrice vive con genitori anziani che contavano sul suo aiuto ed apporto e non ha altri familiari o legami amicali che potessero darle ausilio. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv. Contorni si riporta alla nota depositata, mentre l'Avv. Butini sul punto si rimette a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,29 alle ore 10,52 per cause R.G. 598/13, ex
Montepulciano, 1140/24 e 1067/24, ancora sospesa dalle ore 11,29 alle ore 14,29 per cause R.G. 2251/23 e 638/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 16,27 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,28
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di EN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 1998 /2023 R.G.A.C., Oggetto: lesione personale
promossa da:
, con sede in Castelnuovo Berardenga, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Valeria Contorni ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Abbadia San Salvatore, viale Roma, 8, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
con sede in Radicofani (SI), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Saracini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in strada Massetana Romana 54,
EN, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
in giudizio il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, previa CTU sulla persona dell'attrice:
1. Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €
40.000,00 (quarantamila/00) comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore che in base alla CTU sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2.
2 Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.”.
Si è costituito in giudizio il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Piaccia al Tribunale di
EN, contrariis reiectis, in tesi: respingere la domanda proposta nei confronti del perché infondata sia in fatto che in diritto, nonché sfornita di Controparte_1
prova. In ipotesi: qualora si volesse ravvisare una qualche marginale responsabilità del concludente, dichiarare in ogni caso il concorso posto in essere CP_1 dall'attrice nella determinazione del sinistro anche ai sensi Parte_1 dell'art. 1227 c.c. in una percentuale non inferiore al 70%, limitando quindi
l'eventuale risarcimento nella misura del giusto e dell'equo. Con vittoria di compensi legali.”.
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU medico legale, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 01 ottobre 2024 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.p.c., faceva precisare alle parti le conclusioni e rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 20 gennaio
2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa veniva discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice a seguito del sinistro avvenuto in data 29.06.2022, alle ore 16.30 circa, a Radicofani (SI), lungo la via Casacani in direzione via del Moro.
3 In particolare lamenta l'attrice che in dette circostanze di tempo e di luogo in prossimità del civico 14 della via Casacani cadeva a terra a seguito di un affossamento del manto stradale reso sdrucciolevole dalla presenza di asfalto sgretolato , procurandosi le lesioni per cui è causa. Ritenuta la responsabilità del quale custode della strada e, comunque, ex art. 2043 c.c., nonché falliti i CP_1 tentativi di definizione bonaria, ha introdotto il giudizio per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito il convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, contestando le avverse difese, rilevando, in primis, l'assenza di prova sul verificarsi del fatto come narrato e, secondariamente, che nel caso di specie non era possibile ravvisare un'ipotesi di insidia o trabocchetto stante l'orario e la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice che ha la residenza ad appena 100 mt. dal teatro dell'evento. Ha, poi, contestato il quantum ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulle istanze istruttorie e la prova del fatto storico
Nel costituirsi in giudizio parte convenuta ha eccepito l'assenza di prova sul verificarsi dell'evento caduta in data e luogo specificati in atti, a fronte di ciò la parte attrice in uno con le memorie istruttorie, ove ha reiterato le richieste di prove per testi già articolate in citazione, ha depositato le dichiarazioni dei medesimi soggetti indicati come testi, unitamente ai documenti identificativi degli stessi. Nelle dette dichiarazioni , e fanno presente Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 di aver assistito all'evento e di aver visto cadere l'attrice nella data, nel luogo e alle ore specificate in atti.
Tale documentazione è non è stata in alcun modo contestata nei termini e modi di legge rendendo superflua l'escussione di detti testi sulle circostanze indicate e dovendosi ritenere provato il fatto storico lamentato come avvenuto.
Sulla responsabilità dell'evento
4 Prima di entrare nel merito della decisione appare opportuno ricordare che com'è noto, con orientamento tuttora maggioritario (cfr. ex multis, Cass., Sez. III,
05702/2013, n. 2660; Cass., Sez. III, 07/04/2010, n. 8229; Cass., Sez. III,
05/12/2008, n. 28811; Cass. Sez. III, 19/2/2008, n. 4279; Cass., Sez. III, 25/07/2008,
n. 20427; Cass., Sez. III, 13/02/2002, n. 2075), la giurisprudenza di legittimità afferma che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e, affinché sia configurabile in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
si argomenta, da un lato, sulla nozione di custodia, che non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, dall'altro, sulla funzione della norma, che è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, con la conseguenza che deve considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che questo tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di Cassazione ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., l'attore ha l'onere di provare, oltre al verificarsi dell'evento dannoso,
l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere quel nesso causale.
5 Con specifico riferimento al "caso fortuito" consistente nel fatto del danneggiato, il suo rilievo dev'essere valutato tenendo conto della possibilità che questi abbia avuto, in concreto, di percepire o prevedere con l'uso dell'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. Sez. III, 13/01/2015, n. 287; Cass., Sez. III, 22/10/2013, n.
23919).
Sull'argomento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito che "allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (cfr. Cass.,
Sez. VI, 08/05/2018, n. 10938, la quale, in motivazione ha richiamato sia la precedente pronuncia della Cass., Sez. III, 22/06/2016, n. 12895 del 22/06/2016, relativa ad una fattispecie in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato, sia l'ordinanza della Cassazione, Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775, relativa ad una fattispecie in cui è stato escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione).
Dopo alcune oscillazioni, la Suprema Corte è oramai giunta all'approdo che la presunzione di responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero con riferimento a danni causati da beni di ampie dimensioni o comunque destinati ad uso pubblico da parte della generalità dei consociati,
6 ribadendo - anche in riferimento a questa specifica fattispecie - che per l'affermazione della responsabilità aquiliana prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico.
Infatti, dovendosi il rapporto di custodia configurare come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, per invocare la responsabilità in questione ciò che rileva è unicamente che, al momento dell'evento, la cosa fonte di danno potesse o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo "potere di governo"
(da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa).
Si tratta, insomma, di una questione di fatto, da accertarsi alla stregua delle risultanze del caso concreto.
Il Supremo Collegio ha affermato, inoltre, che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
In giurisprudenza, sono stati poi introdotti alcuni temperamenti all'applicabilità dell'art. 2051 c.c., distinguendo tra pericoli strutturali, connessi alla struttura della cosa, e pericoli causati da un uso dell'utente o da una repentina e non prevedibile alterazione della cosa tale da esplicare la loro potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode:
"affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa
(come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi
7 dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ." (così,
Cass., Sez. III, 06/06/2008, n. 15042; Cass., Sez. III, 25/07/2008, n. 20427; Cass.
Sez. III, 03/04/2009, n. 8157).
In altri termini, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (in terminis, Cass., Sez. III, 18/10/2011, n. 21508; nello stesso senso, si veda anche Cass., ord. 27/03/2017, n. 7805, Cass., Sez. III, 12/03/2013, n. 6101;
Cass., Sez. III,20/11/2009; Cass., Sez. III, 19/11/2009, n. 24419).
In tal modo, non soltanto si è definitivamente superato l'orientamento restrittivo, che escludeva l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle fattispecie di danni cagionati da beni demaniali, ma si è anche rimodulato quell'indirizzo interpretativo che, individuando il discrimine nell'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene, riteneva che tale norma non potesse trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui sul bene demaniale, soggetto ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (cfr. Cass., Sez. III, 26/11/2007, n. 24617; Cass.,
Sez. III, 12/07/2006, n. 15779).
Infine, va chiarito che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. (e a fortiori di quella ex art. 2051 c.c.), concetti come quelli di insidia e trabocchetto assumono rilievo soltanto nell'ambito della c.d. prova
8 liberatoria gravante sul custode, quali elementi sintomatici della mancata adozione di tutte le misure idonee a prevenire il danno (cfr. Cass., Sez. III, 20/02/2009, n. 4234, in motivazione: "In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato").
Tanto premesso, e venendo al merito della controversia, occorre rilevare, innanzitutto, come l'ente convenuto, in comparsa costitutiva, non abbia contestato la propria legittimazione passiva e dunque la natura pubblica del bene a cagione del quale si è verificato il sinistro de quo.
Ritiene, quindi, lo scrivente che, nel caso di specie, ricorrano in concreto i presupposti per l'astratta operatività dell'art. 2051 c.c., permanendo in capo all'Ente convenuto l'effettivo potere di governo e manutenzione della res.
Fermo quanto sopra è la stessa parte attrice che nell'atto introduttivo con dichiarazioni confessorie afferma che l'evento si è verificato in data verificatosi in data 29 giugno 2022 alle 16,30, quindi in orario di piena visibilità, davanti al numero civico 14 di via Casacani a (pochi metri da dove l'attrice ha la CP_1
sua residenza) mentre stava camminando con il padre sarebbe caduta a causa di
9 “…un affossamento del manto stradale reso sdrucciolevole dalla presenza di asfalto sgretolato…” (v atto di citazione pag.1).
Orbene a questo punto va in primo luogo rilevato che è ragionevole presumere in primo luogo che l'attrice fosse passata dal medesimo posto diverse volte prima dell'evento, dato che risiede nelle immediate vicinanze, quindi, è indubitabile che la medesima conoscesse molto bene lo stato dei luoghi.
A ciò si aggiunga che dalle stesse foto depositate in atti dalla medesima parte attrice appare che la buca de qua sarebbe stata facilmente evitabile e visibile se solo avesse prestato la dovuta attenzione. Come emerge dalle foto, infatti era possibile passare al lato della detta buca, visto che la strada era abbastanza larga. Non solo ma la buca de qua e l'asfalto sgretolato erano ben percepibili, ne consegue che deve ragionevolmente presumersi che il sinistro de quo è avvenuto anche perché l'attrice era distratta e non ha prestato attenzione allo stato dei luoghi nel camminare.
Del resto considerando che si tratta strada nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'attrice è ragionevole presumere che la stessa sia passata da lì diverse volte, non cadendo mai, ne consegue che evidentemente nel momento specifico era distratta da altro, probabilmente parlava con il padre che l'accompagnava o era intenta ad aiutarlo a camminare, comunque non prestava attenzione a dove stava camminando lei e detta distrazione è sicuramente una concausa della caduta de qua.
Peraltro, in caso simile di caduta sul marciapiede la Suprema Corte anche recentemente ha avuto modo di affermare “….Questa Corte ha già chiarito che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante
l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
(Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508; fattispecie in cui è stata
10 rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato). Infatti, in tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno – è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017; fattispecie in cui è stato escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione)……” (v. Cass. Ord. 10938/18)
Fermo ciò va anche rilevato che il tecnico del convenuto incaricato CP_1
degli accertamenti del caso ha poi inviato una missiva alla Parte_2
dove dà atto che al momento dell'evento la buca non era segnalata.
Si legge, infatti, nel doc. 1 allegato alla citazione
Tale documentazione attesta che il de quo era a conoscenza dello CP_1
stato dei luoghi e che non aveva provveduto alla segnalazione del pericolo.
A fronte di ciò, quindi, ritiene il giudicante che nel caso sub iudice l'evento si sia verificato per responsabilità concorrente e paritaria delle parti di causa, dovendosi conseguentemente ridurre il risarcimento della quota di responsabilità, pari al 50%, riconducibile all'attrice ex art. 1227 c.c.
Sul quantum debeatur
L'espletata CTU ha comprovato che a seguito dell'evento di causa l'attrice ha riportato postumi permanenti in misura del 9%, comprensiva della valutazione sulla incidenza sulla attitudine alla normale esplicazione delle funzioni fisiche-psichiche, nonché una ITT di giorni 55, cui è seguita una ITP al 50 per giorni 40 ed infine una
11 ITP al 25% per ulteriori 25 giorni, ne consegue che in base alle Tabelle di Milano vigenti il ristoro ammonta a complessivi €. 20.710,00, per il danno biologico, cui devono aggiungersi le spese sostenute e ritenute congrue dal CTU per ulteriori €.
1.050,00, per totali €. 21.760,00, detta somma dovrà essere diminuita del 50% a fronte della responsabilità accertata in pari misura in capo all'attrice, conseguentemente il deve essere condannato a pagare la somma di €. CP_1
10.880,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, per il danno biologico e dalle scadenze delle singole fatture per il danno patrimoniale.
A questo punto va evidenziato che per costante ed univoco orientamento giurisprudenziale di merito e legittimità una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
– conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: – conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, ovvero il cosiddetto danno morale o esistenziale.
La liquidazione delle prime conseguenze (quelle comuni ai casi consimili) presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo, e maggiore pregiudizio sofferto. Ciò significa che il danneggiato deve indicare quali aspetti risultino maggiormente pregiudicati a causa dell'evento patito. Compiutamente, così, allegazione e prova del danno morale risultano realizzati (v. da ultimo in tal senso ex multis cass.
21970/20).
Fermo quanto sopra va rilevato che sul punto, cioè sulle conseguenze peculiari subite dall'attrice nulla è stato dedotto, allegato, prodotto o offerto di provare, se non unicamente durante la discussione odierna, peraltro genericamente e senza l'apporto probatorio di alcun genere, ne consegue che non può essere riconosciuta detta voce di danno, mentre in merito alla personalizzazione va rilevato come il CTU si sia già espresso precisando che la percentuale accertata tiene conto
12 della incidenza sulla attitudine alla normale esplicazione delle funzioni fisiche- psichiche.
All'esito del giudizio, quindi ed a fronte della responsabilità accertata in capo all'attrice ed al come sopra motivato, per l'evento de quo deve condannarsi CP_1
il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma CP_1
di 10.880,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, di cui €. 10.355,00 per danno non patrimoniale ed il resto per il danno economico subito, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, per il danno biologico, e dalle scadenze delle singole fatture, per il danno patrimoniale
Sulle spese di lite
A fronte della responsabilità paritaria accertata in capo a ciascuna parte, che si sostanzia in una parziale soccombenza reciproca appaiono sussistenti i presupposti per una integrale compensazione fra le parti delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte in misura del 50% cadauno e liquidate come in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente la domanda dell'attrice ed accertata una responsabilità paritaria in misura del 50% in capo a ciascuna parte nella produzione dell'evento di causa, per quanto in motivazione, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della complessiva CP_1
somma di €. 10.355,00 per danno non patrimoniale ed il resto per il danno economico subito, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, per il danno biologico, e dalle scadenze delle singole fatture, per il danno patrimoniale;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite, come sopra motivato;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione
13 della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
EN lì 14 gennaio 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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Causa R.G. 1998 /2023 Oggi 14 gennaio 2025 alle ore 9,10 spontaneamente ed in anticipo rispetto all'orario fissato innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, sono comparsi l'Avv. Valeria Contorni, per la parte attrice, e l'Avv. Michele Butini, in sostituzione dell'Avv. Saracini, per la parte convenuta, i quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Contorni precisa che il danno nella specie è stato particolarmente grave anche in considerazione del fatto che l'attrice vive con genitori anziani che contavano sul suo aiuto ed apporto e non ha altri familiari o legami amicali che potessero darle ausilio. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv. Contorni si riporta alla nota depositata, mentre l'Avv. Butini sul punto si rimette a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,29 alle ore 10,52 per cause R.G. 598/13, ex
Montepulciano, 1140/24 e 1067/24, ancora sospesa dalle ore 11,29 alle ore 14,29 per cause R.G. 2251/23 e 638/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 16,27 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,28
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di EN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 1998 /2023 R.G.A.C., Oggetto: lesione personale
promossa da:
, con sede in Castelnuovo Berardenga, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Valeria Contorni ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Abbadia San Salvatore, viale Roma, 8, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
con sede in Radicofani (SI), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Saracini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in strada Massetana Romana 54,
EN, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
in giudizio il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, previa CTU sulla persona dell'attrice:
1. Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €
40.000,00 (quarantamila/00) comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore che in base alla CTU sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2.
2 Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.”.
Si è costituito in giudizio il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Piaccia al Tribunale di
EN, contrariis reiectis, in tesi: respingere la domanda proposta nei confronti del perché infondata sia in fatto che in diritto, nonché sfornita di Controparte_1
prova. In ipotesi: qualora si volesse ravvisare una qualche marginale responsabilità del concludente, dichiarare in ogni caso il concorso posto in essere CP_1 dall'attrice nella determinazione del sinistro anche ai sensi Parte_1 dell'art. 1227 c.c. in una percentuale non inferiore al 70%, limitando quindi
l'eventuale risarcimento nella misura del giusto e dell'equo. Con vittoria di compensi legali.”.
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU medico legale, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 01 ottobre 2024 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.p.c., faceva precisare alle parti le conclusioni e rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 20 gennaio
2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa veniva discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice a seguito del sinistro avvenuto in data 29.06.2022, alle ore 16.30 circa, a Radicofani (SI), lungo la via Casacani in direzione via del Moro.
3 In particolare lamenta l'attrice che in dette circostanze di tempo e di luogo in prossimità del civico 14 della via Casacani cadeva a terra a seguito di un affossamento del manto stradale reso sdrucciolevole dalla presenza di asfalto sgretolato , procurandosi le lesioni per cui è causa. Ritenuta la responsabilità del quale custode della strada e, comunque, ex art. 2043 c.c., nonché falliti i CP_1 tentativi di definizione bonaria, ha introdotto il giudizio per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito il convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, contestando le avverse difese, rilevando, in primis, l'assenza di prova sul verificarsi del fatto come narrato e, secondariamente, che nel caso di specie non era possibile ravvisare un'ipotesi di insidia o trabocchetto stante l'orario e la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice che ha la residenza ad appena 100 mt. dal teatro dell'evento. Ha, poi, contestato il quantum ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulle istanze istruttorie e la prova del fatto storico
Nel costituirsi in giudizio parte convenuta ha eccepito l'assenza di prova sul verificarsi dell'evento caduta in data e luogo specificati in atti, a fronte di ciò la parte attrice in uno con le memorie istruttorie, ove ha reiterato le richieste di prove per testi già articolate in citazione, ha depositato le dichiarazioni dei medesimi soggetti indicati come testi, unitamente ai documenti identificativi degli stessi. Nelle dette dichiarazioni , e fanno presente Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 di aver assistito all'evento e di aver visto cadere l'attrice nella data, nel luogo e alle ore specificate in atti.
Tale documentazione è non è stata in alcun modo contestata nei termini e modi di legge rendendo superflua l'escussione di detti testi sulle circostanze indicate e dovendosi ritenere provato il fatto storico lamentato come avvenuto.
Sulla responsabilità dell'evento
4 Prima di entrare nel merito della decisione appare opportuno ricordare che com'è noto, con orientamento tuttora maggioritario (cfr. ex multis, Cass., Sez. III,
05702/2013, n. 2660; Cass., Sez. III, 07/04/2010, n. 8229; Cass., Sez. III,
05/12/2008, n. 28811; Cass. Sez. III, 19/2/2008, n. 4279; Cass., Sez. III, 25/07/2008,
n. 20427; Cass., Sez. III, 13/02/2002, n. 2075), la giurisprudenza di legittimità afferma che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e, affinché sia configurabile in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
si argomenta, da un lato, sulla nozione di custodia, che non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, dall'altro, sulla funzione della norma, che è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, con la conseguenza che deve considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che questo tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di Cassazione ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., l'attore ha l'onere di provare, oltre al verificarsi dell'evento dannoso,
l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere quel nesso causale.
5 Con specifico riferimento al "caso fortuito" consistente nel fatto del danneggiato, il suo rilievo dev'essere valutato tenendo conto della possibilità che questi abbia avuto, in concreto, di percepire o prevedere con l'uso dell'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. Sez. III, 13/01/2015, n. 287; Cass., Sez. III, 22/10/2013, n.
23919).
Sull'argomento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito che "allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (cfr. Cass.,
Sez. VI, 08/05/2018, n. 10938, la quale, in motivazione ha richiamato sia la precedente pronuncia della Cass., Sez. III, 22/06/2016, n. 12895 del 22/06/2016, relativa ad una fattispecie in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato, sia l'ordinanza della Cassazione, Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775, relativa ad una fattispecie in cui è stato escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione).
Dopo alcune oscillazioni, la Suprema Corte è oramai giunta all'approdo che la presunzione di responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero con riferimento a danni causati da beni di ampie dimensioni o comunque destinati ad uso pubblico da parte della generalità dei consociati,
6 ribadendo - anche in riferimento a questa specifica fattispecie - che per l'affermazione della responsabilità aquiliana prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico.
Infatti, dovendosi il rapporto di custodia configurare come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, per invocare la responsabilità in questione ciò che rileva è unicamente che, al momento dell'evento, la cosa fonte di danno potesse o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo "potere di governo"
(da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa).
Si tratta, insomma, di una questione di fatto, da accertarsi alla stregua delle risultanze del caso concreto.
Il Supremo Collegio ha affermato, inoltre, che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
In giurisprudenza, sono stati poi introdotti alcuni temperamenti all'applicabilità dell'art. 2051 c.c., distinguendo tra pericoli strutturali, connessi alla struttura della cosa, e pericoli causati da un uso dell'utente o da una repentina e non prevedibile alterazione della cosa tale da esplicare la loro potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode:
"affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa
(come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi
7 dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ." (così,
Cass., Sez. III, 06/06/2008, n. 15042; Cass., Sez. III, 25/07/2008, n. 20427; Cass.
Sez. III, 03/04/2009, n. 8157).
In altri termini, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (in terminis, Cass., Sez. III, 18/10/2011, n. 21508; nello stesso senso, si veda anche Cass., ord. 27/03/2017, n. 7805, Cass., Sez. III, 12/03/2013, n. 6101;
Cass., Sez. III,20/11/2009; Cass., Sez. III, 19/11/2009, n. 24419).
In tal modo, non soltanto si è definitivamente superato l'orientamento restrittivo, che escludeva l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle fattispecie di danni cagionati da beni demaniali, ma si è anche rimodulato quell'indirizzo interpretativo che, individuando il discrimine nell'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene, riteneva che tale norma non potesse trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui sul bene demaniale, soggetto ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (cfr. Cass., Sez. III, 26/11/2007, n. 24617; Cass.,
Sez. III, 12/07/2006, n. 15779).
Infine, va chiarito che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. (e a fortiori di quella ex art. 2051 c.c.), concetti come quelli di insidia e trabocchetto assumono rilievo soltanto nell'ambito della c.d. prova
8 liberatoria gravante sul custode, quali elementi sintomatici della mancata adozione di tutte le misure idonee a prevenire il danno (cfr. Cass., Sez. III, 20/02/2009, n. 4234, in motivazione: "In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato").
Tanto premesso, e venendo al merito della controversia, occorre rilevare, innanzitutto, come l'ente convenuto, in comparsa costitutiva, non abbia contestato la propria legittimazione passiva e dunque la natura pubblica del bene a cagione del quale si è verificato il sinistro de quo.
Ritiene, quindi, lo scrivente che, nel caso di specie, ricorrano in concreto i presupposti per l'astratta operatività dell'art. 2051 c.c., permanendo in capo all'Ente convenuto l'effettivo potere di governo e manutenzione della res.
Fermo quanto sopra è la stessa parte attrice che nell'atto introduttivo con dichiarazioni confessorie afferma che l'evento si è verificato in data verificatosi in data 29 giugno 2022 alle 16,30, quindi in orario di piena visibilità, davanti al numero civico 14 di via Casacani a (pochi metri da dove l'attrice ha la CP_1
sua residenza) mentre stava camminando con il padre sarebbe caduta a causa di
9 “…un affossamento del manto stradale reso sdrucciolevole dalla presenza di asfalto sgretolato…” (v atto di citazione pag.1).
Orbene a questo punto va in primo luogo rilevato che è ragionevole presumere in primo luogo che l'attrice fosse passata dal medesimo posto diverse volte prima dell'evento, dato che risiede nelle immediate vicinanze, quindi, è indubitabile che la medesima conoscesse molto bene lo stato dei luoghi.
A ciò si aggiunga che dalle stesse foto depositate in atti dalla medesima parte attrice appare che la buca de qua sarebbe stata facilmente evitabile e visibile se solo avesse prestato la dovuta attenzione. Come emerge dalle foto, infatti era possibile passare al lato della detta buca, visto che la strada era abbastanza larga. Non solo ma la buca de qua e l'asfalto sgretolato erano ben percepibili, ne consegue che deve ragionevolmente presumersi che il sinistro de quo è avvenuto anche perché l'attrice era distratta e non ha prestato attenzione allo stato dei luoghi nel camminare.
Del resto considerando che si tratta strada nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'attrice è ragionevole presumere che la stessa sia passata da lì diverse volte, non cadendo mai, ne consegue che evidentemente nel momento specifico era distratta da altro, probabilmente parlava con il padre che l'accompagnava o era intenta ad aiutarlo a camminare, comunque non prestava attenzione a dove stava camminando lei e detta distrazione è sicuramente una concausa della caduta de qua.
Peraltro, in caso simile di caduta sul marciapiede la Suprema Corte anche recentemente ha avuto modo di affermare “….Questa Corte ha già chiarito che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante
l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
(Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508; fattispecie in cui è stata
10 rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato). Infatti, in tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno – è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017; fattispecie in cui è stato escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione)……” (v. Cass. Ord. 10938/18)
Fermo ciò va anche rilevato che il tecnico del convenuto incaricato CP_1
degli accertamenti del caso ha poi inviato una missiva alla Parte_2
dove dà atto che al momento dell'evento la buca non era segnalata.
Si legge, infatti, nel doc. 1 allegato alla citazione
Tale documentazione attesta che il de quo era a conoscenza dello CP_1
stato dei luoghi e che non aveva provveduto alla segnalazione del pericolo.
A fronte di ciò, quindi, ritiene il giudicante che nel caso sub iudice l'evento si sia verificato per responsabilità concorrente e paritaria delle parti di causa, dovendosi conseguentemente ridurre il risarcimento della quota di responsabilità, pari al 50%, riconducibile all'attrice ex art. 1227 c.c.
Sul quantum debeatur
L'espletata CTU ha comprovato che a seguito dell'evento di causa l'attrice ha riportato postumi permanenti in misura del 9%, comprensiva della valutazione sulla incidenza sulla attitudine alla normale esplicazione delle funzioni fisiche-psichiche, nonché una ITT di giorni 55, cui è seguita una ITP al 50 per giorni 40 ed infine una
11 ITP al 25% per ulteriori 25 giorni, ne consegue che in base alle Tabelle di Milano vigenti il ristoro ammonta a complessivi €. 20.710,00, per il danno biologico, cui devono aggiungersi le spese sostenute e ritenute congrue dal CTU per ulteriori €.
1.050,00, per totali €. 21.760,00, detta somma dovrà essere diminuita del 50% a fronte della responsabilità accertata in pari misura in capo all'attrice, conseguentemente il deve essere condannato a pagare la somma di €. CP_1
10.880,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, per il danno biologico e dalle scadenze delle singole fatture per il danno patrimoniale.
A questo punto va evidenziato che per costante ed univoco orientamento giurisprudenziale di merito e legittimità una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
– conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: – conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, ovvero il cosiddetto danno morale o esistenziale.
La liquidazione delle prime conseguenze (quelle comuni ai casi consimili) presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo, e maggiore pregiudizio sofferto. Ciò significa che il danneggiato deve indicare quali aspetti risultino maggiormente pregiudicati a causa dell'evento patito. Compiutamente, così, allegazione e prova del danno morale risultano realizzati (v. da ultimo in tal senso ex multis cass.
21970/20).
Fermo quanto sopra va rilevato che sul punto, cioè sulle conseguenze peculiari subite dall'attrice nulla è stato dedotto, allegato, prodotto o offerto di provare, se non unicamente durante la discussione odierna, peraltro genericamente e senza l'apporto probatorio di alcun genere, ne consegue che non può essere riconosciuta detta voce di danno, mentre in merito alla personalizzazione va rilevato come il CTU si sia già espresso precisando che la percentuale accertata tiene conto
12 della incidenza sulla attitudine alla normale esplicazione delle funzioni fisiche- psichiche.
All'esito del giudizio, quindi ed a fronte della responsabilità accertata in capo all'attrice ed al come sopra motivato, per l'evento de quo deve condannarsi CP_1
il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma CP_1
di 10.880,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, di cui €. 10.355,00 per danno non patrimoniale ed il resto per il danno economico subito, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, per il danno biologico, e dalle scadenze delle singole fatture, per il danno patrimoniale
Sulle spese di lite
A fronte della responsabilità paritaria accertata in capo a ciascuna parte, che si sostanzia in una parziale soccombenza reciproca appaiono sussistenti i presupposti per una integrale compensazione fra le parti delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte in misura del 50% cadauno e liquidate come in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente la domanda dell'attrice ed accertata una responsabilità paritaria in misura del 50% in capo a ciascuna parte nella produzione dell'evento di causa, per quanto in motivazione, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della complessiva CP_1
somma di €. 10.355,00 per danno non patrimoniale ed il resto per il danno economico subito, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, per il danno biologico, e dalle scadenze delle singole fatture, per il danno patrimoniale;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite, come sopra motivato;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione
13 della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
EN lì 14 gennaio 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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