Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
E NOME DEL POPOLO ITALIANO N IO Z SSA A 4 C 7 3 I REPUBBLICA ITALIANA . D A , M 1 E 9 PR E 9 SEZIONE PRIMA CIVILE5056 /01 1 N - O E 1 I Z 1 C A - A 1 R LA COR T P 2 S I . I G L D E 9 R E 3 A C I E D D E 6 T U 4 I N E G dagli Ill.mi Sigg, ri: Magi S E T E R N A I T R.G.N. 17924/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE S I ( Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 10820 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI Ud. 30/01/2001 Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI VI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 157, presso l'avvocato ALBERTO LUCCHESE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA;
intimata avverso la sentenza n. 2036/98 del Giudice di pace di BARI, depositata il 21/09/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 260 udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore p SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento dal processo Con sentenza del 21 settembre 1998, il Giudice di Pace di Bari ha respinto la domanda con cui TO AS EN aveva chiesto alla regione Puglia il paga- mento dell'indennità compensativa di cui alle leggi reg.15/1978 e 29/1982, oltrecchè del Reg.CEE 797/1985: lla pur dichiarando infatti, che egli avesse un diritto soggettivo perfetto a conseguirla, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, detto giudi- ce ha ritenuto che il regolamento comunitario prevede diversi tipi di intervento a favore dei cittadini e che spetta al governo regionale stabilire di volta in volta a quali di essi attribuire priorità; per cui gli enti destinatari della delega ad eseguirne il pagamento pos- sono assumere impegni di spesa soltanto nei limiti del- le somme loro assegnate dalla Regione, che peraltro non è tenuta a ricorrere ad altri capitoli di bilancio, con la conseguenza che, fino al momento della delibera re- gionale di accreditamento dei fondi alle comunità mon- tane, nei soggetti beneficiari dell'indennità compensa- tiva sussiste soltanto una semplice aspettativa a con- seguirla. Per la cassazione di questa sentenza TO AS EN ha proposto ricorso affidato ad un motivo. La regione Puglia non si è costituita. Motivi della decisione Con il ricorso proposto il EN, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si duole che il giudice di pace, dopo avere affermato che egli aveva un diritto soggettivo perfetto al consegui- compensativa e perciò respintomento dell'indennità l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla controparte, ne abbia poi negato in concreto la sussi- stenza per l'ampia discrezionalità che tutta la legi- slazione regionale e comunitaria attribuisce al riguar- do alla Regione,e concluso che l'imprenditore agricolo fino al momento dell'impegno di spesa e dell'accreditamento dei fondi alle comunità montane titolare di una semplice aspettativa, senza considera- re: a) che in base al sistema dettato dalle leggi reg.15/1978 e 29/1982, il momento in cui la posizione soggettiva del richiedente si converte in un diritto soggettivo perfetto è quella in cui la Comunità monta- na, esaurita l'istruttoria e stabilita la spettanza e la misura dell'indennità, trasmette l'elenco dei bene- ficiari alla Regione, senza che quest'ultima sollevi al riguardo eccezioni nel termine previsto dalla legge;
b) che nessuna condizione o prova al riguardo deve esse- re accertata dal giudice se non la effettiva trasmis- sione degli elenchi dei beneficiari dell'indennità al- la Regione da parte di detto ente delegato all'istruttoria; c) che neppure poteva rilevare ai fini della consistenza del diritto a percepire l'indennità la momentanea mancanza dei fondi necessari, avendo l'art.5 della legge reg.29/1982 stabilito che in tali casi per la liquidazione delle indennità la Giunta Re- gionale può ricorrere ad altri capitoli di bilancio. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente enunciato il princi- pio che le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per cassazione, oltre che Ul per i motivi la violazione previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Co- stituzione, del diritto comunitario, dei principi gene- dell'ordinamento e della legge processuale, re-rali stando escluse le altre violazioni di legge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per SS (in rela- zione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) per nulli- tà della sentenza attinente alla sua motivazione, che p sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su contrastanti o perplesse, 0 comunqueaffermazioni evidenziare la "ratio decidendi' " inidonee ad 15 ottobre 1999 n. 716; 3 maggio 1999 (Cass.sez.un. n. 4384; 20 marzo 1999 n.2599). Nel caso concreto, invece, il ricorrente ha impu- gnato la sentenza del giudice di pace non già per alcu- na delle violazioni appena indicate, bensì per quella di alcune disposizioni delle leggi reg.Puglia 15/78 e 29/82, che non contengono norme di rango costituzionale e neppure introducono ° recepiscono principi generali dell'ordinamento, limitandosi, invece, a prederminare il procedimento per l'istruzione delle domande proposte per il conseguimento dell'indennità compensativa e per la relativa liquidazione nonché a disporre la delega- zione amministrativa di dette funzioni alle Comunità montane: e, quindi, denuncia inammissibilmente un error re in iudicando, consistito da un lato nell'inesatta va- lutazione dei requisiti, che la legge richiede e che erano stati ampiamente documentati, per il conseguimen- to dell'indennità; e, dall'altro, per aver incluso fra le condizioni cui le menzionate leggi regionali subor- dinano il diritto ad ottenerne il pagamento anche la deliberazione regionale di impegno di spesa, al- lorchè consentita dalle disponibilità di bilancio pre- via istruttoria delegata alle Comunità Montane nonchè la successiva predisposizione dei conseguenti provvedi- menti da parte dell'ente regionale. D'altra parte, il giudice di pace ha ampiamente esposto le ragioni che lo avevano indotto a recepire siffatta interpretazione della normativa ed a disco- starsi da proprie precedenti decisioni di segno oppo- sto, muovendo dal regolamento CEE 797/85 ed indicando le disposizioni delle leggi regionali nonché i provvedi- menti del Ministero del Tesoro che subordinavano il di- ritto soggettivo del ricorrente (epressamente affermato dalla sentenza) al pagamento dell'indennità alla condi- zione di cui si è detto;
ed a concludere che la predetta condizione non si era nel caso verificata, per cui l'asserita insufficienza o incongruenza di detta moti- vazione o i gli errori di diritto di cui la stessa è affetta non costituiscono vizi denunciabili per via di ricorso per cassazione, circoscritto ai soli profili della motivazione inesistente 0 meramente apparen- te: essendo insindacabile il momento del giudizio equi- tativo rimesso a detto giudice. Nessuna pronuncia va adottata in ordine al regola- mento delle spese processuali in quanto la Regione Pu- glia, nei cui confronti l'esito della lite è stato fa- vorevole, non ha spiegato difese. p [
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere extensore lonar lauumer Corrado Carnevale Salvatore Salvago CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Muse Dolli es Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti # - 5 APR 2001. IL CANCELLIERE a ) 4 7 E 3 C O . L A N L , P O 1 I B 9 D E 9 1 E - E 1 N C 1 I O - I 1 D Z 2 A U . I R L T G S 9 I 3 E G E E N . R 6 T A 4 S I . D ( T E T T R N A E S E 7