Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/1987, n. 4262
CASS
Sentenza 8 maggio 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di consentito mutamento delle mansioni, la questione se il lavoratore abbia o meno diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., alla conservazione del livello retributivo raggiunto, compreso in esso speciali indennità connesse a particolari condizioni o modalità di espletamento delle mansioni precedenti, va risolta alla stregua dell'indagine sulla causa di detti compensi speciali, che vanno mantenuti o meno a seconda che - attraverso tale indagine, puramente di fatto e da condursi caso per caso in riferimento alla disciplina dello specifico rapporto di lavoro - si accerti che essi siano attribuiti con continuità, ad integrazione della paga base, in ragione di qualità immutabili ed essenziali dell'aspetto professionale delle mansioni originarie ovvero siano occasionalmente ed autonomamente retributivi di caratteristiche estrinseche e non connaturali delle medesime mansioni, compensandone attività connesse a particolari circostanze di modo, tempo e luogo. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dal S.C. - aveva riconosciuto ad un dipendente bancario, trasferito dall'ufficio cassa all'ufficio contabilità, il diritto al mantenimento della cosiddetta indennità di rischio o di cassa, prevista dall'art. 38 del C.C.n.L. del 18 aprile 1980, omettendo di esaminare la disposizione dello stesso contratto per cui la detta indennità "cessa col cessare delle funzioni che la giustificano"). ( V 1567/86, mass n 444943, sull'ultima parte; ( Conf 3987/86, mass n 446804, sulla prima parte; ( Conf 3926/83, mass n 428855; ( Conf 2950/82, mass n 420854; ( Conf 191/81, mass n 410600).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/1987, n. 4262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4262
    Data del deposito : 8 maggio 1987

    Testo completo