Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16875/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16875 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Angelini, Alessandra Di Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Opposizione a D.I. n. -OMISSIS- emesso dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, notificato in data 17/11/23
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AC AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- emesso in data 21.10.2023 dal TAR Lazio Sezione III- ter (notificato il 17.11.23), per l’importo di euro 2.016,80 oltre interessi legali.
2. La predetta somma costituisce l’importo erogato dal GSE a seguito dell’ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico), poi annullata in autotutela.
3. Il provvedimento di annullamento si è consolidato per non essere stato impugnato dinanzi all’autorità giurisdizionale nei termini di legge.
4. L’opposizione è affidata ai seguenti motivi:
I. il primo motivo denuncia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
II. il secondo motivo censura la violazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 e dell’art. 21- nonies della L. 241/1990;
III. con il terzo motivo si sostiene la violazione delle disposizioni della convenzione stipulata con il GSE;
IV. con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’affidamento del privato da parte della Pubblica Amministrazione.
L’impugnativa si conclude con le richieste volte a disporre la chiamata del terzo con riferimento al tecnico incaricato ai fini della presentazione della pratica di ammissione all’incentivo, l’ordine di riesame da parte del Gestore e, in subordine, la CTU finalizzata all’esame della documentazione del predetto tecnico.
5. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il GSE, che ha depositato documenti e memoria, seguita dallo scritto difensivo dell’opponente e dallo scambio di repliche.
6. In data 25.11.2025 l’opponente ha depositato l’atto in cui rappresenta di aver provveduto al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, producendo una serie di bonifici per un importo complessivo pari a euro 2.016,80, chiedendo il passaggio in decisione con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo opposto.
7. All’udienza pubblica del 16.12.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, si osserva che la somma oggetto di decreto ingiuntivo corrisponde agli incentivi che sono stati percepiti dall’opponente in assenza dei requisiti previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 e il cui carattere indebito consegue, direttamente e necessariamente, al provvedimento con cui è stato disposto l’annullamento del riconoscimento dei benefici.
8.1. Al riguardo deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto le somme richieste hanno ad oggetto un credito riconducibile al potere di verifica di cui all’art. 42 del D.Lgs. 28/2011 che, ponendosi alla base della pretesa restitutoria, ha condotto all’accertamento della non spettanza degli incentivi. Viene quindi in rilievo, sia pure in via mediata, l’esercizio del potere autoritativo da parte del GSE, concernente l’annullamento del rapporto incentivante, funzionale alla produzione di energia, e la consequenziale e immediata richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente erogati (Cass., S.U., ord. n. 785/2021; n. 7560/2020; n. 14653/2017; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 3670/2024; n. 857/2023).
8.2. I provvedimenti in materia di riconoscimento, di annullamento d’ufficio ovvero di decadenza dagli incentivi sono adottati all’esito delle verifiche svolte dal GSE, che agisce nei confronti del soggetto responsabile non già nella veste di controparte contrattuale, capace perciò di soli atti paritetici, bensì quale Pubblica Amministrazione, destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l’esercizio di poteri autoritativi.
8.3. A tal proposito, deve ricordarsi che rientra nell’ambito applicativo dell’art. 133, lettera o), del c.p.a. “ ogni domanda, di annullamento o di accertamento, finalizzata all’esatta determinazione degli incentivi, in virtù del nesso di necessaria strumentalità tra gli incentivi stessi e la produzione di energia ”, compresa quella concernente la pretesa restitutoria “ di somme indebitamente erogate, a titolo di incentivo, sulla base di una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ”, dovendosi dare altresì atto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 14653/2017, nel regolare la giurisdizione con riguardo a una controversia avente ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE nei confronti del beneficiario degli incentivi, ha affermato che il credito azionato “ non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine ”; tale principio si è consolidato nella giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 5981/2025; n. 10359/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 10740/2025; n. 7880/2025; n. 18925/2024; n. 16825/2024; n. 3670/2024).
8.4. Da ciò si desume che, una volta instaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali, anche quelle meramente restitutorie, partecipano della natura pubblicistica di quel rapporto e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8.5. Nel settore dell'energia è, quindi, possibile affermare la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di ogni domanda, di annullamento o di accertamento, finalizzata alla debenza e all'esatta determinazione degli incentivi pubblici, in virtù del nesso di necessaria strumentalità tra gli incentivi stessi e la produzione di energia, compresa quella concernente la pretesa restitutoria di somme indebitamente erogate, a titolo di incentivo, sulla base di una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 8431/2021).
8.6. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche esposte, il primo motivo di ricorso è infondato, poiché “ la giurisdizione amministrativa non può quindi essere messa in discussione tutte le volte in cui la pretesa patrimoniale è la conseguenza dell’esercizio di un potere pubblicistico, come avvenuto nel caso di specie ”, ove “ il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto una somma indebitamente percepita in assenza del titolo abilitante, venuto meno con effetto ex tunc a seguito della decadenza dagli incentivi ” (Cons. Stato, sez. II, n. 5981/2025 cit.).
9. Del pari infondati sono il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, che sono esaminati congiuntamente per continuità di argomentazione.
9.1. Fermo restando quanto osservato in punto di giurisdizione sulle pretese creditorie del Gestore che traggono origine da provvedimenti di decadenza dagli incentivi, si ritiene che con riguardo agli atti amministrativi addotti dal creditore opposto quale prova del credito il giudice dell’opposizione debba limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, poiché tale sindacato è riservato al giudice davanti al quale i predetti atti sono stati impugnati nei termini decadenziali.
9.2. La contestazione della pretesa restitutoria si risolve in rilievi di legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela dell’ammissione agli incentivi, il quale si è tuttavia consolidato in ragione del decorso dei termini di impugnazione.
9.2.1. Ciò rende inammissibili le censure proposte.
9.2.2. Dal decorso dei termini di impugnazione sono derivati la consolidazione del provvedimento e la certezza della pretesa creditoria in esso contenuta, che non possono essere messe in discussione attraverso un accertamento in via incidentale dell’illegittimità del provvedimento, finalizzato in sostanza alla disapplicazione dello stesso alla luce di censure che avrebbero dovuto essere sollevate attraverso la tempestiva presentazione del ricorso di annullamento (TAR Lazio, sez. III- ter , n. 18925/2024).
9.2.3. Analoghe considerazioni valgono per le censure relative alla violazione delle disposizioni contrattuali contenute nella convenzione e alla lesione dell’affidamento, in quanto si tratta di contestazioni che avrebbero potuto - e dovuto - essere sollevate tramite un’azione di annullamento e che, pertanto, in tale sede sono inammissibili, in quanto il loro esame - anche solo in via incidentale - comporterebbe un’elusione del termine di decadenza di cui all’art. 29 del c.p.a.
9.3. Si osserva che l’opposizione ha ad oggetto la sussistenza del credito e che la formale inversione dei ruoli processuali tra il preteso creditore e il debitore ingiunto non riguarda la ripartizione dell’onere della prova tra le parti, che segue invece la loro posizione sostanziale secondo il principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ.
9.3.1. Il creditore deve pertanto fornire la prova del proprio credito, mentre il debitore deve allegare e provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore, poiché il giudizio è incentrato sull’accertamento della “ fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del conseguente decreto ” (Cass. civ., sez. III, n. 8841/2007).
9.3.2. Il pagamento del debitore limitato al puro e semplice importo per il quale il creditore ha chiesto e ottenuto il rilascio del decreto ingiuntivo costituisce un fatto che estingue solo parzialmente il credito azionato in sede monitoria, in quanto non comprende “ […] gli interessi legali dalla data del pagamento degli incentivi e fino al soddisfo ”, come espressamente stabilito nel decreto opposto.
9.3.3. L’accertamento del fatto estintivo parziale non è pertanto idoneo a condurre alla declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse del creditore opposto, come prefigurata dal debitore opponente, ma da un lato travolge la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata, e dall’altro conduce alla condanna dell’opponente al pagamento degli interessi legali dalla data di scadenza del termine di pagamento sino all’effettiva corresponsione delle somme. La giurisprudenza ha chiarito che “ il pagamento in tutto o in parte della somma di danaro, come fatto estintivo dell'obbligazione oggetto dell'ingiunzione, sia se dedotto (…) con la stessa opposizione, sia se tempestivamente eccepito, nel corso del processo, comporta l'accoglimento (anche parziale) dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo sebbene a suo tempo validamente emesso, perché in tal caso la sentenza di condanna di primo grado si sostituisce totalmente, per volontà dell'ordinamento all'originario decreto ingiuntivo ” (Cass., Sez. Un., n. 7448/1993, richiamata da Cass., sez. II, ord. n. 28397/2023; sez. III, n. 26975/2007).
9.4. Per gli interessi legali, il Collegio ne demanda la quantificazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., alle parti, le quali dovranno tenere conto della data di percezione degli incentivi (non dovuti) e di quella di effettiva restituzione della somma indebita, avvenuta ratealmente con successivi bonifici ((in data 01 agosto 2025 (Euro. 250,000), 02 settembre 2025 (Euro 250,00), 30 settembre 2025 (Euro 250,00), 09 ottobre 2025 (Euro 766,80) e 22 ottobre 2025 (Euro 500,00)).
10. Essendo stati acquisiti tutti gli elementi utili alla definizione del giudizio, non si ritengono necessari, ai fini del decidere, la disposizione della chiamata in giudizio del tecnico incaricato, dell’ordine di riesame da parte del Gestore e della CTU richiesta dall’opponente in subordine.
11. In conclusione, dalla parziale fondatezza dell’opposizione derivano la revoca in parte qua del decreto ingiuntivo e la condanna dell’opponente al pagamento a favore dell’opposto GSE degli interessi legali non versati.
12. L’andamento complessivo della vicenda costituisce giusta ragione per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie, nei sensi precisati in motivazione, l’opposizione al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- emesso in data 21.10.2023 dal TAR Lazio e, per l’effetto, lo revoca;
- condanna il ricorrente/opponente al pagamento degli interessi legali da quantificare nei modi previsti in motivazione;
- compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
AC AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC AP | EL LL |
IL SEGRETARIO