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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 554/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 554/2025 R.G.:
avente ad oggetto: riconoscimento di paternità; promossa:
DA
nato a [...], il [...], Parte_1
, residente in [...], CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in 96026 Portopalo di Capo Passero (Sr), Via Giuseppe
Cammisuli n. 34, p. I°, presso lo studio dell'avv. Saverio Burgaretta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
Ricorrente contro pagina 1 di 5 nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Massimo Gozzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
***
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 6.11.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 14.02.2025 agiva, ex art. 250 c.c., per Parte_1
l'autorizzazione al riconoscimento di paternità del figlio nato (il giorno Persona_1
08.02.2022), dalla relazione intrattenuta con e chiedeva la Controparte_1 contestuale regolamentazione della responsabilità genitoriale sullo stesso, nonché
l'attribuzione del cognome paterno.
Nello specifico, riferiva di avere avuto una relazione con ma che, tuttavia, Controparte_1 interrottasi tale relazione, la resistente, dapprima, non lo aveva reso edotto del suo stato di gravidanza nè lo aveva reso partecipe del percorso pre – nascita, e in seguito, pur non mettendo mai in dubbio il suo stato di paternità, non aveva prestato il consenso al riconoscimento.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, in data 9.10.2025 si costituiva in giudizio la quale confermava che è il padre del figlio, Controparte_1 Parte_1 ma rilevava la condotta inadeguata assunta dal ricorrente nei suoi confronti e nei riguardi del minore, atteso che dopo la nascita dello stesso il signor , soggetto che nei suoi Pt_1 confronti si era mostrato possessivo e violento, anziché assumere un comportamento responsabile, aveva messo in dubbio il suo stato di paternità e si era mostrato scostante anche da un punto di vista economico. Quindi evidenziando una incapacità del signor ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio, chiedeva il rigetto della Pt_1 domanda.
All'udienza del 6.11.2025 la resistente dichiarava di non opporsi al riconoscimento del figlio da parte di Parte_1
pagina 2 di 5 Quindi il Giudice, rilevato che il procedimento di cui all'art. 250 c.c. ha natura bifasica e che la pronuncia del Tribunale, che tiene luogo del consenso mancante dell'altro genitore, non ha ex sé efficacia costitutiva dello status di figlio riconosciuto, ma autorizzativa, rimetteva la causa al Collegio in ordine alla decisione sul riconoscimento, fermo restando la rimessione sul ruolo della causa per l'istruzione sulle ulteriori domande.
2. Ciò posto, passando al merito, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale,
l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa, ai sensi dell'art. 250 c.c., al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale;
del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8762 del 28/03/2023 (Rv. 667563 - 01)
Il giudice di merito nei procedimenti di riconoscimento deve dunque procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale.
Il quadro normativo attuale impone infatti un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia. In conclusione quindi, il diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio può essere sacrificato solo qualora si sia in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore.
pagina 3 di 5 La valutazione del Giudice deve essere di tipo prognostico, dovendo verificare, non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2023, n. 33097).
Nel caso di specie appare funzionale all'interesse del piccolo (di anni tre) ottenere il Per_1 riconoscimento da parte del padre con conseguente consolidamento di quella che è la verità biologica tra le parti.
Ed invero, la conflittualità esistente tra i genitori, legata alla rottura della relazione tra loro,
e le conseguenti affermazioni della resistente su una ipotetica inadeguatezza genitoriale del padre non sono di per sé ostative al riconoscimento giudiziale di paternità, permanendo il prioritario interesse del minore a realizzare la propria identità personale, il cui punto di partenza è costituito dai legami familiari.
D'altro canto il bambino (di tre anni), incapace di discernimento e non ancora inserito nel tessuto sociale e relazionale esterno, dalla sola e semplice acquisizione dello status di figlio di non vedrebbe compromesso il proprio equilibrato e sereno Pt_1 Parte_1 sviluppo psico-fisico, né vedrebbe minati i rapporti consolidatisi in ambito familiare;
al contrario, il sacrificio del diritto alla sua reale identità personale (in relazione alla figura paterna), potrebbe, una volta raggiunta la maturità, creare nello stesso uno stato di disorientamento e disagio personale.
Alla luce di quanto sopra, deve autorizzarsi a procedere al Parte_1 riconoscimento del figlio.
Per le ulteriori questioni sollevate da entrambe le parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dovrà procedersi con specifica istruttoria, come da separata ordinanza.
Sulle spese del giudizio il Collegio potrà pronunciarsi solo con sentenza definitiva.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa in composizione collegiale, decidendo sulla domanda, ex art. 250 c.c., autorizza a procedere al riconoscimento del figlio Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], e a compiere tutte le formalità necessarie e Per_1 conseguenti.
Dispone la prosecuzione del giudizio in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con separata ordinanza.
Spese al definitivo
Così deciso in Siracusa il 6.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
Il
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 554/2025 R.G.:
avente ad oggetto: riconoscimento di paternità; promossa:
DA
nato a [...], il [...], Parte_1
, residente in [...], CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in 96026 Portopalo di Capo Passero (Sr), Via Giuseppe
Cammisuli n. 34, p. I°, presso lo studio dell'avv. Saverio Burgaretta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
Ricorrente contro pagina 1 di 5 nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Massimo Gozzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
***
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 6.11.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 14.02.2025 agiva, ex art. 250 c.c., per Parte_1
l'autorizzazione al riconoscimento di paternità del figlio nato (il giorno Persona_1
08.02.2022), dalla relazione intrattenuta con e chiedeva la Controparte_1 contestuale regolamentazione della responsabilità genitoriale sullo stesso, nonché
l'attribuzione del cognome paterno.
Nello specifico, riferiva di avere avuto una relazione con ma che, tuttavia, Controparte_1 interrottasi tale relazione, la resistente, dapprima, non lo aveva reso edotto del suo stato di gravidanza nè lo aveva reso partecipe del percorso pre – nascita, e in seguito, pur non mettendo mai in dubbio il suo stato di paternità, non aveva prestato il consenso al riconoscimento.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, in data 9.10.2025 si costituiva in giudizio la quale confermava che è il padre del figlio, Controparte_1 Parte_1 ma rilevava la condotta inadeguata assunta dal ricorrente nei suoi confronti e nei riguardi del minore, atteso che dopo la nascita dello stesso il signor , soggetto che nei suoi Pt_1 confronti si era mostrato possessivo e violento, anziché assumere un comportamento responsabile, aveva messo in dubbio il suo stato di paternità e si era mostrato scostante anche da un punto di vista economico. Quindi evidenziando una incapacità del signor ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio, chiedeva il rigetto della Pt_1 domanda.
All'udienza del 6.11.2025 la resistente dichiarava di non opporsi al riconoscimento del figlio da parte di Parte_1
pagina 2 di 5 Quindi il Giudice, rilevato che il procedimento di cui all'art. 250 c.c. ha natura bifasica e che la pronuncia del Tribunale, che tiene luogo del consenso mancante dell'altro genitore, non ha ex sé efficacia costitutiva dello status di figlio riconosciuto, ma autorizzativa, rimetteva la causa al Collegio in ordine alla decisione sul riconoscimento, fermo restando la rimessione sul ruolo della causa per l'istruzione sulle ulteriori domande.
2. Ciò posto, passando al merito, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale,
l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa, ai sensi dell'art. 250 c.c., al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale;
del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8762 del 28/03/2023 (Rv. 667563 - 01)
Il giudice di merito nei procedimenti di riconoscimento deve dunque procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale.
Il quadro normativo attuale impone infatti un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia. In conclusione quindi, il diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio può essere sacrificato solo qualora si sia in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore.
pagina 3 di 5 La valutazione del Giudice deve essere di tipo prognostico, dovendo verificare, non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2023, n. 33097).
Nel caso di specie appare funzionale all'interesse del piccolo (di anni tre) ottenere il Per_1 riconoscimento da parte del padre con conseguente consolidamento di quella che è la verità biologica tra le parti.
Ed invero, la conflittualità esistente tra i genitori, legata alla rottura della relazione tra loro,
e le conseguenti affermazioni della resistente su una ipotetica inadeguatezza genitoriale del padre non sono di per sé ostative al riconoscimento giudiziale di paternità, permanendo il prioritario interesse del minore a realizzare la propria identità personale, il cui punto di partenza è costituito dai legami familiari.
D'altro canto il bambino (di tre anni), incapace di discernimento e non ancora inserito nel tessuto sociale e relazionale esterno, dalla sola e semplice acquisizione dello status di figlio di non vedrebbe compromesso il proprio equilibrato e sereno Pt_1 Parte_1 sviluppo psico-fisico, né vedrebbe minati i rapporti consolidatisi in ambito familiare;
al contrario, il sacrificio del diritto alla sua reale identità personale (in relazione alla figura paterna), potrebbe, una volta raggiunta la maturità, creare nello stesso uno stato di disorientamento e disagio personale.
Alla luce di quanto sopra, deve autorizzarsi a procedere al Parte_1 riconoscimento del figlio.
Per le ulteriori questioni sollevate da entrambe le parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dovrà procedersi con specifica istruttoria, come da separata ordinanza.
Sulle spese del giudizio il Collegio potrà pronunciarsi solo con sentenza definitiva.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa in composizione collegiale, decidendo sulla domanda, ex art. 250 c.c., autorizza a procedere al riconoscimento del figlio Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], e a compiere tutte le formalità necessarie e Per_1 conseguenti.
Dispone la prosecuzione del giudizio in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con separata ordinanza.
Spese al definitivo
Così deciso in Siracusa il 6.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
Il
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