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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/09/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6171/2016 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Arnese D'Atteo come da procura in Parte_1
atti
ATTORE
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Di Bari come da Controparte_1 CP_2
procura in atti
CONVENUTI
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Puca come da CP_3 Controparte_4
procura in atti
CONVENUTI
e
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Dimiccoli e Controparte_5 Controparte_6
dall'avv. Giuseppe Rizzi come da procura in atti
1 CONVENUTI
e in persona dell'amministratore p.t., Controparte_7
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dimiccoli e dall'avv. Giuseppe Rizzi come da procura in atti
CONVENUTO
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Nasca come da procura in atti Controparte_8
CONVENUTO
e
, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e Controparte_9
difesa dall'avv. Ernesto Pensato come da procura in atti
CONVENUTO
e
, , , Controparte_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, , , rappresentati e difesi CP_14 Controparte_15 Controparte_16
dall'avv. Francesco Dimiccoli come da procura in atti
TERZI CHIAMATI
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rizzi come da procura in atti Controparte_17
TERZA CHIAMATA
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cosentino come da procura in atti Controparte_18
TERZA CHIAMATA
e
, Controparte_19 Controparte_20
2
[...] TERZE CHIAMATE - contumaci e
Controparte_21
TERZO CHIAMATO/contumace
OGGETTO: “azione a tutela della proprietà”.
CONCLUSIONI
Per le parti costituite: come da verbale d'udienza del 24.10.2024 che deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
alla , ,
[...] Controparte_7 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare che i balconi del 1°, 2°, 3°, 4°
[...]
piano e la sovrastante parte scoperta del terrazzo di copertura piana con affaccio su e che i balconi CP_7
del l°, 2°, 3°, 4° piano e la sovrastante parte scoperta del terrazzo di copertura piana, con affaccio su via
Gioberti del fabbricato di in risultano posizionati, con il lato più calia, ad una distanza Controparte_7 CP_7
inferiore a quella di legge, rispetto alla proprietà e, conseguentemente, condannare i rispettivi Parte_1
proprietari, odierni convenuti, come meglio indicati nella narrativa del presente atto, alla loro rimozione e/o alla
loro demolizione e/o al loro arretramento, fino al ripristino delle distanze legali, ovvero ad eseguire, previa loro
individuazione e specificazione, accorgimenti, permanenti e verificabili, in ogni momento ab cxterno, idonei ad
impedire l'esercizio delle vedute illegali. b) accertare che il canale pluviale di scarico dell'acqua meteorica di
raccolta del terrazzo di copertura piana del fabbricato di , posto sulla facciata Controparte_7 CP_7
prospiciente è realizzato, tanto per il tratto superiore, quanto per quello inferiore, con violazione del CP_7
precetto di cui all'art. 889 2° C.C., rispetto al confine di proprietà e, conseguentemente, condannare Parte_1
CP_ il del fabbricato di al suo arretramento fino alla distanza legale. c) CP_7 CP_7 CP_7
accertare che tra il fabbricato di via Azzari ti n.12 e quello di via Azzariti n. 16, in il giunto sismico è CP_7
3 stato realizzato soltanto a quota di piano terra e che risulta inesistente, sia a quota di piano scantinato che dei
rimanenti piani fuori terra e, conseguentemente, ordinare e condannare il del fabbricato di CP_7 [...]
alla realizzazione di idonei interventi tecnici, volti ad eliminare la conseguente situazione CP_7 CP_7
di pericolo, ovvero laddove gli stessi non siano realizzabili, alla riduzione in pristino;
d) in ogni caso,
condannare i convenuti al risarcimento dei danni, da quantificarsi equitativamente secondo il prudente
apprezzamento del giudice, atteso che “al proprietario confinante che lamenti tale violazione (delle distanze)
compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi
dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del
vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa ", senza necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. civ. Sez.
Il, sent. 11.3341 del 7.3.2002). e) Con condanna dei convenuti al pagamento di spese e competenze del giudizio
da distrarsi al procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
L'attore, a fondamento della domanda, deduceva di essere proprietario dell'appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in alla via Azzariti n.16 e del terrazzo di copertura piana del medesimo fabbricato ed, CP_7
inoltre, di essere comproprietario, pro quota, delle parti comuni del medesimo fabbricato, con affaccio, tanto su quanto su via Gioberti;
che, temendo che il fabbricato condominiale finitimo di ed i CP_7 Controparte_7
balconi con affaccio verso la sua proprietà fossero posti a distanza non regolare, incaricava tecnico di parte di redigere relazione tecnico descrittiva dello stato dei luoghi;
che il tecnico incaricato accertava violazione delle distanze legali nella costruzione dei balconi presenti sulle due facciate del fabbricato di in Controparte_7
; che tali manufatti, secondo la prospettazione di parte attrice, violano le norme di cui all'art. 905 c.c., in CP_7
quanto, trattandosi di strutture munite di parapetto, che permette di affacciarsi sul fondo del vicino, sono da considerarsi vedute dirette e/o oblique e, conseguentemente, andavano realizzate ad una distanza di almeno l,50
mt dalla proprietà dell'attore; il tecnico di parte, inoltre, rilevava il posizionamento del pluviale di scarico dell'acqua meteorica di raccolta proveniente dal terrazzo del fabbricato di ad una distanza Controparte_7
inferiore a quella prescritta dall'art. 889, co. 2 c.c.; infine, il tecnico verificava che i solai di piano del fabbricato di proprietà dei convenuti, poggiando in totale aderenza con il proprio fabbricato, annullano, di fatto, il giunto
4 sismico, che risulterebbe realizzato solo a quota di piano terra, mentre sarebbe assente nei rimanenti piani fuori terra, con violazione delle norme antisismiche di riferimento e diritto di richiedere l'eliminazione dello stato di pericolo;
di tale situazione venivano edotti i convenuti, a mezzo lettere racc. a.r. del 29.06.2015, e stante il sostanziale disimpegno degli stessi, veniva proposta istanza di mediazione esperita in data 13.11.2015, senza esito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 1.2.2017 si costituivano in giudizio e CP_3 CP_4
chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore e la condanna dello stesso alle competenze e
[...]
spese di lite, comprese le spese di mediazione.
Premettevano di essere proprietari dell'appartamento sito in alla via Azzariti n. 12, piano 2° e CP_7
sostenevano l'inapplicabilità al caso di specie dalla disciplina di cui all'art. 905 c.c. invocata dall'attore in quanto i fabbricati in questione sono costruiti in aderenza per cui non si tratterebbe, nella specie, di vedute dirette, ma di vedute laterali od oblique disciplinate invece dall'art. 906 c.c. Evidenziavano, in ogni caso, di aver apposto sul balcone del loro appartamento una veletta che non consente alcuna introspezione nel palazzo confinante, sicchè
non risulta violata la prescrizione di cui all'art. 905 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.3.2017 si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore e la condanna alle competenze e spese di lite, da
[...]
distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Evidenziavano di essere proprietari dell'immobile sito in alla via Azzariti n. 12, piano 1°, ubicato nel CP_7
fabbricato realizzato dalla convenuta;
che il fabbricato su cui insiste la Controparte_9
loro proprietà risulta arretrato rispetto agli assi stradali delle vie pubbliche, e via Gioberti, come da CP_7
previsione di piano regolatore ed in conformità del progetto autorizzato dal Comune di;
che il fabbricato CP_7
adiacente e confinante con il , su cui insiste la proprietà dell'attore, è composto Controparte_22
da piano terra e primo piano, di vecchia costruzione, nonché da un secondo piano, di proprietà dell'attore,
5 realizzato successivamente in sopraelevazione;
che la disciplina invocata dall'attore non trova applicazione posto che i fabbricati risultano essere costruiti in aderenza;
che in ogni caso, almeno per quanto attiene la loro proprietà,
non solo il relativo balcone è stato realizzato ad una distanza di ben 75,00 cm dalla parete cieca, confinante con la proprietà dell'attore, ma è anche separata attraverso un giunto sismico lasciato dall'impresa costruttrice;
che inoltre, quanto ai presunti affacci laterali ed obliqui, li stessi sono inesistenti sino al secondo piano, in quanto il fabbricato su cui insiste la proprietà dell'attore presenta una parete cieca;
che, in merito al prospetto su via
Gioberti del , realizzato dall'impresa , si rileva come lo stesso, a partire Controparte_23 CP_9
dal piano terra fino a raggiungere la copertura del secondo piano, presenta un lamierino zincato coprigiunto, di larghezza circa cm 20,00; che il balcone di loro proprietà è stato realizzato a confine con la parete cieca confinante, ed è separata da quest'ultima dal giunto sismico lasciato dall'impresa costruttrice da un parapetto di altezza tale da impedire l'affaccio sulla stessa;
che i balconi del primo piano di proprietà dei coniugi CP_24
anche nell'affaccio di via Gioberti, sono stati, pertanto, realizzati in conformità alla Concessione
[...]
Edilizia, al progetto allegato e senza la violazione delle distanze legali, stante anche l'inapplicabilità della disciplina dall'art. 907 c.c.; che il P.R.G. approvato nell'anno 1971 e la N.T.A. del Comune di approvate CP_7
nell'anno 2000, non prevedano alcuna regolamentazione in merito alle distanze legali tra i balconi sporgenti sulla pubblica via;
che, invece, l'attore ha realizzato, mediante la sopraelevazione in secondo piano, un canale di gronda per la raccolta delle acque meteoriche e balconi a distanza inferiore rispetto alla linea di confine con il
Controparte_23
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.3.2017 si costituiva in giudizio il Controparte_7
alla , che chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, la dichiarazione di cessazione della Controparte_7
materia del contendere, la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alle spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari.
Premetteva che il , composto da diverse unità immobiliari, risulta costruito a fine anni '90 e risulta CP_7
arretrato rispetto agli assi stradali delle vie pubbliche, mentre il fabbricato dell'attore, di vecchia costruzione, a
6 seguito della nuova edificazione, risulta sporgente rispetto a quest'ultima. Evidenziava l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina invocata dall'attore in quanto il divieto di cui all'art. 905 c.c. cessa quando tra due fondi vicini vi è una via pubblica, anche in ragione del disposto di cui all'art. 879, co. 2 c.c. Quanto, invece, alla mancanza del giunto tecnico, nonché al mancato rispetto delle distanze del canale pluviale di scarico, evidenziava il mancato rispetto delle distanze da parte dell'attore in quanto la sopraelevazione è stata realizzata in proiezione della vecchia costruzione senza lasciare alcun giunto e che il giunto tecnico lasciato in sede di costruzione risulta invece occupato da tubazioni di sfiato e dai canali di gronda del tetto della sopraelevazione. In ogni caso,
sosteneva l'assenza di prova del danno invocato dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.3.2017 si costituivano in giudizio e Controparte_5
che chiedevano il rigetto della domanda o, in subordine, la dichiarazione di cessazione della Controparte_6
materia del contendere, la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alle spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari.
Evidenziavano di essere proprietari dell'immobile sito in alla via Azzariti n. 12, piano 3°; che il CP_7
Condominio risulta arretrato rispetto agli assi stradali delle vie pubbliche, mentre il fabbricato dell'attore, di vecchia costruzione e, a seguito della nuova edificazione, risulta sporgente rispetto a quest'ultima, così come emerge dalla stessa documentazione fotografica prodotta in atti da parte attrice;
che il fabbricato condominiale risulta conforme alla concessione edilizia e, conseguentemente, assolutamente rispettoso di quanto previsto dalle norme generali dì piano e distanze dai confini, senza alcuna violazione delle distanze legali;
essendo il fabbricato condominiale stato costruito in zona non di nuova espansione urbanistica, bensì nell'ambito dell'abitato preesistente, non possono trovare applicazione le norme ex adverso invocate; che i balconi del fabbricato di via
Azzariti n. 16, ivi compreso quello dell'attore, sono stati costruiti ad una distanza inferiore ai 75 cm;
che,
nonostante l'assenza di un obbligo di rispetto delle distanze, hanno provveduto alla realizzazione sui balconi a confine con la proprietà di pannelli fissi in anticorodal e vetro opaco, al fine di evitare l'intrusione di Parte_1
estranei nelle proprie abitazioni, a salvaguardia della propria privacy e sicurezza, con conseguente cessazione
7 della materia del contendere sul punto;
che risulta infondata anche la doglianza relativa alla mancanza del c.d.
giunto sismico, atteso che il fabbricato risulta realizzato in perfetta rispondenza del progetto approvato, con regolare concessione edilizia, mentre, di contro, la succitata sopraelevazione effettuata dal non ha Parte_1
rispettato la normativa antisismica, essendo il muro perimetrale della sopraelevazione in proiezione della vecchia costruzione, senza che sia stato lasciato, a sua volta, alcun giunto;
che, inoltre, il mancato rispetto delle distanze dei pluviali, pertanto, non ha ragione di essere, tanto più che, con un allaccio mai autorizzato dal , CP_7
l'attore scarica l'acqua piovana accumulata nelle grondaie del tetto nel pluviale incriminato prospiciente la
[...]
che risulta infondata la richiesta di risarcimento del danno. CP_7
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.3.2017 si costitutiva in giudizio che chiedeva il Controparte_8
rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Evidenziava che i convenuti, pur contestando la domanda dell'attore, in ordine alla presunta violazione delle distanze delle vedute e del pluviale di scarico, si sono adoperati per l'adozione degli accorgimenti per l'eliminazione delle condizioni lamentate;
che la domanda si appalesa infondata anche relativamente ai balconi ed al giunto sismico, in quanto gli stessi sono stati realizzati a distanza legale, essendo la doglianza dell'attore frutto di errore di misurazione;
che il giunto sismico risulta realizzato conformemente alla normativa in materia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.3.2017 si costituiva in giudizio Controparte_9
che chiedeva, in via preliminare, che la domanda fosse dichiarata inammissibile per carenza di
[...]
legittimazione passiva, e nel merito, la declaratoria di nullità della domanda in relazione alla causa petendi,
nonché il rigetto della domanda per infondatezza.
Evidenziava l'inammissibilità della domanda nei propri confronti per non essere attuale proprietaria del fabbricato né delle unità immobiliari di cui fanno parte i balconi in relazione al quale viene invocata la violazione delle distanze legali;
che la domanda sarebbe nulla per non aver l'attore specificato la qualità sulla base della quale la conveniva in giudizio, per non aver precisato quale dei due fabbricati sia stato edificato prioritariamente,
8 elemento decisivo ai fini dell'applicazione del principio della prevenzione e per non aver specificato quale sia la qualificazione delle parti degli immobili in questione (se trattasi di vedute oblique, dirette, laterali ovvero indirette), elemento necessario al fine di consentire di qualificare sia il diritto sostanziale rivendicato che la relativa domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta del terzo depositata il 16.6.2017 si costituivano , Controparte_10
, , che CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15 Controparte_16
chiedevano, in via preliminare, di disporre a carico dell'attore l'onere dell'introduzione del relativo procedimento nei confronti di tutti gli odierni convenuti e, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza o, in subordine,
per cessazione della materia del contendere;
con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Evidenziavano che il risulta arretrato rispetto agli assi stradali delle vie pubbliche, mentre il CP_7
fabbricato dell'attore, di vecchia costruzione e, a seguito della nuova edificazione, risulta sporgente rispetto a quest'ultima; che sig.ri e sono comproprietari dell'immobile posto in primo Controparte_10 CP_11
piano; che i sig.ri e sono comproprietari dell'immobile posto in secondo piano;
Controparte_13 CP_14
che i sig.ri e , invece, sono comproprietari dell'immobile posto in terzo Controparte_15 Controparte_16
piano; che è proprietario dell'immobile posto al primo piano;
che il fabbricato condominiale risulta CP_12
conforme alla concessione edilizia e, conseguentemente, assolutamente rispettoso di quanto previsto dalle norme generali dì piano e distanze dai confini, senza alcuna violazione delle distanze legali;
che essendo il fabbricato condominiale stato costruito in zona non di nuova espansione urbanistica, bensì nell'ambito dell'abitato preesistente, non possono trovare applicazione le norme ex adverso invocate; che i balconi del fabbricato di via
Azzariti n. 16, ivi compreso quello dell'attore, sono stati costruiti ad una distanza inferiore ai 75 cm;
che risulta infondata anche la doglianza relativa alla mancanza del c.d. giunto sismico, atteso che il fabbricato risulta realizzato in perfetta rispondenza del progetto approvato, con regolare concessione edilizia, mentre, di contro, la succitata sopraelevazione effettuata dal non ha rispettato la normativa antisismica, essendo il muro Parte_1
9 perimetrale della sopraelevazione in proiezione della vecchia costruzione, senza che sia stato lasciato, a sua volta,
alcun giunto;
che, inoltre, il mancato rispetto delle distanze dei pluviali, pertanto, non ha ragione di essere, tanto più che, con un allaccio mai autorizzato dal , l'attore scarica l'acqua piovana accumulata nelle CP_7
grondaie del tetto nel pluviale incriminato prospiciente la che risulta infondata la richiesta di CP_7
risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta del terzo depositata il 5.7.2017 si costituiva in giudizio CP_25
chiedendo che fosse dichiarata, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato
[...]
esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza o, in subordine,
per cessazione della materia del contendere;
con condanna dell'attore alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Evidenziava di non avere affaccio in prossimità della proprietà attrice e che pertanto tale parte della domanda non è ad essa riferibile;
che la domanda risulta infondata anche in relazione alla mancanza del giunto tecnico,
nonché al mancato rispetto delle distanze del canale pluviale di scarico, oltre che in relazione alla richiesta di risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta del terzo depositata il 6.7.2017 si costituivano in giudizio CP_19
e chiedendo la nullità dell'atto di chiamata del terzo di nei
[...] Controparte_20 Parte_1
confronti dei per violazione dei termini a comparire e pertanto fissare una nuova udienza Controparte_19
nel rispetto dei termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del terzo depositata il 6.7.2017 si costituiva in giudizio CP_26
chiedendo il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e competenze di lite.
[...]
Evidenziava l'infondatezza dell'eccepita violazione delle distanze dei balconi, sussistendo tra i due fondi vicini una via pubblica;
l'infondatezza dell'eccepita violazione della distanza dal confine del pluviale di scarico
10 dell'acqua in quanto lo stesso appare utilizzato per gli scarichi derivanti anche dal balcone di proprietà dell'attore che, evidentemente, oltre a non avere nessun - interesse alla sua rimozione;
che il giunto sismico è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa.
All'udienza di prima comparizione del 7.3.2017, il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, litisconsorti necessari, e rinviava all'udienza del 6.7.2017 per il prosieguo.
All'udienza del 6.7.2017 veniva dichiarata la contumacia di ed ordinata la Controparte_21
rinnovazione della notifica dell'atto di chiamata in causa nei confronti di e Controparte_19 CP_20
rinviando la causa all'udienza del 23.1.2018 e in quella sede la causa veniva rinviata, su richiesta dei
[...]
procuratori, al fine della comparizione personale delle parti, all'udienza del 12.4.2018, poi rinviata al 25.9.2018 e poi veniva nuovamente rinviata per la comparizione personale delle parti all'udienza del 18.12.2018, poi rinviata d'ufficio al 21.12.2018. Fallito il tentativo di definizione transattiva della controversia, venivano concessi su richiesta i termini ex art.183, co. 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata al 30.1.2020 per la decisione sui mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti. Con ordinanza del 24.6.2020 venivano ammesse, nei limiti indicati, le prove orali richieste dalle parti e disposta c.t.u. tecnica. Espletate le prove orali e la c.t.u. a mezzo dell'ing.
[...]
, all'udienza del 23.3.2023 la causa veniva rinviata, su richiesta concorde delle parti, all'udienza Per_1
dell'8.6.2023 per la verifica del bonario componimento della lite. Con ordinanza del 28.10.2023, rigettate le richieste delle parti di convocazione del c.t.u. a chiarimenti, la causa veniva riservata per la decisione. Con
ordinanza del 16.12.2023, preso atto della dichiarazione dell'avv. Del Negro Anna Maria Pia di cancellazione dell'albo degli avvocati, il processo veniva dichiarato interrotto. Riassunto il giudizio su istanza di parte attrice,
all'udienza del 4.7.2024, verificata la regolarità della notifica personalmente nei confronti di CP_19
e che non comparivano, se ne dichiarava la contumacia e la causa veniva rinviata al
[...] Controparte_20
24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per gli scritti difensivi che tutte le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze.
11 Diritto
L'attore, con il procedimento in atti, lamentava la violazione delle distanze prescritte del disposto di cui all'art. 905 c.c. per l'apertura di vedute dirette e balconi tra edifici, l'assenza del pluviale nonché l'inosservanza della disciplina relativa al giunto sismico in relazione agli immobili in proprietà delle parti convenute.
Pertanto, fondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto
[...]
atteso che questi veniva chiamato in giudizio nella qualità di proprietario del Controparte_9
lastrico solare della costruzione per cui è procedimento, trattandosi tuttavia di circostanza non veritiera avendo la alienato tutti gli immobili e non essendo alcuna unità immobiliare in proprietà dell'impresa Controparte_9
convenuta (cfr. perizia allegata alle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Pertanto, è dichiarata l'estromissione dal giudizio della in quanto non legittimata Controparte_9
passivamente.
Quanto al primo motivo di doglianza relativo all'inosservanza delle distanze legali tra i balconi presenti sulle due facciate del fabbricato di e la proprietà dell'attore, occorre richiamare l'insegnamento consolidato CP_7
in giurisprudenza per cui, per integrare la veduta rilevante ai sensi dell'art. 900 del c.c., come tale soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum,
vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (cfr. ex multis, Cass. civ., sent. 10.1.2019 n. 11468).
Va tuttavia rilevato che, ai sensi dell'art. 905 co. 3, c.c., le norme che prescrivono determinate distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi non possono trovare applicazione quando tra i due fondi vicini vi sia una via pubblica.
Sul punto, parte attrice, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., sosteneva l'inapplicabilità, al caso di specie,
della deroga prevista dall'ultimo comma della citata disposizione in ragione della circostanza per cui tra i due edifici non intercorrerebbe alcuna pubblica via essendo gli stessi adiacenti e paralleli alla strada pubblica.
L'assunto non coglie nel segno.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la disposizione di cui al co. 3, dell'art. 905 c.c.
12 trova applicazione anche quando la strada non separa i due fondi, non essendo necessario che i due fondi si fronteggino, essendo sufficiente che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione (Cass. 2390/1994; Cass. 4222/2009; Cass. nr. 20848/2013).
Sotto altro profilo, deve osservarsi che, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il "prospicere" e l'inspicere” in (cfr. Cass. civ. VI, 23.10.2020 n. 23184;
conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 27/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11729 del 11/07/2012).
Dunque, quando possibile, le violazioni vanno eliminata mediante accorgimenti idonei a salvaguardare il diritto di proprietà del fondo vicino senza ricorrere alla demolizione (cfr. ex plurimis, Cass. 1450/1996; Cass. 2698/79).
Tanto premesso, nel caso di specie il nominato CTU, ing. , le cui conclusioni, frutto di Persona_1
accertamento immune da vizi tecnici e di metodo, sono da questo Giudice integramente condivise, dopo aver premesso che gli immobili del fabbricato di confinano con l'immobile di proprietà dell'attore di Controparte_7
via Azzariti n. 16, afferma che “su la distanza tra le solette dei balconi a tutti i piani (compreso CP_7
quello al piano quinto – lastrico solare) del condominio di , ed il confine del fondo vicino, è pari Controparte_7
a 74 cm. Tale misura, rilevata in corrispondenza del balcone in terzo piano (vedi foto n. 17 e 18), vale per i
balconi di tutti i piani per ovvie ragioni dovute all'allineamento degli stessi balconi;
su via Gioberti, la distanza
tra le solette dei balconi ai piani dal secondo al quinto del condominio di , ed il confine del Controparte_7
fondo vicino, è pari a 78 cm. Tale misura, rilevata in corrispondenza del balcone in secondo piano (vedi foto n.
19 e 20), vale per i balconi indicati per quanto già detto in merito al loro allineamento. Il balcone in primo piano
del condominio di , invece, dista dal confine del fondo vicino della misura pari al solo giunto Controparte_7
sismico (di cui si dirà in seguito); tale distanza è presa a partire dal muretto (di altezza pari a circa 2 metri) che
delimita il balcone (vedi foto n. 12). Dai rilievi effettuati, quindi, si può affermare che per tutti i balconi non è
rispettata la distanza di 1,5 metri prevista dall'art. 905 c.c.” (cfr. pag. 13 della relazione di CTU).
13 Ciò premesso, prosegue il ctu osservando che, per gli immobili ubicati ai piani dal primo al quarto, sia su
[...]
che su via Gioberti, risultano già adottati idonei accorgimenti per evitare la inspectio e la prospectio; CP_7
infatti, a tali piani sono stati posizionati sui balconi dai proprietari pannelli vetrati opachi, a tutta altezza e per l'integrale lunghezza sulla parete laterale, di circa 95 – 100 cm sui rispettivi fronti e via Gioberti). CP_7
Le soluzioni adottate, di fatto, rendono impossibile l'affaccio di fronte e non sufficientemente comodo l'affaccio obliquo (o laterale). Tali accorgimenti possono essere adottati anche sulla terrazza di copertura del fabbricato, in corrispondenza dei parapetti metallici della parete laterale a confine con la proprietà (vedi foto n. 7 e Parte_1
8) per una lunghezza di circa 100 cm sui fronti di e via Gioberti, pur se con l'adozione di soluzioni CP_7
tecniche leggermente diverse rispetto a quelle già adottate, per fissare in maniera idonea tali pannelli ai parapetti esistenti (cfr. pag. 14 della relazione di CTU).
Quanto poi all'epoca in cui erano state realizzate le predette coperture, dall'istruttoria orale svolta, non vi è
concordanza circa l'epoca di apposizione dei pannelli in relazione alla posizione dei diversi convenuti.
L'amministratore di condominio, sig. , affermava che “per quanto ne so, i pannelli collocati Parte_2
sui balconi dal primo al quarto piano del fabbricato da me amministrato che si affacciano tano sulla CP_7
quanto sulla via Gioberti sono stati realizzati prima dell'avvio del giudizio”.
Invece, l'ing. consulente di parte attrice, affermava che soltanto al secondo piano i pannelli sono stati Tes_1
realizzati dai convenuti e prima dell'inizio dei lavori, essendo invece gli altri CP_3 Controparte_4
realizzati solo l'instaurazione della controversia.
Dei convenuti sentiti con interrogatorio formale, e affermavano di avere CP_2 Controparte_27
apposto i pannelli nel corso o dopo l'avvio del giudizio, anche precisando di non avere alcun affaccio sulla proprietà , Parte_1 Controparte_15 Controparte_5 CP_11 CP_28 CP_25
, invece, deducevano di avere realizzato i pannelli prima dell'instaurazione del giudizio.
[...]
Quanto al pluviale dell'edificio di osserva il ctu che questo presenta “il diametro di 11 cm., e non CP_7
rispetta la distanza di un metro dal confine, prevista dall'art. 889 c.c. Infatti, dai rilievi effettuati (vedi foto n. 21 e
22), si è constatata una distanza dell'interasse del pluviale posto a 45 cm, e quindi una distanza minima di circa
14 40 cm, nel tratto verticale che parte dalla quota dell'imbocco sul lastrico solare fino alla soletta del balcone in
primo piano. Da tale quota e fino al piano stradale, tale distanza si riduce di ulteriori 15-20 cm, per la presenza
di una curva a 45 gradi. Nel pluviale scaricano anche acque provenienti dall'edificio di via Azzariti n. 16, e
precisamente quelle che convogliano in un canale di raccolta di acque meteoriche, posizionato in corrispondenza
del giunto sismico tra i due fabbricati” (pag. 14 della relazione di ctu).
In relazione alla doglianza relativa alla misura del giunto sismico, in quanto non conforme alla normativa antisismica, osservava il ctu, a partire dalla quota di piano terra verso l'alto, “la presenza di un giunto sismico tra i
due fabbricati di 10 cm. Le verifiche, tra l'altro, hanno permesso di accertare che, in corrispondenza dei solai di
piano primo e secondo del fabbricato di , il giunto sismico si riduce a 4 cm;
tale spazio è stato Controparte_7
riempito con l'interposizione di un pannello in polistirolo, per tutta l'altezza della sezione dello stesso solaio”;
“alla quota di piano strada (vedi foto n. 33 e 34) è stata inoltre rilevata la presenza di solaio continuo, in
aderenza al confine del fondo vicino (come da verifica effettuata su via Gioberti). Nulla può dirsi, invece, sulla
presenza del giunto sismico nel piano interrato, per l'impossibilità tecnica oggettiva di procedere ad una verifica
in tal senso, senza l'utilizzo di indagini invasive e/o economicamente gravose”.
Concludeva dunque il ctu, “alla luce della normativa in vigore all'epoca di realizzazione del fabbricato alla
[...]
, il giunto sismico doveva essere realizzato;
per quanto rilevato, il giunto sismico esistente non è CP_7
sufficiente, poiché di dimensioni inferiori (4 cm) al minimo valore consentito da normativa (7,1 cm per il piano
primo – valore più basso)”.
Osservava poi il ctu che “in riferimento all'ultima parte del quesito (in caso risulti assente il necessario giunto,
dica quali lavori devono essere realizzati per ovviare alla carenza.), giova innanzi tutto ricordare che il giunto sismico ha lo scopo di evitare il fenomeno del martellamento fra due costruzioni contigue, in presenza dell'azione sismica. Nel dare atto che è impossibile ampliare la dimensione del giunto sismico ai valori previsti dalla normativa all'epoca vigente, perché ciò prevedrebbe lavori di demolizione parziale del fabbricato oggetto di causa, da ritenersi assolutamente non eseguibili, in primo luogo perché tali interventi non potrebbero avvenire senza pregiudizio per la stabilità dello stesso fabbricato, e soprattutto per l'impossibilità pratica di intervenire
15 nello spazio esistente oggi fra i due fabbricati, si ritiene invece opportuno (se non obbligatorio) procedere alla verifica degli spostamenti massimi dei due fabbricati contigui, secondo quanto previsto al paragrafo 7.2.1. del
D.M. 17.01.2018 (normativa attualmente in vigore).
Rilevava che, “poiché due costruzioni, sottoposte alla stessa accelerazione del suolo, avranno una risposta
temporale in termini di spostamento diverso in funzione di alcune caratteristiche proprie di ciascun fabbricato
(altezza, massa, rigidezza, tecnologie costruttive), sarebbe pertanto necessario procedere ad un rilievo puntuale
di entrambi i fabbricati, sia il fabbricato alla che quello alla via Azzariti n. 16, mirato alla Controparte_7
definizione delle suddette caratteristiche, necessarie per le verifiche previste dalla normativa attuale e, in caso di
verifica non soddisfatta, eventualmente procedere alla progettazione strutturale di lavori tesi a ridefinire le masse
e/o le rigidezze di uno o di entrambi i fabbricati, tali da soddisfare la minima distanza come prevista al citato
paragrafo 7.2.1. del D.M. 17.01.2018.
Si ritiene tale incarico eccedente rispetto a quanto richiesto nel quesito posto dal Giudice, in riferimento al
quale si può solo ribadire che non sono realizzabili lavori tali da ampliare la dimensione del giunto sismico ai
valori previsti dalla normativa all'epoca vigente”.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della S.C. in argomento, per cui “l'inosservanza delle norme
antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione
dell'integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale, da valutarsi non
in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità, sempre incombente a causa della
conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni
tecniche volte a prevenire, in una situazione di immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale
sisma. La legge stabilisce una presunzione iuris et de iure di pericolosità conseguente alla mancata realizzazione
del giunto di oscillazione, sicché una volta accertata la violazione della normativa antisismica mediante l'omessa
predisposizione del giunto tecnico, si determina automaticamente una presunzione assoluta di pericolosità con
riferimento all'eventualità di eventi tellurici” (cfr. Cass., sent. n. 11728/2012).
E tuttavia, la responsabilità per un giunto sismico non conforme ricade sul costruttore e sui professionisti
16 coinvolti nel processo di progettazione e realizzazione, come il direttore dei lavori, a causa del mancato rispetto delle normative tecniche che garantiscono la sicurezza e la funzionalità dell'edificio (cfr. art. 1669 c.c. per i gravi difetti), potendo il proprietario essere responsabile soltanto se vi è stata inerzia o colpa nell'accettare lavori non conformi.
Esclusa tale circostanza, la domanda non può legittimamente essere posta nei confronti degli attuali proprietari,
peraltro superata ogni ulteriore considerazione in merito al decorso del tempo dalla ultimazione della costruzione.
Quanto poi alla domanda di risarcimento del danno, se ne deve osservare la generica formulazione, non essendo affatto precisati gli elementi costitutivi dell'illecito per cui si chiede il ristoro, se derivanti dall'eventuale deprezzamento degli immobili ovvero dalla situazione di pericolo in concreto venutasi a determinare.
Per tali ragioni, la domanda attorea proposta ex art. 949 c.c. sia di riduzione in pristino che di risarcimento danni, è rigettata.
Rigetta, inoltre, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti convenute poiché genericamente formulata senza alcuna indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie.
In relazione alle competenze di lite, in considerazione della solo parziale fondatezza dei rilievi mossi dalla parte attrice, che tuttavia non consentono l'accoglimento della domanda per le ragioni di cui in motivazione, nonché
valorizzata la circostanza del non univoco accertamento dell'epoca di apposizione dei pannelli per tutte le parti convenute, ad eccezione dei sigg. e per cui è opportuno disporre il ristoro CP_3 Controparte_4
parziale delle competenze di lite (non anche in relazione alla domanda di rimborso dei costi per la mediazione non essendovene quantificazione né documentazione a riguardo), si ritiene ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle competenze di lite.
Le competenze di ctu, come liquidate in corso di causa, sono invece definitivamente poste in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6171/2016 del Ruolo Generale,
dichiarata la contumacia di e di e ogni Controparte_21 Controparte_19 Controparte_20
17 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
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2. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 4.11.2016 per le Parte_1
ragioni di cui in motivazione;
3. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore del Parte_1
convenuto che, in relazione al valore indeterminato della Controparte_9
controversia, liquida in euro 7.616,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Ernesto Pensato in quanto dichiaratosi antistatario;
4. liquida le competenze di lite in relazione ai convenuti e che, in CP_3 Controparte_4
relazione al valore della controversia, liquida in euro 7.616,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale) e, compensate nella misura di un mezzo,
condanna al pagamento della restante metà in favore di e Parte_1 CP_3 CP_4
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge;
[...]
5. compensa integralmente tra le altre parti del giudizio le competenze di lite;
6. pone definitivamente a carico delle parti in solido le competenze per ctu come liquidate con decreto del
3.10.2023 in favore del ctu ing. . Persona_1
Trani, 30.9.2025 Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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