TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/01/2026, n. 134
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Pagamento della somma ingiunta

    Il pagamento del debitore limita l'estinzione del credito solo parzialmente, non comprendendo gli interessi legali. La sentenza di condanna si sostituisce al decreto ingiuntivo. La revoca del decreto ingiuntivo è disposta in parte qua.

  • Accolto
    Interessi legali sulle somme indebitamente percepite

    Il pagamento del debitore, limitato al puro e semplice importo per il quale il creditore ha chiesto e ottenuto il rilascio del decreto ingiuntivo, non comprende gli interessi legali dalla data del pagamento degli incentivi e fino al soddisfo. L'accertamento del fatto estintivo parziale non è idoneo a condurre alla declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, ma conduce alla condanna dell'opponente al pagamento degli interessi legali.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le somme richieste hanno ad oggetto un credito riconducibile al potere di verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, che si pone alla base della pretesa restitutoria e ha condotto all'accertamento della non spettanza degli incentivi. Viene in rilievo l'esercizio del potere autoritativo da parte del GSE, concernente l'annullamento del riconoscimento dei benefici e la conseguente richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente erogati. La giurisdizione amministrativa non può essere messa in discussione tutte le volte in cui la pretesa patrimoniale è la conseguenza dell’esercizio di un potere pubblicistico.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 21-nonies della L. 241/1990

    Il provvedimento di annullamento si è consolidato per non essere stato impugnato nei termini di legge. Le contestazioni sulla legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela si risolvono in rilievi di legittimità che, essendo il provvedimento consolidato per decorso dei termini di impugnazione, sono inammissibili. Tali censure avrebbero dovuto essere sollevate tramite la tempestiva presentazione del ricorso di annullamento.

  • Inammissibile
    Violazione delle disposizioni della convenzione stipulata con il GSE

    Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni contrattuali avrebbero potuto e dovuto essere sollevate tramite un'azione di annullamento e sono pertanto inammissibili in questa sede, in quanto il loro esame comporterebbe un'elusione del termine di decadenza.

  • Inammissibile
    Violazione dell'affidamento del privato da parte della Pubblica Amministrazione

    Le contestazioni relative alla lesione dell'affidamento avrebbero potuto e dovuto essere sollevate tramite un'azione di annullamento e sono pertanto inammissibili in questa sede, in quanto il loro esame comporterebbe un'elusione del termine di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/01/2026, n. 134
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 134
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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