Ordinanza cautelare 14 febbraio 2024
Sentenza 29 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01915/2026REG.PROV.COLL.
N. 01357/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2025, proposto da:
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infrastrutture Wireless LIne s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00466/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless LIne s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Consigliere OR Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Giovanni Nuvoloni e Domenico Ielo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Sanremo ha appellato la sentenza n. 466/2024 con la quale il T.A.R. per la Liguria ha accolto il ricorso proposto da WI, in via principale, per l’annullamento: i ) del provvedimento del 23.10.2023 con cui il Comune di Sanremo aveva espresso il diniego definitivo all’accoglimento dell’istanza congiunta di autorizzazione presentata da WI s.p.a. e OM LI s.p.a. per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/03 (Impianto INWIT I238IM e OM LI IMT0BO - IM0B) nel Comune di Sanremo, strada Villetta, 31, in terreno censito al N.C.T al foglio n. 45, mappale n.1137; ii ) di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.
1.2. WI aveva chiesto, in subordine, di annullare: i ) le norme di attuazione del regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica adottato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 27.4.2023; ii ) l’art 7.3., paragrafo “ Tralicci e antenne radio e telefonia ”, delle norme generali del P.U.C. del Comune di Sanremo; iii) la disciplina paesistica puntuale prevista dal P.U.C., se e nelle parti in cui dovesse essere interpretata nel senso di vietare la realizzazione di stazioni radio base nell’area oggetto di intervento.
1.3. In via ulteriormente subordinata WI aveva chiesto la disapplicazione: i ) delle norme di attuazione del regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica adottato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 27 aprile 2023; ii ) dell’art 7.3., paragrafo “ Tralicci e antenne radio e telefonia ”, delle norme generali del P.U.C. del Comune di Sanremo; iii ) della disciplina paesistica puntuale prevista dal P.U.C. vigente, se e nelle parti in cui dovesse essere interpretata nel senso di vietare la realizzazione di stazioni radio base nell’area oggetto di intervento.
2. In punto di fatto il Comune ha esposto che: i ) WI e OM avevano chiesto l’autorizzazione all’installazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni; ii ) il Comune aveva invitato la parte a valutare la coubicazione dell’impianto, stante la vicinanza con altra stazione radio-base di altro operatore, avvertendo che, in caso contrario, avrebbe sospeso la disamina dell’istanza in attesa dell’adozione del Piano di organizzazione del sistema di tele-radiocomunicazione; iii ) WI aveva comunicato l’impossibilità di effettuare la coubicazione per ragioni tecniche; iv ) l’Amministrazione aveva, quindi, indetto una conferenza di servizi, nell’ambito della quale erano stati richiesti documenti integrativi; v ) pervenuta la documentazione integrativa, il Comune aveva sospeso la pratica ritenendo necessaria l’attivazione del procedimento per l’autorizzazione sismica e non sufficiente la relazione geologica predisposta; vi ) WI aveva riscontrato la nota comunale evidenziando come l’autorizzazione sismica fosse propedeutica all’avvio dei lavori e non anche al conseguimento del titolo autorizzatorio; vii ) il Comune aveva, quindi, rinnovato l’invito ad WI a verificare la possibilità di coubicazione dell’impianto e, comunque, a dimostrare la conformità dell’impianto al P.U.C. e al P.T.C.P.; viii ) con nota del 25.9.2023 il S.U.A.P. aveva trasmesso il verbale della riunione della Conferenza decisoria tenutasi il 23.6.2023, valevole come preavviso di rigetto; ix ) in data 23.10.2023 il Comune aveva adottato il provvedimento di diniego.
3. WI ha proposto ricorso al T.A.R. per la Liguria deducendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per: i ) violazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, avendo l’Amministrazione fatto riferimento ad una generica incompletezza della documentazione, senza indicare le ragioni sostanziali ostative all’intervento; ii ) violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, per omessa indicazione della ragioni di contrasto con il P.T.C.P. e il P.U.C.; iii ) violazione degli artt. 4, comma 2, 43 e 44, del d.lgs n. 259 del 2003, avendo richiesto documentazione ulteriori rispetto a quella prevista dalla legge; iv ) violazione degli artt. 44 e 50 del d.lgs n. 259 del 2003, per aver imposto un obbligo di verifica della possibilità di effettuare la coubicazione dell’impianto; v ) eccesso di potere per difetto di istruttoria per non aver tenuto conto degli elementi tecnici prodotti per dimostrare l’impossibilità della coubicazione; vi ) violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001; vii ) violazione dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003.
4. Il T.A.R. ha accolto il ricorso osservando che: i ) il preavviso di rigetto aveva fatto riferimento alla non esaustività della documentazione presentata per effettuare la verifica di conformità del progetto; ii ) il diniego aveva fatto riferimento alla contrarietà al P.U.C., al P.T.C.P. e al Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.4.2023 e alla mancata dimostrazione dell’impossibilità di effettuare la coubicazione dell’impianto; iii ) la coubicazione poteva essere imposta, tuttavia, sono in casi specifici e tramite provvedimenti puntuali adottati all’esito della procedura indicata dalla disposizione di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 259/2003; iv ) le disposizioni regolamentari avevano, invece, espresso una mera preferenza per l’installazione degli impianti in coubicazione, senza, tuttavia, prevedere quale fosse la documentazione necessaria, e non potendo, comunque, trasferire l’onere dell’istruttoria sul privato; v ) era, altresì, generica la motivazione del diniego nella parte in cui aveva indicato la sussistenza di contrasti con il P.T.C.P. e con il P.U.C.
5. Il Comune di Sanremo ha proposto appello, affidato ad un unico motivo e ha, altresì, riproposto, nel corpo dell’atto, le difese relative ai motivi rimasti assorbiti. Si è costituita in giudizio WI che ha chiesto di respingere il ricorso in appello e ha, altresì, riproposto i motivi assorbiti. All’udienza del 5.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Comune di Sanremo ha articolato un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto l’erroneità della sentenza osservando che: i ) l’art. 50 del D.Lgs. n. 259/2003 si limita a prevedere che la coubicazione può essere imposta, mentre il Regolamento comunale ha individuato delle aree preferenziali, dando priorità alle postazioni già occupate, prevedendo la possibilità di una diversa installazione in caso di motivi validi, adeguatamente documentati e giustificati; ii ) il Regolamento ha inteso, quindi, consentire la verifica della coubicazione prevedendo, in caso di impossibilità, l’avvio di un procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento ex art. 50 del D.Lgs. n. 259/2003; iii ) nel caso di specie, doveva valutarsi la possibilità della coubicazione stante la vicinanza di altro impianto e, per tale ragione, nel corso del procedimento era stato richiesto a WI di fornire apposita documentazione relativa all’impossibilità di effettuare la coubicazione, nonché di dimostrare la conformità dell’impianto al P.U.C. e al P.T.C.P.; iv ) WI aveva comunicato che la documentazione richiesta era in fase di elaborazione ma non aveva provveduto a fornirla e, per tale ragione, l’istanza era stata respinta; v ) la vicenda procedimentale dimostrava come la mancanza di documentazione fosse stata fondamentale, anche se tale aspetto non era stato indicato nel provvedimento ma WI ne era, comunque, consapevole; vi ) la sentenza di primo grado aveva travisato i fatti ed erroneamente interpretato il Regolamento comunale, che aveva inteso bilanciare i contrapposti interessi, favorendo la concentrazione degli impianti ma consentendo all’operatore di opporre motivi validi e adeguatamente documentati dell’impraticabilità del “ co-siting ”, che, nel caso di specie, non erano stati indicati.
6.1. Il ricorso in appello è infondato per le ragioni di seguito esposte, con conseguente assorbimento della disamina dell’eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa di WI.
6.2. Osserva il Collegio come il procedimento seguito dal Comune risulti di incerta collocazione nell’ambito del D.Lgs. n. 259/2003. Infatti, il procedimento seguito non può ritenersi conforme alla previsione di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 359/2003, che opera nel caso in cui l’operatore abbia esercitato il diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si sia avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà; in questa ipotesi le Autorità hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate hanno l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. La normativa prevede, inoltre, che entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande. La coubicazione può, inoltre, derivare da un accordo tra il Comune e l’operatore ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003.
6.3. Nel caso di specie, non vi è stato un accordo tra le parti e, inoltre, il Comune non si è avvalso della facoltà di imporre la coubicazione nel rispetto della procedura di cui all’art. 50 del D.lgs. n. 259/2003, i cui snodi procedimentali non sono stati osservati. Nel ricorso in appello il Comune ha, piuttosto, evidenziato di aver tenuto conto della disciplina contenuta nel Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazione di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica. Tale Regolamento prevede che le postazioni già occupate siano considerate aree preferenziali [art. 4, comma 1, lett. a )] ma specifica che la coabitazione dovrà essere sempre considerata quando, entro un raggio di 150 metri, siano presente altre postazioni radiobase. L’art. 4, comma 5, del Regolamento prevede, inoltre, che possono fare eccezione istanze accompagnate dalla presentazione di motivi validi, adeguatamente documentati e giustificati, precisando che, in tal caso, le istanze “ saranno sottoposte a una successiva circostanziata istruttoria volta a verificare l’indispensabilità della localizzazione e l’inesistenza di soluzioni alternative, nel rispetto dei vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii .”. Dal combinato disposto delle previsioni regolamentari, il Comune ha, in sostanza, ricavato: i ) l’obbligo della coubicazione, stante la presenza di un impianto nelle vicinanze; ii ) l’impossibilità di derogare a tale obbligo in difetto di elementi istruttori validi.
6.4. Osserva il Collegio come la disposizione regolamentare che impone l’obbligo della coubicazione risulta, in sostanza, una sovrapposizione rispetto alla regola di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 259/2003, in difetto, tuttavia, dello specifico procedimento previsto da tale disposizione. La mancanza di contrasto con il dato normativo è spiegata dal Comune in ragione della facoltà di derogare a tale obbligo in presenza di validi strumenti istruttori. In tal modo, tuttavia, si determina, comunque, un’alterazione del procedimento disegnato dal legislatore, prevedendo un obbligo di coubicazione al di fuori del procedimento di cui all’art. 50 del codice, a cui l’operatore può sottrarsi comprovando l’impossibilità della coubicazione e, quindi, traslando sull’operatore un onere istruttorio che è, invece, obbligo dell’Amministrazione.
6.5. In ragione di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
7. La reiezione del ricorso in appello consente di assorbire la disamina dei motivi riproposti da WI, da cui la parte non ritrarrebbe alcuna utilità ulteriore.
8. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune di Sanremo a rifondere a WI le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD ER, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
OR I', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR I' | RD ER |
IL SEGRETARIO