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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 11/12/2025
Giudice: dott. UC Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:58
Compaiono
Per l'avv. GIACONI LUCA Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Giaconi conclude come da ricorso, e ai fini della discussione si riporta agli atti evidenziando la mancata comparizione della controparte all'udienza in cui era fissata l'assunzione della prova per interrogatorio.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 1445/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1445/2024 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Mutuo” vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UC Giaconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura rilasciata su foglio separato
- RICORRENTE e
(C.F ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Come da suesteso verbale di udienza.
Premesso
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
per ivi sentirla condannare alla restituzione della somma di € Controparte_1
22.120,00, oltre interessi, ricevuta dalla stessa a titolo di prestito e non restituite nonostante gli impegni assunti. A sostegno del ricorso, ha dedotto:
- che da anni è in rapporto di amicizia con la resistente alla quale, viste le manifestate difficoltà economiche, ha prestato somme di denaro;
- che, dopo il primo importo corrisposto di € 18.000,00, si sono susseguite ulteriori richieste di denaro, avallate a più riprese tramite bonifici bancari;
- che l'importo totale prestato è pari a € 22.120,00;
- che più volte è stata reclamata la restituzione di quanto prestato, ricevendo in cambio solo rassicurazioni sul pronto pagamento e puntuali rinvii;
- che, con raccomandata A/R del 21.10.2023, la resistente è stata diffidata a corrispondere la somma;
- che sia la diffida, che l'invito alla negoziazione assistita, sono stati disattesi. Non si è costituita . Controparte_1 All'udienza del 26.09.2024 il Giudice, constatata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e ha rinviato all'udienza del Controparte_1
22.10.2024 per l'interrogatorio formale della convenuta, onerando parte ricorrente di notificare l'ordinanza ammissiva del mezzo di prova.
All'udienza del 22.10.2024, davanti al giudice delegato per l'adempimento di udienza, parte resistente non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 12.06.2025 onerando parte ricorrente di depositare la cartolina relativa alla notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale.
Con decreto del 09.06.2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea veicolata in via principale è fondata.
Come noto, il mutuo è un contratto reale a forma libera, con il quale il mutuante consegna una somma di denaro (o altra cosa fungibile) contro l'obbligazione di restituzione del tantundem entro un certo termine. In uno con la datio della somma di denaro, chi chiede l'esecuzione del contratto assumendo di essere parte mutante deve, pertanto, dar prova dell'accordo avente ad oggetto l'obbligo di restituzione (tra le tante, Cass. n. 35520/2021; Cass., sez. 2, ord. n. 30944/2018; Cass., sez. 3, sent. n. 9541/2010; Cass., sez. 6-1, ord. n. 17410/2020).
Documentata la dazione di somme di denaro, in forma tracciata, in n. 19 occasioni, di importo vario, in favore della convenuta, la pretesa restitutoria è fondata su un principio di prova scritta, ossia dalla dicitura riportata nelle causali dei singoli bonifici, e, soprattutto, gli impegni, seppur generici, e disattesi, di restituzione immediata assunti nelle conversazioni via whattsap (cfr. docc. 4) e seppur indirettamente, anche a seguito della formale messa in mora (doc. 7).
In questo contesto, assume decisivo rilievo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 17719/2014), la circostanza che l'opposta non si sia presentata a rendere l'interrogatorio sui capitoli ammessi, idonei, per oggetto e formulazione, a suscitare una presa di posizione sui fatti essenziali posti alla base della domanda, e in particolare sulla natura dell'operazione, confermata dall'obbligo di restituzione il cui termine deve intendersi, in ragione dell'atteggiamento della convenuta, ampiamente scaduto (cfr. ancora docc. 4 e 7).
Sotto altro profilo, la mancata partecipazione attiva al processo di Controparte_1
, dichiarata contumace, non consente di apprezzare elementi suscettibili di
[...] confutare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di inadempimento.
In definitiva, in accoglimento della domanda, spetta all'attrice la restituzione dell'importo di euro 22.120,00, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 c.c., IV comma, dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, scaglione di riferimento, parametri medi ridotti per ciascuna fase anche in ragione della natura contumaciale del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di di € Controparte_1 Parte_1
22.120,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., IV comma, dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre al rimborso delle anticipazioni. Pisa, 11 dicembre 2025.
Il Giudice UC Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.