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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/12/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1647/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. ER GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1647/2025 promossa con ricorso depositato in data 13/09/2025
da
(C.F.
Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DOTTA ALAIN elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DOTTA ALAIN
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
1 Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia , nata in data [...]; CP_1
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e d Parte_1 Parte_2
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
2 rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1. la figlia è affidata ad entrambi i genitori che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso e relative: all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle proprie inclinazioni, capacità
ed aspirazioni.
2. la figlia è collocata paritariamente presso ciascun Persona_1
genitore, secondo un'alternanza settimanale.
3. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte avendo già abbandonato la casa coniugale in comune accordo. Nello specifico, la sig.ra continuerà ad Parte_2
abitare presso la casa familiare di Loc. Faion, 7 nel Comune di
GO (BL) – 32021, mentre il sig. abiterà in Via Parte_1
Noach, 11 nel Comune di La Valle Agordina (BL) - 32020.
4. Considerato il collocamento paritetico e la capacità economica equivalente dei genitori, nessuno dei due corrisponderà un assegno di mantenimento all'altro; ciascun genitore provvederà
direttamente alle esigenze ordinarie della minore durante la permanenza presso di sé.
5. Quanto alle spese straordinarie di mantenimento della figlia,
come meglio esplicitate dal Prot. N. 5534/2021 del Tribunale di
Belluno del 21/10/2021, ciascun genitore contribuirà nella misura
3 del 50%, le quali saranno previamente concordate tra i coniugi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche, spese mediche non coperte dal S.S.N. spese ludico-sportive adeguatamente documentate e previamente concordate tra i genitori).
6. I coniugi dichiarano di voler procedere allo scioglimento della comunione legale dei beni con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
7. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
8. Con riferimento ai periodi di permanenza presso ciascun genitore:
- durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive, concordando preventivamente i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno 25 e 31 dicembre e il giorno 26 di dicembre e il 1° gennaio;
- durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà il giorno della
Pasqua con un genitore ed il giorno del “Lunedì in Albis” con l'altro genitore ad anni alterni;
- la figlia trascorrerà il compleanno del padre e la Festa del Papà
con il sig. parimenti la figlia trascorrerà il Parte_1
4 compleanno della madre e la Festa della Mamma con la sig.ra
; Parte_2
- resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi – è facoltà di ciascun genitore visitare e tenere con sé la figlia anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa libera intesa telefonica con l'altro genitore, nel rispetto del superiore interesse della figlia e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
ER CO
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. ER GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1647/2025 promossa con ricorso depositato in data 13/09/2025
da
(C.F.
Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DOTTA ALAIN elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DOTTA ALAIN
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
1 Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia , nata in data [...]; CP_1
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e d Parte_1 Parte_2
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
2 rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1. la figlia è affidata ad entrambi i genitori che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso e relative: all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle proprie inclinazioni, capacità
ed aspirazioni.
2. la figlia è collocata paritariamente presso ciascun Persona_1
genitore, secondo un'alternanza settimanale.
3. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte avendo già abbandonato la casa coniugale in comune accordo. Nello specifico, la sig.ra continuerà ad Parte_2
abitare presso la casa familiare di Loc. Faion, 7 nel Comune di
GO (BL) – 32021, mentre il sig. abiterà in Via Parte_1
Noach, 11 nel Comune di La Valle Agordina (BL) - 32020.
4. Considerato il collocamento paritetico e la capacità economica equivalente dei genitori, nessuno dei due corrisponderà un assegno di mantenimento all'altro; ciascun genitore provvederà
direttamente alle esigenze ordinarie della minore durante la permanenza presso di sé.
5. Quanto alle spese straordinarie di mantenimento della figlia,
come meglio esplicitate dal Prot. N. 5534/2021 del Tribunale di
Belluno del 21/10/2021, ciascun genitore contribuirà nella misura
3 del 50%, le quali saranno previamente concordate tra i coniugi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche, spese mediche non coperte dal S.S.N. spese ludico-sportive adeguatamente documentate e previamente concordate tra i genitori).
6. I coniugi dichiarano di voler procedere allo scioglimento della comunione legale dei beni con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
7. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
8. Con riferimento ai periodi di permanenza presso ciascun genitore:
- durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive, concordando preventivamente i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno 25 e 31 dicembre e il giorno 26 di dicembre e il 1° gennaio;
- durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà il giorno della
Pasqua con un genitore ed il giorno del “Lunedì in Albis” con l'altro genitore ad anni alterni;
- la figlia trascorrerà il compleanno del padre e la Festa del Papà
con il sig. parimenti la figlia trascorrerà il Parte_1
4 compleanno della madre e la Festa della Mamma con la sig.ra
; Parte_2
- resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi – è facoltà di ciascun genitore visitare e tenere con sé la figlia anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa libera intesa telefonica con l'altro genitore, nel rispetto del superiore interesse della figlia e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
ER CO
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