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13 luglio 1999
13 luglio 1999
Art. 13. (Modifica all' articolo 340 del codice di procedura penale ).
1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".
1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2022, n. 14939Provvedimento: […] Dalla ricusa della remissione e corrispondentemente dalla mancata ricusa derivano conseguenze rilevanti quali la prosecuzione del giudizio nella prima ipotesi e la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali nel secondo caso, come disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205, secondo cui "Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto" (in motivazione). 5.2. […]Leggi di più...
- art. 36 d.lgs. 274/2000·
- art. 152 cod. pen.·
- art. 155 cod. pen.·
- spese processuali·
- art. 590 cod. pen.·
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- ricusa remissione·
- atto giuridico unilaterale