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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/07/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RD TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4999 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Angelo Emo n. 144, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Vincenzo Calarco, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Velletri, CP_1 via A. Mammucari n. 137/A, presso lo studio dell'Avv. Marcello Usai, rappresentato e difeso dai procuratori Avv. Mauro Sferrazza e Avv. Angelo Bellabora
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 6 ottobre 2023, è Parte_1 rivolto al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 21 gennaio 2022, avendone il CTU nel procedimento di ATPO accertato l'insussistenza.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento dei requisiti sanitari oggetto di ricorso per ATPO, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del
17 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 2 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze, secondo le risultanze peritali.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato: , nato a [...]_1 il 26.09.1947, residente in [...], C.F. C.F._1 ai fini del riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, è affetto dal seguente complesso morboso: Cardiopatia ischemico ipertensiva, impianto di neurostimolatore midollare (5/2022) per sindrome dolorosa cronica in pregressi plurimi interventi di stabilizzazione lombare (2019), BPCO, sindrome depressiva endoreattiva grave, iniziale deficit cognitivo.
Tale quadro patologico può configurare una minorazione fisico-psichica progressiva, che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione sociale, tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Si ritiene inoltre che la minorazione descritta sia tale da aver ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione.
Tale quadro configura inoltre una impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oltre le mura domestiche e/o necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (relazione peritale agli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso, confermando tali conclusioni anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente: “Si ritiene pertanto ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio richiesto e quindi si può rispondere positivamente al quesito del
Magistrato. (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 18/80) se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di assistenza continua. con decorrenza dalla data dell'inizio delle operazioni peritali 03-12-2024 con revisione a anni due da tale data 03-12-2024 considerata
l'età del e la possibilità di un miglioramento funzionale con miglioramento della Pt_1 sintomatologia dolorosa invalidante”.
3.2.3. Alle operazioni peritali non ha partecipato alcun consulente di parte ricorrente e nella nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 2 luglio 2025, ha aderito alle Parte_1 risultanze peritali.
3.3. Le conclusioni cui giunge il consulente nominato dall'Ufficio, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise.
4. Tanto premesso, deve affermarsi che sussistono in capo a i requisiti Parte_1 sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980, con decorrenza dalla data dell'inizio delle operazioni peritali
(3 dicembre 2024) con revisione a anni due da tale data.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Ne deriva, nel caso concreto, la compensazione integrale dei compensi tra le parti, per entrambe le fasi di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario oggetto di domanda da data successiva a quella della domanda amministrativa. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico dell' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza, in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 Parte_1 legge 18/1980, a decorrere dal 3 dicembre 2024, con revisione a anni due da tale data;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa i compensi di lite tra le parti, integralmente, per entrambe le fasi di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 3 luglio 2025
Il Giudice
ET RD TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RD TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4999 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Angelo Emo n. 144, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Vincenzo Calarco, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Velletri, CP_1 via A. Mammucari n. 137/A, presso lo studio dell'Avv. Marcello Usai, rappresentato e difeso dai procuratori Avv. Mauro Sferrazza e Avv. Angelo Bellabora
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 6 ottobre 2023, è Parte_1 rivolto al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 21 gennaio 2022, avendone il CTU nel procedimento di ATPO accertato l'insussistenza.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento dei requisiti sanitari oggetto di ricorso per ATPO, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del
17 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 2 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze, secondo le risultanze peritali.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato: , nato a [...]_1 il 26.09.1947, residente in [...], C.F. C.F._1 ai fini del riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, è affetto dal seguente complesso morboso: Cardiopatia ischemico ipertensiva, impianto di neurostimolatore midollare (5/2022) per sindrome dolorosa cronica in pregressi plurimi interventi di stabilizzazione lombare (2019), BPCO, sindrome depressiva endoreattiva grave, iniziale deficit cognitivo.
Tale quadro patologico può configurare una minorazione fisico-psichica progressiva, che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione sociale, tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Si ritiene inoltre che la minorazione descritta sia tale da aver ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione.
Tale quadro configura inoltre una impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oltre le mura domestiche e/o necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (relazione peritale agli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso, confermando tali conclusioni anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente: “Si ritiene pertanto ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio richiesto e quindi si può rispondere positivamente al quesito del
Magistrato. (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 18/80) se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di assistenza continua. con decorrenza dalla data dell'inizio delle operazioni peritali 03-12-2024 con revisione a anni due da tale data 03-12-2024 considerata
l'età del e la possibilità di un miglioramento funzionale con miglioramento della Pt_1 sintomatologia dolorosa invalidante”.
3.2.3. Alle operazioni peritali non ha partecipato alcun consulente di parte ricorrente e nella nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 2 luglio 2025, ha aderito alle Parte_1 risultanze peritali.
3.3. Le conclusioni cui giunge il consulente nominato dall'Ufficio, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise.
4. Tanto premesso, deve affermarsi che sussistono in capo a i requisiti Parte_1 sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980, con decorrenza dalla data dell'inizio delle operazioni peritali
(3 dicembre 2024) con revisione a anni due da tale data.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Ne deriva, nel caso concreto, la compensazione integrale dei compensi tra le parti, per entrambe le fasi di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario oggetto di domanda da data successiva a quella della domanda amministrativa. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico dell' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza, in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 Parte_1 legge 18/1980, a decorrere dal 3 dicembre 2024, con revisione a anni due da tale data;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa i compensi di lite tra le parti, integralmente, per entrambe le fasi di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 3 luglio 2025
Il Giudice
ET RD TO