Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è, pertanto, generico.
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La violenza privata è il delitto previsto e punito dall'art. 610 del codice penale che si configura quando un soggetto, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa Che cosa si intende per violenza privata Il bene giuridico tutelato Soggetti attivi e passivi del reato Elemento oggettivo del reato Le condotte di violenza e minaccia Elemento soggettivo del reato Procedibilità del reato di violenza privata Fac-simile querela per violenza privata Che cosa si intende per violenza privata Il delitto di violenza privata si configura secondo l'art. 610 c.p. quando "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche …
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Il CASO Tizio, con condotta ostruzionistica, parcheggia il proprio veicolo in una stradella condominiale a servizio di alcune unità immobiliari impedendo il libero accesso alla zona retrostante delle rispettive abitazioni. LA CASSAZIONE Secondo la Corte non può revocarsi in dubbio che si configuri il delitto di violenza privata: “Va osservato, infine, che per la configurazione del delitto di violenza privata è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa senza che sia necessario il concorso di un fine particolare […]. Ne deriva che, nel caso di specie, in cui la violenza si è concretizzata nell'impedire il …
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2010, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 03/11/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2433
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 40/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC MA N. IL 28/07/1967;
avverso la sentenza n. 24/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 23/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 3/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23 settembre 2009 la Corte d'Appello di Trento, investita dell'appello proposto dall'imputato avverso la decisione del Tribunale di Rovereto, ha riconosciuto CH RC responsabile del delitto di violenza privata continuata, ritenendovi assorbito il reato di minaccia continuata, anch'esso contestatogli in relazione agli stessi episodi, verificatisi in tempi diversi. Secondo quanto accertato in sede di merito il CH aveva il giorno 9 aprile 2005 disturbato i clienti del bar "Primavera", spintonando con forza coloro che si trovavano sulla porta d'ingresso e costringendoli a riparare all'interno del locale, dove egli aveva minacciato il gestore e le altre persone presenti;
alcune ore dopo aveva tenuto analoga condotta presso la pizzeria "California", spintonando i presenti e colpendo con un violento pugno VE CA, padre del gestore, così da indurre costui a chiudere anzitempo la pizzeria nel timore di un suo ritorno e di ulteriori violenze;
ancora, il giorno 8 maggio 2005, era tornato presso la pizzeria California, ove aveva aggredito nuovamente VE CA e minacciato gli avventori.
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
Col secondo motivo contesta la configurabilità del delitto di violenza privata, sul presupposto che le condotte consistite nella fuga dei clienti all'interno del bar in un caso, e nella chiusura anticipata del locale nell'altro caso, siano state il risultato di libere scelte delle persone offese, comunque non costituenti il fine del proprio agire. Sostiene doversi confinare i fatti nell'area di applicabilità dell'art. 612 c.p., comma 2. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Il primo motivo è inammissibile, per carenza del requisito di specificità; con esso, infatti, il CH si limita a denunciare genericamente la pretesa insufficienza della motivazione addotta dalla Corte d'Appello, senza minimamente precisare quali carenze intenda addebitare all'impianto argomentativo del suo complesso, ovvero a singoli passaggi di esso.
Il secondo motivo sconta il medesimo errore già rilevato dal collegio di seconda istanza, dove a ricorrente insiste ne, contestare che i, fine da lui perseguito fosse quello 4 costiere le vittime a rifugiarsi all'interno de. locale, ovvero - come nell'episodio riguardante la pizzeria "California" - a chiudere anticipatamente l'esercizio, quasi che la norma incriminatrice richiedesse, ad integrare l'illecito, il perseguimento di tali specifici fini. Di contro, trattandosi di reato connotato da dolo generico, per il suo perfezionarsi è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare. In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, con enunciazione per vero alquanto risalenti, ma non per questo meno condivisibile (Cass. 14 novembre 1980 n. 70/81; Cass. 1 dicembre 1977 n. 1734/78). Muovendo nell'ottica descritta la Corte territoriale ha avuto cura di precisare che, per effetto della condotta violenta del CH, le parti lese erano state costrette a tenere comportamenti da esse non voluti: non importando, per quanto sopra evidenziato, che le loro reazione fossero state, oppure no, l'effetto di una finalità perseguita dal CH.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011