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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2525/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2097.2025 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 2097-2025 (cron. 5751), emesso dal Comune di Gioiosa NI (somma complessiva pari ad € 511,10), notificato in data
24.02.2025, riferito al pagamento della Tari 2018.
Parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 86 DPR n. 602/73, in ragione della carenza del potere dell'attività riscossiva in capo al Comune di Gioiosa Ionica, peraltro non presente nell'albo (presso il
Ministero dell'Economia) dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.
Eccepisce, inoltre, l'omessa o irrituale notifica degli atti posti alla base del preavviso opposto, la decadenza e la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Gioiosa NI, eccependo che i Comuni, in base alla legge di bilancio 2020, possano avvalersi dell'ingiunzione fiscale rinforzata e, quindi, il Comune di Gioiosa
NI ha legittimamente provveduto alla riscossione diretta dei propri tributi;
inoltre il resistente Comune deduce la notifica di atti presupposti.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo, preliminarmente, sulla violazione dell'art. 25 bis - comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione alla mancata attestazione di conformità dei documenti prodotti, con conseguente inutilizzabilità degli stessi;
inoltre il ricorrente insiste sulla carenza di potere comunale per l'emissione dell'atto opposto, deducendolo dalla determinazione dell'Area
Finanziaria comunale n. 64/2022, allegata dal Comune alle controdeduzioni.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La Corte ritiene di dover dare continuità al già rivisitato precedente orientamento, in base al quale era stato ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo al Comune per l'emissione dell'atto opposto;
l'approfondimento della questione ha fatto diversamente ritenere, rispetto alle precedenti decisioni di accoglimento dei ricorsi, che la censura sul potere comunale all'emissione del preavviso opposto sia infondata.
L'esplicato potere comunale, infatti, si fonda, legittimamente, sulle norme di cui ai commi da 784 a 815 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che hanno introdotto la possibilità da parte degli enti locali di procedere alla emissione di accertamenti esecutivi e alla successiva fase della riscossione, anche coattiva, avvalendosi pertanto di tutti gli strumenti fino ad allora riservati all'agente per la riscossione, ivi compreso quello di richiedere il fermo amministrativo di beni mobili registrati. Il comma
792 e il comma 793 della suddetta legge disciplinano chiaramente la materia, conferendo ai Comuni la facoltà di decidere se avvalersi, per la riscossione, dei concessionari abilitati ovvero se procedere direttamente, avvalendosi di tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla legge.
Con riguardo, poi, alla citata determinazione comunale n. 64/2022 (dalla quale parte ricorrente, con le memorie, ricava un ulteriore argomento nella direzione della mancanza del potere comunale all'emissione dell'atto opposto) si rileva che il contenuto della stessa non è conducente ai fini voluti da parte ricorrente: si tratta, infatti, di atto riferito ad un “Servizio Triennale di Supporto alla Riscossione Coattiva delle Entrate
Comunali”, che, in ogni caso, non sposta la competenza dell'Ente all'emissione degli atti di riscossione, laddove specifica, infatti, già nelle premesse, che “ il Comune … ha optato per la gestione diretta del servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate “, per poi ritenere “ … di avvalersi di apposito supporto tecnico-operativo, nonché informatico … “; va inoltre concorrentemente considerato che il servizio riguarda il periodo 2022-2024, per cui l'atto opposto, adottato in data 11.02.2025, appare pure temporalmente fuoriuscire dalla vigenza dell'attività di supporto (e, in generale, quindi, la produzione della determina, da parte del Comune, è anche ultronea rispetto alle stesse esigenze difensive dell'Ente).
Ne deriva, quindi, con riferimento alla legittimazione attiva, la regolarità dell'atto impugnato;
inoltre l'atto opposto è stato preceduto dalla provata notifica del presupposto accertamento, con ricezione, poi non contestata, in data 27/12/2023 (per come esattamente riportato nel preavviso).
Va disattesa, inoltre, la controeccezione di parte ricorrente sull'inutilizzabilità dei documenti comunali, che sarebbe ricavabile dall'art. 25 bis - comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione alla mancata attestazione di conformità: si ritiene, infatti, che, comunque, gli atti prodotti hanno efficacia probatoria al pari degli originali, ove non ne sia espressamente disconosciuta la conformità (ipotesi non ricorrente nella fattispecie in trattazione); infatti, per aversi disconoscimento validamente effettuato, per costante giurisprudenza di legittimità, è necessario che siano indicati gli elementi da cui trarsi, specificamente, il dubbio di non conformità.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2525/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2097.2025 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 2097-2025 (cron. 5751), emesso dal Comune di Gioiosa NI (somma complessiva pari ad € 511,10), notificato in data
24.02.2025, riferito al pagamento della Tari 2018.
Parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 86 DPR n. 602/73, in ragione della carenza del potere dell'attività riscossiva in capo al Comune di Gioiosa Ionica, peraltro non presente nell'albo (presso il
Ministero dell'Economia) dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.
Eccepisce, inoltre, l'omessa o irrituale notifica degli atti posti alla base del preavviso opposto, la decadenza e la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Gioiosa NI, eccependo che i Comuni, in base alla legge di bilancio 2020, possano avvalersi dell'ingiunzione fiscale rinforzata e, quindi, il Comune di Gioiosa
NI ha legittimamente provveduto alla riscossione diretta dei propri tributi;
inoltre il resistente Comune deduce la notifica di atti presupposti.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo, preliminarmente, sulla violazione dell'art. 25 bis - comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione alla mancata attestazione di conformità dei documenti prodotti, con conseguente inutilizzabilità degli stessi;
inoltre il ricorrente insiste sulla carenza di potere comunale per l'emissione dell'atto opposto, deducendolo dalla determinazione dell'Area
Finanziaria comunale n. 64/2022, allegata dal Comune alle controdeduzioni.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La Corte ritiene di dover dare continuità al già rivisitato precedente orientamento, in base al quale era stato ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo al Comune per l'emissione dell'atto opposto;
l'approfondimento della questione ha fatto diversamente ritenere, rispetto alle precedenti decisioni di accoglimento dei ricorsi, che la censura sul potere comunale all'emissione del preavviso opposto sia infondata.
L'esplicato potere comunale, infatti, si fonda, legittimamente, sulle norme di cui ai commi da 784 a 815 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che hanno introdotto la possibilità da parte degli enti locali di procedere alla emissione di accertamenti esecutivi e alla successiva fase della riscossione, anche coattiva, avvalendosi pertanto di tutti gli strumenti fino ad allora riservati all'agente per la riscossione, ivi compreso quello di richiedere il fermo amministrativo di beni mobili registrati. Il comma
792 e il comma 793 della suddetta legge disciplinano chiaramente la materia, conferendo ai Comuni la facoltà di decidere se avvalersi, per la riscossione, dei concessionari abilitati ovvero se procedere direttamente, avvalendosi di tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla legge.
Con riguardo, poi, alla citata determinazione comunale n. 64/2022 (dalla quale parte ricorrente, con le memorie, ricava un ulteriore argomento nella direzione della mancanza del potere comunale all'emissione dell'atto opposto) si rileva che il contenuto della stessa non è conducente ai fini voluti da parte ricorrente: si tratta, infatti, di atto riferito ad un “Servizio Triennale di Supporto alla Riscossione Coattiva delle Entrate
Comunali”, che, in ogni caso, non sposta la competenza dell'Ente all'emissione degli atti di riscossione, laddove specifica, infatti, già nelle premesse, che “ il Comune … ha optato per la gestione diretta del servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate “, per poi ritenere “ … di avvalersi di apposito supporto tecnico-operativo, nonché informatico … “; va inoltre concorrentemente considerato che il servizio riguarda il periodo 2022-2024, per cui l'atto opposto, adottato in data 11.02.2025, appare pure temporalmente fuoriuscire dalla vigenza dell'attività di supporto (e, in generale, quindi, la produzione della determina, da parte del Comune, è anche ultronea rispetto alle stesse esigenze difensive dell'Ente).
Ne deriva, quindi, con riferimento alla legittimazione attiva, la regolarità dell'atto impugnato;
inoltre l'atto opposto è stato preceduto dalla provata notifica del presupposto accertamento, con ricezione, poi non contestata, in data 27/12/2023 (per come esattamente riportato nel preavviso).
Va disattesa, inoltre, la controeccezione di parte ricorrente sull'inutilizzabilità dei documenti comunali, che sarebbe ricavabile dall'art. 25 bis - comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione alla mancata attestazione di conformità: si ritiene, infatti, che, comunque, gli atti prodotti hanno efficacia probatoria al pari degli originali, ove non ne sia espressamente disconosciuta la conformità (ipotesi non ricorrente nella fattispecie in trattazione); infatti, per aversi disconoscimento validamente effettuato, per costante giurisprudenza di legittimità, è necessario che siano indicati gli elementi da cui trarsi, specificamente, il dubbio di non conformità.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.