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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente/relatore dr.ssa Paola CAPPELLO giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice
SENTENZA
letta la istanza presentata dal Curatore della sig. , avv. Nicla Parte_1
TALLONE, in data 4.2.2025, per la trasformazione della curatela RG 229/1988 in amministrazione di sostegno letta la documentazione medica richiamata nella istanza dalla quale emerge che la beneficiaria è affetta da disabilità intellettiva, mentale e cardio–circolatoria rilevato che le esigenze della beneficiaria richiedono un sostegno più ampio di quello garantito dall'attuale misura di protezione, come certificato dal dr. «a causa Per_1 del deficit cognitivo la signora necessita di sostegno nel compiere gli atti della vita quotidiana, Pt_1 nell'esercitare la critica, nell'esprimere giudizi, non è in grado di dare un valido consenso rispetto a cure ed interventi sanitari» ritenuta l'inadeguatezza dell'attuale misura di protezione, in ragione delle condizioni di salute e delle limitate autonomie della beneficiaria ritenuta misura maggiormente adeguata quella della amministrazione di sostegno, devoluta alla cognizione del giudice tutelate
PQM
1) Revoca la misura della inabilitazione disposta con sentenza n.7/1988
2) Ritenuto che, nelle more dei provvedimenti di competenza del giudice tutelare, la situazione sopra esposta renda necessario garantire a una pronta Parte_1 tutela mediante la nomina, in via provvisoria, di un amministratore di sostegno a tempo indeterminato con compiti di cura della persona della beneficiaria e di amministrazione del patrimonio, visti gli artt. 418, co.3, e 405, co.4, cc
NOMINA
a favore della beneficiaria nata a [...] [...], residente Parte_1 in Chiusanico alla via G.B. Novaro n.5, amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. Nicla TALLONE, con studio in Imperia alla via des Geneys n.36, già curatrice della istante dall'anno 2010, alla quale viene affidato il seguente incarico:
1) provvedere - allo stato ed in attesa dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudice Tutelare - alla cura ed alla assistenza della beneficiaria adeguata ad assicurarle l'assistenza – anche di natura sanitaria – di cui necessita, con
1 l'intervento di tutti i soggetti comunque responsabili della cura della sua persona;
2) prestare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso ai trattamenti di natura sanitaria, in ogni caso previamente valorizzando bisogni ed aspirazioni della beneficiaria, ai sensi dell'art. 410, c. 1 c.c., e tentando di acquisirne il consenso per quanto possibile;
3) presentare istanze per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
4) aprire un unico conto corrente bancario o postale – anche on line e con operativa da remoto (home banking) - presso un istituto di sua fiducia intestato alla beneficiaria sotto amministrazione di sostegno, ove far confluire tutte le entrate;
5) riscuotere la pensione mensile, rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni responsabilità per l'ufficio gestore;
6) utilizzare, in nome e per conto della beneficiaria, la suddetta pensione, nonché le sue disponibilità finanziarie per soddisfare le esigenze ordinarie del beneficiario e per provvedere al pagamento di tutte le spese di competenza della beneficiaria (es.: spese condominiali, ICI, tasse, bollette, ecc.…);
7) provvedere, in nome e per conto della beneficiaria, a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione previa, ove prevista, l'autorizzazione di questo Giudice Tutelare;
quanto precede, consentendo in ogni caso alla beneficiaria la possibilità di compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana di cui abbia la concreta possibilità.
Si annoti a cura della Cancelleria nell'apposito registro ai sensi dell'art. 405, comma 7 c.c. Si comunichi entro 10 gg. all'Ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 405, comma c.c. per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario ed al Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 18 L. n. 6/2004.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, unitamente al fascicolo dell'inabilitazione, n. 229/1988 V.G., al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di Parte_1
Imperia, 09.04.2025
Il Presidente e giudice estensore dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
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il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente/relatore dr.ssa Paola CAPPELLO giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice
SENTENZA
letta la istanza presentata dal Curatore della sig. , avv. Nicla Parte_1
TALLONE, in data 4.2.2025, per la trasformazione della curatela RG 229/1988 in amministrazione di sostegno letta la documentazione medica richiamata nella istanza dalla quale emerge che la beneficiaria è affetta da disabilità intellettiva, mentale e cardio–circolatoria rilevato che le esigenze della beneficiaria richiedono un sostegno più ampio di quello garantito dall'attuale misura di protezione, come certificato dal dr. «a causa Per_1 del deficit cognitivo la signora necessita di sostegno nel compiere gli atti della vita quotidiana, Pt_1 nell'esercitare la critica, nell'esprimere giudizi, non è in grado di dare un valido consenso rispetto a cure ed interventi sanitari» ritenuta l'inadeguatezza dell'attuale misura di protezione, in ragione delle condizioni di salute e delle limitate autonomie della beneficiaria ritenuta misura maggiormente adeguata quella della amministrazione di sostegno, devoluta alla cognizione del giudice tutelate
PQM
1) Revoca la misura della inabilitazione disposta con sentenza n.7/1988
2) Ritenuto che, nelle more dei provvedimenti di competenza del giudice tutelare, la situazione sopra esposta renda necessario garantire a una pronta Parte_1 tutela mediante la nomina, in via provvisoria, di un amministratore di sostegno a tempo indeterminato con compiti di cura della persona della beneficiaria e di amministrazione del patrimonio, visti gli artt. 418, co.3, e 405, co.4, cc
NOMINA
a favore della beneficiaria nata a [...] [...], residente Parte_1 in Chiusanico alla via G.B. Novaro n.5, amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. Nicla TALLONE, con studio in Imperia alla via des Geneys n.36, già curatrice della istante dall'anno 2010, alla quale viene affidato il seguente incarico:
1) provvedere - allo stato ed in attesa dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudice Tutelare - alla cura ed alla assistenza della beneficiaria adeguata ad assicurarle l'assistenza – anche di natura sanitaria – di cui necessita, con
1 l'intervento di tutti i soggetti comunque responsabili della cura della sua persona;
2) prestare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso ai trattamenti di natura sanitaria, in ogni caso previamente valorizzando bisogni ed aspirazioni della beneficiaria, ai sensi dell'art. 410, c. 1 c.c., e tentando di acquisirne il consenso per quanto possibile;
3) presentare istanze per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
4) aprire un unico conto corrente bancario o postale – anche on line e con operativa da remoto (home banking) - presso un istituto di sua fiducia intestato alla beneficiaria sotto amministrazione di sostegno, ove far confluire tutte le entrate;
5) riscuotere la pensione mensile, rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni responsabilità per l'ufficio gestore;
6) utilizzare, in nome e per conto della beneficiaria, la suddetta pensione, nonché le sue disponibilità finanziarie per soddisfare le esigenze ordinarie del beneficiario e per provvedere al pagamento di tutte le spese di competenza della beneficiaria (es.: spese condominiali, ICI, tasse, bollette, ecc.…);
7) provvedere, in nome e per conto della beneficiaria, a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione previa, ove prevista, l'autorizzazione di questo Giudice Tutelare;
quanto precede, consentendo in ogni caso alla beneficiaria la possibilità di compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana di cui abbia la concreta possibilità.
Si annoti a cura della Cancelleria nell'apposito registro ai sensi dell'art. 405, comma 7 c.c. Si comunichi entro 10 gg. all'Ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 405, comma c.c. per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario ed al Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 18 L. n. 6/2004.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, unitamente al fascicolo dell'inabilitazione, n. 229/1988 V.G., al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di Parte_1
Imperia, 09.04.2025
Il Presidente e giudice estensore dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
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