Ordinanza presidenziale 20 dicembre 2022
Sentenza 8 giugno 2023
Improcedibile
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026REG.PROV.COLL.
N. 00430/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Stanca, Maristella Caivano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 9769/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista la dichiarazione al verbale di udienza del 6 novembre 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. AE AT e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza datata 1 settembre 2016, integrata in data 7 dicembre 2017, la Sig.ra -OMISSIS- ha chiesto la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21 ter del d.l. n. 113/2016, conv. in legge n. 160 del 2016, in qualità di soggetto affetto da -OMISSIS-.
2. Il Ministero della Salute, dopo aver chiesto all’istante di integrare la documentazione sanitaria allegata all’istanza (anche con riferimento alla patologia materna che aveva determinato l’assunzione di -OMISSIS-, al fine di evincere la prescrizione del farmaco nel periodo dal 20° al 36° giorno dal concepimento), l’ha respinta con il provvedimento del 4 aprile 2019, motivato per relationem rispetto al verbale n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2019 della CMO di Bari.
3. La Sig.ra -OMISSIS- ha conseguentemente adito il T.a.r. per il Lazio, chiedendo l’annullamento del diniego e del presupposto Regolamento contenuto nel DM 166/2017 Allegato A, punto 3 lettera B, posto dall’Amministrazione a fondamento della reiezione della domanda, nella parte in cui lo stesso ha previsto, per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966, l’allegazione di “ documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della -OMISSIS-, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (± 2 giorni per entrambi gli indicatori); ”.
Secondo le prospettazioni della ricorrente, tale adempimento avrebbe imposto al richiedente una vera e propria probatio diabolica in relazione alla prescrizione del farmaco nell’arco temporale sopra indicato, integrando i vizi dell’eccesso di potere e della violazione di legge costituzionale, in relazione al principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione e di inviolabilità del diritto alla tutela della salute, previsto dall’art. 32 Cost..
4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, evidenziando la mancata presentazione, da parte della richiedente, della documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che avrebbe richiesto la somministrazione della -OMISSIS-, da cui potersi evincere la prescrizione e l’assunzione del farmaco da parte della madre durante la gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento, così come previsto dal D.M. n. 166/17 - all. A n. 3 lett. b) e c) e la mancata ricomprensione della patologia sofferta (-OMISSIS-) tra i casi o criteri previsti dal predetto Allegato A del D.M. n. 163/09, come modificato dal D.M. n. 166/17, al n. 2 lettere a) e b).
5. L’originaria ricorrente ha impugnato la decisione lamentando anomalie nello svolgimento dell’udienza dinanzi al T.a.r., il difetto di pronuncia in ordine alla richiesta di sollevare eccezione di legittimità costituzionale e l’illegittima mancata acquisizione di dati statistici sanitari relativi alle patologie collegate alle lesioni da -OMISSIS- per il triennio 2017-2020.
6. Si è costituito il Ministero della Salute, eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione e chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
7. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 l’appellante ha rinunciato all'esame nel merito dell'appello ed ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla sola questione di legittimità costituzionale.
8. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’espressa rinuncia effettuata dall’appellante in udienza.
9. Non può conseguentemente essere accolta la richiesta dell’appellante di pronunciarsi sulla sola questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in appello, poiché un’eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale risulterebbe manifestamente irrilevante nel presente giudizio.
10. In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale posta dall’appellante appare manifestamente inammissibile, in ragione dell’impossibilità di censurare, dinanzi alla Corte Costituzionale, l’illegittimità costituzionale di una fonte secondaria, qual è il Decreto Ministeriale n. 166/2017.
11. Le spese del grado possono cionondimeno essere compensate, in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI D'AN, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
AN Roberto Cerroni, Consigliere
AE AT, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE AT | NI D'AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.