Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento presupposto sia stato ritualmente notificato alla ricorrente a mezzo PEC. Inoltre, ha specificato che la comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica del contribuente, ma un mero atto partecipativo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto impugnato non lesivo della posizione giuridica del contribuente, trattandosi di un mero atto partecipativo.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto l'atto impugnato non lesivo della posizione giuridica del contribuente, trattandosi di un mero atto partecipativo.

  • Rigettato
    Illegittimità della presa in carico per somme non dovute o erroneamente calcolate

    La Corte ha ritenuto l'atto impugnato non lesivo della posizione giuridica del contribuente, trattandosi di un mero atto partecipativo.

  • Inammissibile
    Mancanza di assistenza tecnica (difesa)

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il difetto di assistenza tecnica non si traduce in difetto di rappresentanza processuale e che la ricorrente non ha ancora nominato un nuovo difensore nonostante il provvedimento della Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 11
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo