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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4673/2024, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. FORNASARI SIMONA
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. FORNASARI SIMONA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza dell'8.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di accordo di negoziazione assistita ex art. 6 della legge 162/2014 e autorizzato dal PM in data
13.09.2023- hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) la casa familiare di Ostia Via Costanza
Casana n. 281, di comproprietà di entrambi i coniugi (75% alla moglie e 25% al marito) rimane assegnata alla moglie che vi abiterà con i due figli minori. Il marito se ne è già allontanato;
Per_ 2) i figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno parimenti la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di straordinaria amministrazione e separatamente quelle di ordinaria amministrazione. I figli minori saranno collocati presso la madre e vivranno con essa presso la casa familiare. Il padre terrà con sé i figli ogni volta che lo vorrà, e previo accordo con la madre, compatibilmente con i propri turni lavorativi, gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con la sistemazione abitativa del padre stesso. In ogni caso le parti stabiliscono fin da ora che attualmente, permanendo la impossibilità del padre di ospitare i propri figli per la notte, e fintantoché non avrà una sistemazione abitativa che lo Per_ consenta, il padre stesso vedrà e terrà con sé i figli ed nel modo che segue: - due pomeriggi Per_2
a settimana (in coincidenza con i propri giorni di riposo settimanale) dall'uscita di scuola e sino all'ora di cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante i weekend, quando il padre avrà il giorno di riposo terrà i figli con sé dalle 10 alle 19; - durante le proprie ferie estive, il padre terrà i figli con sé dalle 10 alle 19 o dall'uscita dal centro estivo e sino alle 19; - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli nei propri giorni di riposo dalle ore 10 alle 19; lo stesso durante le vacanze pasquali. Allo scopo di rispettare le predette modalità di frequentazione, il marito si impegna a comunicare alla moglie il proprio turno lavorativo ogni 15 giorni (ovvero non appena a sua conoscenza). Lo stesso valga per i periodi di ferie;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori in ragione della propria capacità reddituale ed il Sig. in via perequativa, corrisponderà in favore della Sig.ra la CP_2 CP_1 somma mensile di € 650,00 (=seicentocinquanta/00), ovvero € 325,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo per il loro mantenimento, da corrispondere tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge. I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli, dichiarando sin da ora di aderire sul punto al
Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale di Roma e dal COA di Roma;
4) ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento.
5) le parti rimborseranno nella misura del 50% il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare di
Via Costanza Casana n. 281, sino all'estinzione del mutuo stesso. In particolare la moglie si impegna a corrispondere mensilmente al marito la propria quota parte di mutuo tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Sig. sul quale grava il mutuo stesso. CP_2
Si chiede che il Tribunale adito ordini la trascrizione del provvedimento nei registri dello Stato Civile di Roma Capitale”. Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, così riqualificata la domanda di cessazione degli effetti civili (essendo stato il matrimonio contratto in Egitto tra cittadini stranieri), ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in KA El Is (Egitto), in data 09.07.2006, trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del comune di Roma dell'anno 2008, atto n. 00036, parte 2, serie C7A, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 13/3/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4673/2024, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. FORNASARI SIMONA
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. FORNASARI SIMONA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza dell'8.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di accordo di negoziazione assistita ex art. 6 della legge 162/2014 e autorizzato dal PM in data
13.09.2023- hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) la casa familiare di Ostia Via Costanza
Casana n. 281, di comproprietà di entrambi i coniugi (75% alla moglie e 25% al marito) rimane assegnata alla moglie che vi abiterà con i due figli minori. Il marito se ne è già allontanato;
Per_ 2) i figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno parimenti la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di straordinaria amministrazione e separatamente quelle di ordinaria amministrazione. I figli minori saranno collocati presso la madre e vivranno con essa presso la casa familiare. Il padre terrà con sé i figli ogni volta che lo vorrà, e previo accordo con la madre, compatibilmente con i propri turni lavorativi, gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con la sistemazione abitativa del padre stesso. In ogni caso le parti stabiliscono fin da ora che attualmente, permanendo la impossibilità del padre di ospitare i propri figli per la notte, e fintantoché non avrà una sistemazione abitativa che lo Per_ consenta, il padre stesso vedrà e terrà con sé i figli ed nel modo che segue: - due pomeriggi Per_2
a settimana (in coincidenza con i propri giorni di riposo settimanale) dall'uscita di scuola e sino all'ora di cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante i weekend, quando il padre avrà il giorno di riposo terrà i figli con sé dalle 10 alle 19; - durante le proprie ferie estive, il padre terrà i figli con sé dalle 10 alle 19 o dall'uscita dal centro estivo e sino alle 19; - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli nei propri giorni di riposo dalle ore 10 alle 19; lo stesso durante le vacanze pasquali. Allo scopo di rispettare le predette modalità di frequentazione, il marito si impegna a comunicare alla moglie il proprio turno lavorativo ogni 15 giorni (ovvero non appena a sua conoscenza). Lo stesso valga per i periodi di ferie;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli minori in ragione della propria capacità reddituale ed il Sig. in via perequativa, corrisponderà in favore della Sig.ra la CP_2 CP_1 somma mensile di € 650,00 (=seicentocinquanta/00), ovvero € 325,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo per il loro mantenimento, da corrispondere tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge. I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli, dichiarando sin da ora di aderire sul punto al
Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale di Roma e dal COA di Roma;
4) ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento.
5) le parti rimborseranno nella misura del 50% il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare di
Via Costanza Casana n. 281, sino all'estinzione del mutuo stesso. In particolare la moglie si impegna a corrispondere mensilmente al marito la propria quota parte di mutuo tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Sig. sul quale grava il mutuo stesso. CP_2
Si chiede che il Tribunale adito ordini la trascrizione del provvedimento nei registri dello Stato Civile di Roma Capitale”. Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, così riqualificata la domanda di cessazione degli effetti civili (essendo stato il matrimonio contratto in Egitto tra cittadini stranieri), ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in KA El Is (Egitto), in data 09.07.2006, trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del comune di Roma dell'anno 2008, atto n. 00036, parte 2, serie C7A, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 13/3/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi