Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1982, n. 4530
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Sentenza 11 agosto 1982

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La clausola del regolamento di condominio, che limita il potere di rappresentanza dei condomini in assemblea nel senso che possa essere esercitato solo tramite determinate persone (nella specie: parenti o altro condomino), non contrasta con la normativa sul diritto inderogabile del condomino di farsi rappresentare in assemblea (artt. 67 e 72 disp. Att. Cod. civ.) in quanto la stessa non è ostativa della regolamentazione di tale diritto quanto alle concrete modalità di Esercizio. Tale regola, di natura contrattuale (incidente, così, nella sfera dei diritti ed obblighi propri di ciascun condomino), assoggetta tutti i condomini che l'hanno accettata ad un vinculum iuris negoziale avente forza di legge e perciò, insuscettibile di essere sciolto senza il consenso unanime degli interessati. ( V 5769/78, mass n 395573).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1982, n. 4530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4530
    Data del deposito : 11 agosto 1982

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