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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1499/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Corso Pietro Ascolese N 25 83025 Montoro AV
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 01277202400006067000 TRIB.ERARIALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1186/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: CHIEDE RINVIO PER POTERSI MUNIRE DI DIFENSORE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 26 novembre 2024 ed iscritto a ruolo il 27 novembre 2024 al n.
1499/2024 di R.G., ha impugnato l'avviso di presa in carico emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione recante n. 012 77 2024 00006067 000 notificato a mezzo posta in data 23.10.2024, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 86.393,17.
2. A motivi ha dedotto: l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.TFK010300176/2024; il difetto di motivazione;
la decadenza e la prescrizione;
l'illegittimità della presa in carico, avendo ad oggetto somme non dovute e comunque erroneamente calcolate, vinte le spese e competenze da distrarre in favore del difensore anticipatario.
3. Si è costituita in data 27 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino deducendo la rituale notifica dell'atto presupposto.
4. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione seppur convenuta in giudizio.
5. All'udienza del 13 gennaio 2025, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
6. All'udienza del 17 marzo 2025 la Corte, verificata la rinuncia alla difesa da parte dei difensori della ricorrente, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire alla ricorrente di nominare un nuovo difensore.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente giova rilevare come nel processo tributario, il difetto di assistenza tecnica non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l'incarico al difensore, a norma dell'art. 12, comma 3, D.
Lgs. n. 546 del 1992, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio (Cassazione civile sez. trib. - 05/09/2022, n. 26027).
Esaminando il caso de quo, si osserva che tuttora manca la nomina di un nuovo difensore nonostante il provvedimento adottato da questa Corte in data 17 marzo 2025 per consentire tale adempimento, non vi è prova della comunicazione/notifica della rinuncia al mandato difensivo alla patrocinata ed i difensori che hanno rinunciato al mandato rimangono in carica sino alla nomina del nuovo difensore.
Passando all'esame del gravame, in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992(nuova formulazione ex art 65 D. LGS. 14 novembre
2024 n. 175) e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia (Cassazione civile sez. trib., 19/07/2023 n.21254). Tale non è il caso in esame, ove l'atto precedente (avviso di accertamento n. TFK010300176/2024 relativo alla denuncia dei redditi anno d'imposta 2017) alla comunicazione di presa in carico è stato ritualmente notificato in data 9 maggio 2024 (ALL. 1 delle controdeduzioni) all'indirizzo pec “Email_3 " (risultante dai pubblici elenchi) della ricorrente Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1. D'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui alle norme su richiamate, deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione e la sua funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione.
Tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese tra le parti del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1499/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Corso Pietro Ascolese N 25 83025 Montoro AV
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 01277202400006067000 TRIB.ERARIALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1186/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: CHIEDE RINVIO PER POTERSI MUNIRE DI DIFENSORE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 26 novembre 2024 ed iscritto a ruolo il 27 novembre 2024 al n.
1499/2024 di R.G., ha impugnato l'avviso di presa in carico emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione recante n. 012 77 2024 00006067 000 notificato a mezzo posta in data 23.10.2024, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 86.393,17.
2. A motivi ha dedotto: l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.TFK010300176/2024; il difetto di motivazione;
la decadenza e la prescrizione;
l'illegittimità della presa in carico, avendo ad oggetto somme non dovute e comunque erroneamente calcolate, vinte le spese e competenze da distrarre in favore del difensore anticipatario.
3. Si è costituita in data 27 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino deducendo la rituale notifica dell'atto presupposto.
4. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione seppur convenuta in giudizio.
5. All'udienza del 13 gennaio 2025, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
6. All'udienza del 17 marzo 2025 la Corte, verificata la rinuncia alla difesa da parte dei difensori della ricorrente, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire alla ricorrente di nominare un nuovo difensore.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente giova rilevare come nel processo tributario, il difetto di assistenza tecnica non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l'incarico al difensore, a norma dell'art. 12, comma 3, D.
Lgs. n. 546 del 1992, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio (Cassazione civile sez. trib. - 05/09/2022, n. 26027).
Esaminando il caso de quo, si osserva che tuttora manca la nomina di un nuovo difensore nonostante il provvedimento adottato da questa Corte in data 17 marzo 2025 per consentire tale adempimento, non vi è prova della comunicazione/notifica della rinuncia al mandato difensivo alla patrocinata ed i difensori che hanno rinunciato al mandato rimangono in carica sino alla nomina del nuovo difensore.
Passando all'esame del gravame, in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992(nuova formulazione ex art 65 D. LGS. 14 novembre
2024 n. 175) e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia (Cassazione civile sez. trib., 19/07/2023 n.21254). Tale non è il caso in esame, ove l'atto precedente (avviso di accertamento n. TFK010300176/2024 relativo alla denuncia dei redditi anno d'imposta 2017) alla comunicazione di presa in carico è stato ritualmente notificato in data 9 maggio 2024 (ALL. 1 delle controdeduzioni) all'indirizzo pec “Email_3 " (risultante dai pubblici elenchi) della ricorrente Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1. D'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui alle norme su richiamate, deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione e la sua funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione.
Tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese tra le parti del giudizio.