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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6460 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 42467/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AMURA PIETRO
ricorrente contro
(P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO PANFILI P.IVA_1
Controparte_2
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_2
PI IM resistenti
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento n. n. 097 2024
9091911811 000.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…in via cautelare sospendere per le ragioni espresse in narrativa l'intimazione di pagamento opposta nella parte de quo ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito per le suddette ragioni annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta in ogni caso accertare che i crediti di cui sono estinti per prescrizione Con vittoria di spese e competenze da distrarsi”.
Per : “in ogni caso, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato CP_3
in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alla cartella esattoriale sottesa e condanna del ricorrente al pagamento delle somme ancora dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Per “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso CP_4
relativamente alle avversarie eccezioni inerenti la presunta mancata notificazione della cartella di pagamento siccome tardiva ex art. 617 c.p.c.
Nel merito rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario, IVA e
CNA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di
Pag. 2 di 9 accoglimento del ricorso, compensare le spese di lite, accertata la mancata responsabilità dell della riscossione.” CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento e integra un atto prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare un'ampia tutela del contribuente che di quella procedura è il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della procedura esecutiva, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Pag. 3 di 9 Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale prevede le seguenti possibilità per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 4 di 9 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n. 27019/2008 e n. 11338/2010).
2. La tempestività dell'opposizione
L'intimazione oggetto di opposizione è stata pacificamente notificata in data
11.11.2024.
Considerato che il ricorso è stato depositato il 20.11.2024, l'opposizione risulta tempestivamente proposta con riguardo all'intimazione, ferma restando l'inoppugnabilità degli atti ad essa sottesi, non oggetto di tempestivo rilievo, come di seguito precisato.
3. Gli atti sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e
l'asserito difetto di notifica
Pag. 5 di 9 L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione si fonda pacificamente, per quanto oggetto del presente giudizio, sulla cartella di pagamento n. 097
2010 0095480140000, avente ad oggetto crediti pretesi dall' a titolo CP_3
contributi omessi, per la somma totale di € 22.434,16.
Come indicato dalla stessa parte ricorrente, la cartella è stata notificata in data 26.4.2010
Appare dunque del tutto infondata la doglianza della parte ricorrente, che ha lamentato l'omissione della notifica degli atti sottesi all'intimazione, nonostante ne abbia espressamente dedotto l'avvenuta notificazione.
4. L'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha in ogni caso eccepito la prescrizione dei crediti pretesi, affermando che, tra il momento di notificazione della cartella predetta e quello di notificazione dell'intimazione opposta, sarebbe decorso il termine quinquennale in carenza di atti interruttivi. Sono stati quindi in tal modo dedotti fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli atti presupposti, suscettibili di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (v., tra le altre, sentenza Suprema Corte n. 15223/2018).
Al riguardo, l ha dedotto e comprovato Controparte_6
l'esistenza di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale successivi alle notifiche della cartella e, in particolare:
1) intimazione di pagamento n. 097 2014 9046371513 000, notificata in data
12.05.2014 (doc. 4, 5 fasc. ; CP_4
2) intimazione di pagamento n. 097 2019 9003680473 000, notificata in data
09.04.2019 (doc. 6, 7 fasc. . CP_4
Pag. 6 di 9 L'esame della documentazione allegata fornisce elementi di riscontro sia in merito alla riferibilità delle predette intimazioni alla cartella di pagamento n.09720100095480140000, sia relativamente alle operazioni di notificazione.
Peraltro, a fronte delle difese così svolte, la parte ricorrente non ha effettuato specifiche contestazioni in ordine alle avverse deduzioni e alla documentazione depositata con riferimento alle modalità ed ai termini delle notificazioni.
Per quanto esposto, il termine di prescrizione non risulta decorso al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento oggi opposta, tenuto conto degli atti interruttivi sopra indicati (e considerato che, anche a seguito delle notifiche dei predetti atti interruttivi, nessuna impugnazione risulta effettuata dal ricorrente in ordine ai tempi di prescrizione anteriormente decorsi) e del periodo di sospensione dei predetti termini.
Al fine della valutazione dell'eccezione di prescrizione, va infatti osservato che al termine ordinario di prescrizione quinquennale deve aggiungersi il tempo complessivo di 311 giorni di sospensione imposto dalla normativa emergenziale.
Il D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha infatti previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Pag. 7 di 9 Il successivo D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha poi stabilito, all'art. 11, comma 9, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E' stata così introdotta, in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, una speciale ragione di sospensione del decorso della prescrizione o di rinvio dell'inizio della sua decorrenza;
ai fini del computo del tempo di prescrizione, occorre allora sommare al termine quinquennale i due periodi di 129 giorni (dal 23.2.2020 al 30.6.2020) e di
182 giorni (dal 31.12 2020 al 30.6. 2021), per complessivi 311 giorni.
Nella fattispecie, dunque, il credito oggetto delle cartelle e delle intimazioni sopra menzionate (rispettivamente notificate, come detto, il 26.4.2010, il
12.05.2014 e il 09.04.2019, in assenza di tempestiva opposizione), non possono ritenersi prescritti prima della notifica dell'intimazione oggi opposta, in data 11.11.2024.
6.Le spese processuali
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore complessivo, della natura e della limitata complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio.
Pag. 8 di 9 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 2.144,75, di cui € 279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_3
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.144,75, di cui € 279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
04/06/2025 Il Giudice
Pag. 9 di 9
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 42467/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AMURA PIETRO
ricorrente contro
(P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO PANFILI P.IVA_1
Controparte_2
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_2
PI IM resistenti
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento n. n. 097 2024
9091911811 000.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…in via cautelare sospendere per le ragioni espresse in narrativa l'intimazione di pagamento opposta nella parte de quo ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito per le suddette ragioni annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta in ogni caso accertare che i crediti di cui sono estinti per prescrizione Con vittoria di spese e competenze da distrarsi”.
Per : “in ogni caso, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato CP_3
in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alla cartella esattoriale sottesa e condanna del ricorrente al pagamento delle somme ancora dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Per “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso CP_4
relativamente alle avversarie eccezioni inerenti la presunta mancata notificazione della cartella di pagamento siccome tardiva ex art. 617 c.p.c.
Nel merito rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario, IVA e
CNA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di
Pag. 2 di 9 accoglimento del ricorso, compensare le spese di lite, accertata la mancata responsabilità dell della riscossione.” CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento e integra un atto prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare un'ampia tutela del contribuente che di quella procedura è il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della procedura esecutiva, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Pag. 3 di 9 Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale prevede le seguenti possibilità per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 4 di 9 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n. 27019/2008 e n. 11338/2010).
2. La tempestività dell'opposizione
L'intimazione oggetto di opposizione è stata pacificamente notificata in data
11.11.2024.
Considerato che il ricorso è stato depositato il 20.11.2024, l'opposizione risulta tempestivamente proposta con riguardo all'intimazione, ferma restando l'inoppugnabilità degli atti ad essa sottesi, non oggetto di tempestivo rilievo, come di seguito precisato.
3. Gli atti sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e
l'asserito difetto di notifica
Pag. 5 di 9 L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione si fonda pacificamente, per quanto oggetto del presente giudizio, sulla cartella di pagamento n. 097
2010 0095480140000, avente ad oggetto crediti pretesi dall' a titolo CP_3
contributi omessi, per la somma totale di € 22.434,16.
Come indicato dalla stessa parte ricorrente, la cartella è stata notificata in data 26.4.2010
Appare dunque del tutto infondata la doglianza della parte ricorrente, che ha lamentato l'omissione della notifica degli atti sottesi all'intimazione, nonostante ne abbia espressamente dedotto l'avvenuta notificazione.
4. L'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha in ogni caso eccepito la prescrizione dei crediti pretesi, affermando che, tra il momento di notificazione della cartella predetta e quello di notificazione dell'intimazione opposta, sarebbe decorso il termine quinquennale in carenza di atti interruttivi. Sono stati quindi in tal modo dedotti fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli atti presupposti, suscettibili di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (v., tra le altre, sentenza Suprema Corte n. 15223/2018).
Al riguardo, l ha dedotto e comprovato Controparte_6
l'esistenza di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale successivi alle notifiche della cartella e, in particolare:
1) intimazione di pagamento n. 097 2014 9046371513 000, notificata in data
12.05.2014 (doc. 4, 5 fasc. ; CP_4
2) intimazione di pagamento n. 097 2019 9003680473 000, notificata in data
09.04.2019 (doc. 6, 7 fasc. . CP_4
Pag. 6 di 9 L'esame della documentazione allegata fornisce elementi di riscontro sia in merito alla riferibilità delle predette intimazioni alla cartella di pagamento n.09720100095480140000, sia relativamente alle operazioni di notificazione.
Peraltro, a fronte delle difese così svolte, la parte ricorrente non ha effettuato specifiche contestazioni in ordine alle avverse deduzioni e alla documentazione depositata con riferimento alle modalità ed ai termini delle notificazioni.
Per quanto esposto, il termine di prescrizione non risulta decorso al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento oggi opposta, tenuto conto degli atti interruttivi sopra indicati (e considerato che, anche a seguito delle notifiche dei predetti atti interruttivi, nessuna impugnazione risulta effettuata dal ricorrente in ordine ai tempi di prescrizione anteriormente decorsi) e del periodo di sospensione dei predetti termini.
Al fine della valutazione dell'eccezione di prescrizione, va infatti osservato che al termine ordinario di prescrizione quinquennale deve aggiungersi il tempo complessivo di 311 giorni di sospensione imposto dalla normativa emergenziale.
Il D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha infatti previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Pag. 7 di 9 Il successivo D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha poi stabilito, all'art. 11, comma 9, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E' stata così introdotta, in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, una speciale ragione di sospensione del decorso della prescrizione o di rinvio dell'inizio della sua decorrenza;
ai fini del computo del tempo di prescrizione, occorre allora sommare al termine quinquennale i due periodi di 129 giorni (dal 23.2.2020 al 30.6.2020) e di
182 giorni (dal 31.12 2020 al 30.6. 2021), per complessivi 311 giorni.
Nella fattispecie, dunque, il credito oggetto delle cartelle e delle intimazioni sopra menzionate (rispettivamente notificate, come detto, il 26.4.2010, il
12.05.2014 e il 09.04.2019, in assenza di tempestiva opposizione), non possono ritenersi prescritti prima della notifica dell'intimazione oggi opposta, in data 11.11.2024.
6.Le spese processuali
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore complessivo, della natura e della limitata complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio.
Pag. 8 di 9 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 2.144,75, di cui € 279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_3
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.144,75, di cui € 279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
04/06/2025 Il Giudice
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