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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU N. 274/2024
SUB 1 RD
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott.ssa Camilla Ovi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da
[...]
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Alessia Tarlazzi e anche disgiuntamente fra loro, elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio del secondo in Bologna, via Barberia n. 16; con l'ausilio dell'OCC, Avv. Natalia Soledad Castro;
OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
Vista la domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da;
Parte_1
vista la relazione del Gestore della Crisi, Avv. Natalia Soledad Castro;
rilevato che, con decreto del 10/12/2024, da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
richiamato altresì il decreto del 1/2/2025; rilevato che, all'esito della comunicazione ai creditori, l'OCC ha proposto alcune modifiche al piano, a seguito della precisazione di credito ricevuta da l Controparte_1
, la quale ha indicato importi leggermente maggiori dovuti alla notifica di
[...]
ulteriori cartelle di pagamento, crediti che nelle modifiche apportate al piano sono stati considerati per il loro maggior importo;
inoltre, tenuto conto del maggior importo del credito privilegiato nonché della necessità di indicare le tempistiche dei pagamenti
(compatibili altresì con il disposto dell'art. 67, comma 4, CCII), il Gestore della Crisi, nonché la ricorrente, hanno previsto il versamento di rate differenziate e una durata superiore del piano di due mesi;
infine, l'OCC ha previsto il pagamento del proprio compenso solo all'esito dell'esecuzione del piano e conformemente alla liquidazione del
Tribunale (art. 71, comma 4, CCII); ritenuto che le modifiche apportate al piano di ristrutturazione, in parte in ossequio a quanto stabilito da questo Giudice nei decreti su richiamati siano marginali, posto che sostanzialmente la proposta di soddisfazione dei creditori, come si dirà infra, è rimasta immutata, prevedendo, anzi, una soddisfazione più celere del ceto privilegiato;
nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto. Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta, è agevole rendersi conto di come le modifiche apportate al piano siano da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, dall'altro: nel Codice oggi vigente emerge piuttosto nitido (cfr. ad es. art. 58) il principio per il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo per il caso di modifiche sostanziali (ossia: negli elementi essenziali) del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non occorsa;
dato atto che il Gestore della Crisi ha documentato di avere provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, nonché rappresentato di avere ricevuto una sola precisazione di credito da parte di , la quale ha indicato Controparte_1
un debito, comprensivo di interessi, pari a complessivi € 11.271,71, di cui € 3.293,31 in via previlegiata ed € 7.978,40 in via chirografaria (in luogo di 8.063, 468 di cui Euro 5.110,98 in chirografo, ed Euro 2.952,50 privilegiati) e nessuna osservazione da parte dei creditori1; 1 L'esposizione debitoria complessiva può essere, all'attualità così schematicamente riassunta, unitamente alla percentuale di soddisfazione prevista nel piano: CREDITORE PRIVILEGIO IMPORTO % DI INTERESSI IMPORTO SODDISFAZIONE piano
Spese PRED € 1100% € 300,00 Procedura 300,00 Assistenza PRIV € 100% €
€ 1020,00 Legale 1.000,00 20,00 AdeR PRIVI € 100% €
€ 3.380,83 3.293,31 87,52 AdeR CHIR € 4,08 % € 383,60 7.978,40
€ 4,08 % € 200,65 Parte_3 Spv Srl 4.173,00
€ 4,08 % € 95,82 CP_2 Srl 1.993,00 Revalea CHIR € 4,08 % € 94,51 S.p.A 1.965,66 Bancaa CHIR € 4,08 %
2.087,80
€ 100,38 CP_3 Comune di
€ 2.399,35 4,08% € 115,36 CP_4 Area R. Fin.
€ 3.467,26 4,08 % € 166,72 Controparte_5
II CHIR € 4.979,93 4,08% € 239,44 CP_6 S.p.A. rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle integrazioni intervenute, attualmente il piano prevede una durata di 4 anni e 2 mesi (50 mensilità) mediante la messa disposizione della procedura di complessivi 7.800 euro, con le seguenti modalità:
- N. 24 rate pari ad Euro 200,00 a far data dalla omologazione della sentenza di ristrutturazione dei debiti;
- N. 8 rate pari ad Euro 150,00 (dalla rata n. 25 alla rata n. 32);
- N. 18 rate pari ad Euro 100,00 (dalla rata n. 33 alla rata n. 50); considerato che il piano proposto (cfr. pag. 4 nota del Gestore del 18/2/2025) prevede dunque il pagamento:
- integrale dei costi della procedura in prededuzione;
- integrale dei crediti privilegiati (entro 24 mesi dall'omologa);
- il pagamento al 4,808 % di tutti i creditori chirografari entro il termine dei 50 mesi dalla data di omologa del piano;
- il pagamento del compenso dell'OCC solo all'esito dell'esecuzione del piano e conformemente alla liquidazione del Tribunale (art. 71, comma 4, CCII); ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la ricorrente risiede in
Marano sul Panaro (MO); rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari a circa 35.000 euro, non risulta titolare di alcun bene immobile, ma solo intestataria di un'autovettura Peugeot tg. DC141SP dal valore stimato in circa 400,00 euro, e percepisce un reddito da lavoro subordinato pari a circa 1.450 euro, comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
OCC- Modena PRED € 1.688,87 100% € 1.688,87
Totale € 35.327,58 € 107,52 € 7.786,18 rilevato che, dall'esame della relazione dell'OCC, risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per la somma di euro 1.250 circa, tenuto conto della composizione del nucleo familiare (la ricorrente e figlia minore); rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;
rilevato che, in questa fase e ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità del piano che nel caso specifico risultano positivamente accertate, in base a quanto di seguito evidenziato;
rilevato, segnatamente, che sotto il versante soggettivo l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, nella gravosità delle spese sostenute per far fronte alle vicissitudini famigliari (tra cui va annoverato lo stato di salute della figlia, che ha determinato spese sanitarie frequenti), soprattutto in seguito alla separazione dal marito che ha comportato una contrazione delle entrate e un aumento dei costi del nucleo familiare, composto oggi dalla ricorrente e dalla figlia minore;
considerato che
la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
rilevato che il piano prevede, ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII la ristrutturazione e la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, nonché del debito verso il creditore che ha ottenuto un'ordinanza di assegnazione e che, “con l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti ratei;
analogamente, va affermata l'inopponibilità alla procedura di ristrutturazione anche del pignoramento presso terzi, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022. Sussiste dunque la possibilità, per il debitore proponente, di ristrutturare anche il debito verso il creditore che abbia ottenuto, all'esito di un processo di espropriazione presso terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio o della pensione o del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 553, comma 1 c.p.c., valorizzando il profilo effettuale di tale provvedimento giudiziale, sovrapponibile a quello della cessione del quinto accessoria a contratti di finanziamento” (sul punto, Trib. Milano, 26 Dicembre 2024.
[...]
in www.ilcaso.it); Per_1 ribadito che le modifiche da ultimo apportate al piano sono da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, e non di natura sostanziale, non mutando la soddisfazione dei creditori e solo in minima parte le tempistiche di pagamento;
ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire
Contro quantomeno trimestralmente gli estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
ritenuto che
ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, omologa il piano proposto da Parte_1
nata a [...] il [...], cod. fisc. , residente in [...]
[...] C.F._1
sul Panaro (MO), via Vignolese n. 274;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato Avv. Natalia Soledad
Castro, compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato secondo le previsioni e le scadenze contenute a pag. 4 nota del Gestore del 18/2/2025 e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC; - dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72
CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4
CCI;
- nulla dispone sulle spese del procedimento;
- dichiara chiusa la procedura;
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, entro trenta giorni, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al
Gestore della crisi.
Modena, 1/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi
SUB 1 RD
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott.ssa Camilla Ovi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da
[...]
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Alessia Tarlazzi e anche disgiuntamente fra loro, elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio del secondo in Bologna, via Barberia n. 16; con l'ausilio dell'OCC, Avv. Natalia Soledad Castro;
OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
Vista la domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da;
Parte_1
vista la relazione del Gestore della Crisi, Avv. Natalia Soledad Castro;
rilevato che, con decreto del 10/12/2024, da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
richiamato altresì il decreto del 1/2/2025; rilevato che, all'esito della comunicazione ai creditori, l'OCC ha proposto alcune modifiche al piano, a seguito della precisazione di credito ricevuta da l Controparte_1
, la quale ha indicato importi leggermente maggiori dovuti alla notifica di
[...]
ulteriori cartelle di pagamento, crediti che nelle modifiche apportate al piano sono stati considerati per il loro maggior importo;
inoltre, tenuto conto del maggior importo del credito privilegiato nonché della necessità di indicare le tempistiche dei pagamenti
(compatibili altresì con il disposto dell'art. 67, comma 4, CCII), il Gestore della Crisi, nonché la ricorrente, hanno previsto il versamento di rate differenziate e una durata superiore del piano di due mesi;
infine, l'OCC ha previsto il pagamento del proprio compenso solo all'esito dell'esecuzione del piano e conformemente alla liquidazione del
Tribunale (art. 71, comma 4, CCII); ritenuto che le modifiche apportate al piano di ristrutturazione, in parte in ossequio a quanto stabilito da questo Giudice nei decreti su richiamati siano marginali, posto che sostanzialmente la proposta di soddisfazione dei creditori, come si dirà infra, è rimasta immutata, prevedendo, anzi, una soddisfazione più celere del ceto privilegiato;
nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto. Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta, è agevole rendersi conto di come le modifiche apportate al piano siano da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, dall'altro: nel Codice oggi vigente emerge piuttosto nitido (cfr. ad es. art. 58) il principio per il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo per il caso di modifiche sostanziali (ossia: negli elementi essenziali) del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non occorsa;
dato atto che il Gestore della Crisi ha documentato di avere provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, nonché rappresentato di avere ricevuto una sola precisazione di credito da parte di , la quale ha indicato Controparte_1
un debito, comprensivo di interessi, pari a complessivi € 11.271,71, di cui € 3.293,31 in via previlegiata ed € 7.978,40 in via chirografaria (in luogo di 8.063, 468 di cui Euro 5.110,98 in chirografo, ed Euro 2.952,50 privilegiati) e nessuna osservazione da parte dei creditori1; 1 L'esposizione debitoria complessiva può essere, all'attualità così schematicamente riassunta, unitamente alla percentuale di soddisfazione prevista nel piano: CREDITORE PRIVILEGIO IMPORTO % DI INTERESSI IMPORTO SODDISFAZIONE piano
Spese PRED € 1100% € 300,00 Procedura 300,00 Assistenza PRIV € 100% €
€ 1020,00 Legale 1.000,00 20,00 AdeR PRIVI € 100% €
€ 3.380,83 3.293,31 87,52 AdeR CHIR € 4,08 % € 383,60 7.978,40
€ 4,08 % € 200,65 Parte_3 Spv Srl 4.173,00
€ 4,08 % € 95,82 CP_2 Srl 1.993,00 Revalea CHIR € 4,08 % € 94,51 S.p.A 1.965,66 Bancaa CHIR € 4,08 %
2.087,80
€ 100,38 CP_3 Comune di
€ 2.399,35 4,08% € 115,36 CP_4 Area R. Fin.
€ 3.467,26 4,08 % € 166,72 Controparte_5
II CHIR € 4.979,93 4,08% € 239,44 CP_6 S.p.A. rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle integrazioni intervenute, attualmente il piano prevede una durata di 4 anni e 2 mesi (50 mensilità) mediante la messa disposizione della procedura di complessivi 7.800 euro, con le seguenti modalità:
- N. 24 rate pari ad Euro 200,00 a far data dalla omologazione della sentenza di ristrutturazione dei debiti;
- N. 8 rate pari ad Euro 150,00 (dalla rata n. 25 alla rata n. 32);
- N. 18 rate pari ad Euro 100,00 (dalla rata n. 33 alla rata n. 50); considerato che il piano proposto (cfr. pag. 4 nota del Gestore del 18/2/2025) prevede dunque il pagamento:
- integrale dei costi della procedura in prededuzione;
- integrale dei crediti privilegiati (entro 24 mesi dall'omologa);
- il pagamento al 4,808 % di tutti i creditori chirografari entro il termine dei 50 mesi dalla data di omologa del piano;
- il pagamento del compenso dell'OCC solo all'esito dell'esecuzione del piano e conformemente alla liquidazione del Tribunale (art. 71, comma 4, CCII); ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la ricorrente risiede in
Marano sul Panaro (MO); rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari a circa 35.000 euro, non risulta titolare di alcun bene immobile, ma solo intestataria di un'autovettura Peugeot tg. DC141SP dal valore stimato in circa 400,00 euro, e percepisce un reddito da lavoro subordinato pari a circa 1.450 euro, comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
OCC- Modena PRED € 1.688,87 100% € 1.688,87
Totale € 35.327,58 € 107,52 € 7.786,18 rilevato che, dall'esame della relazione dell'OCC, risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per la somma di euro 1.250 circa, tenuto conto della composizione del nucleo familiare (la ricorrente e figlia minore); rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;
rilevato che, in questa fase e ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità del piano che nel caso specifico risultano positivamente accertate, in base a quanto di seguito evidenziato;
rilevato, segnatamente, che sotto il versante soggettivo l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, nella gravosità delle spese sostenute per far fronte alle vicissitudini famigliari (tra cui va annoverato lo stato di salute della figlia, che ha determinato spese sanitarie frequenti), soprattutto in seguito alla separazione dal marito che ha comportato una contrazione delle entrate e un aumento dei costi del nucleo familiare, composto oggi dalla ricorrente e dalla figlia minore;
considerato che
la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
rilevato che il piano prevede, ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII la ristrutturazione e la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, nonché del debito verso il creditore che ha ottenuto un'ordinanza di assegnazione e che, “con l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti ratei;
analogamente, va affermata l'inopponibilità alla procedura di ristrutturazione anche del pignoramento presso terzi, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022. Sussiste dunque la possibilità, per il debitore proponente, di ristrutturare anche il debito verso il creditore che abbia ottenuto, all'esito di un processo di espropriazione presso terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio o della pensione o del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 553, comma 1 c.p.c., valorizzando il profilo effettuale di tale provvedimento giudiziale, sovrapponibile a quello della cessione del quinto accessoria a contratti di finanziamento” (sul punto, Trib. Milano, 26 Dicembre 2024.
[...]
in www.ilcaso.it); Per_1 ribadito che le modifiche da ultimo apportate al piano sono da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, e non di natura sostanziale, non mutando la soddisfazione dei creditori e solo in minima parte le tempistiche di pagamento;
ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire
Contro quantomeno trimestralmente gli estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
ritenuto che
ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, omologa il piano proposto da Parte_1
nata a [...] il [...], cod. fisc. , residente in [...]
[...] C.F._1
sul Panaro (MO), via Vignolese n. 274;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato Avv. Natalia Soledad
Castro, compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato secondo le previsioni e le scadenze contenute a pag. 4 nota del Gestore del 18/2/2025 e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC; - dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72
CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4
CCI;
- nulla dispone sulle spese del procedimento;
- dichiara chiusa la procedura;
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, entro trenta giorni, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al
Gestore della crisi.
Modena, 1/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi