Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati UR Renna, Nicola Sabbini, Angelo Bonaiti, con domicilio eletto presso lo studio UR Renna in Milano, viale Bianca Maria 45;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione Centrale per l’Esame di Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense – Sessione 2024, Ufficio Esami Avvocati Presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, Ufficio Esami Avvocati Presso la -OMISSIS- D’Appello di -OMISSIS-, I Sottocommissione Esaminatrice Presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, Xvi Sottocommissione Esaminatrice Presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della “comunicazione n. -OMISSIS-”, caricata il 9 aprile 2025 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 477 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024;
del verbale n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2024 della XVI Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, nella parte relativa all’elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n. 477;
nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. UR TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha contestato la mancata ammissione alle prove orali dell’esame d’avvocato (sessione 2024), conseguita alla valutazione negativa della sua prova scritta da parte della competente sottocommissione.
Nondimeno, il ricorrente è stato ammesso, con ordinanza cautelare adottata in sede di appello, alla ricorrezione dell’elaborato ad opera di una diversa Corte d’Appello.
L’elaborato è stato nuovamente corretto, con valutazione positiva, sicché il ricorrente ha sostenuto la prova orale, superandola.
Le circostanze indicate palesano che la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta, con conseguente sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto:
- l’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, prevede che “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”;
- la norma ha positivizzato il principio dell’assorbimento elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità (o di promozione a una classe superiore) da parte del candidato che sia stato ammesso con riserva dal giudice amministrativo (cfr. ex multis Cons. St. n. 309/2026);
- pertanto, il superamento della prova orale determina lo stabile conseguimento del titolo con conseguente soddisfazione della pretesa vantata e sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cpa;
- le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TI | RD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.