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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 4/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
T R A
, (c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CHIERCHIA GIUSEPPE
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. OLIVA CP_1 P.IVA_1
AN
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.1.2024, il ricorrente ha dedotto che con provvedimento del 18.1.2023, CP_ notificatogli il 9.2.2023, l' gli comunicava che “la sua pensione n. 044-510201661911 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la:
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001”. L'Ente previdenziale rappresentava di aver corrisposto da luglio 2020 a gennaio 2023 sulla prestazione n. 044-510201661911 Cat. INVCIV un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 6.440,22. Ha dunque sostenuto l'illegittimità del provvedimento per irripetibilità delle somme per mancanza di dolo del pensionato, atteso che egli aveva comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria i propri ulteriori redditi, unico adempimento richiesto dall'art. 13 comma 6 d.l. n. 78/2010. CP_ Si è costituito l' eccependo che «L'indebito riguarda il periodo 01.07.2020-31.01.2023 e deriva da una ricostituzione batch del 16/01/2023 sulla prestazione in godimento all'istante, invalido totale. L'invalidità civile è una prestazione assistenziale, secondo quanto disposto nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà. L'indebito concerne la perdita del diritto alla maggiorazione sociale. Orbene, le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali e assistenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati.
[…]Controparte- per gli anni in contestazione - con decorrenza dal 2020, ha proventi da canone di locazione pari ad euro 5.340. Tale importo, sommato alle prestazioni già in godimento all'istante (inv. civ. per un importo annuo, al netto della maggiorazione pari ad euro 3.718,00), ha determinato un reddito di 9.058, esuberante quanto previsto nei limiti di legge. Circa i tempi di conoscenza dei proventi in godimento all'accipiens, si specifica che il signor rende dichiarazione all'amministrazione finanziaria per l'anno 2020 in data 08.06.2021, Pt_1 ma produce modello Red solo in data 17.02.2022. Per l'anno 2021 rende modello RED all'Istituto in data 09.02.2023 e presenta modello Unico per gli anni 2021 e 2022 in data 02.03.2023 e 07.09.2023.». Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta. In sintesi, l'indebito per cui è causa muove dal possesso, per l'anno 2020, di redditi superiori alla soglia legale prevista per la maggiorazione sociale sull'assegno di invalidità civile, in ragione della percezione da parte del ricorrente di canoni di locazione. Va in limine affermata la natura assistenziale della prestazione rispetto alla quale è stato sollevato l'indebito alla luce delle condivisibili motivazioni espresse dalla Cassazione nella recente sentenza n. 13915/2021 in cui si afferma che la maggiorazione sociale è una “misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale”. Da tale premessa in ordine alla natura assistenziale della maggiorazione sociale discende che non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, invocate da parte ricorrente, trattandosi di disposizioni che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né potrebbe adottarsi un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Ebbene, se è vero che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2 Sul punto giova riportare i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, anche in plurimi arresti (v. Cass. n. 16088/2020; 13223/2020; 12608/2020), e a cui la scrivente, alla luce del consolidato e autorevole indirizzo, ritiene di aderire:
“5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". 10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell"accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte Per_1 (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a CP_1 stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. 15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l già CP_1 CP_2 conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”. I medesimi principi sono stati di recente ribaditi da Cass. n. 17411 del 2025. CP_ Orbene, come emerge chiaramente dalla memoria dell' l'indebito sulla prestazione assistenziale è scaturito dalla percezione di “proventi da canone di locazione pari ad euro 5.340. Tale importo, sommato alle prestazioni già in godimento all'istante (inv. civ. per un importo annuo, al netto della maggiorazione pari ad euro 3.718,00), ha determinato un reddito di 9.058, esuberante quanto previsto nei limiti di legge. Ne è derivato il superamento dei limiti reddituali che ha comportato la perdita del diritto alla maggiorazione sociale”. In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione di invalidità civile (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. La mancanza di tale condizione è stata ravvisata, ad esempio, nel caso in cui (cfr. sentenza Cassazione n. 28771 del 09/11/2018) l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio. Mentre è stato escluso il dolo comprovato (Cass. 28771/18 cit. e Cass. 31372/2019) ove il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, o tutte le volte in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, cosicchè gli stessi fossero conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consente di accedere in via telematica. Stante questi principi, si rileva allora come il provvedimento di indebito è illegittimo, atteso che a fronte dell'accertamento della mancanza del requisito reddituale con provvedimento del 18.1.2023 CP_ l' ha preteso la restituzione di somme percepite dall'anno 2020, senza alcuna deduzione in ordine all'addebitabilità all'accipiens dell'erogazione indebita, né all'insussistenza delle condizioni di un legittimo affidamento da parte della stessa. In ordine all'imputabilità all della indebita percezione, si osserva peraltro come nella Pt_1 comunicazione dell'Istituto del 9.2.2023 si dia atto del fatto che il ricalcolo avveniva in conseguenza della “sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”, senza neppure specificarsi se la stessa sia avvenuta tardivamente, per cui non sembra che vi siamo gli estremi per ravvisarsi il dolo della parte, risultando anzi per tabulas che la dichiarazione dei redditi da parte del pensionato CP_ vi sia stata (risulta, invero presentata, come riportato anche nella memoria dell' in data 8.6.2021). Inoltre, il ricorrente ha presentato anche modello cert. RED/T con cui ha comunicato i propri redditi 2020 all'Istituto in data 17.2.2022. CP_
Dall'irripetibilità delle somme scaturisce, altresì, l'illegittimità delle trattenute operate dall' assorbendo ogni ulteriore questione. La domanda va, dunque accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' della somma complessiva di euro 6.440,22, a titolo di indebito sulla CP_1 prestazione di assegno di invalidità civile n. 044-510201661911, per il periodo luglio 2020- gennaio 2023. CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1865,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 4/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
T R A
, (c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CHIERCHIA GIUSEPPE
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. OLIVA CP_1 P.IVA_1
AN
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.1.2024, il ricorrente ha dedotto che con provvedimento del 18.1.2023, CP_ notificatogli il 9.2.2023, l' gli comunicava che “la sua pensione n. 044-510201661911 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la:
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001”. L'Ente previdenziale rappresentava di aver corrisposto da luglio 2020 a gennaio 2023 sulla prestazione n. 044-510201661911 Cat. INVCIV un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 6.440,22. Ha dunque sostenuto l'illegittimità del provvedimento per irripetibilità delle somme per mancanza di dolo del pensionato, atteso che egli aveva comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria i propri ulteriori redditi, unico adempimento richiesto dall'art. 13 comma 6 d.l. n. 78/2010. CP_ Si è costituito l' eccependo che «L'indebito riguarda il periodo 01.07.2020-31.01.2023 e deriva da una ricostituzione batch del 16/01/2023 sulla prestazione in godimento all'istante, invalido totale. L'invalidità civile è una prestazione assistenziale, secondo quanto disposto nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà. L'indebito concerne la perdita del diritto alla maggiorazione sociale. Orbene, le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali e assistenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati.
[…]Controparte- per gli anni in contestazione - con decorrenza dal 2020, ha proventi da canone di locazione pari ad euro 5.340. Tale importo, sommato alle prestazioni già in godimento all'istante (inv. civ. per un importo annuo, al netto della maggiorazione pari ad euro 3.718,00), ha determinato un reddito di 9.058, esuberante quanto previsto nei limiti di legge. Circa i tempi di conoscenza dei proventi in godimento all'accipiens, si specifica che il signor rende dichiarazione all'amministrazione finanziaria per l'anno 2020 in data 08.06.2021, Pt_1 ma produce modello Red solo in data 17.02.2022. Per l'anno 2021 rende modello RED all'Istituto in data 09.02.2023 e presenta modello Unico per gli anni 2021 e 2022 in data 02.03.2023 e 07.09.2023.». Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta. In sintesi, l'indebito per cui è causa muove dal possesso, per l'anno 2020, di redditi superiori alla soglia legale prevista per la maggiorazione sociale sull'assegno di invalidità civile, in ragione della percezione da parte del ricorrente di canoni di locazione. Va in limine affermata la natura assistenziale della prestazione rispetto alla quale è stato sollevato l'indebito alla luce delle condivisibili motivazioni espresse dalla Cassazione nella recente sentenza n. 13915/2021 in cui si afferma che la maggiorazione sociale è una “misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale”. Da tale premessa in ordine alla natura assistenziale della maggiorazione sociale discende che non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, invocate da parte ricorrente, trattandosi di disposizioni che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né potrebbe adottarsi un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Ebbene, se è vero che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2 Sul punto giova riportare i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, anche in plurimi arresti (v. Cass. n. 16088/2020; 13223/2020; 12608/2020), e a cui la scrivente, alla luce del consolidato e autorevole indirizzo, ritiene di aderire:
“5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". 10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell"accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte Per_1 (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a CP_1 stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. 15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1, l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed all'art. 13 cit., comma 6, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l già CP_1 CP_2 conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”. I medesimi principi sono stati di recente ribaditi da Cass. n. 17411 del 2025. CP_ Orbene, come emerge chiaramente dalla memoria dell' l'indebito sulla prestazione assistenziale è scaturito dalla percezione di “proventi da canone di locazione pari ad euro 5.340. Tale importo, sommato alle prestazioni già in godimento all'istante (inv. civ. per un importo annuo, al netto della maggiorazione pari ad euro 3.718,00), ha determinato un reddito di 9.058, esuberante quanto previsto nei limiti di legge. Ne è derivato il superamento dei limiti reddituali che ha comportato la perdita del diritto alla maggiorazione sociale”. In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione di invalidità civile (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. La mancanza di tale condizione è stata ravvisata, ad esempio, nel caso in cui (cfr. sentenza Cassazione n. 28771 del 09/11/2018) l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio. Mentre è stato escluso il dolo comprovato (Cass. 28771/18 cit. e Cass. 31372/2019) ove il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, o tutte le volte in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, cosicchè gli stessi fossero conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consente di accedere in via telematica. Stante questi principi, si rileva allora come il provvedimento di indebito è illegittimo, atteso che a fronte dell'accertamento della mancanza del requisito reddituale con provvedimento del 18.1.2023 CP_ l' ha preteso la restituzione di somme percepite dall'anno 2020, senza alcuna deduzione in ordine all'addebitabilità all'accipiens dell'erogazione indebita, né all'insussistenza delle condizioni di un legittimo affidamento da parte della stessa. In ordine all'imputabilità all della indebita percezione, si osserva peraltro come nella Pt_1 comunicazione dell'Istituto del 9.2.2023 si dia atto del fatto che il ricalcolo avveniva in conseguenza della “sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”, senza neppure specificarsi se la stessa sia avvenuta tardivamente, per cui non sembra che vi siamo gli estremi per ravvisarsi il dolo della parte, risultando anzi per tabulas che la dichiarazione dei redditi da parte del pensionato CP_ vi sia stata (risulta, invero presentata, come riportato anche nella memoria dell' in data 8.6.2021). Inoltre, il ricorrente ha presentato anche modello cert. RED/T con cui ha comunicato i propri redditi 2020 all'Istituto in data 17.2.2022. CP_
Dall'irripetibilità delle somme scaturisce, altresì, l'illegittimità delle trattenute operate dall' assorbendo ogni ulteriore questione. La domanda va, dunque accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' della somma complessiva di euro 6.440,22, a titolo di indebito sulla CP_1 prestazione di assegno di invalidità civile n. 044-510201661911, per il periodo luglio 2020- gennaio 2023. CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1865,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano