Sentenza 23 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente.
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Fascicolo 11/2020 Abstract. L'elaborato, previa analisi e commento della recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12348/2020, la cui motivazione è stata depositata il 16 aprile 2020, si propone di mettere in luce l'innovatività di tale sentenza e i risvolti applicativi dalla stessa indotti. SOMMARIO: 1. La quaestio. – 2. Il contrasto giurisprudenziale sugli elementi della fattispecie. – 3. La sentenza SS.UU. n. 12348/2020. – 4. Alcune considerazioni applicative. 1. La quaestio. Con ordinanza n. 35436 dell'11 giugno 2019 la Terza Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza penale della condotta di coltivazione in forma domestica di …
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Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12348/2020, si sono pronunciate in materia di sostanze stupefacenti, chiarendo a quali condizioni la coltivazione domestica di marijuana si possa considerare penalmente rilevante. La questione nasceva dalla vicenda che aveva visto come protagonista un uomo, il quale, all'esito del giudizio di primo grado, si era visto condannare, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del T.U. stupefacenti, per aver detenuto a fini di spaccio, in concorso con un altro soggetto, e, in parte, effettivamente ceduto, 11,03 g di marijuana, nonché per aver detenuto nella sua abitazione, a fini di spaccio, 25 dosi della stessa sostanza, ed, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2016, n. 53337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53337 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2016 |
Testo completo
ACR 53337/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - N.2318/2016 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PATRIZIA PICCIALLI N. 17565/2016- Consigliere - Dott. ALESSANDRO RANALDI - Rel. Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di: BA CA N. IL 27/02/1974 avverso la sentenza n. 2061/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE' Аланса час о con rive alla Cute Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per ille el Aulls & milous for mon exame Udit i difensor Avv. Credo Viatto del Udito, per la parte civile, l'Avv Foro de Verea che na conclus o l'haver de .P.S صفا و مح مدت RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 3 febbraio 2016, in riforma della sentenza di condanna resa dal G.U.P. del Tribunale di Varese nei confronti di BA CA, assolveva quest'ultimo dal reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, per aver illecitamente coltivato 17 piante di marijuana, ciascuna in vaso separato, all'interno della propria abitazione. Nell'accogliere i motivi di gravame dell'imputato, la Corte argomentava nel senso che la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, pur considerata come reato a prescindere da un eventuale uso personale, non comunque è punibile, a meno che non sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto (tutela della salute collettiva), risultando in concreto inoffensiva. Nel caso di specie, riteneva la Corte d'Appello che non fosse ravvisabile alcuna offensività in concreto nella condotta posta in essere dal BA, in considerazione della immaturità delle piantine, delle risultanze della consulenza tossicologica, che evidenziava un dato trascurabile relativamente alla presenza di principio attivo (oscillante tra l'1,2 e l'1,7%) nonché della circostanza che non fossero stati rinvenuti, sul luogo, attrezzi per la coltivazione né strumenti idonei a configurare una attività di spaccio.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano prospettando vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, .posto che la condotta di coltivazione integra un reato di pericolo presunto, in quanto attività potenzialmente diffusiva di droghe, e che inoltre, al fine di escludere l'offensività della condotta, non rivestivano rilevanza alcuna gli elementi indicati nella sentenza impugnata;
inoltre, la Corte territoriale aveva del tutto trascurato la circostanza che, a seguito della perquisizione, fossero stato rinvenuti ulteriori 13 grammi di sostanza analoga a quella coltivata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, pronunciatasi con due coeve e identiche decisioni (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Ano Salvia, Rv. 239921; Sez. U. 24/4/2008, Valletta), ha risolto la questione del trattamento sanzionatorio da riservare alla coltivazione di piante da 2 stupefacente, recependo, tra le due opzioni possibili, quella di rigore: l'attività di coltivazione è sempre di rilevanza penale (ex articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309), senza che possa esservi spazio per una possibile rilevanza solo amministrativa (ex articolo 75 dello stesso dpr) pur in presenza di una possibilmente accertata destinazione del ricavato all'uso personale del coltivatore (cfr. Sez. 6, n. 24664 del 12/05/2008, Rv. 240371 e Sez. 6, n. 49528 del 13/10/2009, Rv. 245648, per la quale "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale").
3. La giurisprudenza di legittimità ha comunque precisato che "ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile" (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921; Sez. U. 24/4/2008, Valletta;
Sez. 4, n. 1222 del 28/10/2008, Nicoletti, Rv. 242371; Sez. 4, n. 25674 del 17/02/2011, P.G. in proc. Marino, Rv.250721). Occorre peraltro stabilire se, nell'operare tale accertamento, debba se debba considerarsi il probabile prodotto finale della coltivazione o tenersi conto della sostanza ricavabile dalla coltivazione nel momento in cui il sequestro pone fine alla permanenza del reato.
4. Appare del tutto evidente che la risposta non può essere che nel primo senso, poiché, a ritenere diversamente, si porrebbe a carico dell'imputato un dato meramente virtuale, ancorato al variabile momento in cui il sequestro delle piante viene effettuato. In conformità alla soluzione indicata, è stato quindi affermato che a fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, attese la formulazione delle norme e la ratio della disciplina, anche comunitaria, in materia, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente> (Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732; sez. 4, sentenza 27/10/2015, Cinus, Rv,.. sez. 6, 10/2/2016, Tamburini, Rv.266513). ivin 3 l 5. Nel caso in esame, è del tutto pacifica la conformità delle piante al tipo cannabis indica, e, per di più, la consulenza tossicologica ha accertato che le stesse contenevano una percentuale di principio attivo pari all'1,7 % ed erano pertanto perfettamente idonee, in concreto, a produrre sostanza ad effetto psicoptropo. Si deve poi rimarcare che non appare logicamente valutato, in quanto ritenuto neutro, l'incarico dato a soggetto estraneo di curare l'innaffiatura delle piantine in assenza del ricorrente, elemento invece sintomatico dell'interesse ad assicurare il positivo sviluppo delle stesse;
nonché la circostanza che seguito della perquisizione, fossero stati rinvenuti, nell'abitazione dell'imputato, ulteriori 13 grammi di sostanza analoga a quella coltivata.
6. Si impone quindi l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano. Roma, 23 novembre 2016 SUPREMA If PresidenteSendLuisa Bianchi Il/Consigliere estensore Loredana Miccichè E T * NOIZYSS R O C E N Depositata in Cancelleria Oggi. 2010 Il Funzionario Giudiziaric Patrick Corre +