Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2001, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A 9 5 1 R . / T N 4 0063826 1 S / I 6 G 2 E . R R L R A L P . R A A A D I T . D BBLICA ITALIANA L B E E E A D T T T I IN NOME ] N LO LIA57 1 S E 3 N S E 1 A S E . I RTE SUPRIMA DI CA AZIONE N A L Oggetto M RPEF Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA Riter te contribut Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Differenza Canone Dott. FI FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 4378/99 - Consigliere- Dott. Enrico PAPA 7178/99 12782 Dott. Mario CICALA - Consigliere Cron. Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere - Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 19/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63826 sul ricorso proposto da: 7 7 RU LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 40, presso lo studio dell'avvocato GRADARA SARDEGNA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato e sul 2° ricorso n° 07178/99 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente 2000 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1750 -1- 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - nonchè
contro
RU LF;
- intimato avverso la sentenza n. 391/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 08/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta M: SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANSIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE SOCIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FI RU, dipendente della Banca Commerciale Italiana ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 8 gennaio 1998, che ha affermato la assoggettabilità a ritenuta IRPEF della indennità corrisposta nel 1989 al RU dal datore di lavoro a titolo di "contributo differenza canone d'affitto", all'atto del suo trasferimento ad altra sede. Il ricorso del RU è affidato ad un motivo. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi debbono essere previamente riuniti a' sensi dell'art. 335 c.p.c.. Adducendo la violazione degli artt. 6, 46 e 48 del T.U. del 1986, nonché difetto di motivazione, il ricorrente principale sostiene la natura non reddituale del "contributo per differenze canone d'affitto", in quanto mero risarcimento di spese sostenute nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, che ha operato d'ufficio il trasferimento, sicché la diminuzione patrimoniale così provocata è stata per il dipendente necessitata e nel contempo involontaria, mentre l'erogazione stata temporanea ed analitica, rispetto alle spese effettivamente sostenute dal RU, da considerarsi danno emergente. Includere tali rimborsi nel novero dei redditi da lavoro dipendente può far dubitare, secondo il ricorrente della legittimità costituzionale della norma applicata in relazione all'art. 53 Cost., apparendo violato il principio di capacità contributiva, in relazione alla sua effettività, nonché il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento fra lavoro. subordinato e lavoro autonomo, poiché l'art. 48 comma 1° del D.P.R. 917 del 10986 ammette la deduzione di spese consimili nell'ambito del lavoro autonomo. Il ricorrente principale lamenta infine il mancato esame, da parte della Commissione Regionale della eccezione di inapplicabilità della sanzione irrogata per obiettiva incertezza, a' sensi dell'art. 8 del D.L. vo 546/92 e dell'art. 6 2° c. del D.L.vo 472 del 1997. Il ricorso è infondato. Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, a far data dalla sentenza 948 del 1996 (Cass. 2212/2000, 7703/2000) le erogazioni del datore di lavoro al dipendente, dirette ad alleviare la maggiore entità degli oneri generali sempre connessi ad un trasferimento della sede lavorativa, sono componenti del reddito tassabile a' fini IRPEF, come previsto, in modo sostanzialmente analogo, dall'art. 48 del D.P.R. 597 del 1973 e dall'art. 48 del DPR 917 del 1986 (fino alla modifica normativa contenuta nel D.L. 314 del 1997). Infatti il reddito da lavoro dipendente, come definito dai citati DPR, ricomprende tutti i compensi ed emolumenti comunque corrisposti dal datore di lavoro nell'ambito del relativo rapporto, e dunque anche le indennità con cui il datore di sé, lavoro assuma su di integralmente e parzialmente, gli oneri economici generali gravanti sul dipendente in relazione allo svolgimento della attività lavorativa (quali le spese di vitto, alloggio, vestiario, ecc.). Né può ritenersi fondata l'eccezione di costituzionalità del citato art. 48 DPR 917/86 ricorrente principale, in relazione avanzata dal all'artt. 53 Cost. non potendo il mero rimborso di spese, che nella specie avrebbe avuto luogo, rientrare nel concetto di reddito da lavoro dipendente, in violazione del principio di capacità contributiva. Non si verte, infatti, come s'è detto, nella ipotesi di mera reintegrazione patrimoniale, ma semmai in quella, sottolineata dalla sentenza 948/96 citata, di incentivo economico, e quindi reddituale, offerto al lavoratore che si trovi ad affrontare oneri economici di carattere generale connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Non rileva l'ulteriore eccezione di sospetta incostituzionalità della norma del 1986, in ledy relazione all'art. 3 Cost. per diverso trattamento del lavoratore subordinato rispetto a quello autonomo, al quale l'art. 50 dello stesso DPR 917/86 consente la deduzione di spese consimili. La disciplina fiscale del lavoro autonomo è infatti speciale, in quanto connaturata ad altra e diversa figura di lavoratore che assume in proprio rischi ed oneri, diversamente dal lavoratore dipendente. Inconferente è infine il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.387 del 1989, che riguarda l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie, sul presupposto della loro natura risarcitoria, nella specie da escludersi. Il profilo di censura, con il quale il ricorrente chiede che non venga applicata la sanzione irrogata per obiettiva incertezza ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 6, comma 2, del d. lgs n. 472 del 1997, inammissibile. I motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove о nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio, pertanto, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse a proporre impugnazione anche incidentale, ha comunque l'onere di riproporre nel giudizio di appello avverso di lei intentato le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado e l'omessa riproposizione delle medesime preclude il ricorso per cassazione avversO la sentenza di appello che legittimamente non le ha prese in esame (ex plurimis: Cass. 19 maggio 1999 n. 4852; Cass. 23 aprile 1986 n. 2882). Nella specie, il ricorrente, dopo avere dedotto in primo luogo la questione di inapplicabilità 7 : della sanzione pecuniaria non esaminata da quel giudice perché assorbita nell'accoglimento della domanda principale proposta e relativa alla non tassabilità delle somme corrisposte a titolo di "contributo differenza canone d'affitto" - non l'ha riproposta in sede di gravame, dove, peraltro, non ha svolto attività difensiva. Ciò è sufficiente, sulla base della richiamata giurisprudenza, per l'inammissibilità del profilo di censura, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio. Il ricorso incidentale dell'Amministrazione finanziaria è inammissibile perché privo di contenuto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase di giudizio, attesa l'incertezza interpretativa, al momento della proposizione del ricorso, in ordine alla questione esaminata.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 8 della sezione tributaria il 18 Il Relatore 删 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 9 gennaio 2001. PreAgenteIl Pre DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 APR 2001 IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E N O I Z 6 A 8 5 R 9 . A 1 T I / N S I 4 R - / G 6 A B E 2 T . R . L U R L . A B P A . I D . D R B E L T A E T A T I D N I 1 R E S 3 S E 1 N E E T . S A N I A M