CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2023, n. 11349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11349 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'EL ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Casalini Matteo in difesa della parte civile AD IC, che chiede la conferma della sentenza di condanna, nonché l'avvocato Vito Alberto Fedele, in difesa delle Penale Sent. Sez. 6 Num. 11349 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 22/02/2023 parti civili RE ZZ, AT AS e ES IE, DA LI, che, nel riportarsi alla memoria depositata, chiede il rigetto del ricorso dell'imputato; uditi gli avvocati Fabrizio Merluzzi e Giuliano Dominici, in difesa di ES D'EL, che chiedono l'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di ES D'EL per calunnia (art. 368 cod. pen.), per aver dichiarato fatti penalmente rilevanti a carico dei militari della Guardia di Finanza che avevano effettuato una verifica fiscale nei confronti di TE, di cui D'EL era legale, pur sapendoli innocenti;
per violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 cod. pen.) ai danni di AD IC, allo scopo di costringerla a sottoscrivere il suddetto documento. 2. Ai fini di una miglior illustrazione dei motivi di ricorso, è opportuno anteporre una sintetica ricostruzione dei fatti, per come operata nei due giudizi di merito. VA TE, titolare di un'attività commerciale (pizzeria e affittacamere) oggetto di verifica fiscale da parte della II divisione della Guardia di Finanza di Bologna, dopo aver inizialmente inclinato, su indicazione della sua commercialista AD IC, ad aderire al processo verbale di contestazione, consultatosi con l'avvocato tributarista ES D'EL, imputato nel presente procedimento, avrebbe mutato strategia. Su consiglio dello stesso D'EL, avrebbe cioè deciso di dichiarare fatti penalmente rilevanti a carico degli operanti della Guardia di Finanza, mediante presentazione di "Osservazioni e richieste ai sensi dell'Art 12 comma 7, dello Statuto del Contribuente (I. 212/2000)", al Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna, confidando nell'attivazione di una forma di autotutela che bloccasse gli effetti fiscali (non irrilevanti) che si sarebbero prodotti ed evitando, nel contempo, di adire direttamente la Procura della Repubblica, così da non esporsi ad un rischio di denuncia per calunnia. Il ricorrente minacciava inoltre AD IC affinché sottoscrivesse il documento, avente carattere mendace e calunnioso. IC, tuttavia, si rifiutava e si rivolgeva ai militari della Guardia di Finanza. Il Garante trasmetteva il documento, oltre che al II Gruppo della Guardia di Finanza di Bologna, alla Procura della Repubblica di Bologna la quale, in conseguenza dei falsi denunciati, iscriveva un procedimento a carico degli operanti della Guardia di finanza, che veniva successivamente archiviato. A questo punto, i militari sporgevano denuncia per calunnia e minaccia ai danni di AD IC. 2 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna ha presentato ricorso ES D'EL che, per il tramite dei sui difensori, avvocati Giuliano Dominici e Fabrizio Merluzzi, articola i seguenti due motivi di ricorso. 3.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico del delitto di calunnia. Illogico è l'assunto della sentenza di secondo grado secondo cui, rivolgendosi al Garante, NI e D'EL avrebbero mirato a bloccare la procedura. In nessuna parte dello Statuto del contribuente si legge, infatti, che l'intervento del garante può produrre tale effetto, per neutralizzare il quale è necessario impugnare l'atto nelle forme del contenzioso tributario. Per contro, è pacifico - ed è riconosciuto nella sentenza - che proprio su consiglio del ricorrente, nel caso in esame, era stata scelta la strada dialogica dell'adesione con accertamento e quindi della verifica in contraddittorio delle irregolarità riscontrate dalla Guardia di finanza. Né in motivazione si spiega perché il ricorrente, soggetto qualificato, avrebbe dovuto contare sull'acquiescenza dei finanzieri estensori del verbale, essendo pacifico che, in ossequio al principio di autotutela, l'atto sarebbe stato, come effettivamente accadde, inoltrato anche ai diretti interessati della Guardia di finanza. Ancora, la motivazione non chiarisce come si concili la ritenuta intenzione di bloccare il procedimento verbale di contestazione con la coeva decisione di D'EL di ricorrere all'istituto tributario della adesione con accertamento ai rilievi della Guardia di finanza. Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto prendere in considerazione la ragionevole possibilità che D'EL fosse in buona fede: che, cioè, ritenesse non infondate le censure mosse dal coimputato alle operazioni di polizia giudiziaria, vieppiù considerato che dalla rappresentazione di fatti contenuta in sentenza emerge come i giudici non abbiano letto la memoria depositata da D'EL, da cui emergono dati inconciliabili con molte affermazioni del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene credibile la teste LI quando afferma che NI avesse ammesso davanti a tutti che quanto scritto dai finanzieri sul verbale era vero, in contrasto con le dichiarazioni di altri testi, ed in particolare di TI, altro commercialista, nonché di IN, funzionario e incaricato della casa automobilistica Lamborghini, la quale intendeva acquistare la proprietà (resort, ristorante e terreni circostanti) del coimputato, e che, per tale ragione, nutriva particolare interesse per gli sviluppi della faccenda. Di conseguenza, l'affermazione sull'irrilevanza delle deposizioni dei testi IN e TI appare apodittica. Ciò per tacere del fatto che le dichiarazioni di LI a proposito 3 della presunta confessione del titolare della ditta ebbero un tenore diverso da quello rappresentato in sentenza. 3.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della inosservanza dei criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa, quanto al reato di minaccia per costringere a commettere un reato. La commercialista IC ha dichiarato in dibattimento di essere stata minacciata da D'EL, che voleva indurla a sottoscrivere a sua volta le Osservazioni al Garante, peraltro già inoltrate al momento del colloquio, anche mediante allusione ad un possibile «incendio del suo bell'ufficio». Tuttavia, prima di allora e nemmeno nell'imminenza dell'asserita minaccia, e cioè in sede di sommarie informazioni testimoniali oppure negli appunti pur da lei meticolosamente redatti, risulta che la teste avesse rìferito tale importante circostanza, il che avrebbe dovuto incidere anche sulla valutazione della sua credibilità, la quale non ha avuto d'altronde riscontri. Nessuna minaccia è stata, infatti, percepita da un avvocato, Cecchi, presente all'incontro. Né può convenirsi con il ragionamento, meramente congetturale, in base al quale i giudici dell'appello ipotizzano le ragioni della mancata percezione della minaccia da parte di quest'ultima. Infine, la difesa aveva eccepito violazione della correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) in relazione al contenuto della minaccia, consistita nella richiesta danni per responsabilità professionale secondo la contestazione, e nel ventilare un'indebita azione disciplinare, per come emerso nel dibattimento. Contraddittoria è la risposta della Corte di appello che: prima, afferma che la minaccia era consistita nel ventilare l'azione disciplinare;
poi, sostiene che a tale iniziativa sarebbe potuta conseguire una richiesta di risarcimento di danni;
infine, conclude che l'azione disciplinare intentata a due anni di distanza dei fatti per la riconsegna della documentazione contabile sia sganciata dai fatti relativi alla verifica fiscale, aggiungendo però che ciò non farebbe venir meno la minaccia perpetrata relativamente ai fatti inerenti alla verifica fiscale del 2014. 4. Il ricorrente presenta altresì motivi nuovi nei quali, in considerazione della recente modifica legislativa dell'art. 131-bis cod. pen., che prima era inapplicabile al caso di specie, chiede sia riconosciuta la particolare tenuità del fatto, specie sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, così come sotto quello del danno alle persone offese, il cui operato veniva contestato nelle incriminate "Osservazioni al Garante", allegando altresì copia della memoria di D'GE presentata al giudice di primo grado, che il ricorrente assume sfuggita alla lettura dello stesso. 4 5. Le parti civili AT AS, DA LI, ES FA e RE ZZ, presentano, per il tramite del loro difensore, avvocato Vito Alberto Fedele, una memoria in cui ribadiscono la ricostruzione operata dai giudici di merito, insistendo sulla natura calunniosa delle accuse di D'EL nei confronti del proprio operato, desumibile dalle dichiarazioni della teste LI, la quale riferiva come NI le avesse confessato di aver letto i verbali giornalieri e che quanto riportato nel processo verbale di contestazione coincideva con la verità, nonché che l'avvocato D'EL aveva definito la posizione del primo "indifendibile". CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Inammissibile, in quanto versato in fatto, è il primo motivo di ricorso, relativo alla calunnia, che, attraverso deduzioni meramente congetturali, mira ad accreditare la tesi della buona fede del ricorrente (così da escludere il dolo dell'art. 368 cod. pen.), a fronte di un diverso apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità, ad opera dei giudici di merito, delle risultanze probatorie. Tali risultanze sono costituite, oltre che dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai militari della Guardia di Finanza, dalla testimonianza di AD IC, ragioniera di NI, la quale aveva appunto riferito che questi sembrava aver dapprima accolto il suo consiglio di aderire al processo verbale di contestazione, salvo cambiare strategia, dopo aver consultato un legale - appunto l'avvocato D'EL - da cui aveva appreso che era possibile bloccare gli effetti del processo verbale di contestazione mediante una querela di falso, decidendo quindi di rilevare una serie di irregolarità e falsità su dire trasfuse nel processo verbale di contestazione. La testimonianza di IC ha trovato peraltro puntuale riscontro in quella di LI, subentrata alla prima nella gestione della contabilità dello NI dopo che era venuto meno il rapporto fiduciario tra i due. LI ha, infatti, parimenti riferito di conversazioni da cui emergeva, per un verso, la consapevolezza di NI che quanto dichiarato nelle Osservazioni non corrispondeva al vero;
per altro verso e per quel che qui maggiormente interessa, come D'EL avesse espressamente affermato che la posizione di NI era "indifendibile", che aveva insistito sull'impossibilità di annullare il processo verbale di contestazione e che aveva, tra le altre soluzioni, prospettato una "denuncia" al Garante del contribuente. Né le eccezioni del ricorrente, che evidenzia come tali affermazioni non fossero state tuttavia udite da altri presenti all'incontro, appaiono suscettibili di revocare in dubbio la credibilità della teste, compiutamente e logicamente motivata dai giudici di merito con valutazione che sfugge, dunque, al sindacato di questa Corte. 5 3. Analoghe considerazioni valgono altresì in relazione al secondo motivo di ricorso, relativo alla condanna di D'EL per il delitto di cui all'art. 611 cod. pen. Con esso il ricorrente reitera rilievi volti ad avvalorare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa IC, tuttavia ritenuta affatto attendibile dalla Corte d'appello - con motivazione anche qui completa, logica e come tale insindacabile in sede di legittimità - che, in replica alle eccezioni difensive, ha evidenziato, tra l'altro, lo stato di paura e forte agitazione in cui la donna si trovava nell'immediatezza della visita di D'EL presso il suo studio, come testimoniato dal finanziere LI, il quale si recò presso la IC, su richiesta della stessa, il giorno dopo l'accaduto trovandola ancora in tali condizioni. Nemmeno hanno pregio le deduzioni, seppur prospettate sub specie di vizio motivazionale, relative alla mancata corrispondenza tra contestazione e sentenza, posto che, secondo il risalente insegnamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 35551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051. Tra le tante altre, Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, dep. 2020, Tacci, Rv. 278087; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). Di conseguenza, una volta accertato che c'è stata la prospettazione di un male ingiusto e che tale prospettazione mirava ad indurre la persona offesa a commettere un reato, non rileva quale fosse lo specifico contenuto della minaccia. Nessuna lesione dei diritti di difesa discende dalla mutata indicazione, in dibattimento, della tipologia di "male" minacciato o dalla non perfetta coincidenza tra le descrizioni che dello stesso dia il provvedimento impugnato e, per la stessa ragione, va escluso che il provvedimento impugnato incorra in manifesta contraddizione. 3. Deve essere respinta, infine, la richiesta, avanzata nei motivi aggiunti, di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Vero è che la fattispecie di calunnia oggi può rientrare nell'area operativa dell'art. 131- bis cod. pen., per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che l'ha resa operante per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 6 due anni (eliminando per contro lo sbarramento dei reati puniti con la «pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni»). Vero è pure che, in ragione della natura sostanziale della disposizione, essa è suscettibile di trovare applicazione anche retroattiva nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (di recente, in tal senso, Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, peraltro proprio in tema di calunnia). Nel caso di specie, difettano, tuttavia, le condizioni applicative della fattispecie che dovrebbero indiziare la tenuità dell'offesa. Per le ragioni illustrate dalle corti di merito e precedentemente riferite, non possono infatti condividersi le affermazioni del ricorrente sul «modesto rilievo della condotta, specie sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato» che - al contrario - in quanto atteggiato in termini di dolo specifico - è caratterizzato da un particolare finalismo e dunque segnato da corrispondente intensità, né, tantomeno, quelle sulla esiguità del danno alle parti offese, se non altro in ragione del discredito subito sul piano professionale. Per completezza, va precisato infine che dalla sentenza impugnata non si desumono indicazioni nel senso della particolare tenuità dell'offesa nemmeno dalla condotta susseguente al reato, cui pure la novella legislativa ha inteso attribuire rilievo. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IC che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge nonché dalle parti civili AS, ZZ, LI e FA che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 22/02/2022
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Casalini Matteo in difesa della parte civile AD IC, che chiede la conferma della sentenza di condanna, nonché l'avvocato Vito Alberto Fedele, in difesa delle Penale Sent. Sez. 6 Num. 11349 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 22/02/2023 parti civili RE ZZ, AT AS e ES IE, DA LI, che, nel riportarsi alla memoria depositata, chiede il rigetto del ricorso dell'imputato; uditi gli avvocati Fabrizio Merluzzi e Giuliano Dominici, in difesa di ES D'EL, che chiedono l'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di ES D'EL per calunnia (art. 368 cod. pen.), per aver dichiarato fatti penalmente rilevanti a carico dei militari della Guardia di Finanza che avevano effettuato una verifica fiscale nei confronti di TE, di cui D'EL era legale, pur sapendoli innocenti;
per violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 cod. pen.) ai danni di AD IC, allo scopo di costringerla a sottoscrivere il suddetto documento. 2. Ai fini di una miglior illustrazione dei motivi di ricorso, è opportuno anteporre una sintetica ricostruzione dei fatti, per come operata nei due giudizi di merito. VA TE, titolare di un'attività commerciale (pizzeria e affittacamere) oggetto di verifica fiscale da parte della II divisione della Guardia di Finanza di Bologna, dopo aver inizialmente inclinato, su indicazione della sua commercialista AD IC, ad aderire al processo verbale di contestazione, consultatosi con l'avvocato tributarista ES D'EL, imputato nel presente procedimento, avrebbe mutato strategia. Su consiglio dello stesso D'EL, avrebbe cioè deciso di dichiarare fatti penalmente rilevanti a carico degli operanti della Guardia di Finanza, mediante presentazione di "Osservazioni e richieste ai sensi dell'Art 12 comma 7, dello Statuto del Contribuente (I. 212/2000)", al Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna, confidando nell'attivazione di una forma di autotutela che bloccasse gli effetti fiscali (non irrilevanti) che si sarebbero prodotti ed evitando, nel contempo, di adire direttamente la Procura della Repubblica, così da non esporsi ad un rischio di denuncia per calunnia. Il ricorrente minacciava inoltre AD IC affinché sottoscrivesse il documento, avente carattere mendace e calunnioso. IC, tuttavia, si rifiutava e si rivolgeva ai militari della Guardia di Finanza. Il Garante trasmetteva il documento, oltre che al II Gruppo della Guardia di Finanza di Bologna, alla Procura della Repubblica di Bologna la quale, in conseguenza dei falsi denunciati, iscriveva un procedimento a carico degli operanti della Guardia di finanza, che veniva successivamente archiviato. A questo punto, i militari sporgevano denuncia per calunnia e minaccia ai danni di AD IC. 2 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna ha presentato ricorso ES D'EL che, per il tramite dei sui difensori, avvocati Giuliano Dominici e Fabrizio Merluzzi, articola i seguenti due motivi di ricorso. 3.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico del delitto di calunnia. Illogico è l'assunto della sentenza di secondo grado secondo cui, rivolgendosi al Garante, NI e D'EL avrebbero mirato a bloccare la procedura. In nessuna parte dello Statuto del contribuente si legge, infatti, che l'intervento del garante può produrre tale effetto, per neutralizzare il quale è necessario impugnare l'atto nelle forme del contenzioso tributario. Per contro, è pacifico - ed è riconosciuto nella sentenza - che proprio su consiglio del ricorrente, nel caso in esame, era stata scelta la strada dialogica dell'adesione con accertamento e quindi della verifica in contraddittorio delle irregolarità riscontrate dalla Guardia di finanza. Né in motivazione si spiega perché il ricorrente, soggetto qualificato, avrebbe dovuto contare sull'acquiescenza dei finanzieri estensori del verbale, essendo pacifico che, in ossequio al principio di autotutela, l'atto sarebbe stato, come effettivamente accadde, inoltrato anche ai diretti interessati della Guardia di finanza. Ancora, la motivazione non chiarisce come si concili la ritenuta intenzione di bloccare il procedimento verbale di contestazione con la coeva decisione di D'EL di ricorrere all'istituto tributario della adesione con accertamento ai rilievi della Guardia di finanza. Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto prendere in considerazione la ragionevole possibilità che D'EL fosse in buona fede: che, cioè, ritenesse non infondate le censure mosse dal coimputato alle operazioni di polizia giudiziaria, vieppiù considerato che dalla rappresentazione di fatti contenuta in sentenza emerge come i giudici non abbiano letto la memoria depositata da D'EL, da cui emergono dati inconciliabili con molte affermazioni del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene credibile la teste LI quando afferma che NI avesse ammesso davanti a tutti che quanto scritto dai finanzieri sul verbale era vero, in contrasto con le dichiarazioni di altri testi, ed in particolare di TI, altro commercialista, nonché di IN, funzionario e incaricato della casa automobilistica Lamborghini, la quale intendeva acquistare la proprietà (resort, ristorante e terreni circostanti) del coimputato, e che, per tale ragione, nutriva particolare interesse per gli sviluppi della faccenda. Di conseguenza, l'affermazione sull'irrilevanza delle deposizioni dei testi IN e TI appare apodittica. Ciò per tacere del fatto che le dichiarazioni di LI a proposito 3 della presunta confessione del titolare della ditta ebbero un tenore diverso da quello rappresentato in sentenza. 3.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della inosservanza dei criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa, quanto al reato di minaccia per costringere a commettere un reato. La commercialista IC ha dichiarato in dibattimento di essere stata minacciata da D'EL, che voleva indurla a sottoscrivere a sua volta le Osservazioni al Garante, peraltro già inoltrate al momento del colloquio, anche mediante allusione ad un possibile «incendio del suo bell'ufficio». Tuttavia, prima di allora e nemmeno nell'imminenza dell'asserita minaccia, e cioè in sede di sommarie informazioni testimoniali oppure negli appunti pur da lei meticolosamente redatti, risulta che la teste avesse rìferito tale importante circostanza, il che avrebbe dovuto incidere anche sulla valutazione della sua credibilità, la quale non ha avuto d'altronde riscontri. Nessuna minaccia è stata, infatti, percepita da un avvocato, Cecchi, presente all'incontro. Né può convenirsi con il ragionamento, meramente congetturale, in base al quale i giudici dell'appello ipotizzano le ragioni della mancata percezione della minaccia da parte di quest'ultima. Infine, la difesa aveva eccepito violazione della correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) in relazione al contenuto della minaccia, consistita nella richiesta danni per responsabilità professionale secondo la contestazione, e nel ventilare un'indebita azione disciplinare, per come emerso nel dibattimento. Contraddittoria è la risposta della Corte di appello che: prima, afferma che la minaccia era consistita nel ventilare l'azione disciplinare;
poi, sostiene che a tale iniziativa sarebbe potuta conseguire una richiesta di risarcimento di danni;
infine, conclude che l'azione disciplinare intentata a due anni di distanza dei fatti per la riconsegna della documentazione contabile sia sganciata dai fatti relativi alla verifica fiscale, aggiungendo però che ciò non farebbe venir meno la minaccia perpetrata relativamente ai fatti inerenti alla verifica fiscale del 2014. 4. Il ricorrente presenta altresì motivi nuovi nei quali, in considerazione della recente modifica legislativa dell'art. 131-bis cod. pen., che prima era inapplicabile al caso di specie, chiede sia riconosciuta la particolare tenuità del fatto, specie sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, così come sotto quello del danno alle persone offese, il cui operato veniva contestato nelle incriminate "Osservazioni al Garante", allegando altresì copia della memoria di D'GE presentata al giudice di primo grado, che il ricorrente assume sfuggita alla lettura dello stesso. 4 5. Le parti civili AT AS, DA LI, ES FA e RE ZZ, presentano, per il tramite del loro difensore, avvocato Vito Alberto Fedele, una memoria in cui ribadiscono la ricostruzione operata dai giudici di merito, insistendo sulla natura calunniosa delle accuse di D'EL nei confronti del proprio operato, desumibile dalle dichiarazioni della teste LI, la quale riferiva come NI le avesse confessato di aver letto i verbali giornalieri e che quanto riportato nel processo verbale di contestazione coincideva con la verità, nonché che l'avvocato D'EL aveva definito la posizione del primo "indifendibile". CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Inammissibile, in quanto versato in fatto, è il primo motivo di ricorso, relativo alla calunnia, che, attraverso deduzioni meramente congetturali, mira ad accreditare la tesi della buona fede del ricorrente (così da escludere il dolo dell'art. 368 cod. pen.), a fronte di un diverso apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità, ad opera dei giudici di merito, delle risultanze probatorie. Tali risultanze sono costituite, oltre che dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai militari della Guardia di Finanza, dalla testimonianza di AD IC, ragioniera di NI, la quale aveva appunto riferito che questi sembrava aver dapprima accolto il suo consiglio di aderire al processo verbale di contestazione, salvo cambiare strategia, dopo aver consultato un legale - appunto l'avvocato D'EL - da cui aveva appreso che era possibile bloccare gli effetti del processo verbale di contestazione mediante una querela di falso, decidendo quindi di rilevare una serie di irregolarità e falsità su dire trasfuse nel processo verbale di contestazione. La testimonianza di IC ha trovato peraltro puntuale riscontro in quella di LI, subentrata alla prima nella gestione della contabilità dello NI dopo che era venuto meno il rapporto fiduciario tra i due. LI ha, infatti, parimenti riferito di conversazioni da cui emergeva, per un verso, la consapevolezza di NI che quanto dichiarato nelle Osservazioni non corrispondeva al vero;
per altro verso e per quel che qui maggiormente interessa, come D'EL avesse espressamente affermato che la posizione di NI era "indifendibile", che aveva insistito sull'impossibilità di annullare il processo verbale di contestazione e che aveva, tra le altre soluzioni, prospettato una "denuncia" al Garante del contribuente. Né le eccezioni del ricorrente, che evidenzia come tali affermazioni non fossero state tuttavia udite da altri presenti all'incontro, appaiono suscettibili di revocare in dubbio la credibilità della teste, compiutamente e logicamente motivata dai giudici di merito con valutazione che sfugge, dunque, al sindacato di questa Corte. 5 3. Analoghe considerazioni valgono altresì in relazione al secondo motivo di ricorso, relativo alla condanna di D'EL per il delitto di cui all'art. 611 cod. pen. Con esso il ricorrente reitera rilievi volti ad avvalorare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa IC, tuttavia ritenuta affatto attendibile dalla Corte d'appello - con motivazione anche qui completa, logica e come tale insindacabile in sede di legittimità - che, in replica alle eccezioni difensive, ha evidenziato, tra l'altro, lo stato di paura e forte agitazione in cui la donna si trovava nell'immediatezza della visita di D'EL presso il suo studio, come testimoniato dal finanziere LI, il quale si recò presso la IC, su richiesta della stessa, il giorno dopo l'accaduto trovandola ancora in tali condizioni. Nemmeno hanno pregio le deduzioni, seppur prospettate sub specie di vizio motivazionale, relative alla mancata corrispondenza tra contestazione e sentenza, posto che, secondo il risalente insegnamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 35551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051. Tra le tante altre, Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, dep. 2020, Tacci, Rv. 278087; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). Di conseguenza, una volta accertato che c'è stata la prospettazione di un male ingiusto e che tale prospettazione mirava ad indurre la persona offesa a commettere un reato, non rileva quale fosse lo specifico contenuto della minaccia. Nessuna lesione dei diritti di difesa discende dalla mutata indicazione, in dibattimento, della tipologia di "male" minacciato o dalla non perfetta coincidenza tra le descrizioni che dello stesso dia il provvedimento impugnato e, per la stessa ragione, va escluso che il provvedimento impugnato incorra in manifesta contraddizione. 3. Deve essere respinta, infine, la richiesta, avanzata nei motivi aggiunti, di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Vero è che la fattispecie di calunnia oggi può rientrare nell'area operativa dell'art. 131- bis cod. pen., per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che l'ha resa operante per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 6 due anni (eliminando per contro lo sbarramento dei reati puniti con la «pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni»). Vero è pure che, in ragione della natura sostanziale della disposizione, essa è suscettibile di trovare applicazione anche retroattiva nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (di recente, in tal senso, Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, peraltro proprio in tema di calunnia). Nel caso di specie, difettano, tuttavia, le condizioni applicative della fattispecie che dovrebbero indiziare la tenuità dell'offesa. Per le ragioni illustrate dalle corti di merito e precedentemente riferite, non possono infatti condividersi le affermazioni del ricorrente sul «modesto rilievo della condotta, specie sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato» che - al contrario - in quanto atteggiato in termini di dolo specifico - è caratterizzato da un particolare finalismo e dunque segnato da corrispondente intensità, né, tantomeno, quelle sulla esiguità del danno alle parti offese, se non altro in ragione del discredito subito sul piano professionale. Per completezza, va precisato infine che dalla sentenza impugnata non si desumono indicazioni nel senso della particolare tenuità dell'offesa nemmeno dalla condotta susseguente al reato, cui pure la novella legislativa ha inteso attribuire rilievo. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IC che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge nonché dalle parti civili AS, ZZ, LI e FA che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso il 22/02/2022