Parere definitivo 12 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10223 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10223/2025REG.PROV.COLL.
N. 01268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2023, proposto dal signor IO VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 1819/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 novembre 2025 il Cons. VA UL, udito per la parte appellante l’Avv. Nicolò Mastropasqua in collegamento da remoto, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’Avv. Marcello Vernola per l’amministrazione appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1819/2022 il T.A.R. della Puglia ha respinto il ricorso introduttivo proposto dall’odierno appellante per l’annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 173 del 28 luglio 2017; nonché i motivi aggiunti proposti per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 46 del 16 marzo 2017 e del silenzio diniego formatosi tacitamente in data 20 febbraio 2018 con riferimento alla domanda di sanatoria del 13 ottobre 2017 prot. 42582.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Bisceglie.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 novembre 2025.
2. Per una migliore intelligenza delle questioni devolute giova premettere che l’odierno appellante è proprietario di un terreno sito a Bisceglie identificato a catasto al foglio 14, particelle 423 e 426, area sottoposta a tutela paesaggistica dal vigente PPTR e dalla variante PRG.
L’area è anche vincolata ai sensi del DM 1 Maggio 1985 con “dichiarazione di notevole interesse pubblico.”
Il 17 febbraio del 2017 il ricorrente ha presentato una segnalazione certificata d’inizio attività per l’esecuzione di opere di ristrutturazione interna e cambio d’uso da deposito a casa di campagna dell’immobile ricadente sulla particella 423, immobile che viene dichiarato preesistente al 1967.
Con ordinanza n. 173 del 27 luglio del 2017 il comune ha disposto l’immediata sospensione dei lavori.
Dall’istruttoria sulla s.c.i.a. e dal sopralluogo del 12 giugno 2017 sono infatti emersi manufatti e opere costruiti in assenza di permesso di costruire e in assenza della relativa autorizzazione paesaggistica.
Dalle ortofoto storiche dell’area in oggetto consultabili sul Webgis del comune di Bisceglie e sul SIT della Regione Puglia, il manufatto n. 2 non risultava presente nel 2006 ma a partire dal 2010 diversamente da quanto dichiarato nella s.c.i.a. del 2017.
Confrontando poi le vedute aeree di Google Earth del 25 settembre con quella del 10 ottobre 2014 risultava che lo stesso manufatto risultava traslato verso sinistra rispetto alla posizione originaria con variazione di sagoma e copertura.
Il Comune ha ipotizzato che tale manufatto sia stato demolito e ricostruito nel corso del 2014 a seguito dell’acquisto del suolo da parte del sig. VI del 13 febbraio 2014.
Il manufatto 1 e 2 erano stati dunque realizzati senza titolo abilitativo in contrasto con l’art. 47 delle NTA e senza autorizzazione paesaggistica.
Sulla particella 426 è stata inoltre rilevata la presenza di un altro manufatto (manufatto n.3) anch’esso esistente a partire dal 2010 la cui copertura risulta essere stata demolito. Tale demolizione è avvenuta senza titolo abilitativo e lo smaltimento dei rifiuti non è avvenuto conformemente alla normativa vigente.
3. Tanto premesso avverso la sentenza del T.A.R. che ha respinto il ricorso proposto contro i provvedimenti sopra richiamati l’appellante ha proposto un primo motivo di gravame relativo alla datazione delle opere in questione.
L’appellante sostiene che entrambi gli immobili erano preesistenti al 1967 poiché il sig. VI li aveva acquistati dai signori NA i quali hanno dichiarato nell’atto di compravendita che entrambi i manufatti erano preesistenti al 1967.
A riprova di ciò fu lo stesso sig. RO NA a fare degli interventi di ricostruzione nel 1970 su immobili quindi già a quella data esistenti.
Al contrario l’ufficio tecnico comunale concludeva che gli immobili in argomento risultavano privi di titolo abitativo perché non preesistenti al 1967. Tale affermazione si basa sui rilevamenti tratti dal sito internet google earth. La sentenza di primo grado, secondo l’appellante, è quindi da censurare nella misura in cui ha avvallato la validità di tali rilevamenti.
L’utilizzo di Google Earth non avrebbe una sicura valenza probatoria: l’appellante invoca in tal senso la sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 9, nella quale si afferma che “le aerofotogrammetrie rinvenibili sul sito internet Google Earth non conferiscono allo stato adeguata certezza in ordine al momento in cui sono state scattate”.
Inoltre aggiunge l’appellante che in tali casi sussiste l’onere in capo all’ufficio comunale di fornire, insieme ai rilevamenti, elementi certi su cui basare la pretesa demolitoria.
Né, secondo l’appellante è parimenti affidabile le mappe Webgis che il comune di Bisceglie pone a fondamento dei propri provvedimenti demolitori poiché queste altro non sono che la trasposizione in forma digitale della cartografia su supporto cartaceo e nel corso di tale trasposizione sono possibili discordanze ove la prima non si avvenuta correttamente.
Argomenti analoghi vengono svolti con riferimento al portale SIT della Regione Puglia.
L’incertezza derivante dall’utilizzo di simili tecnologie porterebbe dunque ad opinare nel senso delle risultanze dell’atto di compravendita del Sig. VI.
Inoltre si afferma che le opere ritenute abusive di entrambi gli edifici, proprio per la loro struttura, non possono essere considerate moderne o di epoca recente.
Tutto ciò porta a ritenere maggiormente attendibile la datazione dei manufatti come da atto di compravendita e cioè ante 1967.
La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata proprio perché non ha tenuto conto della inattendibilità di simili strumenti di rilevamento.
4. Il mezzo è infondato.
La sentenza ha correttamente affermato che le immagini di google earth sono state utilizzate per evidenziare la traslazione verso sinistra dell’immobile a pianta circolare identificato come manufatto 1 sulla particella 426, mentre l’inesistenza (pregressa) dei manufatti si desume – come condivisibilmente controdedotto dalla difesa comunale - dall’esame delle “ortofoto storiche dell’area in oggetto consultabili sul “Webgis” del Comune di Bisceglie e sul SIT della Regione Puglia”.
Come assume correttamente il Comune di Bisceglie, in sede istruttoria i fotogrammi tratti da google earth sono serviti solo a comprovare ciò che era stato già stato accertato a mezzo di archivi del portale SIT della Regione Puglia, sistemi che non consentono dubbi circa la loro genuinità o data di formazione.
L’appellante, inoltre, non ha fornito un reale principio di prova in merito alla preesistenza di tali opere ante 1967, ma solo prospettazioni ipotetiche e valutazioni soggettive di parte non non supportate da alcun elemento oggettivo (non potendosi considerare tali le dichiarazioni dei precedenti proprietari).
Va richiamata in argomento la sentenza di questo Cons. Stato ( ex multis , sez. IV, sentenza 2 aprile 2023 n. 3024) secondo la quale “ Premesso che l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 8 novembre 2023 n. 9612), la rilevanza a fini probatori delle risultanze di Google Earth è stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella penale, trattandosi di prove documentali che rappresentano fatti, persone o cose” (la sentenza in questione richiama Cass. pen. sez. II 17 ottobre 2022 n.39087; nello stesso senso, Cass. pen. sez. III, 15 settembre 2017, n.48178; sull’idoneità delle immagini di Google Earth a provare l’epoca dell’abuso cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez.VI, 7 febbraio 2024, n. 1278; id. 8 novembre 2023, n. 9612) ”.
L’applicazione dei richiamati princìpi giurisprudenziali – che il Collegio condivide - al caso di specie, come sopra ricostruito, induce pertanto al rigetto del primo motivo di appello perché infondato.
L’infondatezza del primo motivo si riverbera sul terzo, che si basa sull’affermazione dell’edificazione ante 1967 delle opere in questione al fine di superare la mancanza di autorizzazione paesaggistica.
5. Col secondo motivo di gravame, l’appellante esclude che l’intera area di proprietà del Sig. VI sia soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale e dunque contesta la necessità di una autorizzazione paesaggistica ambientale a cui subordinare l’accoglimento della domanda di sanatoria.
Ciò in quanto si tratterebbe di opere realizzate prima del 1967, sia perché il decreto ministeriale 1° maggio 1985 opererebbe solo per la parte di aree non comprese in un piano particolareggiato regolarmente approvato.
6. Anche questo motivo è infondato alla luce delle pertinenti considerazioni del Comune, secondo le quali come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado il suolo oggetto degli interventi edili ricade pacificamente in una area tipizzata dal vigente PRG a zona agricola, regolamentata dall’art.47 delle NTA; detto suolo “ risulta sottoposto a tutela paesaggistica dal vigente PPTR, tra gli immobili no aree di notevole interesse pubblico regolamentato con scheda PAE011 e dalla variante al PRG di adeguamento al PUTT/P come Ambito Territoriale Esteso di “valore distinguibile C”, area vincolata ai sensi del D.M. 01.05. 1985 (c.d. Galassini), Oasi di protezione “Torre Calderina e beni Storico-architettonici diffusi – Area annessa (100m). ”.
Pertanto è pacifico e incontrovertibile che i manufatti oggetto del provvedimento risultano realizzati in assenza di titolo abilitativo e in assenza di “autorizzazione paesaggistica”, in contrasto con l’art.47 delle NTA.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
L’infondatezza, nel merito, del gravame, esime il Collegio dall’esame dell’eccezione comunale di inammissibilità dello stesso per difetto del requisito della specificità dei motivi di gravame.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Bisceglie delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD MB, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
IO Zeuli, Consigliere
VA UL, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA UL | RD MB |
IL SEGRETARIO