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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2176 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Addessi, elettivamente domiciliati in Fondi (LT) via XXIV Maggio n. 3; opponenti
E società a responsabilità limitata con socio unico e per Controparte_1
essa la mandataria codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta CP_2 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Carmine Picone;
opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma I c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 27.01.2025, sostituita l'udienza ai sensi dell'art 127 ter cod. proc. civ., richiamato l'art. 281 quinquies c.p.c. e concessi i termini ex art. 189 c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: “ in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto del 23.2.2023, notificato il 27 marzo
2023; -sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le ragioni indicate in premessa;
- sempre preliminarmente, dichiarare la sospensione del presente procedimento ex art. 624 c.p.c.; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la non veridicità della somma precettata, con conseguente rettifica del presunto saldo a debito per l'odierna opponente;
- nel merito, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il
27.3.2023, dichiarando che, la quale mandataria di CP_2 Controparte_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente, per i
[...] motivi di cui nell'atto di narrativa;
- Accertare e dichiarare la nullità originaria di tutti i contratti in quanto privi di uno dei suoi requisiti essenziali quale “l'accordo” esplicito tra le parti – per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti – che inficia, in radice, sia la validità del contratto che lo stesso Decreto Ingiuntivo opposto, con contestuale ripetizione dell'indebito in favore degli opponenti;
- Accertare e dichiarare la nullità originaria, altresì, di tutti i medesimi contratti per violazione dell'art. 1418, comma 1, c.c. in quanto la manipolazione del tasso di riferimento (Euribor) per la determinazione del tasso corrispettivo determina una grave violazione dell'ordine pubblico economico (cfr. art. 185 del TUF), con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione degli indebiti interessi e competenze percepiti;
- Accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 e 118 D.Lgs. 01/09/1993 n. 395, del contratto
(anche verbale, salvo prova contraria) del 1995 e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute fittizie, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo ex adverso pretese;
- Accertare e dichiarare – in subordine – la violazione della normativa e la nullità del CP_3
parametro di riferimento Euribor, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti;
-Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
Condannare la banca opposta alla correzione del saldo contabile finale ed alla segnalazione correttiva in Centrale dei Rischi, riservando sin da ora autonomo giudizio per il risarcimento dei danni;
-dichiarare, per i motivi esposti ai punti 7 e 8 del presente atto, la carenza dell'effettiva titolarità dei rapporti azionati in capo all'intimante e l'inesistenza del diritto della stessa di agire, per mancata cessione delle azionate pretese creditorie, revocando, per
l'effetto, l'atto opposto;
-revocare, in ogni caso, alla luce delle argomentazioni esposte nei punti 1, 2 e 4 della presente opposizione, l'atto di precetto per difetto delle condizioni di ammissibilità e della necessaria prova scritta ex art. 633 e segg. c.p.c., nonché per carenza di sottoscrizione da parte dell'Ente bancario;
-dichiarare, per le ragioni esposte ai punti 5 e 6 dei motivi della presente opposizione, la nullità dei rapporti azionati dall'opposta e, conseguentemente, revocare l'atto di precetto opposto;
-dichiarare, per i motivi illustrati al punto 7 e 8 del presente atto, l'insussistenza dell'avversa pretesa creditoria revocando, per
l'effetto, l'opposto atto di precetto;
-accogliere l'eccezione di cui al punto 3 relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria In subordine e salvo gravame: -previa revoca dell'atto di precetto opposto rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti mediante espletamento di CTU contabile con: a)eliminazione degli effetti anatocistici derivanti dal calcolo degli interessi moratori sulle quote interessi corrispettivi e spese;
b)verifica della conformità dei tassi di interessi corrispettivi nelle misure del T.A.N. e del T.A.E.G. indicati in contratto ai tassi soglia trimestrali ex l. 108/96 ed in ipotesi di superamento di quest'ultimi con azzeramento di qualsiasi somma a titolo di interessi in applicazione dell'art. 1815, 2 comma, c.c.; c)verifica della conformità dei tassi di interesse corrispettivi a quelli indicati in contratto quali T.A.N. e T.A.E.G. ed in ipotesi di superamento riconduzione degli stessi nei limiti di detti saggi ove non eccedenti quelli soglia ex l. 108/96”.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA: “a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva – rectius di titolarità dal lato passivo dei rapporti dedotti – di
[...]
rispetto a ogni domanda di natura risarcitoria e/o restitutoria di parte Controparte_1 opponente;
b) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per tutti i motivi esposti in narrativa;
c) dichiarare inammissibili e in ogni caso rigettare tutte le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto nonché sfornite di ogni e qualunque supporto probatorio. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 27.03.2023 su istanza di CP_2
mandataria di con il quale è stato loro intimato il
[...] Controparte_1
pagamento della somma di euro 122.841,74, oltre euro 425,00 per onorari, in forza del contratto di mutuo stipulato tra essi opponenti e Banca Popolare di Fondi in data 25.11.2009.
Hanno dedotto:
- che il mutuo contiene clausole vessatorie non espressamente approvate per iscritto;
- che il contratto non reca la sottoscrizione del funzionario della banca mutuante;
- che non è stato espletato il procedimento di mediazione obbligatoria;
- che, con riferimento ai “RAPPORTI MONITORIAMENTI AZIONATI”, ricorre l'ipotesi di nullità ex art. 117 comma 8° TUB e che difetta l'indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo);
- che, in relazione all'applicazione degli interessi, risulta superato il tasso soglia usurario;
- che difetta la prova dell'esistenza del contratto di cessione da Banca Popolare di Fondi;
inoltre è mancata la comunicazione ad essi opponenti della cessione del credito, nonché dell'inclusione del credito azionato nella cessione;
- che, comunque, è stato richiesto il pagamento di una somma maggiore di quella eventualmente dovuta, essendo stati effettuati versamenti in restituzione;
- che il titolo esecutivo non risulta notificato.
Hanno concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio mandataria di la CP_2 Controparte_4 quale ha dedotto l'infondatezza di tutte le avverse deduzioni ed ha chiesto il rigetto delle domande degli opponenti.
Non è stata svolta attività istruttoria, attesa la natura documentale della causa.
*****
La presente opposizione non è fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto di qualificazione, l'opposizione va ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'art 615 comma I c.p.c., in quanto le contestazioni mosse attengono all'an debeatur. Gli opponenti hanno, infatti, introdotto motivi che pongono in discussione proprio il diritto del creditore di agire in executivis nei loro confronti.
Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione, va, preliminarmente, evidenziato che nelle conclusioni contenute nell'atto introduttivo, come sopra riportate, gli opponenti hanno richiamato, oltre al mutuo, in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, anche, genericamente, dei decreti ingiuntivi. Orbene, poiché il titolo azionato è soltanto il mutuo, il richiamo ai provvedimenti monitori non risulta pertinente.
- 1) Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che gli opponenti hanno evidenziato che il contratto di mutuo contiene delle clausole vessatorie, che avrebbero richiesto l'espressa approvazione specifica della parte mutuataria. Osserva il Tribunale che l'argomento è stato genericamente dedotto. Gli opponenti, infatti, hanno elencato una serie di clausole, astrattamente riconducibili a quelle definite vessatorie, ma non hanno in alcun modo indicato quali di esse siano effettivamente contenute nel mutuo. Comunque, va richiamato l'indirizzo secondo il quale “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (cfr.
Cass. n. 15253/2020). In tale senso si richiama anche Cass. n. 17289/2004 e n.
15237/2017. - 2) Quanto alla mancata sottoscrizione dell'atto di mutuo da parte del funzionario della banca, si osserva che la copia del contratto prodotta nel fascicolo è la copia esecutiva rilasciata dal notaio rogante, il quale ne attesta la conformità all'originale, dando atto, altresì, delle sottoscrizioni delle parti. La copia conforme viene, infatti, redatta in tal modo e reca la dicitura “firmato”, seguita dai nomi delle parti contrenti. Ne consegue l'infondatezza del motivo di opposizione.
- 3) Per quanto attiene al denunciato mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, si evidenzia che nel caso di specie l'opposta ha proceduto alla notifica del solo atto di precetto, sicché il richiamo alla procedura di cui al D. Lgs.vo n. 28/2010, non risulta appropriato. Infatti, la mediazione obbligatoria è prevista espressamente dall'art. 5 comma 1° per le “controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”, mentre non deve essere esperita dal creditore prima di procedere alla notifica dell'atto di precetto. Per completezza, si evidenzia che la predetta condizione di procedibilità è testualmente esclusa, ai sensi del comma 6° lett e) del richiamato art. 5, nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.
- 4) Quanto alla dedotta nullità del mutuo per la mancata indicazione dell'ISC, costituisce principio consolidato quello in forza del quale, in tema di contratti bancari, detto indice,
“è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cass. n. 4597/2023;
39169/2021; 14000/2023). Il principio espresso risulta pienamente condivisibile. Invero,
Par sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti bancari inerisca alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117 TUB, come richiamato nella premessa alla delibera CICR del 4.3.2003, l'erronea indicazione dell'indicatore non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, incidendo sul dovere di trasparenza, la cui violazione non rileva sul piano civilistico. Detto motivo di opposizione non può, pertanto, trovare accoglimento.
- 5) Quanto all'eccepito superamento del tasso soglia usurario, si fa rilevare che le contestazioni degli opponenti – i quali, nel paragrafo n. 5 dell'atto introduttivo, hanno operato una sovrapposizione tra il concetto di anatocismo e di usura - sono state allegate in modo generico. Si legge nell'atto di citazione che “Quanto alla verifica della presenza di usura ai sensi della L. 108/96, la stessa emerge dal conteggio del Tasso Effettivo
Globale applicato al rapporto secondo le indicazioni della Banca d'Italia e dal confronto dello stesso con i tassi soglia di periodo. Anche in questo caso, si sono verificate ripetute violazioni della normativa vigente in materia di usura ai sensi della L. 108/96 come verrà dimostrato nel prosieguo”. Nessuna ulteriore allegazione specifica è stata, sul punto, introdotta, essendosi, anzi, gli opponenti, limitati a richiedere una consulenza tecnica d'ufficio alla quale, di fatto, demandare ogni accertamento su deduzioni carenti.
Nonostante la consulenza tecnica sia uno strumento di ausilio al magistrato, in materie nelle quali sono richieste specifiche competenze, essa non può mai supplire all'onere di allegazione delle parti. Pertanto, la sola affermazione che il contratto di mutuo contiene clausole, la cui applicazione ha determinato il superamento del tasso soglia usura - senza che all'affermazione si affianchi un'indicazione, ancorché atecnica, degli elementi in forza dei quali si formula la contestazione - rende generica la contestazione stessa e non consente di rimettere al consulente tecnico l'accertamento di deduzioni non adeguatamente rappresentate.
- 6) Con riferimento all'eccepito difetto di notifica del titolo esecutivo, va evidenziato che il contratto azionato è un mutuo fondiario, il quale è regolato dalla normativa contenuta nel
Testo Unico Bancario. Detto provvedimento, all'art 41 TUB, prevede espressamente che il creditore fondiario è esonerato dall'incombente della notifica del titolo esecutivo, sicché anche detto motivo di opposizione non risulta fondato. La ratio della norma, come è noto, risiede nel fatto che, essendo stato, il debitore, parte del contratto bancario, vige la presunzione di piena conoscenza, in capo ad esso, del contratto e del suo contenuto, con esenzione del creditore dall'obbligo di notifica.
- 7) Passando ad esaminare gli argomenti relativi alla cessione del credito da Banca
Popolare di Fondi, mutuante, a e, dunque, alla titolarità del Controparte_1
credito in capo al soggetto precettante, si osserva che, come affermato dalla Corte di
Cassazione (Cass. n. 17944/2023), deve essere tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dei crediti in blocco (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., Nella pronuncia sopra richiamata viene evidenziato che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario […]”. Laddove, invece, come precisato nella stessa pronuncia, oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto “ […] detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
La Corte di Cassazione dà, comunque, rilievo alla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, sia ai fini della dimostrazione della avvenuta cessione, che dell'inclusione del credito nella stessa. Nel caso di specie,
l'opposta ha prodotto la copia della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 21.12.2021, nella quale è pubblicato l'avviso di cessione dalla originaria mutuante Banca Popolare di Fondi alla e nella quale è richiamato il contratto di cessione del Controparte_1
13.12.2021. Nell'avviso viene indicata anche la tipologia dei crediti ceduti, “(tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza
(collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla 00:01 del 1° gennaio 2021. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria, anche per conto delle
Banche Cedenti, renderà disponibili nella seguente pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC:
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La cessionaria, dunque, ha fornito una serie di elementi che consentono di rintracciare il credito in oggetto tra quelli ceduti. Inoltre, è stata depositata la dichiarazione di cessione da parte di Banca Popolare di Fondi, dell'8.06.2023, nella quale è richiamata proprio la posizione di relativa al contratto di mutuo. Detto ultimo documento, pur Parte_1
non avendo valenza confessoria, assume un significativo valore indiziario della cessione, non ravvisandosi alcun interesse del soggetto cedente a dichiarare di non essere più titolare del credito, laddove nessuna cessione vi sia stata. Orbene, tutti gli elementi indicati, presi nella loro globalità, costituiscono idonea prova sia dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione, che dell'inclusione, in detto contratto, del credito azionato nei confronti degli opponenti, i quali, per contro, si sono limitati ad affermare che il procedente non è legittimato all'azione esecutiva, senza aggiungere altro.
Quanto alla mancata iscrizione della cessione dei crediti nel Registro delle Imprese, si osserva che l'opposta ha prodotto la visura camerale della Controparte_1
dalla quale risulta che, con protocollo n. 703813/2021 del 16.12.2021, si è provveduto alla pubblicazione dell'atto di cessione pro soluto, poi oggetto di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (cfr. doc. 8 pag. 5 allegato alla comparsa di costituzione). Detti incombenti sono, altresì, finalizzati, a rendere conoscibile al debitore ceduto l'intervenuta cessione. Invero, quando questa riguarda i crediti in blocco, la normativa bancaria ha equiparato alla notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Da ciò consegue l'infondatezza dei motivi di opposizione svolti, sul punto, da parte degli opponenti.
8) Infine, quanto all'eccezione di parziale adempimento, nonostante gli opponenti abbiano prodotto delle contabili bancarie, asserendo che esse costituiscano la prova del pagamento di parte del loro debito, deve rilevarsi l'incongruenza tra le date di dette contabili (dal luglio al dicembre 2008) e quella in cui è stato stipulato il contratto di mutuo, che reca la data del 25.1.2009. Tale circostanza è stata eccepita dall'opposta e, in merito ad essa, gli opponenti nulla hanno replicato. In difetto di elementi idonei a comprovare l'adempimento, ancorché parziale, dell'obbligo di restituzione gravante sui debitori,
l'eccezione di adempimento non può trovare accoglimento.
In conclusione, in considerazione degli argomenti esposti, la presente opposizione non può essere accolta.
Quanto alle spese di lite, al rigetto dell'opposizione segue la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento delle predette, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del
D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5.050,00 per compensi (di cui euro 1.700,00 per la fase di studio;
euro 1.250,00 per la fase introduttiva;
euro 2.100,00 per la fase conclusionale), oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA.
Così deciso in Latina l'11.02.2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli