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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8542/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8542/2024 R.G.
TRA
n. a SANT'ARPINO (CE) il 28/08/1962 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LETTERA ANGELO MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/07/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, l'istante chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CT, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CT devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CT: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CT è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CT per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CT, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica per non aver valutato adeguatamente tutte le infermità sofferte e la documentazione in atti.
A seguito delle contestazioni prospettate in questo giudizio, il Tribunale adito ha ritenuto di chiamare a chiarimenti il C.T.U. già nominato nella fase di ATP, che ha confermato l'insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta.
In sede di chiarimenti, il consulente con riguardo alle doglianze formulata dall'istante, ha evidenziato quanto segue: “In merito all'esaminazione delle osservazioni critiche formulate e della certificazione medica allegata, alle note di trattazione scritta per la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità: 16.07.2024 certificato psichiatrico redatto dall'ASL
Napoli 2 Nord, (depressione reattiva di medio grave tendente alla cronicità in oz CP_2 con cardiopatia ischemica ... terapia farmacologia con Sonirem 10 mg alla sera”; le condizioni generali della ricorrente è vero che risultano aggravate con la documentata sindrome depressiva medio grave ma è altrettanto vero che la ricorrente documenta nell'arco del periodo dalla mia visita effettuata in sede di operazioni peritali (13.03.2024) ad tutt'ora una sola certificazione psichiatrica peraltro con terapia farmacologica legata solo alla terapia dell'insonnia (Sonirem è un farmaco a base di OL tartrato in grado di agire sul cervello aiutando le persone a dormire, indicato negli
2 adulti per il trattamento a breve termine) e non ad uno stato depressivo medio grave ove vengono prescritti famaci del tipo di antipsicotici, stabilizzanti del tono dell'umore e benzodiazepine. Infatti la ricorrente non documenta sia terapia farmacologica appropriata alla diagnosi psichiatrica ricevuta di depressione medio grave e sia non documenta un quadro clinico del tipo apatia, abulia, anedonia, deficit dell'attenzione che accompagnano ad una diagnosi di depressione medio grave.
Alla luce di tali premesse tale depressione può essere considerata del tipo lieve con insonnia e valutata con il codice 2204:10%. Infine in merito alle contestazioni alla CT da parta dell'Avv.to di parte ricorrente il sottoscritto C.T.U. nelle sue conclusioni fa riferimento sempre al codice che può essere chiaramente usato per patologie in esame e al codice per analogia qualora non ci sia un codice specifico. Inoltre e soprattutto la valutazione del grado di invalidità viene formulata sulle basi di quanto clinicamente risulta dall'esame clinico obiettivo. È chiaro che la richiesta dell'Avv.to ricorrente sulla precisazione del valore invalidante assegnato alla malattia cardiologica (codice
6442:50%), discosta lievemente a quella assegnata dal sottoscritto CT (codice 6442:45%), ove il sottoscritto CT per la remota cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con rivascolarizzazione percutanea nel 2009 è in buon compenso clinico farmacologico ed essendo il codice 6442 in un range tra 41%-50% è giusto assegnare un'invalidità del 45%. Per la patologia osteoarticolare richiesta dell'Avv.to ricorrente con un codice 7010 con la percentuale del 40% (codice che corrisponde ad anchilosi lombare) non si evidenzia dalla documentazione ad atti, dall'esame clinico del sottoscritto
CT e anche dai sanitari della commissione di Caserta che la ricorrente abbia perso la CP_1 funzionalità del rachide lombare. L'esame clinico evidenzia solo una lieve limitazione del rachide lombare, delle ginocchia e del polso sinistro con UE negativo (esame per valutare la presenza di sciatalgia), inoltre la ricorrente a tutt'ora non documenta nessuna certificazione radiografica tale da evidenziare discopatie lombari che potrebbero causare una sindrome sciatalgica. Pertanto tale patologia osteoarticolare è stata considerata con il codice per analogia 7010-7207-7218 con percentuale del 20%. Infine per la precisazione del valore invalidante assegnato alla ipercolesterolemia (codice 6445:20%), diversamente a quella assegnato dal sottoscritto CT (codice
6445:11%), il sottoscritto CT ha valutato gli ispessimenti diffusi al TSA come conseguenza dell'ipercolesterolemia, tali ispessimenti non sono stenosanti e pertanto essendo il codice 6445 in un range tra 11%-20% è giusto assegnare un'invalidità del 11%. Sulla scorta di tale premesse, il quadro patologico, aggravato dalla nuova documentata sanitaria autorizzata ad atti e considerato
l'andamento delle patologie di cui è affetta la ricorrente, il sottoscritto ritiene equo riconoscere alla sig.ra , applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali delle invalidità Parte_1 menzionate, una invalida con riduzione permanete della capacità lavorativa con percentuale del 61%
a partire dalla data della domanda amministrativa 02.03.2023 ed una invalida con riduzione
3 permanete della capacità lavorativa con percentuale del 65% dal 16.07.2024 , epoca in cui è stato documentato il peggioramento del quadro clinico con la sindrome depressiva”.
Inoltre, sia nella fase sommaria che nel corso del presente giudizio, il CT, ha esaminato in modo esaustivo tutte le patologie lamentate in ricorso indicando per ciascuna di esse l'incidenza invalidante, il codice ad esse attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del
05/02/1992 e ha concluso confermando le risultanze peritali già espresse nel giudizio di ATP.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante sia con il ricorso che con le note per la presente udienza, il consulente ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione invocata.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
4 3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 13809/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali
Si comunichi.
Aversa, 10/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8542/2024 R.G.
TRA
n. a SANT'ARPINO (CE) il 28/08/1962 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LETTERA ANGELO MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/07/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, l'istante chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CT, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CT devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CT: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CT è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CT per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CT, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica per non aver valutato adeguatamente tutte le infermità sofferte e la documentazione in atti.
A seguito delle contestazioni prospettate in questo giudizio, il Tribunale adito ha ritenuto di chiamare a chiarimenti il C.T.U. già nominato nella fase di ATP, che ha confermato l'insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta.
In sede di chiarimenti, il consulente con riguardo alle doglianze formulata dall'istante, ha evidenziato quanto segue: “In merito all'esaminazione delle osservazioni critiche formulate e della certificazione medica allegata, alle note di trattazione scritta per la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità: 16.07.2024 certificato psichiatrico redatto dall'ASL
Napoli 2 Nord, (depressione reattiva di medio grave tendente alla cronicità in oz CP_2 con cardiopatia ischemica ... terapia farmacologia con Sonirem 10 mg alla sera”; le condizioni generali della ricorrente è vero che risultano aggravate con la documentata sindrome depressiva medio grave ma è altrettanto vero che la ricorrente documenta nell'arco del periodo dalla mia visita effettuata in sede di operazioni peritali (13.03.2024) ad tutt'ora una sola certificazione psichiatrica peraltro con terapia farmacologica legata solo alla terapia dell'insonnia (Sonirem è un farmaco a base di OL tartrato in grado di agire sul cervello aiutando le persone a dormire, indicato negli
2 adulti per il trattamento a breve termine) e non ad uno stato depressivo medio grave ove vengono prescritti famaci del tipo di antipsicotici, stabilizzanti del tono dell'umore e benzodiazepine. Infatti la ricorrente non documenta sia terapia farmacologica appropriata alla diagnosi psichiatrica ricevuta di depressione medio grave e sia non documenta un quadro clinico del tipo apatia, abulia, anedonia, deficit dell'attenzione che accompagnano ad una diagnosi di depressione medio grave.
Alla luce di tali premesse tale depressione può essere considerata del tipo lieve con insonnia e valutata con il codice 2204:10%. Infine in merito alle contestazioni alla CT da parta dell'Avv.to di parte ricorrente il sottoscritto C.T.U. nelle sue conclusioni fa riferimento sempre al codice che può essere chiaramente usato per patologie in esame e al codice per analogia qualora non ci sia un codice specifico. Inoltre e soprattutto la valutazione del grado di invalidità viene formulata sulle basi di quanto clinicamente risulta dall'esame clinico obiettivo. È chiaro che la richiesta dell'Avv.to ricorrente sulla precisazione del valore invalidante assegnato alla malattia cardiologica (codice
6442:50%), discosta lievemente a quella assegnata dal sottoscritto CT (codice 6442:45%), ove il sottoscritto CT per la remota cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con rivascolarizzazione percutanea nel 2009 è in buon compenso clinico farmacologico ed essendo il codice 6442 in un range tra 41%-50% è giusto assegnare un'invalidità del 45%. Per la patologia osteoarticolare richiesta dell'Avv.to ricorrente con un codice 7010 con la percentuale del 40% (codice che corrisponde ad anchilosi lombare) non si evidenzia dalla documentazione ad atti, dall'esame clinico del sottoscritto
CT e anche dai sanitari della commissione di Caserta che la ricorrente abbia perso la CP_1 funzionalità del rachide lombare. L'esame clinico evidenzia solo una lieve limitazione del rachide lombare, delle ginocchia e del polso sinistro con UE negativo (esame per valutare la presenza di sciatalgia), inoltre la ricorrente a tutt'ora non documenta nessuna certificazione radiografica tale da evidenziare discopatie lombari che potrebbero causare una sindrome sciatalgica. Pertanto tale patologia osteoarticolare è stata considerata con il codice per analogia 7010-7207-7218 con percentuale del 20%. Infine per la precisazione del valore invalidante assegnato alla ipercolesterolemia (codice 6445:20%), diversamente a quella assegnato dal sottoscritto CT (codice
6445:11%), il sottoscritto CT ha valutato gli ispessimenti diffusi al TSA come conseguenza dell'ipercolesterolemia, tali ispessimenti non sono stenosanti e pertanto essendo il codice 6445 in un range tra 11%-20% è giusto assegnare un'invalidità del 11%. Sulla scorta di tale premesse, il quadro patologico, aggravato dalla nuova documentata sanitaria autorizzata ad atti e considerato
l'andamento delle patologie di cui è affetta la ricorrente, il sottoscritto ritiene equo riconoscere alla sig.ra , applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali delle invalidità Parte_1 menzionate, una invalida con riduzione permanete della capacità lavorativa con percentuale del 61%
a partire dalla data della domanda amministrativa 02.03.2023 ed una invalida con riduzione
3 permanete della capacità lavorativa con percentuale del 65% dal 16.07.2024 , epoca in cui è stato documentato il peggioramento del quadro clinico con la sindrome depressiva”.
Inoltre, sia nella fase sommaria che nel corso del presente giudizio, il CT, ha esaminato in modo esaustivo tutte le patologie lamentate in ricorso indicando per ciascuna di esse l'incidenza invalidante, il codice ad esse attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del
05/02/1992 e ha concluso confermando le risultanze peritali già espresse nel giudizio di ATP.
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante sia con il ricorso che con le note per la presente udienza, il consulente ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione invocata.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
4 3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 13809/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali
Si comunichi.
Aversa, 10/04/2025
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