Articolo 13 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 luglio 1999
Art. 13. (Modifica all' articolo 340 del codice di procedura penale ).
1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
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